CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 109/A
(Pervenuta risposta scritta in data 13/01/2022)
AGUS – ZEDDA Massimo – DERIU – CORRIAS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – GANAU – COCCO – LAI – MELONI, con richiesta di risposta scritta, sulla legittimità della designazione di un funzionario regionale a commissario straordinario della Conservatoria delle coste.
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I sottoscritti,
premesso che:
– la Conservatoria delle coste è stata istituita con legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, articolo 16 che, nel disciplinare la governance dell’ente, al comma 5 prevede che sono organi: “il comitato scientifico, il direttore esecutivo ed il collegio dei revisori. Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta regionale”;
– secondo l’articolo 16, comma 8, il direttore esecutivo è il rappresentante legale della Conservatoria delle coste, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria, regolamentare, di bilancio e dotazione organica;
– lo stesso articolo poi, al successivo comma 9, prevede una particolare qualificazione e requisiti tassativi per l’assunzione della carica di direttore esecutivo, equiparandolo alla figura del direttore generale dell’Amministrazione regionale, sancendo testualmente: “che il medesimo è individuato tra dirigenti dell’amministrazione o degli enti regionali di cui all’articolo 28 (Attribuzione delle funzioni di direttore generale), comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni ai sensi dell’articolo 29 (Dirigenti esterni) della citata legge regionale”;
rilevato che:
– con deliberazione n. 21/32 del 4 giugno 2019, dal titolo “Agenzia Conservatoria della coste della Sardegna. Cessazione regime commissariale e avvio del procedimento per l’individuazione del Direttore esecutivo”, è stato prorogato il regime commissariale dell’Agenzia ed è stato nominato un Funzionario dell’Amministrazione regionale quale commissario straordinario dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;
– con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 18 giugno 2019, titolato “Proroga gestione commissariale e nomina commissario straordinario”, si sono quindi affidate le funzioni di direttore esecutivo dell’agenzia, seppur in regime commissariale, al funzionario designato che, in quanto tale, risulta sprovvisto dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di direttore generale;
– qualora la legge prescriva determinati requisiti, od una particolare qualificazione per l’esercizio di determinate funzioni amministrative, le medesime devono essere possedute anche dal soggetto che le eserciti in regime di amministrazione straordinaria;
– nel medesimo decreto si è confermato l’esercizio della funzione dirigenziale apicale, prevedendo che: “la retribuzione spettante al commissario straordinario è determinata, così come disposto dalla deliberazione di Giunta n. 43/20 del 19 giugno 2016, nella misura di quella prevista per il direttore generale dell’Amministrazione regionale la cui spesa graverà sul bilancio dell’Agenzia medesima”;
rilevato, inoltre, che:
– attualmente sono vacanti i posti di dirigenza per le due direzioni di servizi previste nello statuto dell’Agenzia;
– ai sensi dell’articolo 11, comma 3, dello statuto, alle due direzioni di servizio sono preposti dei dirigenti nominati dal direttore esecutivo dell’Agenzia sulla base di requisiti di accertata professionalità;
– il direttore esecutivo/commissario, quale unico attuale dirigente dell’ente, esercita pressoché esclusivamente le funzioni dirigenziali generali e di servizio di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998;
considerato che:
– la legge regionale n. 31 del 1998 prevede all’articolo 28 che le funzioni di direttore generale siano conferite a dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere individuate negli articoli 23 e 24;
– tra i numerosi compiti affidati dalla normativa regionale al direttore generale è previsto il controllo e coordinamento delle attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
– con riferimento alle funzioni di direttore di servizio (articolo 28, comma 4 bis), la Giunta regionale può autorizzarne l’attribuzione temporanea a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale soltanto per soddisfare inderogabili esigenze legate esclusivamente:
– alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone;
– all’approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti;
– alla sicurezza dei luoghi;
sottolineato che il curriculum vitae del commissario straordinario dell’agenzia non è stato pubblicato nel sito web dell’ente, contrariamente a quanto prescritto dagli adempimenti ANAC in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
ritenuto che:
– per il buon andamento dell’azione amministrativa le funzioni dirigenziali – ancor più se esercitate in regime straordinario commissariale – debbano essere affidate a personale almeno qualificato per l’esercizio della funzione medesima a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa;
– la normativa vigente non autorizza l’elargizione degli emolumenti spettanti ad un direttore generale ad un funzionario di categoria D,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione, l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere se:
1) ritengano che l’assunzione della carica di direttore esecutivo/commissario straordinario da parte di personale pubblico privo dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 16, comma 9, non vizi nella legittimità e nel merito tutta l’azione amministrativa della Agenzia regionale Conservatoria delle coste;
2) ritengano che l’elargizione degli emolumenti spettanti ad un direttore generale dell’Amministrazione regionale ad un funzionario di categoria D possa delineare gravi profili di responsabilità contabile;
3) non ritengano di dover revocare con urgenza, per i gravi motivi di legittimità amministrativo contabile sin qui delineati, il decreto del Presidente della Regione n. 57 del 18 giugno 2019;
4) non ritengano urgente ed indifferibile l’avvio del procedimento per l’individuazione di un legittimo e competente direttore esecutivo della Conservatoria delle coste, in considerazione anche della volontà manifesta dall’Assessore della difesa dell’ambiente di voler procedere al rilancio dell’Agenzia.
Cagliari, 1° agosto 2019