CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 1021/A
ORRÙ – AGUS – CADDEO – LOI – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulla nomina dei componenti della Commissione di direzione del controllo di gestione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998..
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I sottoscritti,
premesso che:
– l’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1998, disciplina le funzioni del controllo interno di gestione e prevede, in particolare, che esso deve rispondere alle seguenti finalità:
a) verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Regione, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;
b) valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione e degli enti, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate ai criteri indicati nell’articolo 4, fornendo anche elementi utili per l’adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione;
c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l’esito dell’attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all’allocazione annuale delle risorse;
– per l’attuazione del controllo interno di gestione, la legge ha previsto l’istituzione di un apposito ufficio che opera “in posizione di autonomia” presso l’Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica;
– l’articolo 11 di tale legge regionale prevede, infatti, che le funzioni di ufficio di controllo interno di gestione siano assegnate ad una Commissione, composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all’Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, preposta alla direzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione di cui al precedente articolo 10 della stessa legge;
preso atto che:
– con determinazione del Direttore generale del personale e riforma della Regione n. 29422/1583 del 25 marzo 2020 è stata indetta una procedura di selezione comparativa per titoli per l’assunzione di tre esperti destinati alla direzione dell’Ufficio di controllo di gestione, per la selezione dei quali è stata nominata una apposita Commissione tecnica di valutazione del possesso dei requisiti previsti;
– a seguito della definizione delle procedure di acquisizione delle manifestazioni di interesse, con deliberazione n. 3/12 del 28 gennaio 2021, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha nominato i nuovi componenti della Commissione e ha inviato la stessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della legge regionale n. 31 del 1998;
– con deliberazione della Giunta regionale n. 14/22 del 16 aprile 2021 è stata approvata definitivamente la designazione dei componenti della direzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998, prescindendo dal previsto parere della competente Commissione consiliare a causa della decorrenza dei termini per la sua espressione;
considerato che:
– la deliberazione n. 14/22 ha designato alla direzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione un presidente e due componenti, questi ultimi individuati tra i funzionari attualmente in servizio presso l’Amministrazione regionale;
– la designazione dei due componenti presenta evidenti profili di illegittimità poiché risulta in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge regionale n. 31/1998 che, al comma 1, prevede chiaramente che la Commissione posta alla direzione dell’Ufficio del controllo di gestione sia composta da esperti estranei all’Amministrazione;
evidenziato che:
– la previsione che i componenti della Commissione del controllo interno di gestione devono essere scelti tra “estranei” all’amministrazione risponde all’intento del legislatore di escludere dalla direzione dell’Ufficio in parola tutti quei soggetti che abbiano avuto rapporti di qualunque genere con le amministrazioni appartenenti al Sistema Regione dai rapporti;
– tale esclusione è giustificata dalla necessità di evitare la sussistenza di qualsiasi conflitto di interesse, di assicurare la terzietà nell’attività di controllo e limitare le ingerenze di qualsiasi tipo nell’ambito del processo di valutazione della dirigenza, visto il ruolo svolto dall’Ufficio di controllo interno di gestione che nel processo di valutazione interagisce e supporta l’Organismo indipendente di valutazione;
– da tale previsione, che ha l’obiettivo di assicurare l’indipendenza funzionale ed operativa rispetto alla struttura amministrativa, ne deriva che nessuna altra interpretazione può essere data alla definizione di “estranei all’Amministrazione e agli enti” e non può essere certamente considerato “estraneo” il personale dipendente posto in aspettativa ai fini di ricoprire tale incarico;
ritenuto che la decisione di nominare i funzionari dipendenti del Sistema Regione nella Commissione di direzione dell’Ufficio di controllo interno di gestione appare una grave distorsione dell’interpretazione del disposto normativo di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998, la cui incompatibilità avrebbe già dovuto essere rilevata in sede di istruttoria relativa alla predisposizione dell’elenco degli idonei,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per conoscere:
1) se abbiano valutato la conformità degli atti di designazione dei componenti della Commissione di direzione dell’Ufficio di controllo interno di gestione al dettato normativo di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 31 del 1998;
2) se non ritengano di rivalutare la legittimità degli atti adottati dalla Giunta e di quelli propedeutici adottati dalla competente Direzione generale del personale e riforma della Regione e procedere quindi all’annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta regionale n. 14/22 del 16 aprile 2021 e di tutti gli atti conseguenti.
Cagliari, 30 aprile 2021