CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 92/A
COMANDINI – GANAU – MORICONI – CORRIAS – DERIU – MELONI – PIANO – PISCEDDA sullo stato di attuazione del “Programma interventi sanitari ai sensi dell’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67” (edilizia sanitaria).
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I sottoscritti,
premesso che:
– il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità rappresenta un contributo sostanziale alle politiche sanitarie del Paese in quanto affronta la necessità di ammodernare il patrimonio strutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale per rispondere con strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne e sicure, alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale;
– l’ottimizzazione dei servizi attraverso la riqualificazione edilizia e tecnologica contribuisce, infatti, agli obiettivi di efficienza dell’assistenza sanitaria, di riequilibrio dell’assistenza sul territorio nazionale, di messa in sicurezza e ammodernamento tecnologico di edifici e impianti, per garantire a ciascun cittadino una risposta adeguata alla domanda di salute, sia in termini di prevenzione che di cura delle diverse patologie;
considerato che:
– con all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni, il legislatore ha autorizzato l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l’importo complessivo di 30 miliardi di euro, a favore delle regioni;
– con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022), articolo 1, comma 871, lo Stato ha incrementato i finanziamenti alle regioni riconoscendo alla Sardegna l’assegnazione di ulteriori euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse da ripartire di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rideterminate dall’articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito dell’attestazione dell’avvio dei lavori e per la restante quota dell’80 per cento a seguito di realizzazione degli stati avanzamento dei lavori;
preso atto che, in base allo stato di attuazione degli accordi sottoscritti dalla Regione, la situazione risulta la seguente:
– risorse assegnate per accordi di programma: euro 547.671.940,89;
– accordi sottoscritti:
– I accordo, 29 marzo 2001 con finanziamento a carico dello Stato, euro 334.943.687,09;
– II accordo stralcio per 7 interventi, 15 maggio 2008 con finanziamento a carico dello Stato euro 53.736.762,35;
– al 30 novembre 2017 risultano utilizzati euro 303.792.695,87 per complessivi 199 interventi;
– risorse residue per accordi di programma ancora da sottoscrivere, euro 243.879.245,02, di cui euro 200.976.636,80 ripartite con delibere CIPE n. 97 e 98 del 18 dicembre 2008;
considerato che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), e successive modificazioni, al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria (articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni), ha disposto:
– all’articolo 1 comma 310, che gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa; all’articolo 1, comma 311, che le risorse resesi disponibili a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma e per tutte le linee di finanziamento previste dal programma di investimenti, nel rispetto delle quote già assegnate alle singole regioni o provincie autonome sul complessivo programma di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
– all’articolo 1, al comma 312, che in fase di prima attuazione, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma 310, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili, per l’utilizzo della parte relativa agli impegni di spesa non revocati pari al 35 per cento, le regioni hanno presentato, entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione, la richiesta di ammissione al finanziamento relativa a detti interventi;
accertato che:
– a luglio 2019, il Sottosegretario alla salute ha affermato che la somma residua, destinata alla Sardegna e non utilizzata per mancanza di progetti o proposte di accordi, è pari a euro 243.879.245,02, ma non risulta presentata nessuna proposta di accordo di programma per l’utilizzo di dette somme;
– la disponibilità di un ulteriore stanziamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022), a favore della Regione è pari a euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/51 del 12 febbraio 2019 (approvata definitivamente con deliberazione 22/21 del 20 giugno 2019) “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019/2021” l’Assessore riferisce, tra le altre cose, che è in fase di predisposizione il nuovo accordo di programma da sottoscrivere con il Ministero della salute, finalizzato alla programmazione delle risorse residue pari ad euro 243.879.245,02 di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 destinate alla realizzazione di interventi di più ampia portata strettamente connessi alla ridefinizione della rete ospedaliera e per i quali è stata avviata specifica ricognizione;
considerato ulteriormente che:
– alla data odierna non risulta che la Regione abbia fatto richiesta di riassegnazione delle somme residue entro il termine previsto all’articolo 1, comma 310;
– alla luce di quanto su esposto si ritiene necessario ed urgente verificare se, ad oggi, sia ancora possibile attivare le procedure istruttorie relative alla riassegnazione delle somme residue, ed eventualmente attivare le procedure, con la massima urgenza, così da evitarne il disimpegno a favore delle regioni più virtuose;
sottolineato che il Consiglio regionale, nella seduta del 25 ottobre 2017, ha approvato la “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna”, il documento è stato tempestivamente inviato al Tavolo tecnico per il monitoraggio, istituito prezzo il Ministero della salute, anche con il fine di accedere alle risorse residue (euro 243 milioni circa) del programma di investimenti previsto dall’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ancora a disposizione della Sardegna,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) non ritengano opportuno ed urgente procedere con una approfondita verifica sullo stato dell’arte degli interventi di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, benché la Regione abbia maturato un importante residuo di risorse disponibili, pari a euro 243.879.245,02, non risulta a tutt’oggi presentata alcuna richiesta di riassegnazione delle somme residue;
2) sia stato predisposto, in coerenza a quanto riportato nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/51 del 12 febbraio 2019 (approvata definitivamente dalla deliberazione 22/21 del 20 giugno 2019) “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019/2021”, il nuovo accordo di programma da sottoscrive con il Ministero della salute, finalizzato alla programmazione e al recupero delle risorse residue pari ad euro 243.879.245,02 di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, ed eventualmente che tempi si prevedono per la sottoscrizione con il Ministero della salute, così da evitarne il disimpegno a favore delle regioni più virtuose;
3) non ritengano opportuno ed urgente vigilare sulla capacità di utilizzazione delle risorse disponibili di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sia che si tratti di residui, a tutt’oggi pari a euro 243.879.245,02, che di nuovi ed ulteriori stanziamenti pari a euro 111 milioni, gli interventi di edilizia sanitaria devono essere considerati prioritari in quanto a beneficio della salute e del benessere dell’intera collettività .
Cagliari, 24 febbraio 2020