CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 58/A
CERA – COCCIU – TALANAS – MURA – MARRAS sul mancato avvio dell’albo delle imprese artigiane della Provincia di Oristano – richiesta di intervento immediato e non più procrastinabile finalizzato a prevenire ulteriori gravi danni economici, finanziari e patrimoniali alle imprese artigiane locali o aspiranti tali.
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I sottoscritti,
premesso che:
– la Regione, con la legge regionale n. 32 del 5 dicembre 2016, articolo 2, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017:
– della Commissione regionale per l’artigianato e le relative funzioni sono attribuite all’Assessorato regionale competente in materia di artigianato;
– delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale n. 41 del 1990, e le relative funzioni sono trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;
– dell’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), stante la coincidenza con la sezione speciale delle imprese artigiane del registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
– con la legge regionale del 5 dicembre 2016, n. 32 viene modificata sostanzialmente anche la previgente legge regionale 10 settembre 1990, n. 41 (Organi di rappresentanza e di tutela dell’artigianato) che disciplinava le quattro Commissioni provinciali per l’artigianato a cui erano attribuiti vari compiti, tra i quali quelli previsti all’articolo 2, lettera B) “deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane agli albi provinciali e sulle loro modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione e perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
– la Regione è dovuta intervenire con il decreto 1° marzo 2017, n. 1 dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, parzialmente rettificato dal successivo decreto 27 marzo 2017, n. 2 per disciplinare le modalità di attribuzione delle competenze assegnate con la legge regionale n. 32 del 2016, mediante le “Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di Albo delle Imprese artigiane da parte delle CCIAA della Sardegna”;
– i citati decreti evidenziano la necessità della sottoscrizione di un atto negoziale da stipulare con le CCIAA contenente le modalità operative di gestione delle procedure relative alla qualificazione delle imprese artigiane ed alla conseguente iscrizione all’Albo;
– nella sinteticità della norma non viene prevista una procedura alternativa all’atto negoziale che tenga conto dell’ipotesi di mancato accordo tra le parti (come nel caso della CCIAA di Oristano) o di eventuale mancato rinnovo (per le altre tre CCIAA), tra l’altro prossime alla scadenza al 31 dicembre 2019;
– appare evidente che l’effettiva applicazione della legge di modifica della tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, non avendo natura ordinatoria in funzione della mancanza di competenza legislativa della Regione verso le Camere di commercio, dipende dalla effettiva volontà delle parti (Assessorato regionale e CCIAA competenti per territorio) di giungere ad un accordo economico e organizzativo;
– nel lungo periodo di inattività dell’Albo delle imprese artigiane di Oristano non si è provveduto autonomamente alla predisposizione di una procedura alternativa che garantisse l’esercizio del diritto dovere previsto per le imprese aventi i requisiti di impresa artigiana e ne, tanto meno ad una messa in mora della CCIAA di Oristano (unico ente camerale sardo non firmatario della convenzione) ingiungendo l’applicazione della legge regionale n. 32 del 2016;
preso atto che la Camera di commercio di Oristano ha rappresentato immediatamente all’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio le incertezze riguardanti le modalità di applicazione della nuova norma, senza la previa attivazione degli strumenti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera g), della legge n. 580 del 1993, come novellata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e ha evidenziato che con l’applicazione del richiamato articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 veniva a mancare il soggetto titolare della competenza sul riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, con evidenti negative conseguenze per le imprese artigiane coinvolte, suggerendo, quindi, l’avvio di una fase di transizione finalizzata a favorire, in attesa dell’effettiva operabilità delle innovazioni normative introdotte, un regime transitorio che potesse consentire il normale funzionamento della gestione dell’Albo imprese artigiane;
vista inoltre la deliberazione della Giunta camerale della CCIAA di Oristano n. 17 del 14 giugno 2017 con la quale veniva stabilito di non autorizzare il Presidente della CCIAA alla stipula della convenzione con l’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, in relazione all’esercizio delle funzioni in materia di gestione Albo imprese artigiane, di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32;
visto il decreto 1° marzo 2017, n. 1 dell’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, come parzialmente rettificato dal successivo decreto 27 marzo 2017, n. 2 con il quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di Albo delle imprese artigiane da parte delle CCIAA della Sardegna”, e si è disposto che con atto negoziale da stipulare con le CCIAA dovevano essere stabilite le modalità operative di gestione delle procedure relative alla qualificazione delle imprese artigiane ed alla conseguente iscrizione all’Albo;
considerato che in assenza della stipula della convenzione tra la Regione e la Camera di commercio di Oristano si è venuta a determinare una situazione di gravissima incertezza, precludendo di fatto dal 1° gennaio 2017 l’iscrizione delle imprese artigiane e aspiranti tali all’Albo imprese artigiane della Provincia di Oristano e, di conseguenza. l’accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente in favore del comparto;
ritenuta non più tollerabile una situazione di inattività dell’Albo delle imprese artigiane della Provincia di Oristano il quale, a seguito della riforma operata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 non provvede a dare esito alle richieste di iscrizione e modificazione delle imprese artigiane e di quelle aspiranti tali,
preso atto che la sede provinciale INPS, in carenza di conferma delle iscrizioni all’Albo sta provvedendo alla variazione di inquadramento delle posizioni negando il riconoscimento della qualifica di artigiano e riclassificando tutte le aziende nel settore industria con notevoli aggravi di costi per le imprese;
preso atto inoltre che, analogamente, anche la sede territoriale dell’INAIL, non disponendo di riscontro sull’iscrivibilità all’Albo artigiani, sta applicando ai titolari prestatori d’opera i coefficienti assicurativi dei lavoratori dipendenti, precludendo inoltre la possibilità di maturare qualifiche e requisiti professionali;
considerato che situazione ha generato dal 2017 al 30 giugno 2019, un saldo negativo di nati/mortalità di -413 imprese, di cui 347 sono nuove imprese in attesa di riconoscimento del requisito e alle quali viene attualmente negata la qualifica artigiana e quindi anche le agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali;
ritenuto che la mancata operatività dell’Albo, ha già cagionato ingenti danni economici, finanziari e patrimoniali oltre a ledere il diritto/dovere ad esercitare l’attività di impresa in forma artigiana impedendo, di fatto, l’accesso ad importanti provvidenze di settore (tra l’altro alcune delle quali erogate proprio dall’amministrazione regionale),
chiedono di interpellare l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) quali misure urgenti e in quali tempi le intende porre in essere, per consentire l’immediato avvio delle procedure di riconoscimento del requisito per le imprese artigiane e aspiranti tali della Provincia di Oristano, necessario per poter accedere alle agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali;
2) se intende tutelare i diritti delle imprese artigiane, a causa della mancata iscrizione al competente albo, per cause non imputabili alle stesse, di poter beneficiare delle sopra riportate agevolazioni con la previsione, nelle misure da adottare, del riconoscimento con efficacia retroattiva della iscrizione all’Albo imprese artigiane:
3) quali linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di Albo delle imprese artigiane da parte delle CCIAA della Sardegna” intende promuovere per il prossimo triennio 2020-2022, considerata l’imminente scadenza delle attuali convenzioni in essere con le altre camere di commercio;
4) quali attività e quali misure finanziarie intende mettere in campo per prevenire ed evitare l’insorgenza di contenziosi prevedendo appositi rimborsi per le imprese che hanno sostenuto maggiori oneri per via della situazione venutasi a creare dal 1° gennaio 2017 ovvero per fronteggiare le cause che le imprese artigiane hanno avviato per il ristoro dei danni economici, finanziari e patrimoniali dovuti al mancato riconoscimento della qualifica di artigiano e iscrizione all’Albo imprese artigiane.
Cagliari, 12 settembre 2019