Interpellanza n. 174/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 174/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA inerente allo stato di attuazione della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante “Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”.

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I sottoscritti,

vista:
– la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante “Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”;
– la sentenza n. 68/2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), promosse, in riferimento all’articolo 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri”;

considerato che la legge in oggetto, tra le varie disposizioni, prevede, all’articolo 7 rubricato “Unioni di province”, quanto segue:
“1. Le province possono associarsi in unioni di province.
2. L’unione delle province è costituita da province contermini, fino ad un massimo di tre, per la gestione associata di funzioni e servizi.
3. Ogni provincia può far parte di una sola unione di province. Le unioni di province possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con le singole province.
4. Entro novanta giorni dall’adozione dell’atto costitutivo gli amministratori straordinari di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 approvano lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata. Entro i successivi due anni lo statuto dell’unione è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
5. All’unione sono conferite dalle province partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’unione di province non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dalle singole province partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. Le province possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di cui fanno parte”;

tenuto conto che allo stato attuale, non si hanno notizie inerenti all’applicazione dei termini sopra richiamati,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e la Giunta regionale, per sapere:
1) quale sia lo stato di attuazione della presente legge;
2) se, sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, siano rispettati i tempi previsti per il funzionamento e l’operatività delle province in forma associata, e, se così non fosse, per quali motivazioni.

Cagliari, 29 marzo 2022

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