CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 159/C-1
CERA – COCCIU per ripristinare la sovranità e la democrazia negli enti locali provinciali riconosciuti nel Titolo V della Costituzione e governati da oltre sei anni e mezzo da amministratori straordinari.
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I sottoscritti,
premesso che nel Titolo V della Costituzione della Repubblica italiana vengono riconosciute le autonomie locali delle regioni, delle province e dei comuni e viene affermato che:
– la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato;
– i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
– le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
– i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
– i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome;
– le risorse derivanti dalle fonti di cui ai punti precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite;
– per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;
– i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato;
richiamati i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana che stabiliscono che:
– l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro;
– la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione;
vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, che prevede che:
– entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 7. Gli amministratori straordinari restano in carica fino al 31 dicembre 2016 ed esercitano le loro funzioni limitandosi alle attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria e alla erogazione dei servizi e redigono la relazione finale contenente la ricognizione degli atti contabili, finanziari patrimoniali e liquidatori di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 15 del 2013;
– all’amministratore straordinario sono attribuiti i poteri previsti dall’ordinamento in capo al presidente della provincia, alla giunta e al consiglio provinciale. All’amministratore straordinario è corrisposta una indennità equivalente alla retribuzione lorda complessiva spettante al dirigente di vertice dell’ente, diminuita dell’indennità di risultato;
dato atto che la procedura che detta le tempistiche per la nomina degli amministratori straordinari delle province è stata completamente disattesa nel 2016 dalla Giunta regionale;
visto inoltre che, mediante l’innovazione normativa introdotta con l’articolo 27, comma 6 ter della legge regionale n. 2 del 2016, viene modificata la durata dell’incarico conferito agli amministratori straordinari delle province, i quali restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi, modificando “sine die” la scadenza dell’incarico;
preso atto che:
– la Giunta regionale il 29 maggio 2015 ha individuato gli amministratori straordinari delle province e ha stabilito la loro operatività fino al 31 dicembre 2015;
– l’operatività degli amministratori straordinari viene limitata alle “attività strettamente necessarie alla gestione ordinaria” ed è stata incredibilmente estesa fino alla data odierna mediante l’adozione di una serie di innumerevoli nuovi decreti;
considerato che gli enti locali delle province della Sardegna sono disciplinati dalla Costituzione italiana e da oltre sei anni e mezzo sono condannati ad una “gestione ordinaria degli amministratori straordinari” privando i territori, i cittadini e le imprese di ogni prerogativa progettuale, finanziaria, di sviluppo e di crescita;
preso atto di questa inerzia istituzionale che determina una ingiustificata e pericolosa deriva antidemocratica;
rilevato che:
– la durata degli organi democraticamente eletti dal popolo sovrano nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane e nelle regioni è stabilità in 5 anni;
– inoltre una durata del mandato superiore alle predette istituzioni costituzionali è prevista esclusivamente per 7 anni al Presidente della Repubblica e per 9 anni ai componenti della Corte costituzionale;
considerato che da oltre sei anni e mezzo sono in carica degli amministratori straordinari che non sono stati eletti dal popolo, che ricoprono un ruolo istituzionale grazie ad una nomina politica conferita dalla Giunta regionale, si appalesa una plateale violazione dei principi fondamentali della carta costituzionale che non trova precedenti nella storia della Repubblica italiana e che, invece, può essere facilmente accostata a forme di governo che di certo non possono essere paragonate alle attuali democrazie occidentali;
atteso che oramai ogni ulteriore indugio su questo delicatissimo argomento non può essere più ammesso;
considerato quanto sopra,
chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica per sapere se:
1) in considerazione del Piano dì ripresa dell’Unione europea NextGenerationEU, in Italia attuato con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i territori delle province della Sardegna dovranno essere condannati a gestire nella “ordinarietà dei compiti assegnati agli amministratori straordinari” oppure deve essere assegnata ad organi democratici la responsabilità di stabilire le strategie di sviluppo dei territori per affrontare l’eccezionalità e la straordinarietà dell’attuale momento storico, grazie alle ingenti risorse in campo, al fine di autodeterminare i processi di crescita delle nostre comunità e del sistema imprenditoriale locale, liberi da una opprimente “gestione ordinaria del nulla”;
2) si intenda avviare con immediatezza una forte e decisa iniziativa finalizzata a ripristinare e restituire la sovranità alle comunità provinciali e la democrazia negli enti locali provinciali.
Cagliari, 22 ottobre 2021