CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interpellanza n. 157/A
OPPI – SECHI – MORO – PERU – STARA sull’attuazione di quanto disposto nella legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.
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I sottoscritti,
premesso che
– in data 1° settembre 2020 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale concernente: “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”. Tale legge, nonostante la sua urgenza confermata dal fatto che l’articolo 54 (Entrata in vigore) prevede che “1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS”, è stata promulgata il successivo 11 settembre 2020 e poi pubblicata sul BURAS. n. 58 solo il successivo 24 settembre 2020;
– in forza di tale disposizione entro il 31 dicembre 2020 dovevano essere predisposti una serie di atti per consentire la concreta attuazione del nuovo sistema sanitario regionale. A questo scopo sono previsti una serie di adempimenti attribuiti alla competenza della Giunta regionale, dell’Assessore regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, nonché dei nominandi commissari. Non essendosi provveduto nei termini originariamente previsti, con legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32, articolo 6, comma 1, lett. b), i termini previsti sono prorogati di dodici mesi;
– in particolare, tra gli altri, è estremamente significativo il disposto dell’articolo 47 (Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie), di cui pare opportuno riportare il testo integrale, ove è previsto:
“1. La Giunta regionale, mediante specifiche deliberazioni, definisce il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle aziende di cui all’articolo 9 e il commissario straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES. I commissari straordinari delle aziende di cui all’articolo 9, inoltre, dirigono le aree socio-sanitarie locali fino alla data di costituzione delle aziende socio-sanitarie e conservano comunque il rapporto di subordinazione col commissario di cui al comma 3.
3. Il soggetto competente a dirigere l’Azienda per la tutela della salute di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, fino al 31 dicembre 2020 è individuato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione. Entro la scadenza del proprio mandato il soggetto competente provvede all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS, disponendo il trasferimento all’ARES dei rapporti e degli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale esistenti alla data della cessazione e di tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future, e del patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
4. Il commissario di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità , predispone, entro il 15 ottobre 2020, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge redigendo uno specifico progetto di scorporo, incorporazione e di riconversione al fine di individuare i rami di amministrazione e le attività da trasferire ai costituendi enti di governo del Servizio sanitario regionale.
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità , entro i successivi quarantacinque giorni, approva il piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione che raccoglie, ed eventualmente modifica, i piani predisposti dai commissari straordinari. Il piano preliminare regionale è approvato definitivamente previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro il termine di quindici giorni, decorsi infruttuosamente i quali, se ne prescinde.
6. Il progetto di scorporo indica, tra l’altro, gli elementi patrimoniali, compresi gli immobili e il personale da trasferire ad ogni singola costituenda azienda. Disciplina, inoltre, il subentro delle singole aziende nei contratti in corso.
7. Per la predisposizione dei progetti di scorporo il commissario straordinario di cui al comma 3 è supportato da massimo cinque collaboratori scelti tra il personale in servizio presso l’Azienda per la tutela della salute e può, inoltre, farsi supportare da un esperto in materia di organizzazione aziendale reclutato dall’Azienda per la tutela della salute senza nuovi ed ulteriori costi per il servizio sanitario regionale.
8. La deliberazione di nomina dei commissari straordinari stabilisce la durata dell’incarico entro il limite del 31 dicembre 2020.
9. I commissari straordinari sono scelti in applicazione all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50, e sono in possesso dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.
10. Al fine di avvalersi di persone di particolare qualificazione professionale, in applicazione e rispetto della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e dei principi di proporzionalità e necessarietà come affermati dalla Corte di giustizia, sez. VIII, 2 aprile 2020, n. C-670/18, la Giunta regionale non applica l’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in sede di nomina dei direttori generali e dei commissari delle aziende sanitarie di cui all’articolo 2.
11. Il trattamento economico spettante ai commissari nominati ai sensi del comma 2 è pari a quello previsto per i direttori generali ed è stabilito dalla Giunta regionale.
12. L’Azienda di cui all’articolo 3 e quelle di cui all’articolo 9, comma 3, sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2021 con singole deliberazioni contestuali della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di sanità , con le quali sono inoltre individuate le sedi legali delle aziende sanitarie.
13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall’ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Dalla stessa data l’ATS è dichiarata estinta e i relativi organi e l’organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.
14. Con le deliberazioni di cui al comma 12 possono essere assegnati in uso a titolo gratuito alle singole costituende aziende, gli immobili di proprietà della Regione utilizzati dalle stesse che non sono stati trasferiti nel loro patrimonio, specificatamente indicati nel progetto di scorporo.
15. Al fine di superare le criticità eventualmente segnalate dai commissari straordinari e rilevate dall’Assessorato regionale competente in materia di sanità , la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore medesimo, può proporre al Consiglio regionale modifiche alla deliberazione del 25 ottobre 2017 del Consiglio regionale, con la quale è stata approvata la ”Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 58 dell’11 dicembre 2017.”;
– nonostante la perentorietà delle previsioni contenute nella citata legge regionale, che ben avrebbero consigliato di provvedere agli adempimenti previsti senza attendere il decorso del termine di trenta giorni per la nomina dei commissari, la Giunta regionale si è limitata, in un primo momento, ad adottare la deliberazione n. 52/35 del 23 ottobre 2020 con la quale è stato deciso:
– di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge regionale n. 24 del 2020, all’attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato nella premessa, che costituisce direttiva per il Commissario straordinario nominato con la presente deliberazione; – di procedere alla nomina del dott. Massimo Temussi quale Commissario straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS, scelto in applicazione dell’articolo 47 comma 9 della legge regionale n. 24 del 2020 ed in possesso dei titoli ivi previsti;
– di stabilire che l’incarico al Commissario straordinario è conferito fino al 31 dicembre 2020;
– di stabilire che il compenso spettante al Commissario straordinario in parola per entrambe le funzioni assegnate sia pari a quello riconosciuto al Direttore generale di ATS dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23 settembre 2016, ad esclusione della quota riferita alla retribuzione di risultato;
– di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione, da stipulare con il Commissario straordinario;
– di dare mandato al Direttore generale della sanità affinché provveda alla stipula del contratto di cui sopra.”;
– ossia è stato nominato solo ed esclusivamente il Commissario straordinario dell’ARES, al quale sono state pure attribuite le funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 di “dirigere l’Azienda per la tutela della salute di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2016, fino al 31 dicembre 2020” anche se a quella data lo stesso non risultava iscritto all’albo nazionale dei direttori generali e nonostante che le funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 per legge avrebbero dovuto essere attribuite a uno degli otto commissari delle ASL da istituire. Solo successivamente la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei restanti cosiddetti “commissari”;
– a ciò si aggiunga che la Giunta regionale non ha provveduto ad approvare le “specifiche deliberazioni” previste all’articolo 47 con le quali stabilire i necessari e presupposti indirizzi per definire “il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna”;
– invero, con deliberazione n. 57/15 del 18 novembre 2020 la Giunta regionale si è limitata a dettare “Prime direttive e linee di indirizzo”. Tali indirizzi, per la verità , si limitano a un allegato di due paginette nel quale sono solo descritti i cosiddetti “indirizzi/interventi da porre in essere per l’attuazione della riforma del sistema sanitario regionale” che, peraltro hanno carattere solo formale e non anche sostanziale. Gli stessi, invero, non contengono alcuna indicazione sui fini che si intendevano raggiungere con il previsto piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari, la cui determinazione, come è di tutta evidenza, non può essere rimessa a un commissario (!) Si può, pertanto, affermare che alla previsione di cui al precedente capoverso non si è data attuazione, con le evidenti conseguenze da ciò discendenti;
– non solo, ma dal combinato disposto dei commi 2 (Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale… nomina otto commissari straordinari per la definizione dei progetti di realizzazione delle aziende di cui all’articolo 9 e il commissario straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES) e 4 (Il commissario di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità , predispone, entro il 15 ottobre 2020, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari) della legge regionale n. 24 del 2020, risulta in modo palese che detto piano doveva essere predisposto avvalendosi del supporto anche degli altri commissari, che invece sono stati del tutto pretermessi;
– in conclusione, è evidente che il nominato Commissario straordinario dell’ARES sia per le modalità della sua nomina sia per l’inerzia dell’Assessorato della Sanità , non può porre legittimamente in essere nessun atto che dia attuazione alla riforma;
– a ciò si aggiunga che si è venuti a conoscenza che il commissario dell’ARES e dell’ATS avrebbe predisposto un progetto di scorporo del tutto non condivisibile. Si consideri anche solo la circostanza che non è prevista l’attribuzione di personale amministrativo dirigente da assegnare alle costituende aziende sanitarie. Non risulta, inoltre, che per quanto riguarda la AOU di Cagliari si sia provveduto a raggiungere le previe intese con i rispettivi rettori delle Università ;
– da tutto quanto esposto è evidente che risulta oggi estremamente improbabile che si possa dare legittima attuazione alle previsioni della legge regionale n. 24 del 2020;
– in questa situazione è, infine, evidente che tutti gli atti posti in essere dal Commissario Straordinario dell’ARES nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 potrebbero essere considerate non legittime stante quanto esposto e che ogni atto posto in essere potrà per tale solo fatto essere oggetto di impugnazione,
chiedono di interpellare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per conoscere:
1) i motivi per i quali non sono state adottate le previste e preliminari specifiche deliberazioni mediante le quali definire “Il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del servizio sanitario della Sardegna” e quando si intende provvedere in tale senso;
2) i motivi per i quali le funzioni di cui al comma 3 dell’articolo 47 siano state attribuite al Commissario straordinario dell’ARES e quando si intende provvedere a restaurare la situazione di legittimità ;
3) come si intende provvedere per porre rimedio al tempo perso per dare concreta attuazione alla riforma del servizio sanitario nei termini previsti dalla legge regionale n. 24 del 2020 già prorogata una volta.
Cagliari, 6 luglio 2021