Trattamento economico
Nel rispetto delle indicazioni del referendum del 6 maggio 2012, proseguendo nel solco dell’azione di riduzione dei costi della politica già intrapresa in precedenza, il Consiglio, con legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2, ha ridotto fortemente gli emolumenti dei consiglieri ed eliminato i contributi ai Gruppi consiliari (salvo le quote per il personale), con un risparmio complessivo annuo che supera i 6,5 milioni di euro.
Il trattamento economico spettante ai consiglieri regionali si articola in:
a) indennità consiliare, pari a euro 6.600 lordi;
b) rimborso forfettario per le spese inerenti all’esercizio del mandato, pari a euro 3.850.
Il rimborso forfettario è maggiorato, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, di una quota pari a:
a) euro 650 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalla sede del Consiglio;
b) euro 300 per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata tra i 71 e i 100 km dalla sede del Consiglio.
È prevista, inoltre, un’indennità di carica mensile lorda aggiuntiva pari a:
a) euro 2.500 per il Presidente della Regione e per il Presidente del Consiglio;
b) euro 1.200 per i consiglieri che siano anche componenti della Giunta regionale.
Le indennità e i rimborsi spese di cui sopra sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione rilevata dall’Istat, se positiva, dell’indice dei prezzi al consumo (art. 35, comma 5, L.R. 22 novembre 2021, n. 17).
Il consigliere regionale versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della propria indennità lorda. Al termine del suo incarico, il consigliere regionale riceve un assegno di fine mandato, che è pari, per il quinquennio della legislatura, ad una mensilità per ogni anno di esercizio delle funzioni e per un massimo di 10 anni.
Elenco dei consiglieri che hanno ricevuto l’assegno di fine mandato
Il consigliere regionale, al termine del suo incarico, riceve un assegno di fine mandato pari a una mensilità per ogni anno di mandato; acquisisce il diritto alla corresponsione dell’assegno di fine mandato a condizione che abbia esercitato il mandato consiliare per almeno 180 giorni, in una o più legislature.
L’assegno deriva dai versamenti di una quota dell’indennità lorda effettuati dal consigliere mensilmente, su un apposito fondo: del 6,70 per cento fino al maggio 2012 e, successivamente, del 10 per cento.
Con la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2, articolo 6, è stata modificata la disciplina e, dalla XV legislatura, l’assegno di fine mandato corrisponde a una mensilità per ogni anno di mandato nel limite massimo di dieci anni e con un contributo del consigliere pari all’8 per cento della propria indennità lorda. Pertanto, l’elenco allegato comprende tutti i consiglieri che hanno cessato il mandato nella XIV e nella XIII legislatura, ma anche i consiglieri regionali i quali, pur rieletti nella XV legislatura, hanno compiuto un mandato consiliare pari o superiore a 10 anni. Per questi ultimi il diritto si è esaurito e non potranno più ricevere l’assegno per le legislature ulteriori.
Si precisa che i consiglieri regionali che svolgono lavoro dipendente, pubblico o privato, per il periodo dell’aspettativa corrispondente al mandato non ricevono alcun trattamento di fine rapporto dal datore di lavoro.
ALLEGATI
Elenco assegni di fine mandato XV legislatura
Elenco assegni di fine mandato XIV legislatura
Elenco assegni di fine mandato XIII legislatura
Con deliberazione n. 147 del 17 novembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha stabilito che dalla XV legislatura le norme sull’assegno vitalizio non troveranno più applicazione e che, per i consiglieri regionali che fossero rieletti nella XV o in legislature successive, non si produrranno effetti giuridici ed economici rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio. Questa decisione del Consiglio regionale della Sardegna è stata assunta un anno prima rispetto a quanto imposto dal decreto Monti (D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213) anticipando, quindi, volontariamente l’orientamento teso a ridurre i costi della politica.
D’altra parte, già nel 2000 (con deliberazione del 21 marzo 2000) l’Ufficio di Presidenza aveva adottato una disciplina restrittiva rispetto al requisito dell’età, portando il diritto al vitalizio al compimento del 65° anno di età e intervenendo anche sulla onerosità del diritto di reversibilità in favore del coniuge e dei figli.
È di tutta evidenza che queste decisioni non potessero valere retroattivamente. Pertanto, al singolo consigliere si applica la disciplina in vigore al momento della sua prima elezione; conseguentemente i vitalizi attualmente assegnati agli ex consiglieri variano a seconda di quale sia la legislatura in cui sono stati eletti per la prima volta.
Il consigliere regionale versava mensilmente una quota della propria indennità lorda che veniva accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da appositi regolamenti approvati dall’Ufficio di Presidenza (Regolamento della cassa di previdenza e Regolamento degli assegni vitalizi). Tale quota, che era inizialmente dell’8,60 per cento, è stata portata, nel 2007, al 15 per cento e, dal 26 maggio 2012 fino alla fine della XIV legislatura, al 22 per cento (pari a 2.038,03 euro).
Di norma, l’ex consigliere riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Tale limite diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato svolti oltre la prima legislatura.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 2000 si è stabilito che per coloro che siano stati consiglieri regionali fino alla XII legislatura (1999-2004) vale la norma contenuta nel Regolamento della cassa di previdenza approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 312 del 30 marzo 1989 (articolo 3, già presente nel precedente Regolamento approvato nel 1982); in particolare il comma 3 prevede che i consiglieri che abbiano corrisposto i relativi contributi per un periodo non inferiore ai vent’anni o a quattro legislature, percepiscano l’assegno vitalizio alla scadenza del mandato a prescindere dall’età.
L’importo dell’assegno varia da un minimo a un massimo in percentuale sull’indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato.
Il pagamento del vitalizio viene sospeso qualora il consigliere sia rieletto membro del Consiglio regionale, o sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato.
Considerando tutte le legislature, dal 1949 a quella attuale (XVI legislatura), il Consiglio regionale eroga agli ex consiglieri che hanno maturato il diritto al percepimento (o ai legittimi beneficiari di
reversibilità) n. 299 assegni vitalizi per un totale di euro 1.154.577 mensili.
La misura di detti assegni è stata rideterminata, secondo il metodo di calcolo contributivo, dalla legge regionale 12 luglio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di status di consigliere regionale), con decorrenza dal 1° gennaio 2020. La predetta legge reca disposizioni per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all’intesa sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 3 aprile 2019.
La rideterminazione in esame ha comportato per il bilancio interno del Consiglio regionale una minore spesa nell’anno 2020 di euro 2.524.198, 01 (- 15%), al lordo dell’IRAP.
In sostituzione dei vitalizi è stato introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennità differita dei consiglieri regionali. Il comma 4 dell’articolo 35 della legge regionale n. 17 del 2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), così recita:
“Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2019, al fine di colmare il vuoto normativo, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), a decorrere dall’inizio della XV Legislatura il regime previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori tecnici è di carattere contributivo, in conformità allo schema di testo di legge di cui all’Allegato 3 del Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome con ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta le disposizioni attuative e integrative della presente disposizione.”
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 253 del 30 maggio 2023, ha approvato il Regolamento attuativo dell’indennità differita dei consiglieri regionali.
Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), come modificata con il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ciascun consigliere è tenuto a depositare presso l’Ufficio di Presidenza, entro tre mesi dalla proclamazione e, per gli anni successivi, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, la seguente documentazione:
1) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi personale, nonché del coniuge non separato e dei familiari entro il secondo grado di parentela (fratelli, sorelle, genitori e figli, nonni e nipoti), se gli stessi lo consentono;
2) attestazione concernente la situazione patrimoniale personale nonché del coniuge non separato e dei familiari entro il secondo grado di parentela (fratelli, sorelle, genitori e figli, nonni e nipoti), se gli stessi lo consentono.
Il mancato consenso dei familiari deve essere attestato dal consigliere.
Inoltre, i consiglieri sono tenuti:
1) a dichiarare, ai sensi della legge n. 441 del 1982, della legge n. 515 del 1993 e della legge regionale 27 gennaio 1994 n. 1 il bilancio delle spese elettorali sostenute nelle elezioni regionali del 16 febbraio 2014, nonché le eventuali entrate finalizzate a questo scopo;
2) a presentare la dichiarazione, prevista dall’articolo 2 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 6, relativa a incarichi ricoperti ed eventuali consulenze.
I dati sono stati pubblicati nei seguenti B.U.R.A.S.:
» XIII legislatura
» anno 2004 – n. 40 del 4 dicembre 2006, S.S. n. 25/I
» anno 2005 – n. 11 del 6 aprile 2007, S.S. n. 4
» anno 2006 – n. 30 del 20 settembre 2007, S.S. n. 12
» anno 2007 – n. 31 del 4 ottobre 2008, S.S. n. 19
» anno 2008 – n. 12 del 16 aprile 2010, S.S. n. 9
» XIV legislatura
» anni 2008/2009 – n. 16 del 27 maggio 2011, S.S. n. 7
» anno 2010 – n. 33 del 18 luglio 2013, S.S. n. 30
» anno 2011 – n. 34 del 25 luglio 2013, S.S. n. 33
» anno 2012 – n. 36 dell’8 agosto 2013, S.S. n. 37
» anno 2013 – n. 55 del 20 novembre 2014, S.S. n. 58
» XV legislatura
» anno 2013 e spese elettorali – n. 55 del 20 novembre 2014, S.S. n. 58
» anno 2014 – n. 10 del 3 marzo 2016, S.S. n. 6
» anno 2015 – n. 27 del 3 giugno 2016, S.S. n. 30
» anno 2016 – n. 26 del 1° giugno 2017, S.S. n. 43 / (integrazioni ed errata corrige)
» anno 2017 –n. 5 del 25 gennaio 2018, S.S. n. 4
» XVI legislatura
» spese elettorali – n. 48 del 7 novembre 2019, S.S. n. 76
» anni 2018 e 2019 – n. 9 del 27 febbraio 2020, S.S. n. 13
» anno 2020 – n. 4 del 14 gennaio 2021, S.S. n. 2
» anno 2021 – n. 4 del 27 gennaio 2022, S.S. n. 7
» anno 2022 – n. 7 del 9 febbraio 2023, S.S. n. 10
» anno 2023 – n. 43 del 21 marzo 2024, S.S. n. 16
ALLEGATI
- Regolamento della cassa di previdenza
- Regolamento degli assegni vitalizi
- Assegni vitalizi in godimento
- Regolamento attuativo dell’indennità differita
- Legge 5 luglio 1982, n. 441
- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
- Legge 7 dicembre 2012, n. 213
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2
- Legge regionale 12 luglio 2019, n. 11
- Legge regionale 19 maggio 2023, n. 6
Aggiornamento del 24 marzo 2024