MOZIONE N. 36

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 36

SALARIS – TICCA – FASOLINO per la predisposizione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, di uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna per la delega delle funzioni in materia di acque pubbliche”, da sottoporre alla Commissione paritetica.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, definisce l’ambito di autonomia della Regione;
– l’articolo 3 dello Statuto, in particolare, attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, edilizia ed urbanistica, acque minerali e termali ed esercizio dei diritti demaniali sulle acque pubbliche;
– l’articolo 4 dello Statuto attribuisce alla Regione competenza concorrente in materia di assunzione di pubblici servizi e igiene e sanità pubblica;
– l’articolo 14 dello Statuto prevede che la Regione succeda nei beni e diritti patrimoniali dello Stato, inclusi quelli demaniali, ad eccezione del demanio marittimo;
– l’articolo 56 dello Statuto stabilisce che “una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo e dal Consiglio regionale, propone le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del presente Statuto”;

RICORDATO che la Corte costituzionale, con sentenza del 29 marzo 2019, n. 65 ha suggerito la possibilità di un adeguamento delle attribuzioni statutarie della Regione in materia di acque pubbliche mediante norme di attuazione dello Statuto, precisando che tali norme non devono limitarsi al mero trasferimento dei beni individuati, ma devono prevedere il quadro delle competenze regionali, in quanto rappresentano uno strumento di grande flessibilità per adeguare le competenze regionali alle mutate esigenze delle comunità locali;

CONSIDERATO che, in una regione con particolari problematiche e criticità nella disponibilità di risorse idriche destinate all’uso umano, documentate dalle frequenti e conclamate emergenze e crisi, è necessario tener conto delle mutate esigenze delle comunità locali (come compendiate dall’innovato quadro legislativo regionale in materia di governo delle risorse idriche assicurato dall’articolo 16 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie) e dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), anche attraverso la gestione unitaria di tutte le concessioni di derivazione idrica, comprese quelle idroelettriche;

VALUTATO che l’esigenza sopra evidenziata si esplica:
– prevedendo il trasferimento al demanio della Regione, escluso il demanio marittimo, di tutte le acque pubbliche utilizzate a fini potabili, irrigui ed industriali non ancora trasferite, presenti nel territorio regionale, sulle quali la Regione eserciti tutte le attribuzioni inerenti la titolarità demaniale con particolare riguardo al rilascio dei titoli concessori ed autorizzazioni per l’uso delle acque pubbliche per i diversi utilizzi, la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento;
– precisando che lo Stato, in particolare, riconosce che la Regione è succeduta nelle concessioni di derivazione idrica comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), ed ivi esercita le funzioni già esercitate dallo Stato, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 2000 e n. 19 del 2006;
– precisando, altresì, che la Regione provvede alla tenuta dell’elenco delle acque pubbliche destinate ai diversi utilizzi, alla compilazione dei relativi elenchi suppletivi, perseguendo la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale attraverso l’uso sostenibile e la protezione a lungo termine delle risorse idriche in primo luogo per l’utilizzo umano,

impegnano la Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a predisporre, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, uno schema di decreto legislativo recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Sardegna per la delega delle funzioni e il trasferimento dei beni in materia di acque pubbliche” riguardante:
a) il trasferimento al demanio della Regione, escluso il demanio marittimo, di tutte le acque pubbliche utilizzate a fini potabili, irrigui ed industriali non ancora trasferite, presenti nel territorio regionale, sulle quali la Regione eserciti tutte le attribuzioni inerenti la titolarità demaniale, con particolare riguardo al rilascio dei titoli concessori ed autorizzazioni per l’uso delle acque pubbliche per i diversi utilizzi, la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento;
b) la precisazione che lo Stato riconosce che la Regione è succeduta, in particolare, nelle concessioni di derivazione idrica comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999, ed ivi esercita le funzioni già esercitate dallo Stato, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 2000 e n. 19 del 2006;
c) la precisazione che la Regione provvede alla tenuta dell’elenco delle acque pubbliche destinate ai diversi utilizzi, alla compilazione dei relativi elenchi suppletivi, perseguendo la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso l’uso sostenibile e la protezione a lungo termine delle risorse idriche in primo luogo per l’utilizzo umano;
2) a sottoporre lo schema di decreto legislativo alla Commissione paritetica prevista dall’articolo 56 dello Statuto, ai fini della sua approvazione;
3) a riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’andamento del processo di delega delle funzioni;
4) a promuovere un’ampia consultazione con le parti interessate, inclusi enti locali, università, soprintendenze, associazioni di categoria, organizzazioni culturali e cittadini, durante l’elaborazione dello schema di decreto legislativo, al fine di raccogliere contributi e garantire un’ampia condivisione delle scelte operate.

Cagliari, 14 febbraio 2025

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