MOZIONE N. 3

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 3

CORRIAS – DERIU – AGUS – CIUSA – COCCO – ORRÙ – PIZZUTO – PORCU – CANU – CASULA – CAU – COZZOLINO – DESSENA – DI NOLFO – FRAU – FUNDONI – LI GIOI – LOI – MANDAS – MATTA – PIANO – PILURZU – PINTUS – PISCEDDA – SERRA – SOLINAS Alessandro – SOLINAS Antonio – SORU – SPANO, sulla proclamazione di una giornata di mobilitazione generale di analisi, di studio e di proposta, finalizzata alla promozione delle fonti da energia rinnovabile, e sulla richiesta di sospensione degli effetti e modifica dei termini dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) in contrasto ai rischi di disastro ambientale sull’intero territorio regionale derivanti dalla mancata pianificazione e gestione delle richieste di installazione di nuovi impianti.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– con legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), il Parlamento ha conferito delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.
– l’articolo 5 della legge n. 53 del 2021, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha autorizzato il Governo all’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 e, per tali scopi, all’adozione di “una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, e delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, e tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”;
– nel punto 1 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2021 è stabilito che la disciplina è volta a definire criteri per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla lettera a) del comma 1;
– nel punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2021 è stabilito che il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l’applicazione dell’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Poteri sostitutivi dello Stato);
– alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2021 è stabilito che “nell’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, siano rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio”;
– alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2021 è stabilito che “l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, debba avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela dell’ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio”;
– in attuazione della legge delega n. 53 del 2021, il Governo ha adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n .199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);
– l’articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021, ha stabilito che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”;
– nel comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stabilito che “Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”;
– nel comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stabilito che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di cui all’articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Poteri sostitutivi dello Stato). Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione”;
– nel comma 6 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stabilito che “Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione”;
– nel comma 7 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stabilito che “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”;
– nel comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è stabilito che “Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell’area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento”;
– il comma 1 dell’articolo 20 del decreto legge 1 gennaio 2022 n.17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), prevede che “Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
– il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge n.17 del 2022 stabilisce che “I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”;
– la Costituzione della Repubblica prevede che:
Art. 9 – La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali;
Art. 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
– l’articolo 4, lettera e) dello Statuto Speciale per la Sardegna prevede che la Regione ha competenze legislative in materia di “produzione e distribuzione dell’energia elettrica”;
– il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), aggiornato al giugno 2023, fissa al 40 per cento la quota dei consumi finali lordi di energia rinnovabile da traguardare al 2030;
– in attuazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonostante siano trascorsi inutilmente quasi tre anni dalla data della sua approvazione, il Governo non ha ancora adottato i decreti per la determinazione dei principi e dei criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ragion per cui le regioni si ritrovano nell’impossibilità di poter adempiere, ciascuna, all’approvazione della relativa legge regionale per l’individuazione delle aree idonee;
– al momento, circola una bozza di decreto di ripartizione della potenza minima fra regioni e province autonome, in cui alla Sardegna, risultano assegnati 6,2 GW, corrispondenti al 7,8 per cento del totale degli 80 GW di potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili necessari per raggiungere gli obiettivi finali fissati dal PNIEC per il 2030;
– dai dati TERNA risulta che la Sardegna, nel 2022, ha avuto una capacità efficiente lorda di 5,09 GW; di questi, 1,09 GW (21,5 per cento) sono di fonte eolico, 1,14 GW (22,4 per cento) fotovoltaico; 0,47 GW (9,2 per cento) idrico; 2,39 GW (46,9 per cento) termoelettrico;
– sulla base della capacità efficiente lorda di cui sopra, nel 2022 la produzione di energia elettrica totale in Sardegna ammonta a 13.395 GWh, 1.660 GWh (12,4 per cento) dei quali generati da impianti eolici; 1.357 GWh (10,1 per cento) da impianti fotovoltaici; 426 GWh (3,2 per cento) da impianti idrici; 9.951 GWh (74,3 per cento) da impianti termoelettrici;
– dai dati TERNA risulta che in Sardegna, nel 2022, a fronte di una richiesta di 8.922 GWh, il consumo totale di energia elettrica ammonta a un complessivo di 8.112 GWh; il che significa che, rispetto ai 13.395 GWh di energia totale prodotta lo stesso anno, sono stati generati ben 5.283 GWh (39,4 per cento) di energia in più rispetto al fabbisogno regionale registrato;
– se fosse adottato lo schema di ripartizione contenuto nella sopra menzionata bozza di decreto, alla Sardegna verrebbe assegnata una potenza aggiuntiva (6,2 GW) addirittura superiore all’attuale capacità efficiente lorda (5,09 GW);
– dai dati TERNA, al 31 marzo 2024 risultano 809 richieste di connessione di impianti di generazione elettrica da fonte solare, eolico on-shore e off-shore, per una potenza di generazione complessiva pari a 57,67 GW così ripartite: solare 524 pratiche per 22,99 GW di potenza; eolico on-shore 254 pratiche per 16,86 GW di potenza; eolico off-shore 31 pratiche per 17,82 GW di potenza;
– un aerogeneratore di potenza media pari a 5,307 MW (del tipo NORDEX N163 previsto da Agreenpower s.r.l. per il parco eolico Sedda Meddau di Seui) si reggerebbe su una fondazione di sostegno realizzata completamente in cemento armato, con base cilindrica estesa su una superficie di 452 metri quadrati per un un’altezza di 3,45 metri; per sviluppare i 16,86 GW di potenza (corrispondenti alle richieste di concessioni depositate) occorrerebbero più di 3.000 Aerogeneratori del modello NORDEX N163, i quali, per il calcolo appena fatto, occuperebbero una superficie complessiva estesa superiore a 135 ettari, cioè quanto 165 campi di calcio in fondazioni di cemento armato alte 3,45 metri;
– se fosse concessa l’autorizzazione anche a una piccola parte dell’imponente mole di richieste di concessione inoltrate ai diversi livelli istruttori, l’impatto sul sistema paesaggistico ambientale della Sardegna sarebbe talmente devastante che le ripercussioni sui comparti agricolo, turistico, culturale avrebbero effetti deflagranti e irreversibili tanto sul sistema sociale, quanto sull’intero sistema economico isolano, con una inevitabile compromissione del patrimonio ambientale, della biodiversità e dell’ecosistema sardi, un impoverimento delle prospettive di sviluppo regionale e un’accelerazione del fenomeno dello spopolamento, non solo delle zone interne;
– Il tutto per gli effetti di un quadro normativo nazionale che, così come chiarito nella prima parte di questa premessa, avvalla l’assalto speculativo di imprese spregiudicate e interessate a realizzare il massimo profitto a danno dei sardi e della Sardegna;

CONSIDERATE le dichiarazioni del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, di deciso contrasto al devastante fenomeno speculativo in corso a danno dell’intero territorio della Sardegna;

VISTO il disegno di legge con oggetto “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” approvato dalla Giunta regionale il 30 aprile ultimo scorso con il fine di garantire che lo sviluppo e la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avvenga in un contesto di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e nel pieno rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e, altresì, nel rispetto dell’attività colturale e pastorale della Sardegna per l’utilizzo della superficie agricola utile;

VALUTATO che:
– non è tollerabile che la nostra Regione possa continuare a subire, inerme, gli effetti di una legislazione nazionale non concertata e gli effetti dell’inettitudine delle massime responsabilità politiche e istituzionali nazionali, le quali, nelle more degli adempimenti regolamentari mai compiuti, nonostante siano decorsi i tempi massimi previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e la più palese violazione dei richiamati principi costituzionali contenuti negli articoli 9 e 41 in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nulla hanno fatto per impedire che si addivenisse alla situazione attuale;
– l’attuale struttura tecnica degli uffici regionali competenti non è dimensionata alla mole e alla complessità delle pratiche giacenti e di quelle future;
– le strutture tecniche dei comuni hanno difficoltà nel seguire le pratiche, nel definire le procedure e le osservazioni e necessitano, continuamente, di supporto tecnico e amministrativo;

per tutte le ragioni contenute nella premessa che precede,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ognuno per la parte di sua competenza:
1) al rinnovo immediato del Piano energetico ambientale della Regione Sardegna approvato con deliberazione di Giunta n. 45/40 del 2 agosto 2016, nel quale, sulla base dei dati scientifici che verranno raccolti, venga definita la strategia regionale sul superamento delle fonti di energia inquinanti attraverso il ricorso alle fonti da energia rinnovabile;
2) a predisporre gli atti necessari in coerenza con il nuovo Piano energetico regionale al fine di pianificare e promuovere lo sviluppo delle fonti da energia rinnovabile;
3) ad implementare gli Assessorati regionali competenti con personale qualificato proporzionato al carico di lavoro presente e futuro anche a supporto dei comuni;
4) ad assumere tutte le iniziative necessarie e opportune al fine di persuadere il Governo nazionale ad effettuare la modifica dei termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021 e la sospensione di tutte le autorizzazioni messe in atto in attuazione della stessa norma;
5) a mettere in atto, nell’eventualità in cui il governo non provveda alla modifica dei termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.199 del 2021 e alla sospensione delle autorizzazioni di cui al precedente punto 1), anche in coerenza con l’iniziativa della Giunta regionale assunta mediante l’approvazione del DDL con oggetto “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali” approvato dalla Giunta regionale il 30 aprile ultimo scorso, tutte le iniziative politiche amministrative e normative tendenti a tutelare il patrimonio ambientale e il paesaggistico della Sardegna;
6) a fare la ricognizione di tutte le criticità che potrebbero conseguire dalla diffusione incontrollata di impianti per energia rinnovabile, come per esempio il possibile ostacolo ai mezzi aerei antincendio in presenza di aerogeneratori alti anche 200 metri;
7) a valutare la possibilità di ricorrere sui termini di incostituzionalità delle norme vigenti e dei procedimenti autorizzativi avviati;
8) a promuovere a sostegno di tutte le iniziative di cui ai punti precedenti e in particolare alla promozione delle fonti da energia rinnovabile, una giornata di mobilitazione generale, di condivisione, di analisi, di studio e proposta, partendo dalla convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio regionale, valutando anche l’ipotesi che la stessa possa tenersi a Roma in piazza Montecitorio;
9) a condividere con i parlamentari sardi e a condividere con ANCI la possibilità della simultanea convocazione di tutti i 377 Consigli comunali sardi;
10) a condividere con tutte le organizzazioni associazionistiche economiche, sindacali, ambientaliste, sportive, sociali e i consorzi presenti in Sardegna, la convocazione simultanea dei rispettivi organismi assembleari.

Cagliari, 29 maggio 2024

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