MOZIONE N. 16

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 16

(Discussa in Aula il 23/10/2024 – Approvato Ordine del giorno n. 12 il 23/10/2024)

URPI – PERU – TUNIS – SORGIA sulla necessità di garantire la presenza dei servizi e l’esercizio delle attività balneari nelle spiagge extraurbane anche durante il periodo dal 1° novembre al 31 marzo.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– come stabilito dall’articolo 1 della determinazione n. 1532/17633 del 7 maggio 2021 della Regione “La stagione balneare, in relazione alle attività turistico-ricreative e di nautica da diporto, da svolgersi sul demanio marittimo, è compresa tra il 31 gennaio e il 21 dicembre di ogni anno ed è suddivisa in “stagione balneare estiva” e “stagione balneare invernale – mare d’inverno”. La stagione balneare estiva è quindi compresa tra il 1° aprile e il 31 ottobre, mentre la stagione balneare invernale copre il restante periodo;
– da anni si fa un gran parlare di politiche di destagionalizzazione turistica che consentano una più equa redistribuzione dei flussi anche su periodi diversi o più lunghi al di fuori della stagione principale che, purtroppo, in Sardegna diventa sempre più breve;
– si è parlato a lungo della necessità di operare attraverso un ripensamento dell’offerta turistica offrendo forme di turismo che possono spaziare dalla cultura, al benessere enogastronomico e anche al “mare d’inverno”, in periodi che per molti cittadini europei e non solo vengono equiparati alla stagione calda;
– la destagionalizzazione deve essere il nuovo obiettivo da perseguire anche per il turismo balneare;
– allungare la stagione turistica permetterebbe di promuovere maggiormente la Sardegna e le sue bellezze, facendo sì che le coste ed il nostro mare aprano a flussi turistici anche verso le zone interne (attuando così politiche di contrasto allo spopolamento), nonché di generare una forte ricaduta occupazionale;
– nel territorio regionale ci sono tanti operatori turistici disposti ad offrire un servizio anche nei periodi invernali, a proprie spese e pagando le concessioni già in essere;
– risultano incessanti le richieste di tanti degli operatori del settore turistico balneare extraurbano di poter mantenere le strutture utilizzate durante la stagione balneare estiva;
– ad oggi, invece, questi operatori sono costretti a smantellare gli stabilimenti entro il 31 ottobre di ogni anno per poi ritornare ad essere operativi solo dal primo giorno di aprile dell’anno successivo;
– le operazioni di smantellamento a fine stagione e di rimontaggio all’inizio dell’estate implicano notevoli costi, che in molti casi appaiono insensati dal momento che dopo solo pochi mesi le stesse strutture devono essere riassemblate;
– vi è, inoltre, una ormai insostenibile differenza tra lidi urbani ed extraurbani e infatti l’obbligo di smontaggio non riguarda i lidi urbani che, anche se solo in pochissimi casi in Sardegna, come per esempio il Poetto di Cagliari, possono invece, non solo rimanere installati, ma continuare ad operare anche con le loro attività commerciali;

VISTA l’ordinanza balneare n. 663 del 3 aprile 2020 della Direzione generale enti locali e finanze che:
– disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo prevedendo nelle sue disposizioni generali la differenziazione tra stagione balneare estiva in relazione alle attività turistico-ricreative e di nautica da diporto compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre e la stagione balneare invernale – mare d’inverno nel restante periodo;
– prevede che le eventuali aperture degli stabilimenti per tutte o parte delle attività esercitate sul demanio marittimo al di fuori del periodo di stagione balneare estiva, possono essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico balneare previa semplice comunicazione agli enti competenti;
– prevede le limitazioni all’esercizio di tali attività nel rispetto della normativa in materia;

RITENUTO che:
– offrire servizi anche nei mesi autunnali e invernali consentirebbe l’allungamento della stagione turistica;
– per gli operatori e per l’indotto del settore ciò costituirebbe una opportunità di lavoro e un notevole sgravio di costi;
– a beneficiare dell’apertura degli stabilimenti balneari nelle spiagge extraurbane anche durante la stagione invernale, considerate anche le temperature invernali sarde, non sarebbero solo i turisti provenienti dall’estero o da altre regioni, ma anche banalmente gli stessi cittadini sardi, che troverebbero luoghi e servizi dedicati per trascorrere qualche giornata di relax, di sport e di convivialità, anche nei lidi extraurbani (i lidi urbani oggi invece sono presi d’assalto anche nei mesi invernali essendo gli unici operativi);
– gli imprenditori del settore balneare e le associazioni di categoria hanno espressamente dichiarato la volontà di prolungare di offerta del servizio a proprie spese;
– ad oggi è in atto una disparità di trattamento normativo, infatti i lidi urbani, secondo la normativa in essere, hanno la possibilità di lavorare senza interruzioni durante l’anno, non smontando le strutture in cui operano, generando un aggravio dei costi per i lidi extraurbani che invece sono costretti a smantellare interi impianti e strutture connesse;
– i cambiamenti climatici sono oramai evidenti e le stagioni hanno subito forti modificazioni rispetto al passato e l’applicazione di norme non permeate sulla realtà è lesiva di un’intera categoria di settore;
– il prolungamento dei mesi di apertura favorirebbe la socializzazione in luoghi che altrimenti rimarrebbero deserti nella stagione autunno/inverno e tutto ciò andrebbe a generare un’azione politica contro lo spopolamento;

CONSIDERATO che:
– il nuovo decreto del Governo ha concesso una proroga di tre anni alla categoria degli imprenditori balneari spostando la scadenza delle nuove procedure di gara al 2027;
– la deliberazione n. 4/118 del 15 febbraio 2024 della Giunta regionale necessita di essere rivista in base alle nuove direttive approvate dal Governo;
– tale opportunità era già stata concessa dall’ordinanza balneare n. 663 del 3 aprile 2020 della Direzione generale enti locali e finanze pur con le limitazioni previste dalla normativa regionale e che anche la normativa statale in diverse occasioni aveva previsto la possibilità di non rimuovere le strutture di facile rimozione;

impegna il Presidente della Regione e l’Assessore agli enti locali finanza e urbanistica ad attivarsi al fine di:

1) permettere la permanenza dei chioschi/stabilimenti balneari extraurbani che ne facciano richiesta anche nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo, così come già avviene per gli stabilimenti nei lidi urbani;
2) favorire l’incremento e la diversificazione dell’offerta turistico-ricreativa in tutti i mesi dell’anno;
3) consentire così un’offerta turistica ispirata alla destagionalizzazione, offrendo servizi anche nei mesi in cui la Sardegna è visitata da un flusso turistico proveniente anche dai paesi freddi;
4) riconsiderare i principi espressi nella determinazione della Regione n. 1532/17633 del 7 maggio 2021, denominata “Mare d’inverno” che recitava come segue “Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l’operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi”.

Cagliari, 23 settembre 2024

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