CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 85/A
CERA – PIGA – TRUZZU – USAI – MASALA – FLORIS – RUBIU – MELONI Corrado, con richiesta di risposta scritta, sulla problematica relativa ai censimenti di cormorani presenti negli stagni della Sardegna e sulle modalità di calcolo dell’indennizzo e del valore massimale dell’aiuto attribuibile per singola impresa, a favore degli operatori economici che esercitano l’attività di pesca e acquacoltura estensiva nei compendi ittici regionali.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– la popolazione europea dei cormorani (Phalacrocorax carbo) negli ultimi anni è notevolmente aumentata e i numerosissimi contingenti di cormorani che, ogni anno, popolano gli stagni della Sardegna, in particolare dell’oristanese, provocano ingenti danni alle produzioni locali caratterizzate da allevamenti di tipo estensivo, in un contesto economico e sociale ormai sempre più fragile;
– negli ultimi decenni, la Sardegna ha visto crescere, in misura spropositata, la popolazione di cormorani, questo è stato favorito da una combinazione di fattori, tra cui la protezione legale di queste specie e la disponibilità di habitat idonei;
– gli stagni sardi, con le loro acque poco profonde e ricche di pesce, rappresentano un habitat ideale per i cormorani, i quali occupano frequentemente questi ecosistemi, dove possono nutrirsi abbondantemente;
– i cormorani sono uccelli acquatici che si nutrono principalmente di pesce, la loro dieta varia a seconda della disponibilità delle prede, ma in genere comprendono specie di interesse commerciale per i pescatori locali (muggini, spigole, orate e rispettivi avanotti);
– la capacità di questi uccelli di immergersi in profondità e la voracità con cui ingurgitano le prede comportano una crescente competizione, per le risorse ittiche, tra pescatori e cormorani, da cui derivano tensioni e conflitti sempre più marcati che rendono la gestione degli stagni sempre più complessa;
– la Provincia di Oristano è particolarmente colpita da questo fenomeno, in quanto ospita numerosi stagni costieri di grande importanza ecologica ed economica quali lo stagno di Is Benas, Cabras, Santa Giusta, S’ena Arrubia, Corru s’Ittiri, Marceddi e San Giovanni;
– le cooperative di pescatori locali lamentano perdite economiche che, con il passare degli anni, diventano sempre più ingenti a causa della predazione dei cormorani, la cui crescita progressiva ha ormai raggiunto densità elevatissime;
OSSERVATO che le conseguenze di questa intensa attività predatoria ad opera dei cormorani sono causa di molteplici effetti negativi quali:
– la drastica diminuzione delle popolazioni ittiche: la predazione costante da parte dei cormorani, i quali consumano una ingente quantità giornaliera di pesce adulto e di avanotti, procede infatti verso l’esaurimento delle risorse ittiche presenti negli stagni, compromettendo la produzione e la conseguente sostenibilità della pesca, a lungo termine, nelle lagune sarde;
– i danni economici alle cooperative di pescatori: la riduzione dei pescati si traduce in una importante diminuzione dei ricavi per le cooperative, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese e l’occupazione nel settore;
– l’alterazione degli ecosistemi: l’impatto dei cormorani non si limita solo alle specie ittiche, ma può avere ripercussioni su tutto l’ecosistema degli stagni, influenzando la biodiversità e alterando le dinamiche trofiche;
DATO ATTO che:
– per svariati anni sono stati sperimentati interventi di controllo attraverso sistemi ecologici basati sulla dissuasione incruenta, che si sono dimostrati del tutto inefficaci e non sostenibili sotto il profilo economico, con una sproporzione molto accentuata dei costi rispetto ai benefici ottenuti;
– l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), considerata la sostanziale inefficacia dei metodi di prevenzione ecologici basati sulla dissuasione incruenta, ha concesso parere favorevole (con nota n. 8044/TA-16 del 21 febbraio 2019) all’attuazione di piani di abbattimento;
– il controllo numerico dell’avifauna segue il regime di deroga alla disciplina di cui agli articoli da 5 a 8 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, definito dall’articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva “per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque” e “per la protezione della flora e della fauna”;
– a livello nazionale, il controllo numerico di avifauna, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, è disciplinato dagli articoli 19 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall’intesa Stato-Regioni approvata con atto n. 1969 del 29 aprile 2004 “Protocollo operativo per il prelievo in deroga”;
– la normativa regionale, di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche e integrazioni, prevede all’articolo 6 l’adozione, in coerenza con i pareri dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, di idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l’utilizzo di metodi ecologici e, qualora ne sia verificata l’inefficacia, vengono predisposti piani di abbattimento;
– sono stati, perciò, intrapresi percorsi che prevedono, progressivamente, l’adozione di attività di controllo per il contenimento della pressione predatoria esercitata dal cormorano, attraverso l’abbattimento selettivo;
– tali abbattimenti hanno preso avvio nel precedente triennio 2019-2022 e sono stati poi confermati per il triennio successivo 2022-2025 con il Piano di contenimento degli impatti provocati dal cormorano in Provincia di Oristano, il quale tiene conto delle prescrizioni impartite dal Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) della Regione (espresse con nota n. 3889 del 19 febbraio 2019) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 24.ottobre 2018, che consente ai cacciatori e ai soggetti diversi, da quelli contemplati nell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992, di prendere parte agli abbattimenti selettivi di fauna selvatica;
– a tal proposito, l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, con nota n. 5837 del 24 giugno 2020, ha chiarito le modalità applicative della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 5 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di piani di abbattimento), circa la possibilità di far svolgere le attività di abbattimento anche a terzi delegati dai proprietari o conduttori, purché abbiano positivamente superato appositi corsi di formazione, prevedendo che tale delega debba essere rilasciata espressamente dal proprietario o conduttore al “Coadiutore” secondo le regole generali della delega di esecuzione;
– gli interventi previsti non si configurano tuttavia nella veste e dimensione confacente a quella di veri e propri “piani di abbattimento” o di “controllo della specie”, in quanto non hanno lo scopo della riduzione numerica delle popolazioni di cormorano, bensì quello della finalità dissuasiva, con l’unico obiettivo di indirizzare l’attività predatoria verso ambienti acquatici di minor pregio ittio-faunistico;
– in assenza di cormorani, nelle porzioni dei corpi idrici interessati dalla dissuasione, non è consentito pertanto procedere alle operazioni esecutive, neppure nei tratti immediatamente adiacenti;
VALUTATO tuttavia che:
– ogni azione fino a qui svolta a livello locale, per la sperimentazione di sistemi di prevenzione, atti a mitigare gli attacchi di questi abili predatori, è pressoché priva di efficacia in assenza di un piano di gestione delle popolazioni affrontato a livello europeo, che coinvolga gli altri stati membri, allo scopo di stabilizzare o contenere la proliferazione della popolazione dei cormorani, intervenendo soprattutto sui loro siti di nidificazione nel nord Europa;
– nelle more che si operi in ambito europeo è necessario intervenire, massicciamente, sul versante dei ristori, fornendo il più adeguato sostegno economico, a favore delle cooperative di pescatori sardi e degli operatori economici operanti nel comparto ittico, per i danni causati annualmente dai cormorani;
RILEVATO che:
– con determinazione della Direzione generale Servizio pesca e acquacoltura n. 716 del 13 giugno 2024, è stato approvato e pubblicato l’avviso “Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica – uccelli ittiofagi (cormorani)”;
– l’avviso è volto a compensare le micro, piccole e medie imprese che esercitano l’attività di pesca e acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dai cormorani nel periodo che va da ottobre 2023 a marzo 2024;
– la dotazione finanziaria disponibile per l’avviso è pari a 2.000.000 di euro e le domande andavano presentate nella finestra temporale tra il 1° luglio 2024 e il 20 luglio 2024, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico della Regione SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di erogazione e sostegno);
APPRESO che:
– a seguito della pubblicazione dell’avviso, con una lettera unificata a firma di tutte le associazioni di categoria del settore pesca, datata 17 settembre 2024, sono state segnalate importanti criticità e interpretazioni arbitrarie da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, che non tengono conto dei rapporti scientifici per il calcolo degli indennizzi che non risultano pertanto adeguati alle effettive perdite subite a causa dei cormorani;
– con la nota del 17 settembre 2024, le imprese ittiche, che esercitano l’attività di pesca e acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna, hanno espresso forte preoccupazione per l’interpretazione, che starebbe emergendo in fase istruttoria sulle modalità di calcolo dell’indennizzo e del valore massimale dell’aiuto riconosciuto ad ogni singola impresa, per i danni annualmente subiti dalla fauna selvatica ittiofaga (cormorani); in particolare, le maggiori perplessità interpretative riguardano il numero medio dei cormorani giornaliero, conteggiato ai fini del calcolo della compensazione e il massimale di ristoro riconosciuto per singola impresa;
– le imprese ittiche contestano l’attuale orientamento interpretativo della Regione rispetto alla formulazione, contenuta nell’avviso pubblico “Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica – uccelli ittiofagi (cormorani)”, che testualmente recita: “a ciascuna impresa può essere riconosciuto un importo massimo pari al valore della produzione ittica relativa alle specie interessate dal danno nel periodo di riferimento (valore medio del triennio precedente)”; secondo gli operatori economici interessati, tale valore dovrebbe essere riferito ai reali importi inseriti a bilancio dalle singole imprese (valore della produzione) e non come invece parrebbe protendere l’attuale orientamento interpretativo della Regione, che farebbe riferimento alla produzione delle singole imprese, espressa in biomassa, pescata nel solo periodo di riferimento, a cui poi attribuire un valore economico difforme da quello espresso a bilancio;
– tale interpretazione appare ancora più iniqua alla luce del fatto che la biomassa pescata, di cui si terrebbe conto per stabilire il massimale per impresa, è quella riferita al solo periodo che va da ottobre a marzo, coincidente con la presenza dei cormorani nelle lagune sarde, come se tale presenza e la sua conseguente predazione, non avesse effetti anche sulla produttività degli stagni nei mesi successivi;
– il periodo preso in considerazione per stabilire il massimale riconosciuto per impresa è quello autunnale e invernale, da ottobre a marzo, in cui l’attività di pesca si svolge in maniera meno intensa sia per ragioni legate al mercato, sia per ragioni strettamente legate alle specie ittiche presenti nelle lagune sarde (muggini ed orate, ad esempio, si pescano maggiormente nel periodo che va dall’inizio della primavera all’inizio dell’autunno);
EVIDENZIATO che, in assenza di risposte alle preoccupazioni espresse dalle imprese ittiche sarde, a distanza di un mese dalla prima lettera, in data 17 ottobre 2024 è stata trasmessa una seconda missiva con cui si esprime forte disappunto per il mancato riscontro e, se non saranno prese misure concrete per risolvere i problemi sollevati, le associazioni dei pescatori, alla luce della situazione critica del comparto, minacciano di organizzare proteste e manifestazioni sotto i palazzi della Regione;
CONSIDERATO che:
– di recente, a conclusione di un serrato dialogo tra la Regione e le associazioni di tutela e rappresentanza degli operatori ittici, i criteri per la determinazione degli indennizzi per i danni causati dall’avifauna selvatica alle produzioni ittiche, rispetto al programma operativo “Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca” (PO FEAMP) 2014-2020, sono stati modificati, allo scopo di rimuovere tutti quegli elementi distorsivi presenti nella precedente formulazione e che non consentivano di quantificare il reale danno subito da ciascuna impresa;
– il prodotto pescato negli stagni, in cui la presenza del cormorano è acclarata, rappresenta il residuo che sfugge all’attività predatoria dello stesso e non può perciò essere un indicatore del reale danno arrecato alle produzioni ittiche né un valido indicatore per quantificare il massimale riconosciuto per impresa;
– esistono decennali studi sugli effetti dei cormorani nelle lagune sarde e sulla composizione della loro dieta che permettono agli Uffici regionali competenti di poter stabilire, con margini di errore pressoché nulli, il reale danno subito dalle imprese e poter quindi riconoscere un equo indennizzo agli operatori economici danneggiati;
– anche la più recente normativa comunitaria non interviene in merito ad eventuali massimali per impresa ma, anzi, prevede la possibilità di compensare il 100 per cento dei costi ammissibili (articolo 53, comma 9 del Regolamento UE 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022) e che le sovvenzioni debbono essere stabilite “con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato […] sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei singoli beneficiari” (articolo 53, comma 3, del Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021);
SOTTOLINEATO che:
– appare evidente il grado di incertezza in cui versa l’attività di pesca e acquacoltura estensiva, operante nei compendi ittici regionali, con le imprese che, in poco tempo, sono passate dalla fondata convinzione di aver finalmente rimosso gli elementi distorsivi presenti nella precedente formulazione, dei criteri di calcolo degli indennizzi, per i danni alle produzioni ittiche provocati dai cormorani e che non consentivano di quantificare il reale danno subito da ciascuna impresa, al dover apprendere che forse potrebbe essere sopraggiunta una diversa “interpretazione”, rispetto a quanto concordato e deciso nel recente passato, che di fatto causerebbe un balzo all’indietro annullando i progressi raggiunti;
– le criticità che, da novembre dello scorso anno, sembravano finalmente superate, sembrerebbero invece nuovamente presenti, a causa di una previsione che è stata inserita nell’avviso pubblico per la concessione delle compensazioni per i danni causati dai cormorani nel periodo da ottobre 2023 a marzo 2024;
– la situazione di incertezza che si sta determinando sta provocando tra gli operatori del comparto ittico uno stato di agitazione che rischia di non essere più controllabile;
RITENUTO di condividere le preoccupazioni espresse dalle associazioni ittiche, in rappresentanza delle imprese del settore pesca ad esse associate, le quali rivendicano legittimamente il loro diritto ad un indennizzo equo, per gli effettivi danni che annualmente si registrano a causa dei cormorani e che stante le giuste rivendicazioni espresse nelle note trasmesse all’Assessorato competente in materia di agricoltura e di pesca, meritano di essere ascoltate e di ricevere una adeguata risposta,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, per conoscere:
1) quale sia l’attuale orientamento dell’Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e pesca, alla luce degli accordi raggiunti a novembre dello scorso anno, a conclusione di un serrato dialogo tra la Regione e le associazioni di tutela e rappresentanza degli operatori ittici, in merito ai criteri per il calcolo e la determinazione degli indennizzi a ristoro dei danni causati dall’avifauna selvatica (cormorani) sulle produzioni ittiche e se risultano definitivamente superati quegli elementi distorsivi presenti nella precedente formulazione, che non consentivano di quantificare il reale danno subito da ciascuna impresa;
2) quale sia la metodologia attualmente utilizzata per il censimento dei cormorani al fine della puntuale quantificazione della biomassa predata e se sia possibile valutare l’apporto di eventuali modifiche e correttivi utili a migliorare l’accuratezza dei dati raccolti;
3) quali misure si intendano adottare, con carattere d’urgenza, per risolvere le criticità legate alla burocrazia e ai ritardi nell’erogazione delle compensazioni a favore delle attività di pesca e acquacoltura estensiva nei compendi ittici regionali.
Cagliari, 28 ottobre 2024