CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 158/A
COZZOLINO, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di dare attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 15 del 2018 recante norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– con la legge regionale 14 maggio 2018, n. 15 (Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)), che si conforma a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), erano stati previsti interventi a favore di persone con dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, di seguito denominate disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
– le finalità della legge erano quelle di adottare tutte le misure necessarie per garantire alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità personali, psicologiche, culturali e sociali. A tal fine, si dovevano promuovere interventi destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce di DSA e percorsi didattici e abilitativi, definendo modalità e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione tempestiva, anche per gli adulti;
b) favorire il successo scolastico e formativo, garantendo un apprendimento adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, riducendo la dispersione scolastica;
c) formare e sensibilizzare insegnanti, genitori e operatori socio-sanitari riguardo le problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, favorendo la creazione di reti;
e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali e prevenire che la condizione di persona con DSA si trasformi in una disabilità, con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e problematiche psicopatologiche e disadattive;
f) promuovere i processi di prevenzione attraverso la diagnosi precoce;
– per l’accertamento e la certificazione dei disturbi di apprendimento, erano previste misure organizzative necessarie affinché l’attivazione del percorso diagnostico di DSA e il rilascio della relativa certificazione fossero tempestivi. In ambito scolastico, l’attivazione del percorso diagnostico era preceduta da interventi educativo – didattici e dalle procedure di riconoscimento precoce previsti dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010;
– i servizi pubblici e i soggetti accreditati dal servizio sanitario regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), erano tenuti a rilasciare la certificazione, a seguito di percorso diagnostico, conforme ai criteri diagnostici del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) e della classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10), con valutazione funzionale basata sul modello ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute), a seguito di una valutazione multidisciplinare, che includeva almeno un neuropsichiatra infantile (o neurologo per gli adulti), uno psicologo, un logopedista (o foniatra per gli adulti) ed eventualmente altre figure professionali;
– la legge stabiliva che la certificazione dovesse essere prodotta in tempo utile per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo, e che la certificazione per gli studenti dell’ultimo ciclo scolastico dovesse essere prodotta non oltre il 31 marzo, in vista degli esami di Stato:
CONSIDERATO che:
– era previsto l’istituto di un comitato tecnico-scientifico sui DSA, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge n. 15 del 2018, che doveva essere istituito con deliberazione della Giunta regionale presso l’Assessorato competente in materia di sanità. Il comitato doveva essere composto da rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA, operatori delle equipe multidisciplinari di neuropsichiatria, un componente dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentanti degli assessorati competenti, membri dell’ANCI, e altri esperti di DSA;
– con la deliberazione 6 luglio 2023, n. 23/26 (Istituzione del Comitato tecnico-scientifico sui DSA ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14.5.2018, n. 15, “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), la Giunta regionale, nella passata legislatura, aveva tentato di istituire il comitato tecnico-scientifico sui DSA, ma non era stata completata la nomina dei membri del comitato;
RILEVATO che:
– le famiglie dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, anche per l’anno scolastico in corso, continuano a incontrare gravi difficoltà, in quanto le scuole non accettano i certificati rilasciati da specialisti privati, poiché l’assessorato non ha ancora emanato le linee guida e non ha provveduto alla nomina del comitato tecnico-scientifico, necessario per stabilire l’elenco degli specialisti autorizzati a rilasciare le certificazioni,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e delle difficoltà che ne derivano per le famiglie dei ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e anche per il sistema scolastico;
2) quali azioni intenda intraprendere per garantire che la legge n. 15 del 2018 venga effettivamente e definitivamente attuata, con particolare riferimento alla nomina del Comitato tecnico-scientifico e all’emanazione delle linee guida per l’autorizzazione degli specialisti abilitati a rilasciare le certificazioni necessarie.
Cagliari, 20 febbraio 2025