INTERROGAZIONE N. 137/C-5

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 137/C-5

PERU – URPI – TUNIS in merito alla modifica del calendario venatorio 2024/2025 e alla mancata consultazione del Comitato regionale faunistico.

***************

I sottoscritti,

PREMESSO che:
– con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente 22 agosto 2024, n.12 (Calendario venatorio 2024/2025) è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2024/2025;
– con il successivo decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente 9 gennaio 2025, n.1 (Modifica al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente prot. n. 4004 DecA/12 del 22.08.2024 “Calendario venatorio 2024/2025” – Data chiusura della caccia per le specie Germano reale e Gallinella d’acqua) è stata modificata la data di chiusura della caccia al germano reale e alla gallinella d’acqua, anticipandola al 19 gennaio 2025;
– tale modifica è stata motivata da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Sardegna, che ha censurato il calendario venatorio per carenza di motivazione scientifica e ha invitato la Regione a rivedere il provvedimento;

CONSIDERATO che:
– la revisione del calendario venatorio sarebbe dovuta avvenire attraverso una deliberazione del Comitato regionale faunistico (CRF), organo tecnico-scientifico preposto alla materia, la cui funzione è garantire che le scelte in tema di caccia siano basate su dati aggiornati e su una valutazione equilibrata tra tutela faunistica e attività venatoria;
– l’assenza di un passaggio formale all’interno del CRF non solo costituisce una violazione procedurale, ma potrebbe anche portare a decisioni prive di un solido supporto tecnico, aprendo la strada a nuovi contenziosi giudiziari;
– la modifica adottata unilateralmente dall’Assessorato rischia di creare un pericoloso precedente che potrebbe compromettere la programmazione venatoria negli anni futuri, penalizzando un settore che ha un’importante ricaduta economica e sociale sul territorio;
– le associazioni venatorie e i portatori di interesse del settore hanno espresso forte preoccupazione per la decisione, sottolineando come la mancata concertazione possa danneggiare la credibilità dell’istituzione e la stessa sostenibilità della caccia regolamentata;
– l’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) stabilisce che, in caso di sospensiva di un calendario venatorio, tornano in vigore le disposizioni dell’ultimo calendario legittimamente adottato; di conseguenza, il provvedimento in questione potrebbe condizionare anche le future stagioni venatorie;

RITENUTO che:
– la revoca del decreto, peraltro, non avrebbe alcuna conseguenza immediata sotto il profilo faunistico né sull’attività venatoria, dato che la stagione si concluderà il 31 gennaio;
– pertanto, l’eliminazione del decreto in questione sarebbe auspicabile proprio per evitare le conseguenze giuridiche menzionate e per non esporre la Regione al rischio di un contenzioso giudiziario. Tale contenzioso, con ogni probabilità, verrebbe avviato dalle associazioni al fine di impedire che il provvedimento costituisca un precedente vincolante in caso di sospensione del calendario venatorio 2025/2026,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) se sia a conoscenza delle criticità sollevate in merito alla modifica del calendario venatorio e della mancata consultazione del Comitato regionale faunistico;
2) quali siano le motivazioni per cui non è stato coinvolto il CRF, nonostante sia l’organo deputato a deliberare in materia;
3) se l’Assessorato intenda revocare il decreto DecA/1 del 9 gennaio 2025, per garantire una decisione condivisa e supportata da un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica;
4) quali misure si intendano adottare per evitare che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro, compromettendo la programmazione venatoria regionale.

Cagliari, 30 gennaio 2025

Condividi: