CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 137/C-5
PERU – URPI – TUNIS in merito alla modifica del calendario venatorio 2024/2025 e alla mancata consultazione del Comitato regionale faunistico.
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I sottoscritti,
PREMESSO che:
– con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente 22 agosto 2024, n.12 (Calendario venatorio 2024/2025) è stato approvato il calendario venatorio per la stagione 2024/2025;
– con il successivo decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente 9 gennaio 2025, n.1 (Modifica al Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente prot. n. 4004 DecA/12 del 22.08.2024 “Calendario venatorio 2024/2025” – Data chiusura della caccia per le specie Germano reale e Gallinella d’acqua) è stata modificata la data di chiusura della caccia al germano reale e alla gallinella d’acqua, anticipandola al 19 gennaio 2025;
– tale modifica è stata motivata da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) Sardegna, che ha censurato il calendario venatorio per carenza di motivazione scientifica e ha invitato la Regione a rivedere il provvedimento;
CONSIDERATO che:
– la revisione del calendario venatorio sarebbe dovuta avvenire attraverso una deliberazione del Comitato regionale faunistico (CRF), organo tecnico-scientifico preposto alla materia, la cui funzione è garantire che le scelte in tema di caccia siano basate su dati aggiornati e su una valutazione equilibrata tra tutela faunistica e attività venatoria;
– l’assenza di un passaggio formale all’interno del CRF non solo costituisce una violazione procedurale, ma potrebbe anche portare a decisioni prive di un solido supporto tecnico, aprendo la strada a nuovi contenziosi giudiziari;
– la modifica adottata unilateralmente dall’Assessorato rischia di creare un pericoloso precedente che potrebbe compromettere la programmazione venatoria negli anni futuri, penalizzando un settore che ha un’importante ricaduta economica e sociale sul territorio;
– le associazioni venatorie e i portatori di interesse del settore hanno espresso forte preoccupazione per la decisione, sottolineando come la mancata concertazione possa danneggiare la credibilità dell’istituzione e la stessa sostenibilità della caccia regolamentata;
– l’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) stabilisce che, in caso di sospensiva di un calendario venatorio, tornano in vigore le disposizioni dell’ultimo calendario legittimamente adottato; di conseguenza, il provvedimento in questione potrebbe condizionare anche le future stagioni venatorie;
RITENUTO che:
– la revoca del decreto, peraltro, non avrebbe alcuna conseguenza immediata sotto il profilo faunistico né sull’attività venatoria, dato che la stagione si concluderà il 31 gennaio;
– pertanto, l’eliminazione del decreto in questione sarebbe auspicabile proprio per evitare le conseguenze giuridiche menzionate e per non esporre la Regione al rischio di un contenzioso giudiziario. Tale contenzioso, con ogni probabilità , verrebbe avviato dalle associazioni al fine di impedire che il provvedimento costituisca un precedente vincolante in caso di sospensione del calendario venatorio 2025/2026,
chiedono di interrogare l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente per sapere:
1) se sia a conoscenza delle criticità sollevate in merito alla modifica del calendario venatorio e della mancata consultazione del Comitato regionale faunistico;
2) quali siano le motivazioni per cui non è stato coinvolto il CRF, nonostante sia l’organo deputato a deliberare in materia;
3) se l’Assessorato intenda revocare il decreto DecA/1 del 9 gennaio 2025, per garantire una decisione condivisa e supportata da un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica;
4) quali misure si intendano adottare per evitare che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro, compromettendo la programmazione venatoria regionale.
Cagliari, 30 gennaio 2025