INTERROGAZIONE N. 129/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 129/A

(Pervenuta risposta scritta in data 13/03/2025)

PIGA – TRUZZU – CERA – FLORIS – MASALA – RUBIU – USAI – MELONI Corrado, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di intervenire verso gli eventuali enti di formazione professionale accreditati che dovessero trovarsi in condizioni economiche debitorie e soggetti a pignoramento e/o sequestro preventivo presso terzi.

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I sottoscritti,

PREMESSO che, l’articolo 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) conferisce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e lavoro e perciò anche di formazione professionale;

SOTTOLINEATO che gli enti di formazione che intendono operare in Sardegna devono ottenere l’accreditamento presso la Regione. Tale accreditamento rappresenta una condizione imprescindibile per l’erogazione di servizi di orientamento, formazione e supporto all’inserimento lavorativo attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche concesse dall’Amministrazione regionale;

DATO ATTO che:
– la normativa regionale disciplina l’organizzazione e il funzionamento del sistema di formazione professionale regionale e stabilisce criteri specifici per l’accreditamento degli enti di formazione;
– la Giunta regionale ha il compito di definire e aggiornare i criteri nonché le procedure per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale in Sardegna, in conformità con le direttive nazionali e comunitarie, stabilendo i requisiti specifici per l’accreditamento, quali la capacità organizzativa, la qualità delle risorse umane e materiali, la trasparenza e l’efficienza nella gestione dei corsi. Inoltre, la Giunta regionale provvede all’accreditamento delle sedi operative degli organismi formativi e introduce criteri basati su parametri di qualità, efficienza e trasparenza, allineandosi con le normative nazionali ed europee;

PRESO ATTO dell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale in Sardegna;

OSSERVATO che:
– gli enti di formazione accreditati possono accedere ai fondi per cui abbiano presentato una specifica istanza di finanziamento, corredata da un progetto dettagliato, comprendente il budget previsto e gli obiettivi da raggiungere;
– i finanziamenti possono essere erogati in diverse tranche. Una percentuale del finanziamento può essere erogata all’inizio del progetto, previa richiesta di anticipazione da parte dell’ente interessato e presentazione di apposite garanzie finanziarie (come fideiussioni). Possono esserci pagamenti intermedi basati sul raggiungimento di specifiche tappe parziali e infine al termine del percorso formativo può essere richiesto il saldo finale con il pagamento del restante importo a completamento delle attività formative;

CONSIDERATO che, per ottenere la liquidazione finale del finanziamento, l’ente di formazione accreditato deve presentare una rendicontazione;

RILEVATO che, da più parti pervengono, a più riprese, segnalazioni di enti di formazione professionale accreditati presso la Regione e titolari di finanziamenti regionali, nell’ambito di progetti di formazione e qualificazione professionale, i quali verserebbero in condizioni economiche critiche, sotto il profilo dell’esposizione debitoria verso i propri fornitori, per manifesta insolvibilità e perciò soggetti ad azioni giudiziarie esecutive di pignoramento e/o sequestro preventivo presso terzi;

RITENUTO che, in caso di irregolarità poste in essere da parte degli enti di formazione, accreditati presso la Regione, l’Amministrazione regionale debba svolgere una attività di controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:
1) se la Regione sia o meno a conoscenza di enti di formazione professionale accreditati che versano in condizioni economiche debitorie e soggetti a pignoramento e/o sequestro preventivo presso terzi;
2) se la Regione sia o meno a conoscenza di enti di formazione professionale accreditati che non procedono alla chiusura finale della rendicontazione, rinunciando di fatto al saldo finale dovuto, in modo tale da evitare eventuali rischi di escussione della polizza fideiussoria prodotta a garanzia;
3) quali azioni, da parte della Regione, si ritenga eventualmente di dover intraprendere, a carico degli enti di formazione professionale accreditati e incaricati di interventi formativi, al fine di tutelare la propria immagine e le legittime pretese dei fornitori, qualora fossero appurate condizioni economiche debitorie gravi e azioni esecutive di pignoramento o sequestro preventivo presso terzi;
4) come valuti la Regione l’ipotesi di revoca dell’accreditamento di quegli enti di formazione professionale eventualmente sottoposti a procedure di pignoramento o sequestro preventivo presso terzi, al fine di prevenire il ripetersi, in futuro, di analoghe situazioni di insolvibilità patologica, in danno dei rispettivi fornitori con l’utilizzo di risorse pubbliche.

Cagliari, 28 gennaio 2025

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