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Regolamento interno


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Articolo singolo

Capo IX

Capo IX

DELLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE E DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE E POPOLARE

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Art. 71
Iniziativa delle leggi

1. L'iniziativa delle leggi, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali ed al popolo sardo.

Art. 72
Condizioni di ricevibilità

1. I progetti di legge e gli altri atti da sottoporre all'esame del Consiglio devono essere composti di una relazione illustrativa e di un testo redatto in articoli o comunque di una parte dispositiva.

2. Qualora comportino spese devono, inoltre, indicare la relativa copertura finanziaria.

3. La Presidenza del Consiglio assicura a tutti i Consiglieri l'accesso più adeguato alle informazioni di carattere finanziario necessarie all'adempimento del disposto di cui al comma 2.

Art. 73
Annuncio di presentazione

1. I progetti di legge e gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea, appena pervenuti al Consiglio, sono trasmessi, corredati di una scheda contenente i riferimenti legislativi, alla Commissione competente dal Presidente che ne informa l'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. I suddetti atti vengono stampati e distribuiti.

2. La Commissione non può, salvo deroga concessa dal Presidente del Consiglio, iniziare l'esame degli atti di cui al comma 1 prima della loro effettiva distribuzione a tutti i Consiglieri.

Art. 74
Iniziativa popolare

1. Quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata al Consiglio, il Presidente, prima di darne annuncio in Assemblea, dispone la verifica del computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

2. La proposta è trasmessa per l'esame, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione competente a norma dell'articolo 27 e segue le procedure previste per i progetti di legge dai Capi VI, IX, X, XI e XII del presente Regolamento.

Art. 75
Non decadenza della iniziativa popolare

1. Una proposta di legge di iniziativa popolare, qualora il suo esame non sia stato completato nel corso della legislatura in cui è stata presentata, non decade e viene trasferita all'esame della legislatura successiva.

Art. 76
Divieto di ripresentazione di un progetto di legge - Leggi dichiarate incostituzionali

1. Un progetto di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi dalla data di reiezione.

2. ABROGATO¹

3. Le leggi dichiarate incostituzionali vengono immediatamente iscritte all'ordine del giorno della Commissione competente che si esprime entro sessanta giorni.

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1 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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