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Regolamento interno
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Articolo singolo
Capo VII
Capo VII
DELLE COMMISSIONI SPECIALI
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Art. 53
Durata, composizione e funzionamento
1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.
2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.
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Regolamento interno
MENUMENU
- Regolamento interno – versione integrale [file.pdf]
- I - Degli atti preliminari
- II - Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza
- III - Dell'Ufficio di Presidenza
- IV - Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e della Commissione di verifica
- V - Dei Gruppi consiliari
- VI - Delle Commissioni permanenti
- VII - Delle Commissioni speciali
- VIII - Delle sedute e della polizia del Consiglio
- IX - Della presentazione dei P.L. e delle proposte di iniz. consiliare e popolare
- X - Della discussione e della votazione
- XI - Delle modalità della votazione
- XII - Delle procedure d'urgenza
- XIII - Delle petizioni
- XIV - Dell'informazione del Consigliere
- XV - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
- XVI - Degli ordini del giorno
- XVII - Del confronto fra Consiglieri e Giunta
- XVIII - Delle inchieste consiliari
- XIX - Degli organi collegiali
- XX - Delle deputazioni
- XXI - Del bilancio del Consiglio
- XXII - Dei processi verbali
- XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
- XXIV - Degli uffici del Consiglio
- XXV - Della approvazione e della revisione del Regolamento
- XXVI - Dell'uso della lingua sarda
- XXVII - Disposizioni finali
- Norme Transitorie