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Regolamento interno
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Articolo singolo
Capo XIX
Capo XIX
DEGLI ORGANI COLLEGIALI
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Art. 126
Nomine in organi collegiali
1. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, per la nomina di rappresentanti del Consiglio in organi collegiali ciascun Consigliere vota per uno dei membri da eleggersi.
2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive in quanto ciò sia possibile.
3. Si intendono nominati coloro che al primo scrutinio ottengono un maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in seduta pubblica.
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Regolamento interno
MENUMENU
- Regolamento interno – versione integrale [file.pdf]
- I - Degli atti preliminari
- II - Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza
- III - Dell'Ufficio di Presidenza
- IV - Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e della Commissione di verifica
- V - Dei Gruppi consiliari
- VI - Delle Commissioni permanenti
- VII - Delle Commissioni speciali
- VIII - Delle sedute e della polizia del Consiglio
- IX - Della presentazione dei P.L. e delle proposte di iniz. consiliare e popolare
- X - Della discussione e della votazione
- XI - Delle modalità della votazione
- XII - Delle procedure d'urgenza
- XIII - Delle petizioni
- XIV - Dell'informazione del Consigliere
- XV - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
- XVI - Degli ordini del giorno
- XVII - Del confronto fra Consiglieri e Giunta
- XVIII - Delle inchieste consiliari
- XIX - Degli organi collegiali
- XX - Delle deputazioni
- XXI - Del bilancio del Consiglio
- XXII - Dei processi verbali
- XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
- XXIV - Degli uffici del Consiglio
- XXV - Della approvazione e della revisione del Regolamento
- XXVI - Dell'uso della lingua sarda
- XXVII - Disposizioni finali
- Norme Transitorie