Regolamento interno
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Articolo singolo
Capo XV
Capo XV
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
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Art. 106
Interrogazione
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta alla Giunta regionale o sia esatta, se la Giunta stessa intenda portare a conoscenza del Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.
2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare oppure da uno o più Consiglieri.
3. Delle interrogazioni presentate è data lettura al Consiglio.
4. Lo svolgimento delle interrogazioni presentate da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente avviene nella Commissione competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione; quello delle interrogazioni presentate da uno o più Consiglieri è regolato dall'articolo 107.
5. Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta del Consiglio in cui sono state lette.
6. Le interrogazioni sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta di Commissione destinata al loro svolgimento.
7. Resta salva la facoltà della Giunta regionale di dichiarare di non voler rispondere all'interrogazione motivando tale rifiuto.
8. Delle interrogazioni alle quali la Giunta regionale non ha dato risposta entro i termini fissati dal presente Regolamento e di quelle relativamente alle quali la Giunta medesima ha dichiarato di non voler rispondere, viene data comunicazione scritta entro i successivi sessanta giorni a tutti i Consiglieri e le stesse vengono valutate in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Art. 107
Interrogazioni dei Consiglieri
1. All'interrogazione presentata da uno o più Consiglieri o su esplicita richiesta di un Presidente di Gruppo, la Giunta regionale risponde per iscritto, entro quindici giorni, direttamente agli interroganti. Di tale risposta è inviata copia al Presidente del Consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa l'Assemblea.
2. All'atto della comunicazione di cui al comma 1, l'interrogante, qualora non si ritenga soddisfatto, può chiedere di avere risposta orale in Commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
3. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può chiedere che si proceda ai sensi del comma 2.
4. Lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione deve avvenire entro trenta giorni dall'assegnazione.
5. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito della iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento.
6. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non è presente nel momento del suo svolgimento.
Art. 108
Interpellanza
1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione da un Gruppo consiliare tramite il suo Presidente oppure da uno o più Consiglieri.
3. Delle interpellanze presentate è data lettura in Consiglio: esse sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono lette.
4. Le interpellanze sono altresì allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.
5. Le interpellanze presentate da un Presidente di Gruppo consiliare o da almeno cinque Consiglieri che ne facciano richiesta, sono svolte in Consiglio; quelle presentate da uno o più Consiglieri sono svolte nella Commissione competente per materia.
Art. 109
Svolgimento delle interpellanze in Assemblea
1. La Giunta regionale ha facoltà di chiedere l'iscrizione di un'interpellanza nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.
2. La Giunta può consentire che l'interpellanza venga svolta subito, al momento dell'annunzio dell'avvenuta presentazione.
3. Se la Giunta non ha manifestato gli intendimenti di cui ai commi 1 e 2 le interpellanze sono svolte, entro trenta giorni dalla loro presentazione, nelle sedute dell'Assemblea ad esse dedicate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e nel numero stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
4. Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.
5. Il tempo concesso all'interpellante non può superare i cinque minuti per l'illustrazione e i tre minuti per l'eventuale replica alle dichiarazioni della Giunta regionale per precisare di essere o no soddisfatto.¹
6. Le dichiarazioni della Giunta regionale su un'interpellanza non devono superare i cinque minuti.
7. Di norma nessun Gruppo proponente può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.
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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 110
Mozione conseguente ad interpellanza
1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto delle dichiarazioni della Giunta ed intenda promuovere in Consiglio una discussione su di esse, deve presentare una mozione.
Art. 111
Interpellanze in Commissione
1. Le interpellanze presentate da uno o più Consiglieri sono assegnate dal Presidente del Consiglio, che ne informa la Giunta, alle Commissioni competenti per materia e sono svolte entro trenta giorni, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e secondo la procedura prevista dagli articoli precedenti per le interpellanze che si svolgono in Consiglio.
2. Se l'interpellante non fa parte della Commissione, deve essere avvertito della iscrizione della sua interpellanza all'ordine del giorno, almeno quarantotto ore prima della data fissata per lo svolgimento.
Art. 112
Mozione
1. Un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, o tre Consiglieri possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni di norma sono svolte in Consiglio secondo i tempi e le modalità stabilite dall'articolo 115.
Art. 113
Svolgimento delle mozioni in Commissione
1. Su richiesta dei proponenti le mozioni sono trasmesse per un esame preliminare dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente, ai sensi dell'articolo 27, salvo diversa attribuzione del Consiglio.
2. Nella prima riunione tenuta dalla Commissione, dopo l'assegnazione della mozione di cui al comma 1, viene nominato il relatore che dovrà riferire alla stessa Commissione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 41.
3. Il presentatore di una mozione, che non faccia parte della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione, senza voto deliberativo. E' facoltà della Commissione nominarlo relatore.
4. La Commissione può decidere, ove il proponente lo consenta, di trasformare la mozione in una risoluzione di cui al precedente articolo 51.
Art. 114
Discussione delle mozioni in Assemblea
1. La data di svolgimento delle mozioni in Assemblea è stabilita dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio.
2. L'Assemblea, su proposta dei proponenti o di un Presidente di Gruppo, udita comunque la Giunta regionale, può fissare la data per la discussione di una mozione. Ove la Giunta regionale si dichiari favorevole, la discussione sulla stessa può avvenire immediatamente. Nei predetti casi possono parlare due oratori a favore e due contro, ciascuno per non più di cinque minuti e l'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.
2 bis. Qualora la Giunta regionale si dichiari contraria, la data di discussione della mozione è stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.¹
3. Se il proponente, dopo l'inserimento all'ordine del giorno, dichiara di ritirare la mozione, essa deve essere posta ugualmente in discussione qualora lo richiedano un Presidente di Gruppo o tre Consiglieri.
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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 115
Modalità della discussione in Assemblea
1. Nella discussione delle mozioni, che viene aperta con l'illustrazione di uno dei presentatori per non più di quindici minuti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo X del presente Regolamento. L'intervento della Giunta deve essere contenuto entro quindici minuti; quello dei singoli consiglieri entro sei minuti. Il consigliere che ha illustrato la mozione non può successivamente intervenire nella discussione generale.¹
2. Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.
3. Lo svolgimento di una o più interpellanze può essere abbinato alla discussione di mozioni sullo stesso argomento. In tal caso gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni in discussione.
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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 116
Replica - emendamenti - votazione
1. Uno dei firmatari di una mozione ha diritto di replica, per non più di sei minuti, prima della chiusura della discussione.¹
2. Alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente o gruppo di proponenti può illustrare, indipendentemente dal numero degli emendamenti, durante l’intervento previsto dall’articolo 115.²
3. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, senza dichiarazioni di voto, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
4. La votazione di una mozione può farsi per parti.
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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
2 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 117
Stato di attuazione delle mozioni
1. La Giunta regionale, previo invio di una relazione scritta da far pervenire almeno quindici giorni prima, è tenuta a svolgere in Consiglio almeno due volte all'anno, in occasione delle tornate ordinarie previste dall'articolo 20 dello Statuto, un rapporto di verifica sullo stato di attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio.
2. Sul rapporto della Giunta si apre il dibattito.
Art. 118
Mozione di sfiducia
1. La mozione di fiducia o di sfiducia al Presidente della Regione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio; la mozione di fiducia o sfiducia a un componente della Giunta e gli ordini del giorno di censura politica devono essere motivati e sottoscritti da almeno un decimo dei componenti del Consiglio; non possono essere discussi prima di tre giorni dall’annuncio e sono votati sempre per appello nominale.¹
2. Non è consentita la votazione per parti né la presentazione di ordini del giorno.
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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 119
Ricevibilità e discussione distinta
1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti.
2. La discussione delle interpellanze deve essere distinta da ogni altra discussione.
Art. 120
Dichiarazioni della Giunta
1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere in proposito un dibattito, può chiedere di iscrivere all'ordine del giorno dichiarazioni da rendere al Consiglio su argomenti di particolare rilievo politico e amministrativo. Il Presidente del Consiglio fissa la data di tali dichiarazioni che non possono essere rese prima di ventiquattro ore.
2. La durata degli interventi in tali dibattiti è quella stabilita dal comma 1 dell'articolo 78.
Art. 121
Comunicazioni della Giunta
1. La Giunta regionale può sempre fare al Consiglio comunicazioni che non eccedano i dieci minuti, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio.
2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale ciascun Gruppo può intervenire per non più di dieci minuti. La discussione si chiude con l'eventuale replica della Giunta, per non più di dieci minuti.
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Regolamento interno
- Regolamento interno – versione integrale [file.pdf]
- I - Degli atti preliminari
- II - Della costituzione dell'Ufficio di Presidenza
- III - Dell'Ufficio di Presidenza
- IV - Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni, della Commissione per la Biblioteca e della Commissione di verifica
- V - Dei Gruppi consiliari
- VI - Delle Commissioni permanenti
- VII - Delle Commissioni speciali
- VIII - Delle sedute e della polizia del Consiglio
- IX - Della presentazione dei P.L. e delle proposte di iniz. consiliare e popolare
- X - Della discussione e della votazione
- XI - Delle modalità della votazione
- XII - Delle procedure d'urgenza
- XIII - Delle petizioni
- XIV - Dell'informazione del Consigliere
- XV - Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni
- XVI - Degli ordini del giorno
- XVII - Del confronto fra Consiglieri e Giunta
- XVIII - Delle inchieste consiliari
- XIX - Degli organi collegiali
- XX - Delle deputazioni
- XXI - Del bilancio del Consiglio
- XXII - Dei processi verbali
- XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
- XXIV - Degli uffici del Consiglio
- XXV - Della approvazione e della revisione del Regolamento
- XXVI - Dell'uso della lingua sarda
- XXVII - Disposizioni finali
- Norme Transitorie