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Regolamento interno


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Articolo singolo

Capo X

Capo X

DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

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Art. 77
Ordine della discussione e iscrizione a parlare

1. Nell'esame dei provvedimenti precede la discussione generale che viene introdotta dai relatori della Commissione. Terminate le relazioni, il Presidente chiede formalmente se vi sono Consiglieri che intendono prendere la parola.

2. I Consiglieri che intendono parlare in una discussione, sia generale che sugli articoli e sugli emendamenti, devono iscriversi non oltre la conclusione del primo intervento.¹

2 bis. Il Presidente può autorizzare l'iscrizione oltre il primo intervento, qualora nel corso della discussione emergano nuovi argomenti che modifichino gli ambiti della discussione stessa.²

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli a quelli contrari. Gli oratori parlano in piedi e rivolti al Presidente.

4. E' consentito lo scambio di turno dei Consiglieri, previa comunicazione al Presidente.

5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al Regolamento o per fatto personale. In questo ultimo caso la parola viene concessa alla fine dell'argomento o, comunque, alla fine della seduta.

6. I Consiglieri che non siano presenti nell'Aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 78
Durata degli interventi

1. Salvo i termini più brevi previsti dal presente Regolamento, la durata degli interventi in una discussione generale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea, non può eccedere i dieci minuti. Tale termine è elevato a sessanta per la Giunta regionale e a quindici minuti per gli interventi dei consiglieri soltanto in occasione dell'illustrazione delle dichiarazioni programmatiche; prima della chiusura della discussione generale il Presidente della Regione ha diritto di replica per non più di trenta minuti.¹

2. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione sul complesso dell'articolo e degli emendamenti, per non più di sei minuti anche se sia proponente di più emendamenti, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti da altri presentati. È facoltà del Presidente aumentare il termine di sei minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare complessità lo richieda.²

3. ABROGATO³

4. Trascorsi i termini stabiliti dai commi 1 e 2, il Presidente, invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

5. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio, senza discussione, decide per alzata di mano.

6. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi, dati nominativi e numerici. Ai resoconti possono essere date anche parti delle dichiarazioni programmatiche della Giunta.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005e il 22 luglio 2013.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.
3 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 79
Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, che di esse abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.

Art. 80
Tutela dell'onorabilità

1. Quando nel corso di una discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che giudichi la fondatezza dell'accusa. Alla Commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio; di quanto riferito il Consiglio prende atto senza dibattito né votazione.

2. Nella Commissione, nominata dal Presidente, devono essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari.

3. Il Consiglio può disporre, su richiesta dell'interessato, la stampa della relazione.

Art. 81
Continuità degli interventi

1. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto che il Presidente, limitatamente a casi di relazioni o progetti di legge complessi o di bilancio, non disponga diversamente.

Art. 82
Richiami pregiudiziali

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, l'ordine dei lavori, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi, dopo la proposta, che deve essere illustrata per non più di cinque minuti, possono parlare solo un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.¹

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 83
Chiusura della discussione generale

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare e della Giunta regionale, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

2. Qualora non sia stato deliberato il contingentamento dei tempi, la chiusura anticipata della discussione generale può essere chiesta da un Presidente di Gruppo consiliare o da cinque Consiglieri, dopo che sia intervenuto per ciascun Gruppo un oratore già iscritto a parlare. Se c'è opposizione il Presidente accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre cinque minuti ciascuno. L'Assemblea decide per alzata di mano.

3. Dopo che è stata deliberata la chiusura anticipata della discussione generale, ha ancora facoltà di parlare un Consigliere per Gruppo che ne faccia richiesta.¹

3 bis. La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo o dal Presidente a norma dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 bis, nonché del comma 7 dell'articolo 34.²

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 84
Esame degli articoli e degli emendamenti

1. Terminato l'intervento della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 83, il Presidente pone in votazione il passaggio all'esame degli articoli o della parte dispositiva del provvedimento.

2. Quando il Consiglio ha approvato il passaggio all'esame degli articoli si procede alla loro discussione. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti.

3. Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti.

4. Gli emendamenti devono riguardare argomenti già considerati nel testo del provvedimento in discussione o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.

4 bis. Gli emendamenti all'emendamento devono essere strettamente connessi all'emendamento stesso.¹

5. Gli emendamenti, sempre che riguardino provvedimenti inseriti all'ordine del giorno del Consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 55, devono essere presentati entro le ore 14 del giorno precedente la seduta nella quale verrà votato il passaggio all'esame degli articoli.

6. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 5 sono disponibili almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti all'emendamento possono essere presentati sino a un ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

8. Sui provvedimenti inseriti all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 dell'articolo 55, gli emendamenti possono essere presentati anche senza l'osservanza del termine di cui al precedente comma 5, purché prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli e possono essere discussi e votati nella stessa seduta in cui sono presentati. In caso di chiusura anticipata della discussione generale, la votazione sul passaggio all'esame degli articoli non può avvenire prima che sia trascorsa mezz'ora da detta chiusura.

9. La Giunta, cinque Consiglieri, un Presidente di Gruppo possono sempre presentare emendamenti, ma comunque prima della votazione sul passaggio all'esame degli articoli.

10. Gli emendamenti sono discussi insieme all'articolo secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 78 seguendo l'ordine di presentazione o l'ordine logico che il Presidente inappellabilmente reputi opportuno per la discussione.

11. E' tuttavia facoltà del Presidente ammettere, anche dopo la votazione sul passaggio all'esame degli articoli, la presentazione di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessari ai fini di una migliore comprensione del testo, purché non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

12. E' sempre ammessa la possibilità, per i proponenti di emendamenti che riguardino lo stesso argomento, di presentare, prima della votazione dell'articolo cui si riferiscono, un emendamento che unifichi i testi.

13. Gli emendamenti che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrate, sono trasmessi, appena presentati, alla Commissione finanze perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione finanze. Il parere può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta a nome della Commissione dal suo Presidente o dal relatore.

14. Gli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio possono essere presentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 4: dal singolo Consigliere con le modalità di cui al comma 5; dalla Giunta regionale, da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo fino al momento della votazione sul passaggio all'esame degli articoli; dalla Giunta regionale, dalla Commissione finanze, tramite il Presidente o il relatore della Commissione, o da un Presidente di Gruppo, fino a che non sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono, purché siano in correlazione con modifiche precedentemente approvate o che si rendano necessarie ai fini di una migliore comprensione del testo.

15. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il passaggio all'esame degli articoli rimane sospeso per il tempo strettamente necessario a consentire alla Commissione che ha istruito il provvedimento, l'esame degli emendamenti.²

16. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sul medesimo provvedimento. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 85
Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti.

2. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi totali; emendamenti sostitutivi totali; emendamenti soppressivi parziali; emendamenti sostitutivi parziali o modificativi; testo del progetto; emendamenti aggiuntivi.¹

3. Nel caso della presentazione di un solo emendamento soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

4. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, purché le singole parti abbiano contenuto normativo autonomo.²

5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

6. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario, e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto, qualora i proponenti siano i medesimi, del loro parere. Se il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

6 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti aventi una parte comune identica, alla quale può essere attribuito il significato di principio, ed una parte recante una variazione ogni volta diversa, il Presidente pone in votazione preliminarmente il principio; in caso di voto contrario tutti gli altri emendamenti aventi la medesima parte comune decadono.³

7. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esprimere la ragione per un tempo non eccedente i tre minuti.4

9. Gli emendamenti ritirati possono essere fatti propri da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo.5

10. Il relatore della Commissione e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione per un tempo non superiore a cinque minuti.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
3 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
4 Comma modificato il 22 settembre 2005.
5 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 86
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi ad altra data o che il provvedimento debba essere rinviato in Commissione, possono essere proposte da un singolo Consigliere prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono

essere sottoscritte da cinque Consiglieri o da un Presidente di Gruppo.

2. La questione sospensiva su richiesta della Giunta o di cinque Consiglieri o di un Presidente di Gruppo, può essere proposta anche nel corso dell'esame degli articoli, purché l'esame del provvedimento riprenda entro la tornata.

3. Esse sono discusse prima che si entri o che si continui nella discussione, né questa prosegue se prima il Consiglio non le abbia respinte.

4. Oltre al proponente, può parlare un Consigliere per Gruppo; ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola, oltre ai proponenti, soltanto un Consigliere per Gruppo. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide votando, per alzata di mano, sulle singole questioni. Non sono ammesse dichiarazioni di voto.¹

6. In caso di concorso di più questioni sospensive si applica la norma di cui al comma 5 e l'Assemblea, se la sospensione è approvata, si pronuncia anche sulla sua durata.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 87
Pareri all'Assemblea di organi esterni

1. Qualora la Giunta o un Consigliere ritenga che su un progetto di legge sia opportuno richiedere, a norma delle leggi vigenti, un parere ad organi estranei alla Regione, ne deve fare domanda prima della chiusura della discussione generale.

2. Il parere, ove il Consiglio consenta, deve essere richiesto dal suo Presidente.

3. Nella richiesta deve essere specificato il termine oltre il quale il Consiglio riprenderà la discussione sull'argomento.

Art. 88
Inammissibilità

1. Il Presidente ha facoltà di dichiarare inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, ovvero siano in contrasto con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio nel corso della discussione.

2. ABROGATO¹

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1 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 89
Coordinamento finale

1. Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le rettifiche che ritengano opportune. Il Consiglio, sentiti per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito.

Art. 90
Votazione finale

1. Ogni progetto di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale ai sensi dell'articolo 96, per l'approvazione del complesso.

2. Il Presidente può rinviare la votazione finale su tutti gli atti sottoposti all'esame dell'Assemblea ad una seduta successiva della medesima tornata consiliare.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 49, il Consiglio può decidere di procedere all'approvazione senza discussione dei singoli articoli.

4. Quando un progetto di legge consiste in un solo articolo, e sempreché sullo stesso non vi siano stati emendamenti, non si dà luogo alla votazione dell'articolo, ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso.

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Regolamento interno

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