XIII Legislatura – Seduta N° 460 del: 05/11/2008 Pomeridiana

Presidenza dei Presidenti: Giacomo Spissu (Presidente del Consiglio) – Giovanni Giagu (Vice Presidente del Consiglio)
Intervenuti: Maria Grazia Caligaris [Gruppo Misto] – Raffaele Farigu [Gruppo Misto] – Giorgio La Spisa [F.I.] – Silvestro Ladu [Fortza Paris] – Paolo Maninchedda [Gruppo Misto] – Pierangelo Masia [Gruppo Misto] – Salvatore Mattana [P.D.] – Giovanni Moro [A.N.] – Giovanni Pileri [F.I.] – Stefano Pinna [P.D.] – Giuseppe Matteo Pirisi [P.D.] – Franco Sergio Pisano [Riformatori Sardi] – Ignazio Paolo Pisu [R.C.] – Adriano Salis [Gruppo Misto] – Gian Valerio Sanna (Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica) – Luciano Uras [R.C.]
Argomenti:

CDLX Seduta

(POMERIDIANA)

Mercoledì 5 novembre 2008

Presidenza del Presidente SPISSU

Indi

del Vicepresidente GIAGU

indi

del Presidente SPISSU

INDICE

La seduta è aperta alle ore 16 e 14.

CASSANO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 22 ottobre 2008 (451), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri Atzeri, Corrias, Cugini, Mario Floris e Alberto Randazzo hanno chiesto congedo per la seduta pomeridiana del 5 novembre 2008.

Poiché non vi sono opposizioni, questi congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di proposta di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente proposta di legge:

Capelli – Cuccu Franco Ignazio – Cappai – Milia – Marracini – Vargiu – La Spisa – Ladu – Artizzu – Farigu – Pittalis – Lombardo – Murgioni – Pileri – Maninchedda:

“Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di novembre 2008”. (348)

(Pervenuta il 4 novembre 2008 e assegnata alla Quarta Commissione.)

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pisano. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Signor Presidente, sull’ordine dei lavori, per chiederle, se è possibile naturalmente, di valutare l’opportunità che questa seduta sia ritenuta in prosieguo di seduta rispetto a quella di stamattina. Glielo dico perché stamattina io sono rimasto dentro l’ascensore, in maniera tra l’altro inadeguata perché c’è stato anche il black out dell’informazione d’Aula, perché i televisori non funzionavano, e quindi è stato impossibile obiettivamente poter partecipare alla votazione. Ora lei, che sicuramente comprende questi problemi, credo che non avrà difficoltà a esaudire questa richiesta che immagino sia una richiesta che fa tutta l’Aula.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisano. Abbiamo comunicato stamattina che la seduta era chiusa e che questa sarebbe stata una nuova seduta. Fra l’altro questo è avvenuto a causa delle ripetute assenze che hanno fatto venir meno il numero legale. Naturalmente si comprendono tutti i problemi tecnici, inclusi quelli dei circuiti interni che possono essere momentaneamente fuori servizio, ma i colleghi sanno bene che se l’Aula è convocata alle 10 è per le 10, non per le 10 e mezza o per le 11. Siccome il sistema sta funzionando in questo modo, sappiano i colleghi che io non intendo più trascorrere ore in attesa che l’ultimo dei colleghi si renda conto che forse c’era Aula e che il suo circuito interno non funziona. Quindi se sono le 10 ci vediamo alle 10, se sono le 16 ci vediamo alle 16. Mi dispiace per questo suo inconveniente, ma avevamo già annunciato stamattina questa decisione di chiudere la seduta e di fare di questa seduta una nuova seduta.

(Interruzione del consigliere Cappai)

Se hanno giustificazioni serie sì.

Continuazione della discussione dell’articolato del testo unificato numero 11-204-290/A: “Disciplina per il governo del territorio regionale” della proposta di legge Pirisi – Marrocu – Barracciu – Calledda – Cherchi Silvio – Corrias – Cugini – Floris Vincenzo – Lai – Mattana – Orrù – Pacifico – Sanna Alberto – Sanna Franco: “Disciplina di governo del territorio regionale” (11); del disegno di legge: “Nuove norme per l’uso del territorio regionale (204) e della proposta di legge Pileri: “Modalità di calcolo per l’applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo

acustica e del contenimento dei consumi energetici (290)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la continuazione della discussione dell’articolato del testo unificato numero 11-204-290/A.

Bene, colleghi, proviamo a riprendere da dove abbiamo interrotto questa mattina. Siamo all’emendamento numero 81 dell’articolo 7, eravamo in votazione.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISU (R.C.). Signor Presidente, ritengo di dover intervenire brevemente per sottolineare che questo articolo 7 tratta di questioni abbastanza importanti e riguarda anche i soggetti della pianificazione del territorio, dell’urbanistica, soggetti pubblici che si confrontano e per cui mi riesce difficile, con quest’emendamento che ha proposto l’onorevole Pileri, che stiamo discutendo, che si possa arrivare a chiederne la soppressione, come del resto si è fatto anche per gli articoli 5 e 6 che abbiamo appena approvato in questi giorni e che trattavano di partecipazione dei cittadini e modalità di pianificazione concertata. Onorevole Pileri, sembra quasi che vi sia il tentativo di deprivare la legge – non è in aula, me ne dispiace perché ne parlavo anche a quattr’occhi con lui – di questi istituti importanti per poterla poi denigrare e descrivere al peggio, come mi pare si stia facendo e apprendiamo anche dalla stampa. Io credo che questo non sia, come è stato sottolineato anche ad alcuni colleghi, un modo corretto di stare nelle istituzioni e credo che sia assolutamente poco utile alla nostra comunità regionale che si aspetta, invece, che questa legge sia varata e poi sia correttamente applicata.

Dicevo, è un articolo importante perché indica un approccio concertativo alla pianificazione, che deve essere il frutto di studi, confronti e decisioni equilibrate e condivise. Sappiamo qual è il livello della crisi economica…

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Pisu, stiamo parlando dell’emendamento numero 81.

PISU (R.C.). Sì, è questo emendamento, certo! Perché poi questo emendamento…

PRESIDENTE. L’emendamento numero 81 dell’onorevole Pileri, sull’articolo 7 relativo agli accordi di programma.

PISU (R.C.). Se ha ascoltato, Presidente, stavo riferendomi esattamente alla posizione che ha espresso l’articolo 7… l’emendamento numero 81 è firmato dall’onorevole Pileri. Presidente, Pileri e più! Probabilmente lei, Presidente, adesso si è distratto…

PRESIDENTE. No, non mi sono distratto. Prosegua e concluda. Mi sono distratto quando le ho dato la parola per dichiarazione di voto perché non ci sono dichiarazioni di voto.

PISU (R.C.). Mi spettano tre minuti e lei me ne ha tolto due! Non lo so perché ogni volta che intervengo lei mi richiama a trattare l’argomento che io sto correttamente trattando!

PRESIDENTE. No, onorevole Pisu, non faccia la vittima, il perseguitato politico. Non è mio costume, quindi lasci perdere. Prosegua, prego.

PISU (R.C.). No, però la fretta la metta ad altri. Io sono presente qui, cerco di fare anche pochi interventi, se poi vengo, come dire, disturbato dai colleghi perché o non ci sono o parlano e lei mi interrompe non a proposito, allora non mi mette nella condizione di poter svolgere il mio lavoro.

PRESIDENTE. Onorevole Pisu, perché non continua a svolgere il suo intervento invece di consumare il tempo così?

PISU (R.C.). Concludo, grazie Presidente per avermi dato l’opportunità di parlare questa volta. Voto contro e chiudo qui il mio intervento, però non sono assolutamente soddisfatto di come lei si rapporta a me.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisu, vi invito a stare nel tema. Fra l’altro ho fatto un errore a darle la parola per dichiarazione di voto perché stavamo votando l’emendamento numero 81, quindi le dichiarazioni di voto erano già tutte rese, però questo è un mio errore. Va bene, stiamo votando l’emendamento numero 81 colleghi.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (F.I.). Presidente, sulle modalità di voto, per chiedere il voto elettronico palese grazie.

(Appoggiano la richiesta i consigliere Moro, Pisano, Dedoni, Pittalis, Vittorio Randazzo, Liori , Diana).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell’emendamento numero 81.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri:Amadu – Capelli – Cappai – Cassano – Cherchi Oscar – Dedoni – Diana – Farigu – Lai Renato – Licandro – Liori – Lombardo – Marracini – Moro – Murgioni – Pisano – Pittalis – Randazzo Vittorio – Sanjust.

Rispondono no i consiglieri:Agus – Balia – Barracciu – Biancu – Bruno – Caligaris – Calledda – Cerina – Cherchi Silvio – Cocco – Cucca – Cuccu Giuseppe – Davoli – Espa – Fadda – Floris Vincenzo – Frau – Giagu – Ibba – Lai Silvio – Lanzi – Licheri – Manca – Masia – Mattana – Meloni – Orrù – Pacifico – Pinna – Pirisi – Pisu – Sabatini – Salis – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Tocco – Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu – Maninchedda.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 60

votanti 58

astenuti 2

maggioranza 30

favorevoli 19

contrari 39

(Il Consiglio non approva).

Metto ora in votazione l’emendamento numero 27, la Commissione ha invitato al ritiro.

Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì, proprio per ritirare l’emendamento. Grazie.

PRESIDENTE. Il “27” è ritirato. Metto ora in votazione l’emendamento sostitutivo parziale dell’emendamento numero 182, il “276” che contiene una variazione che peraltro ha proposto il relatore.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. No, l’ha già detto lei.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’emendamento numero 182. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, Presidente, per ricordare che anche qui c’era una piccolissima integrazione, cioè è stato detto stamattina che nel comma 1 c’era da aggiungere del paesaggio dell’ambiente “ed occupazionale”.

PRESIDENTE. No, noi non avevamo annotato questa sua…

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Stamattina l’avevo detto, comunque forse non era stato chiaro. Chiedo scusa perché c’era stato…

PRESIDENTE. Però è l’emendamento successivo onorevole Pirisi, proviamo ad andare in ordine. Adesso stiamo votando l’emendamento numero 182, la cosa di cui parla lei è nel “183”.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Chiedo scusa.

PRESIDENTE. L’emendamento numero 182 l’abbiamo votato. Metto ora in votazione l’emendamento numero 183.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì Presidente, semplicemente questa integrazione di cui ho parlato adesso, cioè aggiungere dopo, se l’Aula è d’accordo, “del paesaggio, dell’ambiente ed occupazionale ai sensi ecc.”.

PRESIDENTE. Quindi, la dizione è: “del paesaggio, dell’ambiente ed occupazionale”.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. No, no Presidente chiedo scusa, allora l’emendamento numero 183 sostituisce “del paesaggio e dell’ambiente” con “del paesaggio e dell’ambiente ed in particolare all’incremento della base occupativa diretta ed indiretta”. Semplicemente correggendo la parte che viene proposta con: “del paesaggio, dell’ambiente ed occupazionale”. Cioè, si accoglie con questa modifica.

PRESIDENTE. Quindi di cassare “in particolare all’incremento della base occupativa diretta ed indiretta”.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Esatto, esatto.

PRESIDENTE. Tutto questo sostituito con “occupazionale”.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Esatto, Presidente grazie.

PRESIDENTE. Include quella diretta e quella indiretta. Va bene, con questa correzione metto in votazione l’emendamento numero 183. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’emendamento numero 279, sostitutivo dell’emendamento numero 28, che è stato accolto. Quindi si invita al ritiro del “28” e si introduce col “279” una modifica.

Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Presidente, è sostitutivo di quell’emendamento presentato da noi stessi per cui è ritirato in automatico. Grazie.

PRESIDENTE. Va bene, decade appena votiamo l’emendamento numero 279. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo emendamento con una integrazione perché così si legge meglio, fatta dall’assessore Sanna, la parola “verifica” è sostituita con le parole “la relazione sulla”, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

L’emendamento numero 28 decade. Metto ora in votazione l’emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’emendamento numero 181.

Ha domandato di parlare il consigliere Davoli. Ne ha facoltà.

DAVOLI (R.C.). Sì, è ritirato.

PRESIDENTE. Il “181” è ritirato. L’emendamento numero 243 della Giunta regionale c’è un invito del relatore al ritiro.

Ha domandato di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ho detto che era conforme il parere, quindi è ritirato.

PRESIDENTE. Va bene, quindi è ritirato. Il numero 4 è ritirato, l’emendamento numero 166, onorevole Farigu è quell’emendamento che fa riferimento alle compatibilità geologico geotecniche che lei aveva detto di ritirare ogni volta che ci fosse stato questo riferimento.

Ha domandato di parlare il consigliere Farigu. Ne ha facoltà.

FARIGU (Gruppo Misto). Il ritiro annunciato era relativo all’emendamento all’articolo 3.

PRESIDENTE. Si ma in quella occasione lei ha detto che tutte le volte, perché si è ritenuto soddisfatto del rinvio a un articolo che tratta l’argomento, lei ha detto che avrebbe ritirato, però naturalmente sta nella sua facoltà.

FARIGU (Gruppo Misto). Era riferito a quell’articolo, comunque se le assicurazioni dell’Assessore valgono anche per questo, ritiro anche questo.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Certo che valgono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica.E’ chiaro che il riferimento che noi abbiamo fatto all’assorbimento della compatibilità e delle norme tecniche di attuazione anche della pianificazione paesaggistica quello che riguarda il Piano di Assetto Idrogeologico, è costante in tutto l’ambito applicativo. Ovviamente se il PAI dovesse essere modificato, cambierà il livello di vincolo che questo ne fa discendere. Per il momento è totalmente recepito.

PRESIDENTE. Va bene, è ritirato. Grazie, onorevole Farigu.

Passiamo all’emendamento numero 184, degli onorevoli Uras, Davoli e Pisu. C’è l’invito al ritiro.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Grazie. E’ ritirato l’emendamento numero 184.

Passiamo all’esame dell’articolo 8. All’articolo 8 sono stati presentati l’emendamento soppressivo totale numero 82, i soppressivi parziali numero 154 e 178 e l’emendamento numero 278, che è sostitutivo totale dell’emendamento numero 154.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 8 e dei relativi emendamenti:

Art. 8

Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di governo del territorio

1. Fino all’emanazione di una specifica disciplina legislativa regionale concernente le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e per quanto non previsto dalla presente legge, nei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali, sovracomunali e dei piani di coordinamento provinciale trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni.

2. Per le funzioni e i compiti in materia di VAS nei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti degli enti locali), ad eccezione delle funzioni amministrative relative alla valutazione del piano urbanistico comunale e sovracomunale per i quali, in deroga all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, la competenza è attribuita alla Regione.

3. La VAS è redatta esclusivamente al fine di valutare l’incidenza delle nuove scelte di pianificazione rispetto al contesto territoriale e urbano preesistente.

4. Le consultazioni previste per la redazione della VAS sui piani urbanistici comunali e sovracomunali si attuano attraverso l’istituto dell’istruttoria pubblica, di cui all’articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione della Regione nello svolgimento dell’attività amministrativa).

Emendamento soppressivo totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 8

L’art. 8 è soppresso. (82)

Emendamento soppressivo parziale La Spisa – Murgioni – Pileri – Gallus – Pittalis

Articolo 8

Nel comma 2 dell’art. 8 dopo le parole “(conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) il resto del comma è soppresso”. (154)

Emendamento soppressivo parziale Pisano – Cassano – Dedoni – Vargiu

Articolo 8

Nel comma 2 dell’articolo 8, le parole

” , ad eccezione delle funzioni amministrative relative alla valutazione del piano urbanistico comunale e sovracomunale per i quali, in deroga all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, la competenza è attribuita alla Regione.”

Sono soppresse.(178) .)

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Signor Presidente, su questo articolo 8 la Commissione ha lavorato più volte, è stato oggetto anche di interlocuzione con alcuni soggetti che poi sono stati auditi dalla Commissione stessa. Beh, il punto di partenza è rappresentato dal codice dell’ambiente del 2006 che, appunto, all’articolo 6 prevede che per quanto riguarda anche la pianificazione territoriale questa sia assoggettata alla valutazione ambientale strategica, per cui non abbiamo potuto che inserire nel governo del territorio il riferimento a questa valutazione che rappresenta un obbligo di legge.

A dire il vero quando approvammo, nell’aprile 2006, la legge numero 9 e gli articoli 48 e 49, disciplinammo in quell’occasione le funzioni che ponemmo in capo alla Regione e alle province. Qual era stata la valutazione fatta dalla Commissione? La valutazione era molto semplice: si tratta di uno strumento e di una procedura nuova e allora in un primo momento abbiamo pensato – ecco il senso del comma 2 – che in questa fase, quasi di prima applicazione, in deroga all’articolo 49 della legge numero 9, potessimo dispensare in qualche modo le province, che in questo momento, allo stato, avevano un po’ difficoltà a rispondere in tempi anche molto veloci a questo compito che di fatto noi abbiamo trasferito loro, abbiamo pensato che forse in un primo momento è possibile che accorciamo o sveltiamo o alleggeriamo le province da questa funzione. Ci è sembrato di capire che le osservazioni che sono arrivate da più parti vadano in qualche modo in senso contrario, per cui sotto questo punto di vista noi non abbiamo nessuna difficoltà, lo farà il relatore, a chiedere la votazione per parti, in modo tale che il comma 2 venga cassato.

Aggiungo l’ultimo aspetto: voi sapete le procedure disciplinate dal codice dell’ambiente, dal “152”, in modo particolare negli articoli 14 e 15, prevedono tutta una serie di fasi, tra cui la prima fase, la più importante, è la fase della consultazione. Allora noi abbiamo pensato che la consultazione, che è disciplinata dall’articolo 5 e che verrà ritrovata soprattutto negli articoli 10 e 11, la consultazione posta in capo alle conferenze, per esempio, comunali per l’approvazione del Piano urbanistico comunale possa essere anche associata alla consultazione necessaria per legge per l’approvazione della valutazione ambientale strategica, tant’è che nel comma 4 della medesima legge prevediamo che questa fase di consultazione sia istruita in riferimento all’articolo 18 della legge numero 40 del 1990. Questo consentirebbe un’accelerazione della prima parte della procedura di consultazione che viaggerebbe in contemporanea con la fase ante preparatoria della predisposizione del PUC e, sotto questo punto di vista, la valutazione ambientale strategica, piuttosto che essere un impedimento, diventa un valore aggiunto perché si forniscono quegli ulteriori elementi che la legge numero 152 ci offre e che danno al Piano urbanistico comunale quella dignità di grande strumento della pianificazione che guida poi le politiche complessive dell’ente locale. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, Presidente, è stato già annunciato che intendiamo chiedere la votazione per parti di questo articolo. Sugli emendamenti che sono stati proposti il parere è negativo per l’emendamento numero 82; per l’emendamento numero 154 in sostanza lo si accoglie, nel senso che andremo a votare per parti, mentre invece per quanto attiene l’emendamento numero 178 ha già spiegato nel suo intervento…

PRESIDENTE. 278.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. 178, Presidente. Articolo 8, “178”.

PRESIDENTE. Sì, c’è un sostitutivo totale dell’emendamento numero 154.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. …a firma degli onorevoli Pisano, Cassano, eccetera, con il quale in sostanza si ridà il potere alle province. Noi non abbiamo nessuna intenzione di sottrarre ciò che è stato delegato con la legge numero 12, all’articolo 49 in modo particolare, e quindi si ritiene di dover votare per parti, accogliendo anche, appunto, tante istanze che sono state avanzate, con una preoccupazione grande che però c’è da parte della Commissione e dei colleghi del Consiglio regionale, che la valutazione ambientale strategica attribuita alle province non costituisca un elemento di freno o di ritardo in questa fase di avvio, per cui riteniamo che l’attribuzione debba rimanere in capo alle province, però si troveranno modi e forme per una collaborazione fattiva tra la Regione e le province stesse.

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, l’emendamento numero 278 è un sostitutivo totale degli onorevole Mattana, Corda e più, sostituisce totalmente l’emendamento numero 154.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Ah, il “278”. Sì, c’è un invito al ritiro di questo emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 82, parere negativo. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Per l’emendamento numero 278 c’è l’invito al ritiro.

Ha domandato di parlare il consigliere Mattana. Ne ha facoltà.

MATTANA (P.D.). Sì, brevemente, Presidente, per dire che la proposta del Presidente della Commissione raggiunge la finalità che perseguiva questo emendamento, che teneva conto delle osservazioni pervenute alla stessa Commissione in ordine a quelle che sono le competenze e funzioni trasferite dalla legge numero 9 degli enti locali, in particolare l’articolo 49 in materia di valutazione ambientale e quindi di valutazione ambientale strategica.

La preoccupazione era che…

PRESIDENTE. Onorevole Mattana…

MATTANA (P.D.). Se posso, Presidente, brevemente, perché è un fatto sul quale devo anche spiegare perché viene ritirato l’emendamento. Noi abbiamo naturalmente presente la difficoltà che hanno le province in ordine all’organico, alle risorse, quindi in sede di prima applicazione il testo di legge prevedeva un intervento sostitutivo al secondo comma, quindi l’emendamento intendeva mantenere le competenze alle province; con l’abrogazione del secondo comma cade il presupposto dell’emendamento stesso e quindi anche la finalità. Naturalmente si tratta di, e lo dico per favorire quella collaborazione, di cui parlava il relatore, tra la Regione e gli enti locali, e quindi dotare gli enti locali, unitamente al trasferimento di competenze e di funzioni, di risorse; penso che noi lo potremmo fare anche con il prossimo appuntamento che è quello della finanziaria regionale.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Mattana.

L’emendamento numero 278 è ritirato.

Metto ora in votazione l’emendamento numero 154.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo il voto elettronico palese.

PRESIDENTE. E’ stata richiesta la votazione nominale con procedimento elettronico.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Presidente, dicevo che questo emendamento di fatto viene accolto, nel senso che raggiunge l’obiettivo dal momento che voteremo la soppressione dell’intero comma secondo, per cui, onorevole La Spisa, la invito a ritirare l’emendamento che raggiunge comunque l’obiettivo che lei si prefiggeva…

PRESIDENTE. Onorevole Pirisi, ha chiesto la votazione per parti dell’articolo e quindi nella votazione per parti ha annunciato il voto contrario della maggioranza per il comma 2 che, di fatto, è ciò che si intende raggiungere con gli emendamenti numero 154 e 178.

LA SPISA (F.I.). Va bene, sono ritirati.

PRESIDENTE. Sono ritirati.

Va bene colleghi, votiamo l’articolo, la votazione è per parti, onorevole Pirisi vuole dirci in quale modo procediamo?

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, Presidente, votare il comma primo assieme al comma terzo e quarto; il secondo votarlo a sé stante, separatamente.

PRESIDENTE. Va bene, votiamo il comma 1, 3 e 4 e separatamente il comma 2.

Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Chiedo la votazione nominale con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sì, avevamo registrato questo.

Ha domandato di parlare il consigliere Pisano per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PISANO (Riformatori Sardi). Sì, per dichiarazione di voto e per proporre eventualmente un frazionamento superiore delle parti con il quale si vuole votare l’articolo 8, ma proprio per venire incontro a quelle che sono anche le preoccupazioni che poc’anzi ha avanzato lo stesso Presidente della Commissione. Nel senso che il Presidente della Commissione quando parlava, naturalmente, dell’applicazione dell’articolo 6 della “152”, che d’imperio imponeva la valutazione ambientale strategica anche per la fase di studio della pianificazione territoriale. Io credo che, in ogni caso, si tratti di una norma già vigente e che comunque ci consente, nella transitorietà che introduce il comma 1, di lasciar perdere. Trattandosi proprio in attesa della predisposizione di una norma che viene incontro anche a quella che è l’esigenza che l’onorevole Pirisi diceva: “attenzione le province non sono forse pronte ancora totalmente ad esprimersi su questa valutazione strategica ambientale e quindi dovremmo comunque concepire una norma che lo preveda”. Io direi: perché non cassiamo il comma 1 o lo integriamo? Tanto si tratta di una transitorietà il comma 1, quindi tanto vale aspettare che la norma detti indicazioni precise su come dovrà essere espresso il parere della valutazione strategica ambientale, e in quel modo saremo certi anche che le preoccupazioni dell’affidamento del compito alle province possa essere più snello. Noi ne sappiamo qualcosa, Assessore, pensi che oggi soltanto per la valutazione ambientale relativa ad una cabina elettrica in un piano industriale di un piccolo comune occorre rivolgersi alla Provincia e le province e sono effettivamente oggi subissate di domande simili e non riescono assolutamente a farvi fronte. Siamo di fronte a tempi di attesa dell’ordine di anni, da quando la legge numero 9 che ha introdotto le competenze.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Pisano. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Io sono contrario all’emendamento numero 154.

PRESIDENTE. Sono stati ritirati onorevole Uras. Il relatore ha proposto una votazione per parti.

URAS (R.C.). Votiamo e per parti per accoglierli comunque, no? Perché lo stesso principio io lo sollevo, io sono ovviamente contrario, in linea di principio, per le motivazioni che sono state addotte, ovverosia per la insufficienza ed inadeguatezza dell’ente preposto a svolgere la funzione. Non possiamo rimediare cancellando funzioni pubbliche alle carenze della pubblica amministrazione, se no cancelliamola tutta la pubblica amministrazione, io sono per fare questo, dichiariamo bancarotta, lo Stato non esiste. Se ogni volta che noi ci imbattiamo su un ritardo della pubblica amministrazione, su una sua inefficienza, su una sua incapacità ad operare, silenzio-assenso, eliminiamo questa cosa, così le cancelliamo, non provvediamo così. Dichiariamo bancarotta! Cioè assumiamo noi, che abbiamo il ruolo di una funzione politica di legislatori, di cancellare fare una norma che dice questo: ” siccome siamo inutili; siccome le istituzioni non sono capaci di operare; siccome gli uffici non sono in grado di agire; siccome le risorse pubbliche le dobbiamo contenere; siccome gli impiegati sono ancora troppi nonostante non siano sufficienti a fare le cose che servono. Cancelliamo la pubblica amministrazione!”.

Viva la giungla! Viva la giungla! Io non sono in linea di principio d’accordo e in linea di principio voterò contro ogni tentativo di risolvere con questo tipo di semplificazione, cioè con la cancellazione delle funzioni pubbliche, il problema dell’efficienza della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Uras. Votiamo l’articolo 8 col sistema elettronico, come richiesto dall’onorevole La Spisa. L’onorevole pisano rispetto all’articolazione proposta dal relatore propone di votare separatamente il comma 1, il comma 2, poi il 3 e il 4 insieme.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del comma 1 dell’articolo 8.

(Segue la votazione)

Prendo atto che i consiglieri La Spisa e Gallus hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri:Agus – Balia – Barracciu – Biancu – Caligaris – Calledda – Cerina – Cherchi Silvio – Cocco – Corda – Corrias – Cucca – Cuccu Giuseppe – Davoli – Espa – Fadda – Floris Vincenzo – Frau – Gessa – Giagu – Ibba – Lai Silvio – Lanzi – Licheri – Manca – Masia – Mattana – Meloni – Orrù – Pacifico – Pinna – Pirisi – Pisu – Porcu – Sabatini – Salis – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Tocco – Uggias – Uras.

Rispondono no i consiglieri:Amadu – Capelli – Cappai – Cassano – Cherchi Oscar – Contu – Dedoni – Farigu – Gallus – La Spisa – Ladu – Lai Renato – Licandro – Lombardo – Maninchedda – Milia – Moro – Murgioni – Petrini – Pileri – Pisano – Randazzo Vittorio – Rassu – Sanjust.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 68

votanti 67

astenuti 1

maggioranza 34

favorevoli 43

contrari 24

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, il comma 2 dell’articolo 8.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri:Davoli – Milia – Pisu – Uras.

Rispondono no i consiglieri:Agus – Amadu – Balia – Barracciu – Biancu – Caligaris – Calledda – Capelli – Cassano – Cerina – Cherchi Oscar – Cherchi Silvio – Cocco – Contu – Corda – Corrias – Cucca – Cuccu Giuseppe – Dedoni – Espa – Fadda – Farigu – Floris Vincenzo – Frau – Gessa – Giagu – Ibba – La Spisa – Ladu – Lai Renato – Lai Silvio – Lanzi – Licandro – Licheri – Lombardo – Manca – Maninchedda – Masia – Mattana – Meloni – Moro – Murgioni – Orrù – Pacifico – Petrini – Pileri – Pinna – Pirisi – Pisano – Porcu – Randazzo Vittorio – Rassu – Sabatini – Salis – Sanjust – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Tocco – Uggias.

Si sono astenuti: il Presidente Spissu – Cappai.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 67

votanti 65

astenuti 2

maggioranza 33

favorevoli 4

contrari 61

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dei commi 3 e 4 dell’articolo 8.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri:Agus – Balia – Barracciu – Biancu – Caligaris – Calledda – Cerina – Cherchi Silvio – Cocco – Corda – Corrias – Cucca – Cuccu Giuseppe – Davoli – Espa – Fadda – Floris Vincenzo – Frau – Gessa – Giagu – Ibba – Lai Silvio – Lanzi – Licheri – Manca – Masia – Mattana – Meloni – Orrù – Pacifico – Pinna – Pirisi – Pisu – Porcu – Sabatini – Salis – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Tocco – Uggias – Uras.

Rispondono no i consiglieri:Amadu – Cappai – Cassano – Cherchi Oscar – Contu – Dedoni – Farigu – La Spisa – Lai Renato – Licandro – Lombardo – Maninchedda – Milia – Moro – Petrini – Pileri – Pisano – Randazzo Vittorio – Rassu – Sanjust.

Si è astenuto: il Presidente Spissu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 64

votanti 63

astenuti 1

maggioranza 32

favorevoli 43

contrari 20

(Il Consiglio approva).

Passiamo all’esame dell’articolo 9. All’articolo 9 sono stati presentati l’emendamento soppressivo totale numero 83 e l’aggiuntivo numero 131.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 9 e dei relativi emendamenti:

Art. 9

Sistema informativo territoriale regionale (SITR)

1. Il Sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l’elaborazione delle carte tematiche da utilizzare negli strumenti di governo del territorio, consente la valutazione e la conoscenza degli strumenti della pianificazione territoriale e la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge e in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

2. Il SITR rappresenta la piattaforma unitaria di comuni, province e Regione in materia di governo del territorio, di monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la banca dati per il coordinamento delle informazioni utili alla gestione dei tributi, del catasto, delle risorse idriche ed energetiche della regione.

3. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all’ambiente; dette basi informative contengono dati e informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

4. I comuni, le province egli enti pubblici interessati collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell’ambito del sistema, della base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono:

a) le basi informative topografiche e geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie catastali e storiche;

b) le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio;

c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.

5. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo. Esso è gestito dall’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

6. Il SITR redige ogni anno un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni, che viene trasmesso al Consiglio regionale in occasione della proposta di manovra finanziaria regionale.

7. Gli enti locali sono tenuti a conferire gratuitamente al sistema informativo, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio riguardanti: piani urbanistici comunali, piani attuativi, autorizzazioni paesaggistiche delegate, concessioni edilizie, convenzioni e informazioni relative a concessioni di opere pubbliche. Ad analogo conferimento possono procedere, altresì, gli altri enti pubblici che ne dispongano l’invio, sulla base di specifici accordi con la Regione.

8. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:

a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;

b) le condizioni e le modalità per lo scambio e l’integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata;

c) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e alla diffusione dell’informazione geografica.

9. A tali fini ciascuna pubblica amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

10. Tutti i cittadini interessatie le pubbliche amministrazioni possono accedere al sistema informativo regionale, attraverso il sito della Regione “www.Sardegnaterritorio.it”.

Emendamento soppressivo totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 9

L’art. 9 è soppresso. (83)

Emendamento aggiuntivo Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 9

Dopo l’art. 9 è aggiunto l’art. 9 bis.

“osservatorio permanente della programmazione territoriale”

1. Il Consiglio regionale, su proposta . della Giunta regionale, costituisce presso la competente direzione generale l’osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche i rappresentanti degli enti locali. L’osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi, prevede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta, in particolare relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio. La relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento e all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all’attuazione degli strumenti di pianificazione.

La relazione è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta. (131).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Il parere è negativo per gli emendamenti numero 83 e 131.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere è conforme.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 83. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto ora in votazione l’articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto in votazione l’emendamento numero 131.

Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Ovviamente il voto è favorevole, anche se devo sempre rilevare come emendamenti che in qualche modo cercano di apportare delle correzioni e delle migliorie al testo legislativo vengono puntualmente rifiutati dalla maggioranza. Quest’emendamento, che riguarda l’istituzione dell’Osservatorio permanente della programmazione territoriale, è un emendamento molto importante perché se è stato letto con attenzione recita: “Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, costituisce presso la competente direzione generale l’osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche i rappresentanti degli enti locali. L’osservatorio, anche con l’utilizzo degli elementi conoscitivi prevede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione degli strumenti di pianificazione. L’osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta e in particolare relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio. La relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento e all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all’attuazione degli strumenti di pianificazione”. Quindi sarebbe sicuramente uno strumento importante nelle mani della Giunta, ma anche e soprattutto del Consiglio regionale, che potrebbe fare una verifica sulla pianificazione territoriale urbanistica. Ovviamente il voto è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 131. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Passiamo all’esame dell’articolo 10. All’articolo 10 sono stati presentati l’emendamento soppressivo totale numero 84, i soppressivi parziali numero 31, 32, 33, 185,186, 35, 36, il sostitutivo parziale 34 e gli aggiuntivi numero 244, 245, 167, 168, 155, 187 e 188. C’è poi un emendamento aggiuntivo all’emendamento numero 184, che è l’emendamento numero 280.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 10 e dei relativi emendamenti:

Titolo II

Strumenti e contenuti della pianificazione

Capo I

Pianificazione territoriale comunale

Art. 10

Pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale si attua mediante il Piano urbanistico comunale (PUC). Esso è lo strumento di livello strategico della pianificazione comunale che delinea le fondamentali scelte di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, recependo e specificando le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi degli altri livelli di pianificazione e governo del territorio.

2. Il PUC è valido a tempo indeterminato. Esso si adegua alle prescrizioni e dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti di pianificazione territoriale regionale e nei piani di coordinamento provinciale, costituisce la carta unica del territorio ed è l’esclusivo riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia.

3. Il PUC in particolare:

a) contiene il quadro conoscitivo territoriale elaborato in coerenza con le specifiche del Sistema informativo territoriale regionale;

b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, ne indica le soglie di criticità, fissa i limiti e le condizioni per le trasformazioni sostenibili ed elabora una carta di sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio alle trasformazioni, in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato;

c) contiene un’analisi della popolazione e dello sviluppo demografico e individua il fabbisogno abitativo riferito a un arco di tempo decennale, prevede la dotazione minima complessiva per servizi,opere, servizi pubblici e di interesse pubblico, reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare;

d) classifica il territorio comunale secondo leprevisioni contenute negli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 31, ne individua gli ambiti definendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e ne stabilisce gli obiettivi socialied ambientali, individua gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione;

e) individua le attività produttive da delocalizzare in aree più idonee mediante apposita convenzione, anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori e l’utilizzo di eventuali compensazioni;

f) individua, sulla base della disciplina regionale quadro in materia di commercio, i criteri urbanistici ed edilizi per la localizzazione delle strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate;

g) prevede la specifica normativa d’uso del territorio destinato all’insediamento delle attività produttive industriali di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno).

4. Il PUC è composto da:

a) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio e le relative relazioni tecniche;

b) le relazioni tecniche che inquadrano la pianificazione vigente e descrivono il territorio comunale dal punto di vista insediativo e della dotazione di servizi ed infrastrutture;

c) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il PUC, la relazione urbanistica generale contenente, inoltre, una valutazione della compatibilità paesaggistica delle trasformazioni previste e i documenti comprovanti la VAS di cui all’articolo 8;

d) il Regolamento edilizio;

e) le norme tecniche di attuazione;

f) per i comuni costieri, il piano di utilizzo dei litorali.

5. Il Regolamento edilizio (RE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d’uso, le norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

6. Il RE è valido a tempo indeterminato e, inoltre, contiene:

a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

c) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC.

Emendamento soppressivo totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 10

L’art. 10 è soppresso. (84)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

Nel comma 3, la lettera c) è soppressa. (31)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

Nel comma 4, lettera c), le parole “di cui all’art. 8” sono soppresse. (32)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

Nel comma 4 la lettera d) è soppressa. (33)

Emendamento soppressivo parziale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 10

Nel comma 4 dell’articolo 10, la lettera d) è soppressa. (185)

Emendamento soppressivo parziale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 10

I commi 5 e 6 dell’articolo 10 sono soppressi. (186)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

Il comma 6 è soppresso. (35)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

Nel comma 6, la lettera c) è soppressa. (36)

Emendamento sostitutivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 10

5. Il Regolamento edilizio (RE) è valido a tempo indeterminato. Esso contiene la disciplina generale del tipo e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d’uso, le norme sulle superfici residenziale e non residenziale delle abitazioni, sul contenimento dei consumi energetici e sull’impiego di componenti (collettori solari, celle fotovoltaiche, ecc) e di elementi costruttivi (serre, muri di trombe, ecc…) per la captazione d’energia solare, le disposizioni sul risparmio dell’acqua potabile, i criteri per l’integrazione degli impianti nell’edificio, le norme di conservazione delle opere edilizie e degli impianti, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina sulla qualità architettonica degli edifici e dei loro . elementi architettonici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Il RE, inoltre, contiene:

a) la definizione degli indicatori edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;

b) la disciplina degli oneri d’urbanizzazione e del costo di costruzione;

c) la disciplina per la progettazione e la realizzazione della opere d’urbanizzazione. (34)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 10

Al comma 3 dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g bis) prevede i livelli di tutela e di vincolo di inedificabilità totale con riguardo alle seguenti aree:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare;

e) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

g) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

h) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

i) le zone di interesse archeologico. (244)

Emendamento aggiuntivo Giunta Regionale

Articolo 10

Al comma 4 dopo la lettera f) è aggiunta:

f bis) il piano della classificazione acustica del territorio comunale articolato in zone acustiche omogenee è redatto in conformità alla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447 nonché alla normativa regionale di settore. (245)

Emendamento aggiuntivo Liori – Diana – Moro – Sanna Matteo – Artizzu – Murgioni – Ladu – Cuccu Franco Ignazio – Cappai – Amadu – Pittalis – Contu – La Spisa – Randazzo Vittorio – Randazzo Alberto – Capelli

Articolo 10

All’articolo 10, comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

“f bis) per tutti i comuni il Piano di assetto idrogeologico comunale”. (5)

Emendamento aggiuntivo Farigu – La Spisa – Pileri – Murgioni

Articolo 10

All’articolo 10, comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) per tutti i comuni, il Piano di assetto idrogeologico comunale (PAIC)”. (167)

Emendamento aggiuntivo Liori – Diana – Moro – Sanna Matteo – Artizzu – Murgioni – Ladu – Cuccu Franco Ignazio – Cappai – Amadu – Pittalis – Contu – La Spisa – Randazzo Vittorio – Randazzo Alberto – Capelli

Articolo 10

All’articolo 10, aggiungere al termine del comma 5 la seguente frase:

“Il regolamento edilizio deve fare, inoltre, riferimento alla Norme di attuazione del PAI.”. (6)

Emendamento aggiuntivo Farigu – La Spisa – Pileri – Murgioni

Articolo 10

All’articolo 10, comma 5, in fine è aggiunta la frase seguente:

“Il regolamento edilizio deve fare, inoltre, riferimento alla Norme tecniche di attuazione del PAI.”. (168)

Emendamento aggiuntivo La Spisa – Murgioni – Pileri – Gallus – Pittalis

Articolo 10

Nel comma 6 dell’art. 10 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lett. c) bis:

“c bis) a decorrere dal 1° gennaio 2009, la previsione, in conformità all’art. 4, comma 1 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione dell’installazione di impianti per la produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento, e per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq., una produzione energetica minima è di 5 KW”. (155)

EMENDAMENTO aggiuntivo Uras – Davoli – Pisu

Articolo 10

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente articolo 10 bis:

Regolamento edilizio.

1. Ogni Comune deve essere dotato di Regolamento Edilizio. Il Regolamento edilizio (R.E.) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d’uso, le norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l’ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

2. Il R.E. è valido a tempo indeterminato e, inoltre, contiene:

a) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici, come definiti dalla Regione nel Regolamento Edilizio tipo;

b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;

c) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC. (187)

Emendamento aggiuntivo Uras – Davoli – Pisu

Articolo 10

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente articolo 10 ter:

Regolamento edilizio tipo.

1. La Regione, con le procedure previste per gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 31, approva un Regolamento edilizio tipo, che può essere modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Regolamento edilizio tipo individua, in modo esplicito e tassativo, gli argomenti sui quali il testo approvato dal consiglio comunale può scostarsi da quelli del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3. L’approvazione di un regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimità; tale deliberazione divenuta esecutiva assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul BURAS. La deliberazione deve contenere esplicita dichiarazione di conformità del regolamento comunale approvato al regolamento tipo formato dalla Regione.

4. I regolamenti edilizi approvati dai comuni ai sensi del comma 3 sono trasmessi con la deliberazione consiliare di approvazione all’assessorato regionale competente, che ha facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura di cui al punto 7 dell’articolo 11 della presente legge.

5. I Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 e redigono un regolamento edilizio contenente ulteriori specificazioni rispetto al regolamento edilizio tipo, adottano il regolamento con deliberazione del consiglio comunale e contestualmente alla Regione, lo trasmettono alla ASL che esprime, entro 30 giorni il parere sugli aspetti igienico sanitari. Decorso tale termine senza che la ASL abbia espresso il suo parere, interviene il silenzio assenso.

6. Il regolamento è approvato, entro 30 giorni dall’assessorato regionale competente, che può introdurre modifiche d’ufficio per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti e norme di legge.

7. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è restituito al Comune, con provvedimento motivato, dall’Assessore regionale competente.

8. Il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta ed invia il regolamento alla Regione che assume le proprie determinazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento si intende approvato.

9. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo, salvo per gli adeguamenti ed aggiornamenti non sostanziali, come individuati dal regolamento edilizio tipo, per i quali si applica la procedura abbreviata di cui al punto 2 dell’articolo 12 della presente legge. (188).)

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Moro. Ne ha facoltà.

MORO (A.N.). Signor Presidente, dalla lettura di questo articolo si ricava la negativa ma fondata impressione, se non la certezza, che nessun piano urbanistico comunale potrà vedere la luce in Sardegna, nella migliore delle ipotesi, prima nei prossimi due anni e siamo fermamente convinti che nessun comune dell’isola possa permettersi questo lusso o meglio possa permettersi di correre questo grave rischio. Purtroppo è fin troppo facile prevedere che questo accadrà, sia per quello che dice la legge in questo ed altri articoli, sia per quello che non dice. Intanto ci sembra importante sottolineare un evidente contraddizione di fondo con la programmazione regionale e quella comunale di cui l’articolo in esame si occupa. La Regione sia con il documento di programmazione territoriale che con il piano paesistico passando poi per le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento, considera la materia urbanistica come un qualcosa in cui mettere continuamente le mani, evidentemente a seconda delle sue esigenze delle sue necessità politiche; un modo di procedere di questo tipo non solo è profondamente sbagliato sul piano legislativo ed amministrativo, perché sostituisce la certezza del diritto, che in urbanistica è fondamentale, con la certezza dell’arbitrio, ma soprattutto fa a pugni con la principale caratteristica dei PUC, che è quella di avere validità a tempo indeterminato proiettando le varie situazioni del territorio comunale, lo dice anche questa legge con una bella faccia tosta, in un arco di tempo di almeno 10 anni, che se vogliamo può essere ragionevole ma, appunto, deve essere e restare quello senza rimescolamenti della Regione. Quindi i PUC, così come sono incardinati nella legge urbanistica regionale somigliano molto ad un’equazione con tali e tanti e incognite da renderne di fatto impossibile la soluzione. Quando, e se arriveremo, poniamo i risultati della verifica di operatività del PPR, le direttive, gli atti di indirizzo e coordinamento ed altra ancora, è logico pensare che tutti questi provvedimenti, ciascuno nel suo ambito normativo e tutti insieme, avranno ripercussioni sui PUC, che ad essi si dovranno adeguare, di conseguenza il PUC di un determinato comune avrà una sua validità dal punto di vista formale, ma resterà sempre appeso a questa o a quella norma emanata dalla Regione, che potrà a suo piacimento cambiare le carte in tavola, in altre parole, il combinato disposto delle diverse parti di questa legge renderà di fatto ingestibili i piani urbanistici comunali perfino sul piano tecnico ed interpretativo, con i dirigenti dei vari Uffici i quali nel dubbio, nel dubbio, dato che anche loro hanno bisogno di certezze, visto che si assumono la piena responsabilità degli atti che firmano, fermeranno tutti in attesa di tempi migliori e di maggiore chiarezza, magari contenuta in una circolare dell’Assessorato regionale. Quest’ultimo è un aspetto che la Regione sbaglia gravemente a sottovalutare perché l’aderenza alla realtà e la semplicità di applicazione dovrebbero essere le unità di misura per valutare una buona o una cattiva legge e una legge con troppe incognite, come abbiamo ricordato in precedenza, parte sicuramente con il piede sbagliato. I piani urbanistici comunali, come già detto in sede di discussione generale, sono costruiti sui pilastri della perequazione e della compensazione, istituti che la legge regionale non definisce e in qualche modo rimanda ai regolamenti edilizi, ciò produce un effetto negativo molto semplice: saltiamo pure alcuni passaggi tecnici ed ammettiamo che il PUC di un determinato comune percorra positivamente tutto il suo iter fino alla pubblicazione sul BURAS, quel PUC è pienamente in vigore? No, perché senza il Regolamento edilizio che come dice la legge ai commi 5 e 6 deve contenere fra l’altro la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo e i criteri ed i modi ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio, spettanti a ciascun proprietario in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili. Vi sembra poco? In pratica manca lo strumento operativo per poter applicare le disposizioni del PUC e vi posso dire per esperienza, avendo fatto anche io ho l’Assessore all’urbanistica del Comune di Sassari, che predisporre un Regolamento edilizio richiede mesi di lavoro ed altrettanti ne servono per i passaggi interni all’amministrazione, se va bene ci vuole non meno di un anno. Ma in questo caso, molto probabilmente non basterà, sia perché siamo di fronte ad istituti completamente nuovi dei quali non esistono riferimenti normativi in una legge nazionale nemmeno a livello di indirizzo, sia perché sono pochissimi sul territorio nazionale i casi dei comuni che hanno introdotto nei loro i piani urbanistici questi nuovi istituti. La Regione, a questo punto, deve essere consapevole del fatto che approvando la legge non scatta alcun automatismo rispetto ai PUC, che stanno per completare il loro iter, anzi l’urbanistica nella città resterà bloccata per almeno un altro anno e non si sa quale sbocco potrà avere anche al termine di questo periodo, dato che è tutta da verificare l’efficacia e l’applicabilità dei nuovi istituti. Su questa verifica, peraltro, è quanto mai azzardato prevedere esiti positivi al contrario è molto realistico lo scenario che abbiamo ipotizzato nel quale i meccanismi della perequazione e della compensazione non funzionano e non funzioneranno e le amministrazioni locali resteranno col cerino in mano con la necessità di procedere agli espropri senza averne le risorse. Non si capisce inoltre il destino delle norme tecniche di attuazione che da sempre accompagnavano i piani regolatori generali e nella nuova fase anche i PUC. L’articolo nel fa cenno e dice che il PUC deve contenerle ma il legislatore ha ritenuto di cavarsela in due righe senza dire niente di più. Il problema è quindi stabilire intanto se queste norme ci devono essere, come logica vorrebbe, e cosa ha da dire la Regione questo punto, sempre per non complicare la già difficile vita dei comuni. Secondo sembrerebbe quasi che le norme tecniche di attuazione siano diventate un qualcosa che è non molto diverso dalle disposizioni del regolamento edilizio, a maggior ragione è necessario dire cosa ci deve essere scritto in un capitolo e cosa nell’altro e c’è già abbastanza confusione in questo testo e non occorre aggiungerne altre. Ovviamente queste problematiche non hanno solo un impatto interno alle amministrazioni, ne hanno uno esterno più forte perché la fase di blocco e di incertezza si ripercuoterà in modo pesantissimo sul tessuto delle piccole e piccolissime aziende che operano nel vasto indotto dell’edilizia nelle nostre città e nei nostri paesi. Per i lavoratori, ma anche per i titolari di queste aziende, in questo non c’è differenza, non ci saranno ammortizzatori sociali, semplicemente non lavoreranno e non mangeranno alimentando per necessità il circuito del lavoro nero e irregolare, l’evasione fiscale, il pericolo per la sicurezza delle persone nei cantieri. Se a ciò si aggiunge che ci sarà nel prossimo anno una contrazione del volume delle opere pubbliche per effetto della crisi internazionale, degli equilibri di bilancio nazionale e della lentezza con cui l’Unione Europea sta affrontando la questione di sganciare le spese per investimenti dal patto di stabilità, il quadro generale non consiglia affatto di tenere con il freno a mano tirato per un altro anno un importante settore produttivo della nostra Regione come, appunto, quella delle costruzioni. La Sardegna non è l’ombelico del mondo e la legge urbanistica per giunta questa legge non è l’ombelico della Regione, nel frattempo crediamo che sia successo qualcosa nel mondo che comunque ci riguarda e ci tocca da vicino e ci colpisce. La Regione insomma rispetto al contesto economico che si fa deteriorando ogni giorno di più ha il dovere di battere un colpo, di dare un segnale, lo dovrà fare con la finanziaria, ma può farlo anche cambiando profondamente una legge urbanistica che aggravi problemi della Sardegna e ipotizza soluzioni sbagliate che bloccheranno l’attività dei comuni per un tempo indefinito. Sarebbe un grave errore storico assumersi questa responsabilità. Grazie.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì grazie Presidente, io ritengo che questo sia uno degli articoli fondamentali di questa legge, perché, appunto, norma su quella che è la pianificazione comunale, i piani urbanistici comunali, che sappiamo essere probabilmente il più importante strumento di cui ogni città, che ha una sua visione di sviluppo, cerca di dotarsi. Ed è per questo che io ritengo che attraverso questo articolo, al quale bisogna prestare massima attenzione, diciamo su questo articolo ricadono buona parte di quelle che sono le norme e la struttura che questa legge in qualche modo si sta cercando di costruire. Perché dico questo? Perché nella pianificazione comunale si deve tener conto di quella che è una realtà del territorio, che spesso non è uguale a quella di un territorio anche a volte limitrofo, e perché quando si deve tener conto di quelli che sono gli aspetti di ogni singolo territorio, è chiaro che il Piano urbanistico deve calarsi il più possibile nel modo… vicino al territorio che sta esaminando. Cosa voglio dire con questo? Che la qualità di un Piano urbanistico sicuramente nasce e si evidenzia dallo spessore e dalla qualità di quelli che sono gli studi, gli approfondimenti che vengono fatti proprio perché questo Piano possa essere il più possibile vicino a quelli che sono i bisogni della gente; questo non significa naturalmente che non ci debbano essere regole, questo non significa naturalmente che non ci debbano essere linee generali omogenee che vengono emanate e alle quali bisogna attenersi. A questo articolo noi abbiamo presentato, noi Socialisti, diversi emendamenti. Una serie di questi, in particolare, che tocca anche gli articoli successivi sui quali voglio fare un ragionamento che evidenzia come dal dibattito, a insistere si può trovare anche delle soluzioni di mediazione, è quello che voleva da parte nostra sottolineare l’esigenza di dare un percorso diverso a quello che è il regolamento edilizio. Noi sappiamo che il regolamento edilizio è uno strumento, anche per la legge numero 45, all’interno del Piano urbanistico, ma le procedure di approvazione del Piano urbanistico sappiamo che sono complesse, sappiamo anche che sono pesanti, se è un termine che può essere accettato, mentre il regolamento edilizio è quello che dev’essere il più possibile elastico, flessibile, e anche tale da poter essere il più rispondente a quelle che sono le esigenze, che naturalmente possono cambiare a seconda delle leggi nazionali, a seconda anche di situazioni. Ecco, una serie di questi emendamenti serviva proprio per fare in modo che il regolamento edilizio fosse uno strumento totalmente separato dal PUC; noi questi emendamenti già annunciamo che li ritiriamo, per il semplice fatto che si è trovata la soluzione di poter, attraverso un emendamento, far sì che il regolamento edilizio, tolti quelli che possono essere i parametri urbanistici, che logicamente devono avere un percorso più vincolato, più coerente con quella che è l’approvazione del Piano urbanistico, tolti quelli, il regolamento edilizio invece può avere un’approvazione esclusivamente da parte del Consiglio comunale, per tutte quelle che possono essere le modifiche che spesso ci sono in un regolamento edilizio, e che non dovrebbero logicamente seguire questa procedura. Mi va di sottolineare anche un altro emendamento che abbiamo presentato, ed è un emendamento che prevede che nell’articolo 10, al comma 3, punto c), sia previsto che il Piano urbanistico debba contenere un’analisi della popolazione e dello sviluppo demografico ed individua il fabbisogno abitativo riferito ad un arco di tempo decennale, prevede la dotazione minima complessiva per servizi, opere, servizi pubblici di interesse pubblico eccetera eccetera, non mi dilungo. Bene, guardate, io credo che chiunque si interessi un attimo di urbanistica, sa bene che il Piano urbanistico nel momento in cui nasce, ed è il momento in cui anche vengono fatte le analisi, al momento in cui questo Piano urbanistico vede la luce, cioè viene approvato, solitamente passano dieci, dodici, quindici anni. Facciamo l’esempio di Sassari, ma credo che possa essere l’esempio di molte altre città, dove già nel lontano 1989 si pensava di rifare un Piano urbanistico per quella città, sono stati dati gli incarichi e in quella data naturalmente si sono iniziate a fare le analisi, bene, soltanto nel mese di luglio del 2008, il Piano urbanistico di Sassari è stato votato dal consiglio comunale, naturalmente si suppone che adesso i tempi per la sua approvazione siano un pochino più limitati, certo è che stiamo andando a circa vent’anni. Ecco, pensare di far sì, e qui lo dice chiaro questo comma e questo punto, di limitare un arco di tempo per quella che è l’indagine che dev’essere fatta per poter fare le previsioni di sviluppo in una città, tenuto conto di quello che è l’iter che solitamente un piano ha, secondo noi è restrittivo, e quindi sottoponiamo alla vostra attenzione questo emendamento che, sicuramente, non può fare altro che danno. Vero è che quando si fanno le previsioni, se non si ha una limitazione dell’arco di tempo, è difficile quantizzare quelli che sono i dimensionamenti demografici che poi, alla fine, si trasformano anche in dimensionamenti di aree, perché no, di insediamenti, ma è anche vero, però, che la sensibilità di chi affronta i piani, oggi sicuramente è molto diversa dalla sensibilità da parte degli amministratori e da parte dei pianificatori che si aveva circa 20, 30 anni fa; questo fatto di limitare, sicuramente offende la maturità di chi amministra oggi e, quindi, logicamente va contro anche a quelle che possono essere le previsioni che poi in un piano di sviluppo, in un non progetto di sviluppo quale è il Piano urbanistico, sicuramente crea dei problemi. Io, voglio dire, volevo evidenziare questi due aspetti: uno è appunto quello del ritiro degli emendamenti relativi alla separazione del regolamento edilizio dal piano che nasceva da quell’esigenza, l’altra è la limitazione che può conseguire e che offende, naturalmente, la maturità degli amministratori che sanno cosa significa sovradimensionare oggi, sovradimensionare i centri storici ha significato bloccarli, sovradimensionare i piani urbanistici attraverso aree di dimensioni grandi per ciò che riguarda lo sviluppo anche edilizio, ha significato confusione e grandi spese. Poi c’è una cosa; questa legge prevede la perequazione, la perequazione credo che non consenta di poter affrontare nei termini in cui venivano affrontati i piani una volta, significa, oggi, coinvolgere tutti, e nel coinvolgere tutti, chiaramente, questo termine del dimensionamento demografico limitato a 10 anni, secondo il mio punto di vista, decade, perché non ha più ragione di essere. Grazie Presidente.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Masia. E’ iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Presidente, utilizzerò solo una parte del tempo a disposizione. Sicuramente l’articolo che riguarda la pianificazione territoriale e comunale è un articolo importante, anzi, dovrebbe essere l’articolo della legge urbanistica più importante, perché se si vogliono portare avanti i principi di sussidiarietà, la pianificazione comunale dovrebbe essere centrale rispetto alla pianificazione regionale. Però, questo articolo 10 rischia di non creare effetti a breve termine importanti e positivi per la pianificazione urbanistica regionale e comunale, anche perché, andando a verificare il numero e il tipo di emendamenti che sono stati presentati, non ultimo l’emendamento numero 244 della Giunta, mi pare che questo articolato venga in qualche modo modificato profondamente, se non stravolto, e forse questo porta ad una considerazione, e cioè che l’articolo, così come è scritto, non può essere assolutamente approvato, ed emendamenti come il numero 244, presentato dalla Giunta, sono emendamenti di peso, che non possono essere presentati all’ultimo minuto e nell’ultimo istante. Un aspetto molto importante, invece, da considerare è cosa succederà nell’applicazione dell’articolo 10, perché comunque bisognerà fare i conti con la pianificazione paesaggistica regionale vigente, e, quindi, i PUC che oggi sono in corso di elaborazione da parte dei Comuni, sono in corso di elaborazione nel rispetto di quelle che sono le norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale vigente e noi sappiamo anche quali sono e quante sono le contraddizioni contenute in questo Piano paesaggistico regionale. Tant’è che noi avevamo chiesto modifiche profonde e sostanziali al Piano, perché se il Piano paesaggistico regionale, in qualche modo, deve stabilire dei criteri, degli indirizzi di salvaguardia, di tutela, deve dare anche la possibilità ai Comuni di poter fare i propri Piani urbanistici comunali. Questo è un problema importante perché, come abbiamo avuto modo di verificare, i Comuni che stanno portando avanti l’approvazione e l’attuazione dei Piani urbanistici comunali sono veramente pochi e quindi questo evidenzia sicuramente le problematiche che sono contenute nel Piano paesaggistico regionale. La difficoltà per l’approvazione dei Piani urbanistici comunali deriva anche da un altro aspetto molto importante che è quello della mancanza delle direttive. Assessore, noi avevamo chiesto che le direttive venissero approvate non dopo l’approvazione di questa legge, ma prima, perché le direttive rappresentano uno strumento importante, utile e determinante per la redazione dei Piani urbanistici comunali. Cioè, se noi oggi avessimo avuto delle direttive che, in qualche modo, avessero potuto dare indirizzi precisi ai Comuni per poter pianificare, probabilmente i Piani urbanistici comunali oggi, portati a compimento e ad adozione, sarebbero stati molti di più. Direttive che noi continuiamo – io lo ripeto e lo ripeterò per l’ennesima volta – continuiamo a insistere che devono essere approvate dal Consiglio regionale e non dalla Giunta. Quindi, è ovvio che poi nell’ambito… quando entreremo nella discussione degli emendamenti, per quanto ci riguarda c’è anche un emendamento soppressivo perché riteniamo questo articolato non idoneo a questo disegno di legge, non all’altezza.

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, sempre fuori termini, è un problema di riflessi!

LADU (Fortza Paris). Si può intervenire?

PRESIDENTE. Le do la parola, però tenga conto che lei si iscrive sempre fuori del termine previsto dal Regolamento, onorevole Ladu.

E’ iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Credo che un piccolo contributo sia sempre utile, insomma. Quindi, io credo che quello che noi stiamo discutendo sia una cosa importante, anche perché non intervenire molte volte significa anche approvare delle cose che sarebbe meglio non fossero approvate. Anche, devo dirlo, come quella che è stata approvata all’articolo 8, al comma 2, dove praticamente la competenza della VAS va in capo alle Province. Io mi chiedo, nella situazione in cui si trovano oggi le Province, che senso ha quel provvedimento che noi abbiamo approvato! E per questo motivo io credo che bisogna davvero seguire con maggiore attenzione quello che noi stiamo discutendo in Aula in merito alla legge urbanistica anche perché ci sono alcuni punti molto importanti che vanno approfonditi meglio prima di una eventuale approvazione.

Allora, io credo che questo articolo sia un articolo molto importante, anche perché riguarda l’elaborazione e l’approvazione dei PUC, ed è proprio uno dei punti centrali della legge urbanistica, ed è uno dei punti per cui noi abbiamo molti dubbi su questa legge anche perché la legge ricalca le logiche contenute nella legge numero 8 nel Piano paesaggistico regionale e con quella logica, Assessore, noi abbiamo visto che i Comuni, dopo due anni e rotti dall’approvazione del Piano paesaggistico regionale, non hanno ancora predisposto i PUC. Allora, io credo che sia indispensabile invece una procedura di semplificazione perché dobbiamo fare in modo che vengano approvate disposizioni che facilitano l’approvazione dei PUC da parte dei Comuni, ma così come è impostata l’elaborazione e l’approvazione del PUC nell’articolo 11, io sono convinto che noi non semplifichiamo un bel nulla, ma noi approviamo una normativa che continuerà ad allungare i tempi dell’approvazione dei PUC stessi.

Quindi, quando noi dicevamo che andava riscritta questa legge urbanistica perché difficilmente emendabile, diciamo proprio questo, che è difficile, così come è impostata oggi questa norma, approvarla senza determinare cambiamenti importanti. Ma io mi preoccupo anche di quello che si sta aggiungendo a questo articolo 11 perché praticamente, soprattutto l’emendamento presentato dalla Giunta che dice che sono previsti livelli di tutela anche nei parchi e riserve nazionali e regionali, e siamo d’accordo, ma poi dice “nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. Ma cosa significa questo? Se noi parliamo di tutela e di vincolo nelle zone parco, ma cosa significa nei territori la protezione esterna dei parchi? Possono essere un chilometro,10 chilometri, 50! Ma non è possibile usare diciture del genere! Così come non è pensabile dire che noi diciamo i territori percorsi da incendi o da altri vincoli, che secondo me sono discutibili, anche questi sono terreni vincolati. Allora, questo è un discorso vecchio che noi abbiamo già affrontato in passato, insomma, non è pensabile che una zona che è stata percorsa da incendi, dove il proprietario di quel terreno è stato danneggiato perché non è stato sicuramente lui ad appiccare il fuoco in quei terreni, noi lo danneggiamo ulteriormente privandolo della possibilità di poter, diciamo, avviare qualsiasi tipo di sviluppo nel territorio.

Allora, io invito veramente i colleghi della Giunta, ma soprattutto della maggioranza e di tutto il Consiglio, naturalmente, a vedere queste disposizioni perché se dovesse passare così come è previsto questo emendamento, noi rischiamo di peggiorare una legge urbanistica che è già una legge che ha i suoi limiti. Io credo che sia opportuno, effettivamente, fare in modo che la legge sia il più leggibile possibile, il più applicabile possibile anche per quanto riguarda il livello di utilizzo che ne fa l’ente locale, perché così facendo noi creiamo ulteriori vincoli che non favoriscono nessuno e tantomeno favoriscono i Comuni che sono interessati a questo tipo di disposizione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Signor Presidente, volevo dare una breve risposta all’onorevole Ladu. Lei ha ragione, fondamentalmente, se fossimo in una Repubblica autonoma, però siamo in un ordinamento organizzato, in una Repubblica che ha delle leggi che devono essere rispettate. Quello che lei ha letto è esattamente il richiamo che obbligatoriamente la legge regionale urbanistica deve fare nelle prescrizioni indicative della composizione del PUC ai Comuni, derivante dal Codice Urbani, legge dello Stato, che definisce le aree che sono tutelate per legge e cioè sulle quali non si può discutere, cioè che non sono demandate alle norme di legislazione regionale. Quello che noi abbiamo scritto in quello che lei ha letto, esattamente sono fedelmente la riproposizione dell’obbligazione che hanno i Comuni di prescrivere nei loro strumenti urbanistici le modalità di tutela che derivano dall’obbligazione di tutela di legge. Quindi, non fa parte, fondamentalmente, di una nostra volontarietà, ma di una obbligazione che ci deriva da quest’aspetto. Per cui, bisogna anche stare attenti rapportando le nostre affermazioni. Noi abbiamo agito solamente nel riorganizzare la materia del PUC, certamente tenendo conto che mentre anni fa i comuni dovevano fare i PUC sulla base del nulla, cioè dei vincoli di legge e basta, ma senza nessun piano di orientamento, questa volta abbiamo un piano paesaggistico che indica le modalità attraverso le quali bisogna fare la pianificazione. Dico di più: tutti voi parlate del Piano paesaggistico, ma penso che vogliate parlare delle norme transitorie perché quello che si sta applicando oggi in questi anni sono esclusivamente le norme transitorie del piano paesaggistico, non sono il Piano paesaggistico che è una cosa diversa e che i comuni dovranno declinare nella loro autonoma pianificazione all’interno della pianificazione urbanistica. Dico questo perché anche il richiamo a questa storia delle direttive, le direttive, oggi ci sono alcuni comuni che hanno già avviato in maniera avanzata la predisposizione del PUC, non è che non lo possono fare perché non hanno le direttive, oggi ci sono le direttive, ci sono le vecchie direttive sulla base delle quali può essere redatto un PUC e che probabilmente quando verranno modificate dovranno adeguarlo ulteriormente per gli aspetti di differenziazione, ma che al momento sono a tutti gli effetti elementi utili per poter provvedere. E’ chiaro che le direttive si potranno applicare quando i comuni adottando e quindi approvando il Piano urbanistico superano la fase transitoria del Piano paesaggistico. Per cui tutte le cose che vengono qui dette devono essere dette chiamandole per nome e cognome perché se no rischiamo di chiamare “signor Rossi” tutti e ci confondiamo. La pianificazione paesaggistica è una cosa, le norme transitorie sono un’altra cosa e sono utili per il semplice fatto, e questo dovrebbe essere il richiamo che dovremmo anche noi fare nei confronti dei comuni, perché nel passato poiché noi in Sardegna avevamo meno di un terzo dei comuni dotati di Pianificazione urbanistica comunale, bisogna dire questo, e tutti erano con piani di fabbricazione datati anche trent’anni o piani di fabbricazione vari. Beh, c’è un deterrente per consentire che tutti i comuni arrivino a dotarsi di uno strumento leggibile e funzionale che è quello di tener conto che fin quando non lo fanno, saranno soggetti alle limitazioni delle norme transitorie e quindi esattamente delle cose di cui vi state lamentando, ma è esattamente la condizione che il legislatore in generale pone per condurre i comuni da un precedente regime legislativo a un nuovo regime legislativo. Per cui credo che proprio questa condizione che poi è stata ovviamente strumentalizzata anche per fini politici, perché c’è gente che sperava nel referendum, c’era gente che sperava nella caduta della Giunta, c’era gente che sperava di poterlo cancellare il Piano paesaggistico, c’è ancora gente oggi che dice che si può cancellare dimenticando che è esattamente un atto di esecuzione di una delega dello Stato sottoposta all’intesa con lo Stato, che quindi qualunque governo si succederà sarà obbligato a darne conto ancor di più coloro che hanno anche un’affinità politica con chi ha fatto il codice Urbani, presumo. Quindi, credo che siamo su una strada molto semplice, le direttive probabilmente e successivamente andranno aggiornate, ma io credo che oggi i comuni così come quelli che hanno già fatto il loro lavoro devono essere invogliati a fare rapidamente gli strumenti urbanistici proprio per uscire da questa fase di transitorietà che ne limita la loro capacità. Poi, accettiamo tutto ovviamente, ci saranno anche i corvi che ci dicono che non prima di tanti anni se si farà, facoltà dei comuni, noi dobbiamo prevedere tutti gli strumenti per aiutare i comuni a redigere i pani urbanistici e lo abbiamo fatto perché li stiamo finanziando tutti con i contributi che sono andati anche aumentando di tre volte rispetto alla dotazione ordinaria degli anni precedenti, abbiamo messo anche delle premialità per i comuni che riescono a chiudere il processo di definizione dei PUC entro dei termini che ulteriormente finanzia e sostiene la redazione dei PUC, credo che a questo punto ci sia solo la evidente mancanza di volontà da parte di alcuni comuni a non farlo, perché così si faceva prima. Io credo che invece noi dobbiamo in maniera chiara dire, invitare i comuni a farli i PUC, non in ragione di questioni politiche, ma in ragione di una utilità operativa che essi hanno nell’avere uno strumento approvato che li libera dalle norme transitorie e dagli altri vincoli.

Per quanto riguarda infine il pessimismo genericamente espresso su queste norme, badate, fondamentalmente il PUC oggi si poggia su un atto di pianificazione paesaggistica che prima c’era e poi non c’è stata, vorrei solo ricordare il disagio che è stato procurato ai comuni quando vennero in maniera rocambolesca approvati i PTP subito dopo bocciati ponendo i comuni, molti comuni a rivedere le modifiche che avevano introdotto nei PUC e quindi modificando in maniera repentina e in un brevissimo spazio temporale, gli strumenti che avevano omesso tanti anni per essere stati redatti. Oggi noi ci troviamo in una condizione totalmente diversa, di stabilità del riferimento normativo in materia paesaggistica, la pianificazione urbanistica si può svolgere tranquillamente purché ci sia appunto la volontà che va anche trasmessa un po’ ai tecnici che sono abituati a metterci dieci anni, vent’anni, è una questione di applicazione, onorevole Moro, se uno si mette una cosa la fa nei tempi in cui decide debbano essere fatti. Poi, certamente, se c’è da spendere del tempo, io giustamente lo spenderei per rendere trasparente e divulgare e informare i cittadini di quello che si fa, perché a differenza di quello che avveniva in passato, la Convenzione europea del paesaggio ha introdotto nell’ordinamento dei Paesi comunitari, l’obbligazione alla partecipazione, cosa che è stata recepita anche dal governo italiano con il recepimento in legge della Convenzione europea del paesaggio, noi la dobbiamo solamente trasferire in fatti operativi. Infatti, questa legge trasferisce a tutti i livelli della pianificazione regionale, provinciale e comunale, quest’obbligazione che è la vera novità, una delle grandi novità che ha introdotto la Convenzione europea del paesaggio e che non rende più discrezionale il lavoro che molte volte facevano un tempo i singoli Consiglio e le singole Giunte a prescindere magari anche da un confronto popolare con le organizzazioni e con i portatori di interessi diffusi. Io credo che ci siano tutti gli elementi per verificare il lavoro dei comuni soprattutto anche attraverso questo confronto pubblico e con questa trasparenza, per il resto non mi sembra che ci siano elementi di arretramento, ma anzi di avanzamento rispetto alla precedente disciplina.

PINNA (P.D.). Presidente!

PRESIDENTE. Può parlare anche dopo il parere onorevole Pinna.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sul numero 83 negativo, no scusi Presidente,

PRESIDENTE. Siamo all’articolo 10, prego.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sul numero 84 negativo, numero 31 si invita al ritiro perché dalle considerazioni che ha fatto l’onorevole Masia sono già una risposta al motivo per cui si parla di dieci anni quando si fanno le analisi demografiche, è un fatto convenzionale che viene adottato da tutti e in tutte le Regioni, credo in ogni latitudine. Ritiro anche per quanto riguarda il numero 32.

Il numero 33 che è uguale al numero 34, il “34” a firma Uras, Davoli, Pisu, il “33” a firma Masia, Balia, Ibba, Caligaris, si chiede per entrambi…

PRESIDENTE. Il numero 33 è uguale al numero 185.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Prego, Presidente?

PRESIDENTE. Il numero 33 è uguale al numero 185.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Ah no, al numero 185, chiedo scusa. Sì, il “33” è uguale al “185” e per entrambi si chiede il ritiro, così pure per il numero 186 e il numero 35, il numero 36, il numero 34. Presidente, io non sono voluto intervenire nella discussione generale, ma vorrei fare una piccolissima annotazione per rendere edotta l’Aula, che sul Regolamento edilizio c’è stata un’ampia discussione in Commissione, poi è intervenuta una proposta, che era stata avanzata dall’onorevole Pileri, affinché il Regolamento edilizio, che era entrato in Commissione come elemento a sé stante, la proposta l’ha avanzata a suo tempo l’onorevole Pileri, è stata discussa e condivisa, affinché in prima stesura sia un componente organico del PUC, e venga approvato con le stesse modalità. Per quanto riguarda poi la fase successiva c’è l’emendamento della Giunta, che è il… no, no, questo qui era l’aspetto che volevo dire per quanto riguarda il Regolamento edilizio. Per l’emendamento numero 244, Presidente, che è sostituito…. No, no, che è…

PRESIDENTE. Che ha anche l’emendamento aggiuntivo numero 280.

PIRISI (P.D.), relatore. Esatto, che c’è anche l’emendamento numero 280, aggiuntivo dell’emendamento numero 244, so che ci sarà una richiesta che viene avanzata dall’onorevole Pinna, affinché possa essere o sospeso, o spostato, comunque lo argomenterà lui. Per quanto riguarda l’emendamento numero 245, che è una proposta anche questa della Giunta, che riguarda l’inquinamento acustico, dato che è una norma già prevista per legge, si chieda alla Giunta il ritiro di questo emendamento in quanto c’è anche l’inquinamento luminoso, diciamo, che è un altro problema importante, che è anch’esso normato, non obbligatorio come questo, comunque c’è una legge appunto che lo norma, e si chiede quindi un ritiro, perché si rischia altrimenti un appesantimento molto forte nella formazione del PUC attraverso questo che, diciamo, è una parte delicata, quella dell’inquinamento acustico, e alcune esperienze ci dicono in tutti i casi che sarebbe opportuno non inserirlo nella norma.

Dunque, l’emendamento numero 5, l’onorevole Liori l’aveva già ritirato; mi pare che l’onorevole Farigu abbia fatto altrettanto e quindi anche per l’emendamento numero 167 il ritiro; così pure per l’emendamento numero 6; per l’emendamento numero 168; mentre per l’emendamento numero 155, si chiede che venga spostato all’articolo 36, dove si parla di rendimento energetico nell’edilizia, è proposto dall’onorevole La Spisa – E’ interessante questo emendamento, però lo valuteremo più approfonditamente all’articolo 36, in quanto qui si parla, insomma, di evitare fondamentalmente l’inquinamento atmosferico attraverso l’uso del fotovoltaico. È certamente un argomento molto interessante, però è necessario spostarlo al 36, in modo tale che approfondiamo l’argomento -; per l’emendamento numero 187, si chiede il ritiro, trattasi sempre di emendamenti che riguardano il Regolamento edilizio; così pure, per l’emendamento numero 188, chiederei agli onorevoli Uras, Davoli, Pisu che ritirino questo emendamento, anche perché forse è stata una cosettina che è sfuggita ai colleghi, che al comma sesto del Regolamento edilizio tipo che viene proposto, si parla quindi di silenzio assenso, anche se riferito alle questioni inerenti l’ASL, quindi si tratta di un provvedimento che è stato molto contestato dall’onorevole Uras. Però, si chiede il ritiro. Io ho concluso Presidente.

PRESIDENTE. Grazie. Assessore prego….

(Interruzione)

Sì, però facciamo completare i pareri e poi…

(L’onorevole La Spisa chiede dei chiarimenti riguardo alla richiesta del Relatore inerente l’emendamento numero 155.)

La richiesta di spostamento all’articolo 36! Onorevole La Spisa, prego.

(L’onorevole La Spisa accede alla richiesta del Relatore.)

Va bene, quindi l’emendamento numero 155 è spostato all’articolo 36.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’ Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme a quello del Relatore, e si ritira l’emendamento numero 245.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Grazie, signor Presidente, semplicemente per chiedere la sospensione dell’esame di due emendamenti, del numero 244 e del numero 280. Abbiamo un’esigenza di approfondimento ulteriore del testo, per cui chiedo che l’esame di questi due emendamenti venga momentaneamente sospeso.

PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Pileri, su che cosa intende intervenire, per dichiarazione di voto sull’emendamento numero 84? O c’è un’altra questione…

Ha domandato di parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Se è possibile sull’intervento fatto dal Presidente della Commissione, che richiede il ritiro dell’emendamento numero 244.

PRESIDENTE. Quando ci arriviamo eventualmente lei può parlare di questo, o ha già deciso di ritirarlo?

PILERI (F.I.). No, no, l’emendamento numero 244 è quello della Giunta.

PRESIDENTE. Sì, non ha chiesto il ritiro, ha chiesto che venga sospeso, che non venga votato; siccome è un emendamento aggiuntivo lo possiamo fare, e che venga quindi, alla fine della discussione, ripreso. Ha chiesto soltanto che venga non votato.

Quindi, emendamento numero 84.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Rinuncio Presidente!

PRESIDENTE. Grazie.

Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì, Presidente, ma evidentemente questo emendamento soppressivo assume una maggiore valenza nel momento in cui l’emendamento numero 244 viene in qualche modo sospeso, perché come ho avuto modo di dire prima era emendamento molto sostanzioso, inserito all’ultimo minuto, e forse porta anche confusione, perché se è vero che con questo emendamento si portano delle norme di salvaguardia, di fatto, che erano quelle previste dall’articolo 12 della legge 45, poi modificato con legge 8, sarebbe stato altrettanto importante individuare gli interventi ammissibili, perché in questo modo voi state semplicemente introducendo norme di salvaguardia senza dire che cosa si può fare. Quindi se passasse questo emendamento sarebbe un fatto gravissimo. Quindi, forse, questa sospensione è opportuna e assume, ripeto, come dicevo prima, maggiore valenza l’emendamento numero 84, anche perché in riferimento a quanto dichiarato prima dell’Assessore, quando diceva che i Comuni non fanno il PUC, e se tardano continuano a prevalere le norme transitorie, e quindi le norme che bloccano in qualche modo la pianificazione, è ovvio che questo blocco della pianificazione non dipende dalla cattiva volontà, e non si può caricare di responsabilità gli Enti locali per i ritardi, ma semplicemente perché le norme del Piano paesaggistico regionale sono difficilmente applicabili. Quindi il ritardo dei Comuni deriva solo da questo, perché non possiamo criminalizzare, Assessore, tutti i Comuni della Sardegna, perché bisognerebbe vedere quanti avrebbero dovuto fare i piani urbanistici comunali, e vedere invece quanti, a distanza di due anni, quando invece il PPR prevedeva 12 mesi per la redazione dei piani urbanistici comunali, sono riusciti a farli. Quindi, ci sono solo cinque Comuni bravi e gli altri sono tutti da censurare. Io non credo!

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pileri.

Metto ora in votazione l’emendamento soppressivo totale numero 84. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Onorevole Vargiu, è arrivata un attimo dopo la sua prenotazione.

Emendamento soppressivo parziale numero 31, degli onorevoli Masia e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì, Presidente, io naturalmente devo dire che rispetto la richiesta del Relatore, che dal suo punto di vista ritiene questo emendamento non pertinente, io nel breve tempo che ho le leggo, onorevole Pirisi, un parere su questo di un docente di urbanistica: “è incredibile che ancora si pensi allo sviluppo degli insediamenti come proiezione statistica basata sulla stratificazione storica dei dati, è un pallino fisso degli uffici regionali, e lo sviluppo come anche la stazionarietà, devono derivare da scelte poggianti su politiche esplicite e giustificate da risorse reali, queste non possono dipendere da criteri burocratici e governati dagli uffici”. Io aggiungo a questo alcune esperienze, naturalmente non sfugge a nessuno quello che avviene intorno alle città di una certa dimensione, io porto l’esempio naturalmente del territorio in cui vivono, ma sono sicuro che la stessa cosa possa essere fatta anche dalle altre parti. Tempo fa naturalmente le pianificazioni avvenivano con una certa larghezza, era una cultura diversa, ma voi immaginatevi se si fosse fatta la pianificazione intorno a Sassari e nei comuni dell’hinterland tenendo conto di quella che era la crescita demografica. Bene, nei comuni di Usini, nei comuni di Tissi, nei comuni di Ossi, nei comuni limitrofi a Sassari, c’è stata la possibilità di creare quella che era uno sbocco alla pressione fortemente abitativa, proprio per la mancanza di residenze e in questo modo si è data la possibilità a molti di avere una casa che altrimenti Sassari, la città più importante, anche per la farraginosità del suo piano non riusciva a dare. Un altro esempio, la realizzazione di viabilità importanti, e vi faccio sempre un esempio nel mio territorio, la strada di Ittiri, la strada di Ittiri non appena è stata realizzata ha consentito di recuperare quello che era la diminuzione demografica dovuta all’assenza di questa struttura e fino a quando non è stata realizzata continuava a decrescere. Realizzata questa struttura che ha passato degli anni per averla, questa città, questo paese grande, ha cominciato a ricrescere e a recuperare, guai se non avesse avuto respiro per poter dare delle risposte. La stessa cosa sta avvenendo in altri paesi vicini, anche per una risposta a quella che è l’infrastrutturazione, anche se limitata, anche se lenta, che viene data da questa Regione. Credo che questo fatto avvenga anche dalle altre parti, allora, continuare…

PRESIDENTE. Concluda.

MASIA (Gruppo Misto). Finisco Presidente, per dire che non ritiro questo emendamento, che lo sottopongo alla vostra attenzione, limitare questo ad una indagine statistica dei 10 anni credo che sia negativo e sicuramente non ha niente a che fare con le scelte politiche che invece un’amministrazione nelle sue limitazioni di questa legge deve potersi dare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vargiu. Ne ha facoltà.

VARGIU (Riformatori Sardi). Per chiedere lo scrutinio elettronico palese.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). L’emendamento non è stato ritirato, l’onorevole Masia lo ha mantenuto e io ritengo che le considerazioni che sono state fatte debbano essere tenute nella giusta considerazione e nella giusta valutazione perché si tratta di un problema oggettivo che occorre rivalutare in maniera più attenta quindi io Presidente, voterò a favore dell’emendamento ed eventualmente chiedo una ulteriore riflessione da parte del relatore e del Presidente della Commissione oltre che dell’Assessore Sanna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.). Signor Presidente, l’arco temporale di 10 anni è un fatto convenzionale che serve per andare a determinare quello che è il fabbisogno abitativo proiettato in un arco di tempo congruo, serve per i piccoli paesi, serve per le grandi città, perché quando ci si fa una proiezione temporale, che ne so, uno la può fare di cinquant’anni, l’altro la fa di un secolo, l’altro la fa di tre anni, di quattro anni. E’ un fatto convenzionale, una convenzione che è adottata in tutte le regioni d’Italia. Io ho il massimo rispetto per il professore che ha detto ciò che ha detto però, io non credo che in questo caso si tratti di coartare volontà pianificatorie e ad una vessatoria burocrazia di vario genere e natura, è un fatto sul quale credo che non possiamo stare a riempirlo di fatti di carattere ideologico, né che ci sia una mancanza di attenzione verso gli enti locali, che sono considerati in qualche misura… già scaduti i tre minuti?

PRESIDENTE. Prego onorevole Pirisi. Come passa il tempo…

PIRISI (P.D.). Va bene Presidente, chiedo scusa, volevo dire che assolutamente non c’è nessuna volontà di questo tipo, quindi io reitero l’invito al ritiro di questo emendamento agli onorevoli che hanno firmato lo stesso, perché ritengo che faremo un grave errore qualora lo si ponesse in votazione ma in tal caso il parere è assolutamente negativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Per dire questo, che purtroppo noi abbiamo un insieme di esempi che vanno in senso decisamente contrario agli esempi che proponeva il collega Masia, nel senso che le previsioni che sono state fatte, in genere, si sono fatte gonfiando molto, in maniera esorbitante, mi diceva il direttore, l’ex direttore dell’ufficio ISTAT per La Sardegna, il dottor Fara, che talmente poco attendibili erano le analisi demografiche, riferite proprio nell’ambito della pianificazione urbanistica, che purtroppo si è fatto scempio non solo del territorio nel senso materiale del termine, cioè con l’edificazione di più di quanto ci fosse bisogno, e questo è immediatamente anche verificabile, cioè il costruito abitabile è molto di più di quanto possa essere abitato dalla popolazione complessiva della Sardegna, e molti casi di quanto possa essere abitato dalla popolazione dei singoli comuni. Ma lo dico al collega Masia, perché non posso essere d’accordo, perché la lettera c è un complesso di elementi di analisi che concorrono alla pianificazione, non è solo la popolazione e lo sviluppo demografico, il fabbisogno abitativo nell’arco del decennio ma anche la dotazione minima comprensiva per servizio, opere, servizi pubblici, e di

interesse pubblico, reti e servizi di comunicazione da realizzare o da riqualificare, non sono quindi in ragione del numero degli abitanti, ma anche in ragione della qualità della vita da sviluppare in quella situazione e in quella realtà. Per cui, è la soppressione, casomai dovremo ragionare, e su questo sono d’accordo, dovremo ragionare su come questo tipo di approfondimenti, che costituiscono allegati al PUC vengono fatti, e qui c’entra molto l’attività che deve svolgere l’assessorato regionale competente. Io voterò contro quindi questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Io mi volevo associare alla reiterazione della richiesta di ritiro perché vedete questo non è uno strumento “così”, questo è davvero il sistema preposto al controllo dell’indebito consumo del territorio. Abbiamo i dati, e vi chiedo di diffidare di due categorie: ovviamente di quelli che hanno interesse a consumare il territorio, ma anche ai professionisti che calcolano e loro onorari sulla base di come è assestata la pianificazione, di queste due categorie bisogna tener presente che c’è oggettivamente un conflitto e quindi i professori o non professori che dicono queste cose quando poi si mettono a fare le pianificazioni probabilmente hanno anche degli obiettivi… punto è questo: noi abbiamo dei dati, ci sono città, paesi, nella nostra regione, che dal 2000 al 2005 hanno perso 3000 abitanti; nel 2005 ci hanno presentato dei PUC dove prevedono un incremento di 16.000 abitanti, cioè il raddoppio di quelli che stanno diminuendo. Come facciamo noi a commisurare servizi, dotazioni e sviluppo in ragione di quello che è davvero il bisogno del territorio? Lo dovremmo fare su base empirica, o su quale base lo dovremmo fare? Il fabbisogno di espansione è legato all’insediamento dei suoi abitanti, ai proporzionali servizi, agli spazi, agli standard, o a che cosa? Questo è il punto che rende quel paragrafo essenziale per dare una dimostrazione pubblica dell’appropriatezza della pianificazione, che è un punto in avanti, non è un punto indietro: se si toglie questo, si può fare quello che si vuole, si è abilitati a dare dimostrazione di qualunque cosa in maniera indebita, e molte volte creando anche delle sperequazioni tra qualche Comune che lo fa in maniera spregiudicata e altri Comuni che invece non lo fanno.

Con questa regola si rende parificato il comportamento di tutti, quindi io chiedo ulteriormente di consentire che si possa procedere al ritiro.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Noi siamo a favore dell’emendamento numero 31, anche perché, proprio sentendo le ultime dichiarazioni dell’Assessore, mi convincono ancora di più del fatto che l’emendamento è giusto. Ma questo perché? Perché intanto noi stiamo parlando di zone C di espansione, quindi non è che stiamo gravando sulle casse dello Stato, sappiamo comunque che sono dei privati; ma non è questo il problema perché sul concetto di consumo eccessivo e abusato del territorio siamo pienamente d’accordo, però, con questa logica, i Comuni che hanno una contrazione demografica, soprattutto in alcune zone della Sardegna, sono destinati comunque a non avere alcuno sviluppo dal punto di vista urbanistico. Allora io sono d’accordo sul fatto che magari non si possa accettare il caso in cui negli ultimi cinque anni si riduce la popolazione del 20 per cento e poi si chiede un aumento del 40 per cento, è chiaro che questi sono eccessi inaccettabili, però è inaccettabile anche l’idea che un Comune che ha una popolazione che non cresce, oppure che è in decremento, noi lo obblighiamo a non programmare uno sviluppo urbanistico. Allora io credo che questo emendamento può essere una via d’uscita per fare in modo che non ci sia questo atteggiamento rigido che non va sicuramente a favore di quelle popolazioni che comunque aspirano ad avere uno sviluppo urbanistico, anche se in questi ultimi anni sono penalizzate da un calo di popolazione come sta succedendo nel 90 per cento dei Comuni dell’interno. Quindi, votiamo a favore perché apre una prospettiva, pur nella consapevolezza che non bisogna allargare la manica su questo punto perché non è pensabile che si concedano certe espansioni anche quando non c’è nessuna possibilità che queste possono essere suffragate da un aumento effettivo della popolazione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

SALIS (Gruppo Misto). Sì, signor Presidente, per invitare l’onorevole Ladu a leggere meglio l’emendamento 31 è anche la lettera c), perché dal suo intervento io ho ricavato ulteriori elementi per votare contro l’emendamento, perché effettivamente non esistono questi pericoli che lui paventava, perché proprio in una programmazione definita temporalmente si può dare, anche ai piccoli Comuni che in questo periodo, o nell’anno precedente, hanno avuto un decremento demografico, si può dare la possibilità, in uno sviluppo decennale, di poter recuperare questa possibilità con uno sviluppo urbanistico che sia regolato, controllato e non lasciato libero alle spinte che possono essere le più varie. Per cui io voterò contro l’emendamento 31.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Salis. Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Io credo che ciò che ha detto l’Assessore abbia un reale fondamento, come anche ciò che ha detto il relatore circa la convenzionalità di queste dichiarazioni, però vorrei raccontare all’Aula un episodio che dice che cosa si fa dei dati statistici demografici, soprattutto delle proiezioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIAGU

(Segue MANINCHEDDA.) In Commissione industria abbiamo discusso due volte delle grandi strutture di vendita e di un piano elaborato dalla Giunta regionale, e la cosa curiosa era che, con le stesse stime demografiche, di ampliamento, nella prima versione non era possibile fare nulla; andiamo a vedere l’equazione di stima, chiediamo conto… quindi non abbiamo a che fare con i professionisti di cui parlava l’Assessore ma stiamo parlando della Giunta regionale. Prima versione: nessuna struttura di vendita; seconda versione, con occhiali rosa sulla valutazione della distribuzione della popolazione: gemmano grandi strutture di vendita provinciali, regionali, eccetera, eccetera. Allora, è evidente che noi siamo di fronte, con le stime di tipo demografico, lo sappiamo tutti, a proiezioni che non hanno un carattere stringente e tale da riuscire a determinare un orientamento scientifico dello sviluppo della popolazione, al punto che tutte le politiche per la natalità, contro la denatalità, non si fondano sulle proiezioni demografiche.

Il carattere dell’articolo è certamente quello convenzionale di cui parla il relatore, però è anche vero che l’emendamento sostanzialmente non è che elimina l’obbligo di tenere conto di questi fattori, semplicemente elimina la rigidità dell’arco temporale; ma non elimina la necessità di tener conto di questo perché non c’è nessuna programmazione se non si tiene conto di queste cose. Mi pare che non sia uno scontro ideologico, è uno scontro su una dimensione convenzionale che, come abbiamo visto anche nell’applicazione della Giunta, può dar vita, con gli stessi numeri, a proiezioni di segno completamente opposto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì, anche noi siamo d’accordo sulla necessità di votare favorevolmente questo emendamento, non perché non vorremmo che venissero effettuate dalle attente analisi della popolazione e dello sviluppo demografico, ma anche in questo caso non siamo d’accordo con questi criteri di tipo standardizzato e convenzionale. Anche perché basta leggere cosa c’era già scritto nella legge numero 45 dove, all’articolo 19 “Contenuti del piano urbanistico comunale”, comma 1, lettera a), si dice che “il Piano urbanistico comunale deve contenere un’analisi della popolazione, con l’indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione” e poi, alla lettera c), “la prospettiva del fabbisogno abitativo”: basterebbe scrivere semplicemente queste due frasi e questo emendamento potrebbe essere ritirato, invece siamo dell’opinione che debba essere votato favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). No, rinuncio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Voto elettronico palese.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell’emendamento soppressivo parziale numero 31.

(Segue la votazione)

Prendo atto che il consigliere Moro ha votato a favore e che il consigliere Agus ha votato contro.

Rispondono sì i consiglieri:Amadu – Artizzu – Balia – Caligaris – Cappai – Cassano – Cuccu Franco Ignazio – Dedoni – Farigu – Ibba – La Spisa – Ladu – Lai Renato – Maninchedda – Marracini – Masia – Moro – Murgioni – Petrini – Pileri – Pisano – Randazzo Vittorio – Sanjust – Sanna Matteo – Vargiu.

Rispondono no i consiglieri:Agus – Barracciu – Biancu – Bruno – Cachia – Calledda – Cerina – Cherchi Silvio – Corda – Corrias – Cucca – Cuccu Giuseppe – Davoli – Espa – Fadda – Floris Vincenzo – Frau – Gessa – Lai Silvio – Lanzi – Licheri – Manca – Mattana – Meloni – Orrù – Pacifico – Pinna – Pirisi – Pisu – Porcu – Sabatini – Salis – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Serra – Tocco – Uggias – Uras.

Si è astenuto il consigliere:Giagu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 66

votanti 65

astenuti 1

maggioranza 33

favorevoli 26

contrari 40

(Il Consiglio non approva).

Passiamo all’emendamento numero 32, soppressivo parziale. Onorevole Masia, Balia, Ibba e Caligaris.

Ha domandato di parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì. Presidente, per comunicare il ritiro dell’emendamento numero 32, e se mi permette l’emendamento numero 33 e credo che basti se ce ne altri… sì anche l’emendamento numero 35, l’emendamento numero 36, l’emendamento numero 34 e bastano. Li avevo annunciati nell’intervento sull’articolo.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento numero 185, soppressivo parziale. Il presentatore Uras e più.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Presidente, noi avevamo proposto, e ne abbiamo fatto anche oggetto di discussione, una modalità diversa della trattazione del Regolamento edilizio all’interno della pianificazione urbanistica comunale; suggerendo procedure di definizione di regolamento edilizio tipo, procedure, quindi, accelerate prima ce le rimproverava l’onorevole Pirisi, ma ovviamente si trattava di un silenzio assenso in funzione, no, di attività svolte dalla pubblica amministrazione e sottoposte a controllo di altra pubblica amministrazione, quindi un silenzio assenso diciamo a rischio contenuto, a rischio contenuto. Nella interlocuzione abbiamo deciso di percorrere una strada diversa per cui andiamo al ritiro di tutti gli emendamenti che sono connessi al regolamento edilizio così come previsto nell’articolo 10. Quindi abbiamo proposto gli emendamenti soppressivi ed emendamenti sostitutivi ed aggiuntivi, li ritiriamo tutti ritirati.

CAPPAI (U.D.C.). Ritiratevi anche voi.

PRESIDENTE. Ritirati gli emendamenti numero 185, numero 186, numero 187, numero 188.

Poiché nessuno domanda di parlare sul testo dell’articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Passiamo all’emendamento numero 244.

BIANCU (P.D.). L’emendamento numero 244 e numero 280 sono sospesi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti numero 244 numero 280 sono sospesi.

Siamo all’emendamento numero 167, onorevole Farigu…

FARIGU (Gruppo Misto). Ritirato.

LADU (Fortza Paris). Sospesi il 244 e il numero 245?

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. L’emendamento numero 195 è ritirato l’emendamento numero 280 è sospeso.

PRESIDENTE. Sono sospesi gli emendamenti numero 244 e numero 280. Siamo all’emendamento numero 177 dell’onorevole Farigu, è ritirato, onorevole Farigu, chiedo conferma.

FARIGU (Gruppo Misto). Ritirato.

PRESIDENTE. Segue dunque l’emendamento numero 168, onorevole Farigu, anche l’emendamento numero 168 intende ritirare?

FARIGU (Gruppo Misto). Sono mi sembra analoghi, vero, sì?

PRESIDENTE. Sì.

FARIGU (Gruppo Misto). Ritirato.

PRESIDENTE. Ritirato l’emendamento numero 168. Allora, l’emendamento numero 155 è stato spostato all’articolo 36.

Bene l’articolo 11.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.). Siccome c’erano tanti emendamenti che dovevano essere approvati eccetera, io per una questione, diciamo di ordine, proporrei, se me lo permette, Presidente, che al comma 2 dove c’è scritto che il PUC è valido a tempo indeterminato e poi prosegue esso si adegua alle prescrizioni e dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti di pianificazione territoriale regionale e nei piani di coordinamento provinciale. Che dopo “indeterminato” venga cassato tutto quello che ho letto perché è già compreso al comma precedente, e quindi è solo un appesantimento della scrittura, diciamo così, e sarebbe a mio avviso, molto meglio se venisse formulato in questa maniera.

PRESIDENTE. E’ stato votato l’articolo, se si è d’accordo in sede di coordinamento si può procedere.

PIRISI (P.D.). Sì, assolutamente sì in sede di coordinamento, però, chiedo scusa, Presidente, avrei dovuto segnalarlo prima di passare al voto, ma non mi ero accorto che praticamente tutti gli emendamenti erano stati ritirati o decaduti, le chiedo scusa ma in sede di coordinamento… la ringrazio.

PRESIDENTE. Se l’Aula è d’accordo si può procedere in sede di coordinamento.

Passiamo all’esame dell’articolo 11. All’articolo 11 sono stati presentati gli emendamenti soppressivo totale numero 85, soppressivi parziale numero 42, numero 136, numero 137, numero 135, sostitutivi parziali numero 246, con emendamento all’emendamento numero 282, numero 38, numero 39, numero 41, numero 133 con 281, numero 190, numero 9, numero 191, numero 43, numero 132, aggiuntivi numero 37, numero 56, numero 157, numero 134, numero 40, numero 189, numero 7 numero 169, numero 192.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 11 e dei relativi emendamenti:

Art. 11

Elaborazione e approvazione del PUC

1. Il sindaco, nel procedimento di formazione del PUC convoca, per gli obiettivi di cui all’articolo 5, una conferenza comunale, le cui modalità sono disciplinate con proprio atto, nella quale vengono presentate e discusse le linee fondamentali di indirizzo della proposta di PUC.

2. La giunta comunale provvede ai successivi adempimenti per la redazione del PUC, che viene poi trasmesso al consiglio comunale che lo adotta.

3. Entro quindici giorni, il PUC è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune, mediante l’affissione di manifesti e la pubblicazione su almeno due dei quotidiani editi nell’Isola e nel portale “www.Sardegnaterritorio.it” del sito istituzionale della Regione. Il comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al PUC adottato.

5. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con atto motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’adozione definitiva del PUC.

6. Il PUC adottato è trasmesso all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

7. La delibera di adozione definitiva è sottoposta alla verifica di coerenza da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, che si esprime entro quarantacinque giorni. Decorso tale termine la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente.

8. L’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio verifica la coerenza del piano e propone, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC con il Piano paesaggistico regionale.

9. La verifica di coerenza comporta l’acquisizione, in sede di istruttoria regionale, del parere degli organi regionali del MIBAC.

10. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, in relazione alla complessità dell’istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi quarantacinque giorni dalla sospensione.

11. Il PUC è successivamente approvato con delibera del consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

12. Il PUC approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico e ha validità a tempo indeterminato.

13. L’approvazione del PUC e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

Emendamento soppressivo Totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

L’art. 11 è soppresso. (85)

Emendamento soppressivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. (42)

Emendamento soppressivo parziale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Nell’art. 11 i commi 7, 8, 9, 10 e 11 sono soppressi. (136)

Emendamento soppressivo parziale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Nell’art. 11 il comma 8 è soppresso. (137)

Emendamento soppressivo parziale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Il comma 13 è soppresso. (135)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale

Articolo 11

AI comma 1 le parole “le cui modalità sono disciplinate con proprio atto” sono sostituite dalle:

“disciplinata dai rispettivi statuti comunali ovvero ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 40 del 1990”. (246)

Emendamento sostitutivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Il comma 3 sostituito dal seguente:

3. Entro quindici giorni, il Piano Urbanistico Comunale e il Regolamento Edilizio sono depositati a disposizione del pubblico per sessanta giorni presso la segreteria del comune e sono inviati, entro lo stesso termine di quindici giorni, alla Regione, alla Provincia, agli altri enti pubblici territoriali e al MIBAC; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del Comune, mediante l’affissione di manifesti e la pubblicazione su almeno due dei quotidiani editi nell’Isola e nel portale “www.Sardegnaterritorio.it” del sito istituzionale della Regione. Il Comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. Entro lo stesso termine di sessanta giorni la Regione acquisisce il parere degli organi regionali del MIBAC. (38)

Emendamento sostitutivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni al Piano Urbanistico Comunale e al Regolamento Edilizio adottati. (39)

Emendamento sostitutivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni, qualora non fossero pervenute o venissero accolte le osservazioni della Regione e della Provincia, oppure nei sessanta giorni successivi alla sigla dell’intesa tra Comune, Regione e Provincia di cui al comma 4-bis, il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con provvedimento motivato e, tenuto conto di esse, delibera l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico Comunale e del Regolamento Edilizio, previa emissione, da parte della Provincia, del giudizio di compatibilità ambientale strategica. (41)

Emendamento sostitutivo parziale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Il comma 6 è così sostituito:

Il PUC adottato è trasmesso per conoscenza alla provincia ed alla Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel bollettino ufficiale della regione Sardegna ( BURAS). (133)

Emendamento sostitutivo parziale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 11

Nel comma 7 sostituire”verifica di coerenza” con “verifica di legittimità”. (190)

Emendamento sostitutivo parziale Pisano – Cassano – Dedoni – Vargiu

Articolo 11

Il comma 8 dell’articolo li è così sostituito:

L’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio verifica la coerenza del piano con la pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e propone, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare tale coerenza. (9)

Emendamento sostitutivo parziale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 11

Nel comma 8 dell’articolo 11 sostituite”verifica di coerenza” con “verifica di legittimità”. (191)

Emendamento sostitutivo parziale Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Il comma 11 è sostituito dal seguente:

Il Piano Urbanistico Comunale e il Regolamento Edilizio entrano in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento d’approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS). (43)

Emendamento sostitutivo parziale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Il comma 11 è così sostituito: Qualora la verifica di coerenza abbia esito positivo, il PUC entra in vigore il giorno della pubblicazione definitiva nel BURAS. Nel caso siano necessarie delle variazioni , a seguito della procedura di verifica, prima della pubblicazione nel BURAS il piano. dovrà essere adottato dal Consiglio comunale. (132)

Emendamento aggiuntivo Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“il Regolamento Edilizio è approvato con atto separato e contestuale del Consiglio Comunale”. (37)

Emendamento aggiuntivo La Spisa – Murgioni – Pileri – Gallus – Pittalis

Articolo 11

Nel comma 3 dell’art. 11 dopo le parole “mediante avviso pubblicato” sono aggiunte le seguenti parole:

“sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Buras),”. (156)

Emendamento aggiuntivo La Spisa – Murgioni – Pileri – Gallus – Pittalis

Articolo 11

Nel comma 4 dell’art. 11 dopo le parole “dall’ultimo. giorno di pubblicazione” sono aggiunte le seguenti parole:

“sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (Buras),”. (157)

Emendamento aggiuntivo Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 11

Nel comma 4 , dopo le parole “osservazioni al PUC adottato” vanno aggiunte le parole: nello stesso termine la regione e la provincia provvedono alla verifica di coerenza con i rispettivi piani sovraordinati e alle relative osservazioni. (134)

Emendamento aggiuntivo Masia – Balia – Ibba – Caligaris

Articolo 11

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

Qualora la Provincia o la Regione avanzassero, nel termine indicato al comma 4, riserve in merito alla coerenza del PUC con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e relativamente alle materie di pertinenza dei piani stessi, il Comune ha l’obbligo di indire una conferenza di pianificazione tra i tre soggetti, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per proporre osservazioni, per addivenire a un’intesa in merito alla conformità del PUC agli strumenti sovraordinati. (40)

Emendamento aggiuntivo Uras – Davoli – Pisu

Articolo 11

Nel comma 5 aggiungere a “nei trenta giorni” “per i Comuni di III e IV classe e nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni, per i Comuni di I e II classe”. (189)

Emendamento aggiuntivo Liori – Diana – Moro – Sanna Matteo – Artizzu – Murgioni – Ladu – Cuccu Franco Ignazio – Cappai – Amadu – Pittalis – Contu – La Spisa – Randazzo Vittorio – Randazzo Alberto – Capelli

Articolo 11

All’articolo 11, al termine del comma 8, aggiungere:

“e con il Piano di assetto idrogeologico (PAI)”. (7)

Emendamento aggiuntivo Farigu – La Spisa – Pileri – Murgioni

Articolo 11

All’articolo 11, al termine del comma 8, dopo le parole: “Piano paesaggistico regionale” sono aggiunte le seguenti:

“e con il Piano di assetto idrogeologico”. (169)

Emendamento aggiuntivo Uras – Davoli – Pisu

Articolo 11

Dopo il comma 9 aggiungere il 9 bis: “Qualora il parere degli organi regionali del MIBAC non venga acquisito nei termini prescritti, la verifica di legittimità si intende comunque espletata. In questo caso non si applica l’articolo 15 della presente legge e i Comuni dovranno richiedere di volta in volta le autorizzazioni paesaggistiche ai competenti uffici regionali secondo la normativa previgente”. (192).)

PRESIDENTE. E’ aperta la discussione sull’articolo sugli emendamenti.

E’ iscritto a parlare il consigliere Pileri. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì Presidente, anche questo è ovviamente un articolo importante perché riguarda la fase di elaborazione e di approvazione da parte dei consigli comunali. E ovviamente anche questo articolo si porta delle contraddizioni nei vari commi; intanto una precisazione su un emendamento che avevamo presentato l’emendamento numero 136, il testo dell’emendamento recitava: nell’articolo 11 i commi 7, 8, 9, 10, 11 sono soppressi, c’è un errore in quanto il 7 non è da considerare soppresso. Il 7 non è da considerare soppresso perché riguarda proprio i criteri di approvazione e cioè i termini e i tempi che riguardano l’approvazione dei PUC quando questo viene esitato dai consigli comunali, perché sappiamo che ci sono una serie di passaggi: prima adozione, osservazioni, adozione definitiva e poi al comma 6 l’articolo recita: il PUC è adottato e trasmesso all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

Noi riteniamo che anche in questo caso se l’elaborazione del PUC diventasse agevole per il supporto che dovrebbero dare le direttive, credo che quando il Piano urbanistico comunale esce dall’approvazione definitiva del Consiglio, non dovrebbe subire più alcune valutazioni di tipo discrezionale, soprattutto da parte dei funzionari regionali, e quindi si dovrebbe fermare al comma 7, quando, appunto, si dice: “la delibera di adozione definitiva è sottoposta alla verifica dei coerenza da parte dell’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, che si esprime entro 45 giorni. Decorso tale termine la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente”. Ecco, a questo punto, invece che concludersi positivamente, la verifica di coerenza si apre di nuovo, ma in maniera discrezionale e con tempi piuttosto lunghi, perché l’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio verifica la coerenza del Piano e propone eventualmente le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC con il Piano paesaggistico regionale. La verifica poi comporta ovviamente l’acquisizione del parere del MIBAC. Ecco, il comma 10 rappresenta un comma da censurare, perché “con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di 45 giorni, in relazione alla complessità dell’istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione”. Allora io mi chiedo: se la Regione, nelle varianti che apporta al Piano paesaggistico regionale, e in particolare con l’articolo 43 che riguarda la verifica dell’operatività del vigente Piano paesaggistico regionale, concede dieci giorni di tempo ai comuni per fare le osservazioni, io non riesco a capire perché un funzionario regionale deve sospendere per 45 giorni l’esame delle procedure di approvazione del PUC. Quindi, è ovvio che questi commi contenuti nell’articolo 11, che riguarda l’elaborazione e l’approvazione del PUC, sono assolutamente da cancellare.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pileri. E’ iscritto a parlare il consigliere Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì, Presidente, io prendo la parola anche per ribadire che nel momento in cui il regolamento edilizio ha una procedura per le sue varianti diversa da quella delle varianti dei PUC, una parte degli emendamenti che noi avevamo presentato, ossia all’articolo 10 e all’articolo 11, decadono, e nascono proprio da questa esigenza, nel senso che erano tali da dividere, da separare questi due importanti strumenti. Avendo rinunciato a questo proprio perché si è data, attraverso un emendamento che dovrà essere votato, una procedura per le varianti accelerata, per il regolamento edilizio, io già comunico che li ritiro tutti, proprio in funzione di questo aspetto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Masia. E’ iscritto a parlare il consigliere La Spisa. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Entriamo sempre più nel vivo di questa legge, ed è sicuramente utile, quindi, un dibattito che abbia come scopo anche e innanzitutto, quello di capire di più il contenuto di queste norme. Riguardo all’articolo 11, che è centrale nella legge, quello che personalmente mi colpisce è che il Piano urbanistico comunale, prima di essere approvato, viene sottoposto ad una valutazione da parte dell’Assessorato regionale dell’urbanistica, con gli appesantimenti di cui ha parlato il collega Pileri, e non li sottolineo ancora ma condivido totalmente la sua critica, ma, soprattutto, quello che emerge è che, ancora una volta, da qui è chiara qual è la vostra concezione di questa legge; questa è una legge che dà per presupposto il sistema di governo del territorio, che ha come punto centrale quello che voi avete già messo nella legge numero 8 e poi nel Piano paesaggistico che avete approvato, accettato, sia pure con tante critiche fatte nei corridoi, ma mai in realtà concretizzate, sin qui, in Aula. E cioè; il sistema della pianificazione mi sembra che abbia avuto nel tempo un’evoluzione tale per cui, fatti i piani o comunque gli strumenti di indirizzo da parte della Regione, che ha questo compito, non ha il compito di copianificare insieme degli enti locali, poi, la responsabilità nel contenuto, cioè nel merito dei piani urbanistici comunali, passa e rimane totalmente in capo ai comuni. Dalla legge numero 45 in poi, e poi anche a partire dalle leggi che hanno ridotto e limitato il sistema dei controlli preventivi, vi ricordate la questione delle lungaggini temporali che la burocrazia imponeva attraverso lo strumento dei comitati di controllo riguardo a qualunque atto amministrativo degli enti locali, riguardo agli atti di pianificazione urbanistica, si era giunto in qualche modo ad una forma di controllo che potesse essere solo di legittimità, almeno. Qui voi riesumate, riportate in auge un vero e proprio controllo di merito, perché questa formulazione della verifica di coerenza rispetto al Piano paesaggistico regionale, in qualche modo abilita la Regione, l’Assessorato ad intervenire pesantemente nel merito, ed è quindi soprattutto sul piano attuativo che noi vedremo il valore di questa legge, il peso effettivo che voi date al principio di sussidiarietà, cioè al riconoscimento della responsabilità piena degli enti locali. Tanto più che, oltretutto, l’articolo mi sembra anche scritto male, perché vi è una verifica di coerenza del Piano, entro il termine di 45 giorni si acquisisce anche il parere del Ministero, si fa l’istruttoria e la Regione indica anche le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC rispetto al Piano paesaggistico regionale, e se queste modifiche ritenute necessarie dalla Regione non vengono adottate, non vengono poi inserite nel contenuto del PUC? Mi rivolgo, oltre che all’Assessore, anche al relatore di maggioranza: se il comune non ottempera, non inserisce le modifiche, cosa succede? Nell’articolo non vedo nulla; o in qualche altra parte della legge si precisa che cosa succede, oppure rimane una norma quantomeno imperfetta, perché non c’è una sanzione. Il consiglio comunale, può approvare senza adempiere alle prescrizioni, alle modifiche indicate dalla Regione? Se lo deve fare ci deve essere in qualche modo una sanzione, se non lo deve fare si tratta soltanto di un appesantimento di procedura; la Regione si prende 45 giorni, poi, come ha detto Pileri e come è contenuto nel comma 10, il responsabile del procedimento a livello regionale può chiedere una sospensione di ulteriori 45 giorni, se non è obbligatorio che il comune si debba adeguare, che senso ha questa valutazione di coerenza? Direi che evidentemente questo significa che voi volete sottoporre i Piani urbanistici comunali a un controllo nel merito. Io credo che questo sia un tornare indietro, perché il rapporto tra gli atti di pianificazione dev’essere molto chiaro; la Regione detta atti di indirizzo, i comuni sono obbligati certamente a tener conto di questi atti di indirizzo, ma il controllo non può che essere successivo, altrimenti noi torniamo indietro con un appesantimento di controlli preventivi che bloccano la pianificazione. Questo credo che sia un motivo che renda questa legge, così come abbiamo detto complessivamente nella discussione generale, e poi lo stiamo vedendo anche negli articoli, una cattiva legge urbanistica, perché sempre di più, come d’altra parte si evince anche dall’emendamento numero 244, o 144, non ricordo, quello della Giunta, insomma, che abbiamo sospeso, che avete chiesto di tenere sospeso, poi lo vedremo nel merito quando si discuterà. Voi, evidentemente, volete entrare nelle decisioni che sono proprie degli enti locali; lo fate attraverso questo sistema di controlli preventivi, e lo fate anche, se andasse in porto l’approvazione dell’emendamento numero 244, prescrivendo in legge regionale dei vincoli che sono certamente ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge. Mi sorprende che l’Assessore dica, a proposito di quell’emendamento, che si tratta della riscrittura di alcune prescrizioni contenute nel Codice Urbani. Non è proprio così! Sia perché i vincoli sono più estesi, non 300 metri lineari ma 500 metri, e soprattutto si indica un vincolo di inedificabilità assoluta e non semplicemente l’indicazione di una tutela di aree e di beni. Da tutti i vostri movimenti, da tutte le vostre proposte emerge che voi questa legge l’avete affrontata fin dall’inizio e la state continuando a portare a discutere in quest’Aula, ad esaminarla, come una legge attraverso la quale voi volete scrivere nel Piano paesaggistico regionale e volete imporre il metodo del Piano paesaggistico regionale anche alla normativa.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Signor Presidente, alcune delle osservazioni che faceva adesso il collega La Spisa sono osservazioni che faccio anch’io. Lo faccio, in modo particolare, su un tema che ho avuto modo di sollevare nella discussione sul testo, che esattamente è quello che riguarda la verifica di coerenza. Noi riteniamo, per il corpo complesso delle norme sovraordinate alla pianificazione urbanistica comunale, che la cosa più utile e quella che evita più certamente il possibile contenzioso tra Amministrazioni pubbliche, ma anche tra cittadini e Amministrazioni pubbliche, ma anche tra soggetti attori economici del territorio e Amministrazioni pubbliche, sia la verifica di legittimità. Ovvero, noi non possiamo pensare all’insieme delle disposizioni, anche se siano rappresentate in forma grafica, in forma di cartografia, anche se rappresentata così, l’insieme è un insieme di disposizioni di norme che impongono comportamenti, l’impongono al cittadino, l’impongono alle Amministrazioni comunali, sono insieme di norme che valgono anche per gli uffici di controllo. Perché ci sono uffici di controllo, non è vero che non ci sono uffici di controllo! Non è vero, quindi, che l’atto che viene prodotto dal Comune non sia sottoposto a controllo, è sottoposto a controllo, ma è sottoposto a un controllo di merito. Cioè, la verifica di coerenza è un controllo di merito, si potrà discutere sulla qualità del controllo, ma non sul fatto che si opera un controllo. La qualità del controllo che si propone è un controllo di merito che in sé contiene anche il controllo di legittimità, perché una verifica di coerenza che nel merito si risolvesse con un parere negativo, con una opposizione nei confronti del prodotto realizzato dal Comune, beh, non sarebbe legittimo, non potrebbe chiaramente essere efficace. E allora il problema è: la verifica di coerenza è un processo di verifica oggettivo? E in ragione degli strumenti di pianificazione territoriale che sono sovraordinati alla pianificazione comunale, che sono quelli definiti, già approvati dall’articolo 3, l’articolo 3 stabilisce che sono strumenti di pianificazione regionale, quindi sono sovraordinati, mentre quelli provinciali sono di coordinamento, “Sono strumenti di pianificazione per il governo del territorio a livello regionale: il Documento di programmazione territoriale, il Piano paesaggistico regionale e gli atti di indirizzo e coordinamento”. Cioè, un insieme che deve essere coerente, un insieme di disposizioni, atti diversi e distinti che tra loro devono essere coerenti! Perché una verifica di coerenza, badate, sarà una bella discussione capire se si possa limitare anche nella legge, anche con una previsione in questa norma, per esempio, a uno solo degli atti di pianificazione sovraordinata regionale che sono previste dalla legge. Io dubito e la preoccupazione è solo questa. Poi, la dico perché noi abbiamo presentato emendamenti attorno a questa vicenda, non ne faremo una battaglia di religione, però deve essere una preoccupazione, perché se domani avessimo tutta la costruzione fatta, cioè l’insieme delle disposizioni che siamo obbligati a realizzare e la pianificazione comunale si sviluppasse, badate, come è stabilito lì nelle regole, anche legittimamente e si aprisse lì una discussione sul valore della verifica di coerenza e dovesse questo valore non essere nella disponibilità del legislatore, neppure dell’amministratore regionale e tanto meno dell’amministratore comunale, meno che mai del cittadino, ma fosse nella disponibilità dei tribunali, noi non avremo fatto un buon servizio né allo sviluppo di questa regione, né all’operatività della pubblica amministrazione, né alla garanzia dei diritti dei cittadini. Questa è una preoccupazione che io propongo e qui chiudo perché è anche l’unico degli elementi su cui mi sento di sollevare questioni in questo articolo 11. Gli altri li abbiamo già analizzati e le soluzioni che abbiamo individuato mi soddisfano, ma questo tema è un tema che si ripropone, che si riproporrà, la qualità, il valore della verifica che viene fatta dal controllore perché il controllo esiste, il controllore è individuato e quel valore è ancora confuso.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Ladu. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Io credo che anche partendo dalle ultime considerazioni che faceva il collega Uras sul concetto di verifica di coerenza e legittimità, sono d’accordo su questa considerazione. Però, devo dire che la cosa che più mi preoccupa di questo articolo, ma della legge in generale, è che effettivamente noi, praticamente, stiamo approvando una legge che, di fatto, rafforza ancora di più il potere della Giunta e poi, di volta in volta, utilizza pezzi di altre leggi dello Stato o che noi abbiamo approvato, ma che le utilizza, diciamo, per pura convenienza della Giunta stessa. Io mi preoccupo perché quello che noi stiamo approvando, colleghi, è un provvedimento che ci dovrebbe far riflettere, nel senso che all’articolo 7 noi abbiamo approvato l’accordo di programma il quale dice che gli accordi di programma vengono approvati “anche in variante ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”. Quindi, significa che noi nell’accordo di programma possiamo mettere tutto quello che vogliamo, perché quando la Giunta è d’accordo sull’accordo di programma, può darsi che le leggi, queste disposizioni non le prevedano o che siano addirittura contrarie e comunque gli accordi di programma vengono approvati lo stesso. Allora, queste disposizioni, Assessore, sono quelle che poi hanno determinato altri provvedimenti della Giunta regionale che sono serviti per rafforzare il potere della Giunta, quelli dell’intesa Regione – enti locali, dove abbiamo visto che con queste disposizioni il potere discrezionale della Giunta è aumentato, è esageratamente aumentato al punto che oggi la Giunta regionale può fare tutto quello che vuole in dispregio alle leggi e ne ha voglia di parlare di illegittimità dell’atto, il collega Uras. Allora, questo per dimostrare effettivamente che non contano più gli enti locali, non contano più le leggi, ma quello che conta è quello che decide la Giunta regionale, e a dimostrazione di quanto sto dicendo, io le posso raccontare un fatto che mi è successo qualche settimana fa, un paio di settimane fa, di un imprenditore che mi diceva se nella costa della Baronia poteva fare un investimento turistico. E mi diceva: “Quali passi io devo fare per poter fare questo investimento?” Io gli avrei dovuto dire: “Beh, ti controlli la norma e sulla base delle norme vigenti tu fai l’investimento”. Invece, siccome ho capito che le norme non c’entrano, non c’entrano assolutamente nulla, io non gli ho detto neanche: “Ti devi rivolgere al sindaco”, che non conta nulla. Il sindaco non conta nulla. Io gli ho detto: “Secondo me se tu vuoi ascoltare il mio consiglio, tu devi andare dall’Assessore regionale dell’urbanistica o meglio dal Presidente della Giunta regionale, gli esponi il problema, e se loro ti dicono di sì l’investimento può essere fatto, se ti dicono di no non può essere fatto, ma tu non perdere tempo né a parlare con me, ma neanche a parlare col sindaco che non c’entra nulla”. Perché oggi come oggi se tu vuoi fare l’investimento devi fare questi passaggi. Allora, noi colleghi, stiamo creando leggi che permettono tutto questo, che tutto può essere concesso o può essere bocciato se la Giunta regionale è d’accordo o non è d’accordo. Allora, io credo che noi invece dobbiamo fare delle leggi che diano la garanzia del diritto vero, cioè nel senso che uno sa se può costruire, se può fare un investimento turistico o meno, o se non lo può fare non lo fa e neanche perde tempo a spendere soldi in progettazione o perdere tempo in altri modi. Allora, prima per lo meno c’erano le zone F turistiche, e si sapeva comunque che in quelle zone si potevano realizzare le infrastrutture alberghiere. Oggi sono sparite con queste nuove disposizioni le zone F turistiche, ma non sappiamo, nessuno sa dove si può costruire. Perché io sfido se c’è un sindaco oggi nel territorio della Sardegna che è in condizione di dire cosa può fare nel suo territorio, tanto più che non c’è nessuno che ha approvato il PUC, ma io credo, dubito che anche dopo appena approvato il PUC questi siano in condizioni di dire questo. Allora, il fatto disarmante e preoccupante è che noi stiamo approvando delle leggi che vanno in questa direzione, nel senso che fanno sì che tutte le cose che possono essere fatte non sono fatte e approvate perché c’è una norma che le prevede, ma perché su queste ci può essere la volontà o meno del governo della Regione.

Allora, noi questo, Assessore, non lo possiamo accettare, ma non possiamo accettare manco le cose che lei ha detto poc’anzi. Lei quando io ho posto dei problemi per quanto riguarda l’emendamento numero 244 che introduce ulteriori elementi restrittivi alla legge, lei mi ha detto: “Ma sa, dice, noi non siamo una Repubblica indipendente, noi siamo dentro un governo nazionale e comunque dobbiamo essere rispettosi di quanto prevedono le leggi nazionali”. Io sono perfettamente d’accordo su questo, anche se devo dirle che noi abbiamo competenza primaria in materia urbanistica e quindi non è esatto quello che lei ha detto perché alcune cose noi le possiamo fare. Ma neanche lei ha rispettato Assessore quello che ha detto, perché lei ha detto: “No, ma guarda che le cose che sono contenute nell’emendamento della Giunta sono cose previste dal decreto Urbani e dalle sue modificazioni”. Allora io le dico Assessore che non è vero quello che lei ha detto, perché il decreto Urbani non dice assolutamente quello, il decreto Urbani parla per queste zone di tutela, invece voi avete inserito la dicitura che prevede ” a livelli di tutela e di vincolo di inedificabilità totale con riguardo alle seguenti aree”. Allora questo vincolo di inedificabilità totale l’avete inserito voi perché non lo prevede assolutamente il decreto Urbani, no io ho qui il decreto Urbani e non dice assolutamente quello che voi state dicendo. Così come il decreto Urbani o comunque l’articolo 142 dice che la distanza dai territori costieri dev’essere di 300 metri dalla battigia, quello dice l’articolo 142 del decreto, mentre noi abbiamo messo 500 metri dalla battigia. Io sono d’accordo per intenderci sui 500 metri, cioè sono d’accordo sui 500 e non sui 300, però in realtà voi non avete rispettato quanto contenuto nel decreto, ma avete messo delle distanze che sono quelle che state dicendo voi non quelle che dice il decreto Urbani. Quindi voi il decreto Urbani lo state utilizzando a vostro piacimento, quando vi va bene lo utilizzate integralmente, quando non vi va bene utilizzate delle parti, lo trasformate o fate quello che volete. Allora, io credo che voi dovete essere rispettosi di quella che è la volontà del Consiglio regionale, ma soprattutto dovete essere portatori e propositori di una legge che non danneggi ulteriormente la popolazione così come per quanto riguarda la dicitura che parla dei territori esterni ai parchi, è una dicitura talmente vaga che può effettivamente creare dei problemi perché non significa, perché ripeto, questa dicitura può interessare territori che sono a 100 metri, a un chilometro, a 10 chilometri dall’area parco, ma allora cosa significa? Io credo che noi dovremmo normare meglio questo, possiamo anche dire che le zone che sono confinanti ai parchi, noi le possiamo normare, ma diciamo quanto sono, 100 metri, 500, quello che è. Ma così facendo noi ci prestiamo a delle interpretazioni che poi possono creare problemi a livello di enti locali, quando si devono approvare gli strumenti. Così come sono nettamente contrario a questi ulteriori…

PRESIDENTE. Concluda onorevole Ladu.

LADU (Fortza Paris). Ho finito, nei terreni che sono stati danneggiati dagli incendi perché questa è una penalizzazione nella penalizzazione. Allora, io credo che questa legge deve servire non per complicare la vita ai cittadini, ma per creare delle situazioni che diano la possibilità di creare uno sviluppo armonico nel rispetto del territorio, ma che non sia penalizzante con norme che di fatto penalizzano due volte, non una, i cittadini che sono interessati da questi provvedimenti.

PRESIDENTE. E’iscritto a parlare il consigliere Maninchedda. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). L’articolo che stiamo discutendo ci riporta al discorso conclusivo del dibattito generale svolto in quest’Aula dall’Assessore che ci ha richiamato ai principi di adeguatezza e di sussidiarietà che…

PRESIDENTE. Onorevole Ladu, per cortesia.

LADU (Fortza Paris). Stavo spiegando a Uras…

URAS (R.C.). Non avevo intenzione di capire!

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Dicevo, sui temi e sui principi di adeguatezza e di sussidiarietà della nostra Carta costituzionale. Io vorrei fare una premessa di tipo storico su cui credo che possiamo trovarci tutti d’accordo. Tutte le nefandezze urbanistiche, che noi registriamo in Sardegna, non hanno mai avuto un’origine e uno svolgimento interamente locale. Ciò che noi troviamo nell’articolo 11, oggi, è più o meno, direi molto più e molto meno, ciò che c’era nella 45, rispetto alle procedure di verifica di compatibilità e di coerenza degli strumenti comunali e degli strumenti regionali. E se noi andiamo a vedere, qual è l’effetto della 45? Ciò che è successo sulle coste della Sardegna, ciò che non va bene, è accaduto con quella normativa. Non è assolutamente vero che la consumazione del territorio avviene con i Comuni in posizione, diciamo, di consumazione della risorsa e la Regione, priva di potere, che non se ne avvede, la lascia fare. Avviene generalmente nei casi più macroscopici con la volontà esplicita della Regione. Questo è accaduto con la 45, e il percorso della 45 è quello che noi troviamo ugualmente nell’articolo 11, più o meno. Allora, si pone un problema di cultura, non necessariamente ciò che è in sede regionale è necessariamente virtuoso, e invece in sede locale è incolto, privo di strumenti e privo di capacità. Allora si pone un ragionamento che riguarda anche il nostro assetto istituzionale, perché la legge che noi stiamo discutendo disciplina sostanzialmente che concezione abbiamo della sussidiarietà. Qual è l’ambito di sovranità che noi riconosciamo ai Comuni? Perché se il PUC viene definito all’articolo 5, mi pare, no? Chiedo scusa, al 10? Sì, eccolo qua. Ma, riguarda essenzialmente il territorio comunale, e se anche l’esercizio di questa sovranità in casa è un esercizio complesso, si deve spiegare qual è il livello di sovranità propria dei Comuni, giacché si parla di equiordinazione; e lo si deve spiegare non sul piano della polemica politica, perché su questo saremo capaci tutti di argomentare sulle nostre ragioni, ma lo si deve spiegare sul piano degli assetti istituzionali. Esiste un livello della sovranità comunale che è proprio? Su che cosa i cittadini di un comune decidono pienamente, senza tutele e senza… su che cosa? Perché comincio a sospettare che stia rimanendo veramente poco. Su che cosa? Sul Regolamento… ma neanche gli Statuti fra un po’, perché devono essere comunque sottoposti ad altro, no? Allora, tanto più che mi pare che all’articolo 15 noi andiamo a fare anche un’altra cosa, no? All’articolo 15, badate, si dice: la delega al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che questo può avvenire, subordina la delega, alle amministrazioni comunali che abbiano i requisiti previsti dal 146 del Codice Urbani – se sto sbagliando correggetemi – che vuol dire avere delle strutture di elevata competenza tecnico-scientifica nei propri uffici tecnici. Allora, questa è una classica norma non di sussidiarietà o di adeguatezza, perché? Perché si dice, per dire come siamo lontani da questi principi: “Se tu non ce l’hai provvedo io, anche se l’ambito della decisione è il tuo”.

(Interruzione)

C’è nell’articolo 19, va bene, lo vedremo, mai non credo di essermi sbagliato molto in questo senso, vediamo come va avanti, ma mi pare che sul piano del rapporto tra adeguatezza e sussidiarietà l’articolo 11 ponga una serie di problemi molto seri. Vedendoli nel dettaglio. Ma, per quale motivo, in un quadro quale quello che stiamo designando e definendo, in cui non è chiara qual è la sovranità propria dei Comuni, e sta diventando sempre più chiaro qual è quello della Regione, soprattutto con la legislazione di questa legislatura, non è chiaro che cosa rimane in capo alle comunità. Ma in questo quadro, la funzione di verifica di coerenza ha un difetto che riguarda i tempi, perché, badate, che non può eccepire una volta sola la Regione, non è limitata a una unica eccezione, chiedo di essere corretto se ho letto male. Cioè faccio l’esempio concreto, Assessore, se in una prima fase il funzionario competente eccepisce e dice: “Mancano delle cose”, poi ne arrivano delle altre, la norma non impedisce che ci sia un’iterazione della verifica, non dice “per una volta” può sospendere… dove lo dice? Dove? Comma?

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Lo dice, “per una sola volta”, comma 10!

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Sì, no, no, quello lo avevo letto, no, sto parlando dell’articolo 7. L’articolo 7 dice questo, cioè che c’è una verifica, poi quando andiamo al 10 però, badate, che secondo me c’è un problema di italiano, perché quando si dice: “…il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, o comunque trascorsi 45 giorni dalla sospensione…”, quel termine “riprende a decorrere” allunga notevolmente i tempi, e fino non solo a 90, leggetelo per come è scritto; per come è scritto non è per niente inibita la possibilità che la decorrenza del termine non avvenga nell’arco di 90 giorni, e ci sia un’iterazione. Nell’emendamento numero 281 poi dite che c’è una possibilità, che la verifica di coerenza va limitata agli strumenti della pianificazione, d’accordo, ma gli obblighi di motivazione, che è vero che sono nella disciplina di tutti gli atti amministrativi, è vero, però voi non state dicendo, un po’ ciò che diceva l’onorevole Uras, la verifica di coerenza, io eccepisco, eccepisco in forma motivata, rispetto a quali norme, rispetto a… eccetera. Mi pare che l’articolazione, il comma 9 mi pare superato, l’articolazione dell’articolo, dei commi, comporti una possibilità in capo alla Regione, alla Giunta regionale, oltre che di entrare nel merito, e non solo di verificare le ragioni di coerenza, ma di inibire il percorso di uno strumento di programmazione con strumenti molto ampi. Voi direte: “M è uno strumento amministrativo”, mi rispondereste, “non politico”. Non è la Giunta che blocca, ma il responsabile del procedimento immagino, no, l’Assessorato, però noi abbiamo visto nelle precedenti Giunte, e devo dire anche in questa, quanto questa distanza tra l’amministrazione e la politica non è sempre poi così adeguata. Ed è uno strumento fortissimo di controllo, non solo tecnico, ma anche politico, perché io posso bloccare, è vero, per una sola volta, ma la decorrenza dei termini riprende al ricevimento di documentazione, che se viene ritenuta – e concludo – insufficiente fa decorrere ancora i termini. E quindi, come la mettiamo rispetto ai problemi di adeguatezza e di sussidiarietà? È una funzione forte di controllo di merito, è una funzione forte, che voi affidate alle strutture burocratiche – Concludo Presidente! -, ma che noi sappiamo, perché tutto questo è già avvenuto con la 45, che le strutture non sono così indipendenti, come noi immaginiamo in linea teorica che esse siano.

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore.Presidente, solo alcune brevissime considerazioni: certo, l’articolo 10 e l’articolo 11 sono due articoli molto importanti, però io vorrei dire che noi dobbiamo fare una lettura corretta di ciò che viene proposto e di ciò che è scritto perché se ci attardassimo ancora a fare delle valutazioni su ciò che non c’è scritto, su ciò che noi riteniamo possa essere, corriamo il rischio di essere fuorviati. Io vorrei dire che quando parliamo di una norma di coerenza non stiamo togliendo la sovranità ai comuni perché badate già da quando nel 1942 Piccinato nella discussione che si fece per la legge urbanistica nazionale, la “1150”, che non è stata ancora, purtroppo, superata – neanche oggi! – Cioè non c’è, non è stata fatta una legge, da tutti i governi che si sono succeduti, che affrontasse organicamente questa materia. Ebbene, in quella fase si estese il Piano urbanistico comunale a tutto il territorio comunale e i soggetti della pianificazione fondamentale sono i comuni. I comuni presentano il progetto e viene espresso un giudizio di coerenza rispetto ad una pianificazione, di carattere più ampio, territoriale maggiore – cioè quella regionale tanto per intenderci – che non può essere lasciata comunque in capo ad un Esecutivo ma che deve avere un ruolo grande, quest’Assemblea tanto per essere chiari, all’interno del concetto di pianificazione ampia e di programmazione territoriale, e alla programmazione territoriale devono concorrere, nella fase nella quale si danno le linee guida, anche gli enti locali. Poi lo vedremo nel prosieguo di questa legge! Però, io trovo che a volte ci siano degli atteggiamenti che non tengono conto di quello che è stato, di quello che è importato, di quello che ciascuno di noi ha sulle spalle, non è che possiamo rinnegare da un quarto d’ora all’altro ciò che abbiamo fatto, per esempio cinque anni fa. Scusate se io cito ancora un disegno di legge fatto dall’onorevole Biancareddu che non era dissimile dal disegno di legge che era stato avanzato dagli onorevoli Onida e Milia. Allora, a proposito dei PUC, viene detto questo: “i piani di cui al presente articolo ed i piani attuativi, sono approvati dal comune, previa positiva valutazione da parte della Giunta regionale, sullo studio di compatibilità politica ambientale di cui al comma precedente ect… da rilasciarsi entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di adozione”. Se io vado a vedere l’impostazione che era stata data dalle Giunte di centrodestra che si sono succedute, c’era davvero lì una volontà di non far fare un passo ai comuni, mentre oggi ritengo che l’autonomia sia in capo ai comuni i quali si muovono non perché devono essere costretti, le Giunte passano le leggi restano! Quindi allora io dico stiamo attenti a ciò che facciamo perché le osservazioni che oggi sono state fatte credo che puntino ad una valutazione affinché noi facciamo una legge davvero nella quale non ci sia un piede di piombo della Regione, o dell’Esecutivo regionale, sotto il quale ci siano comuni e province. Bene, io credo che questa legge contenga, nell’articolato che stiamo vedendo adesso, assolutamente tutti gli elementi che sono antitetici rispetto alle cose delle quali si parlava. Antitetici, cioè la verifica di coerenza è con una strategia ampia, cioè si tratta di una sorta di cornice all’interno della quale tutte le tessere si devono comporre in maniera coerente ed armonica, poi non sto a parlare, ne abbiamo discusso ampiamente con il collega Uras, della sua considerazione, che ritengo storicamente superata, quella cioè che debba esserci un parere di legittimità da parte di un organo superiore. Con la modifica del Titolo V della Costituzione quanto era previsto nella legge numero 45 non ha più un senso di essere, c’è l’equiordinazione dei comuni e quindi il parere di coerenza serve solo a stabilire che ci sia davvero armonia tra le cose che si stanno proponendo a livello di tutti gli enti locali. Però, a questo tipo di coerenza credo che dobbiamo guardare tutti quanti noi in maniera laica perché stiamo ragionando su quello che deve essere lo sviluppo armonico della nostra Regione. Ecco quindi, non mi pare, lo dico con assoluto rispetto anche per le cose che sono state dette, ma che quella volontà che è stata qui rappresentata sia compresa all’interno della legge che stiamo discutendo e in modo particolare all’interno degli articoli 10 e 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Vorrei incominciare dalla questione che sollevava l’onorevole Maninchedda, io credo che il problema della sovranità dei comuni sia un problema che sta a cuore a tutti noi, ovviamente la sovranità, in queste materie, probabilmente non dipende sempre dalla volontà del legislatore regionale, anche perché nel contesto mondiale ciò che era la percezione di alcuni fenomeni 20-30 anni fa non è quella che c’è oggi e quindi la sovranità si va ovviamente, molte volte anche, a contenere e ad adeguare alle esigenze e alle mutate condizioni che la percezione anche di alcuni fenomeni che riguardano la natura e la complessità dei fenomeni, anche di urbanizzazione e di industrializzazione, hanno prodotto in questi anni. Però, una cosa è certa, non dobbiamo costruire su queste ragioni altre superfetazioni che limitino indebitamente questi spazi di sovranità. Io credo che questo sia dettato, viceversa da come si era generato nel ’89, senza nessun riferimento sulle invarianti determinate da una pianificazione di tipo paesaggistico, direttamente il PUC che poi dovevano rimettersi a posto per fortuna poi sono stati bocciati PTP, cioè una confusione che della autonomia e sovranità dei comuni se ne faceva quello che voleva perché non gli consentiva di avere dei riferimenti certi. Oggi siamo una condizione diversa, i riferimenti delle invarianti sono quelli, si può discutere se piacciono o non piacciono, se vanno bene o non vanno bene, ma sono quelli. E la pianificazione, fatta e determinate le invarianti, esplica la sua autonomia nell’ambito di quelle che sono davvero le sue programmazioni, le sue vocazioni, le sue esigenze. Pur in un contesto di rispetto delle regole generali. Il punto vero è che sia l’onorevole La Spisa che l’onorevole Ladu continuano sempre con questa storia:”della Giunta, della Giunta, della Giunta …” allora, questa storia della Giunta bisogna dirla, chi ha fatto la “45” sa che, per esempio, il CTRU ha deciso di farlo presiedere dall’Assessore, il Comitato tecnico urbanistico regionale, non l’abbiamo fatto noi! Noi, effettivamente, questo tipo di organismo che non ha una funzione spesso giuridicamente pregnante perché è un organo consultivo, l’abbiamo eliminata, proprio per evitare che ci siano delle intermediazioni che non attengono alla correttezza dell’istruttorio, riferimenti alle pianificazioni, che devono avvenire ovviamente in sede amministrativa e tecnica specificatamente dagli organi preposti e che rispondono anche degli atti che adottano. Però, qui mi ricordo vagamente che nel 2002, onorevole Ladu, lei era Assessore e anche l’onorevole La Spisa e quando abbiamo fatto la legge numero 7 nel 2002, abolendo il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali voi avete scritto in questa legge che è stata approvata che la verifica di coerenza sugli atti della pianificazione urbanistica comunale (ovviamente nelle more di quella legge che dovevate fare entro 60 giorni e che non avete mai fatto per disciplinare tutto questo) è effettuata, la verifica di coerenza sulla pianificazione urbanistica comunale, è effettuata e svolta sulla base degli indirizzi – ascolti – politico-amministrativi emanati dalla Giunta regionale – scrivete voi, questo – e poi emanata dal direttore generale della pianificazione urbanistica. Questo è stato scritto nel 2002, non lo abbiamo scritto noi, anzi noi abbiamo evitato che ci sia, nel rispetto della separazione delle competenze, nessuna contiguità con la funzione di indirizzo politico rispetto agli atti di verifica meramente di coerenza rispetto alla programmazione sovraordinata. Poi vi spaventa anche il fatto che la Regione…ma lo dite voi: la determinazione del direttore generale deve essere assunta entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della delibera di adozione definitiva – adozione, non approvazione, quindi anche voi concordate sull’idea che prima dell’approvazione definitiva, quindi all’adozione, venga fatta la verifica di coerenza -, qualora il Piano contrasti con gli strumenti sovraordinati del governo del territorio e con le direttive regionali, eccetera, eccetera, viene rimesso dal direttore generale della pianificazione (quindi atto amministrativo) all’ente locale per l’eliminazione dei vizi verificati. Sostanzialmente non è che con la nostra proposta di legge si va molto distanti: abbiamo dimezzato i tempi, salvo poi un’interruzione, che può essere fatta una sola volta, per elementi che sono davvero eccezionali perché normalmente un Comune, quando arriva all’adozione preliminare e si espone alla presentazione delle osservazione da parte dei cittadini, si presume che la conformazione dello strumento sia tale da essere presentabile, perché se è un manoscritto credo che non sia opportuno mettere in piedi una procedura così complessa; quindi stiamo parlando di un piano che ha già la sua conformazione, quindi è molto difficilmente il responsabile del procedimento… se non perché la presentazione degli elaborati o degli allegati è carente di alcuni aspetti che magari non sono stati allegati o non sono stati precisati. E noi precisiamo una volta per tutte che la verifica di coerenza si effettua effettivamente – così come l’emendamento dell’onorevole Mattana e di altri precisa ancor meglio – sulla strumentazione sovraordinata, cioè su quello che effettivamente rappresenta il compendio delle invarianti che, nella tutela dell’interesse generale, devono essere rispettate perché stanno al di sopra dell’interesse del singolo ente locale. Questo è il meccanismo, e la verifica di coerenza non si può esprimere o sbizzarrire in valutazioni di gradimento su questo o su quest’altro, come invece poteva avvenire sino ad oggi grazie a questa apertura che fu fatta in questa legge agli indirizzi politico-amministrativi emanati dalla Giunta regionale in materia urbanistica, sul controllo, sulla verifica di coerenza. Mi sembra invece che ci sia un passo in avanti sostanziale, per eliminare e per chiudere questi varchi che oggi sono ancora aperti nelle procedure – perché questa norma è in vigore e per fortuna non ha avuto conseguenze dal punto di vista dell’adozione di atti da parte della Giunta – perché riteniamo che questa procedura debba avere questa rigidità, e anche questo rigore dal punto di vista del confronto con le strumentazioni sovraordinate.

Poi, circa la questione dell’accordo di programma, onorevole Ladu, anche qui non abbiamo inventato niente: si vada a leggere l’articolo 34 del Testo unico sugli enti locali che prevede espressamente – ed è in vigore dal 2000, quindi già operativo in molti casi – l’adozione degli accordi di programma che, nell’interesse di attività complesse, possono anche prevedere delle varianti; e sono varianti, non sono deroghe, sono varianti che quindi devono rispettare tutti i requisiti di legittimità e di conformità alla strumentazione generale senza andare in deroga, cosa che invece poteva fare l’articolo 28 bis della legge 45 che demandava ad una legge approvata dal Consiglio,un accordo di programma approvato dal Consiglio che, avendo valore di legge, poteva persino permettersi di fare cose diverse da quelle che erano previste.

Noi riteniamo che la pianificazione urbanistica nella sua accezione generale debba essere chiara e ferma nella sua applicabilità; dare un visto di coerenza da questo punto di vista mette i Comuni al sicuro sulla affidabilità, infatti si dice che viene verificata prima dell’approvazione definitiva. Ed è del tutto evidente, onorevole La Spisa, che nessun Comune può legittimamente adottare un atto di approvazione definitiva del PUC perché nessun Segretario comunale darà il visto di legittimità a quella delibera se manca il visto di coerenza che ne è un presupposto fondamentale. Quindi indirettamente hanno la sanzione, cioè non ppossono procedere, non possono dare attuazione alle previsioni del Piano, che è assolutamente insita nel meccanismo che anche adesso funziona così, perché nessun Segretario autorizza un atto illegittimo cioè privo dei requisiti di legge.

Infine, sulla questione degli incendi, questa è determinata da una legge dello Stato che, al fine di prevenire che si incendino i territori per fare delle speculazioni edilizie, pone il vincolo decennale alle trasformazioni di destinazione d’uso di tutti i territori che sono stati attraversati dagli incendi, e quindi anche questo non mi pare che sia una cosa… anzi noi, che siamo in Sardegna e che questa problematica in altri anni l’abbiamo vissuta molto drammaticamente, dovremmo essere almeno su questo più prudenti o, se più coraggiosi, anche un po’ più estensivi dei dieci anni.

PRESIDENTE. Grazie, assessore Sanna.

Per esprimere il parere sugli emendamenti, ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sull’emendamento numero 85 il parere è negativo e così pure sugli emendamenti numero 136, 137 e 135. L’emendamento numero 246 della Giunta, di cui c’è anche il sostitutivo 282, è accolto. Il parere è positivo sull’emendamento sostitutivo numero 281 che sostituisce il numero 133, sul quale invece si esprime parere negativo.

Sull’emendamento numero 190 il parere è negativo, o ritiro, onorevole Uras: chiedo il ritiro dell’emendamento 190, abbiamo discusso lungamente anche oggi.

Dell’emendamento 9 si chiede il ritiro, o il parere è negativo; si chiede il ritiro anche dell’emendamento numero 191… questo era già ritirato? Ah sì, chiedo scusa, l’aveva già ritirato l’onorevole Masia, e anche il numero 43 era stato ritirato.

Sull’emendamento numero 132 il parere è contrario. Il numero 37 è ritirato; sull’emendamento 156 il parere è negativo, onorevole La Spisa, io consiglierei anzi di ritirarlo, e di ritirare anche il numero 157, altrimenti il parere è negativo. Sull’emendamento 134, direi all’onorevole Pileri di ritirarlo e di non metterlo in votazione perché è assolutamente contraddittorio rispetto a tutte le cose che sono state dette anche oggi, in quanto prima veniva proposto che per conoscenza si mandasse il PUC alla Provincia e adesso si chiede che anche la Provincia dia la verifica di coerenza, quindi mi pare che sia contraddittorio e in quanto tale consiglierei il ritiro.

L’emendamento 40 era già ritirato. Sull’emendamento 189, Presidente, io propongo ai presentatori dell’emendamento stesso una mediazione: siccome loro propongono di aggiungere nel comma 5 “trenta giorni per i Comuni di terza e quarta classe e sessanta giorni per quelli di prima e seconda classe”, la proposta è che venga uniformato questo termine con il quarantacinque giorni. L’emendamento numero 7 era stato ritirato, l’emendamento numero 169 era stato ritirato anche questo dall’onorevole Farigu, se non ricordo male.

PRESIDENTE. Proceda, poi chiederemo. Per l’emendamento 192?

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. L’emendamento numero 192 era ritirato, se non ricordo male. Presidente, vorrei aggiungere solo una cosa al comma 4, onde evitare che poi magari facciamo velocemente, cioè che ci siano dei problemi perché decadono emendamenti e si va al velocemente

PRESIDENTE. Al comma 4 dice?

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Al comma 4 sempre dell’articolo 11, io chiederei anche per coerenza con il resto del testo e anche per una maggiore esplicitazione, insomma, che chiunque può formulare entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione osservazioni al PUC adottato; chiederei che la parola “pubblicazione” fosse sostituita con “deposito”, cioè dall’ultimo giorno di deposito, è chiaro?

PRESIDENTE. Nel momento in cui voteremo articolo poi…

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Io ho voluto anticiparlo così che propongo già da ora… grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Conforme.

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Siamo all’emendamento numero 85 a firma Pileri, Amadu, Cherchi.

Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Io voterò a favore dell’emendamento per tre ordini di ragioni, così cominciò a dare anche qualche risposta l’Assessore. Le leggi dello Stato lei dice, le leggi dello Stato non sono dogmi nel senso che sono da rispettare ma quando si ha una potestà legislativa si ha anche l’obbligo di opporsi. I colleghi forse non sanno e se lo sanno è bene che ce lo ripetiamo, che per una legge dello Stato noi votiamo un bilancio di 9 miliardi di euro però poi il Governo da due anni ci dice quanto possiamo spendere non sui suoi fondi trasferiti dalla Governo ma sulle nostre risorse. Queste sono le leggi dello Stato, le leggi dello Stato non sono dogmi quando non sono giuste e secondo me lo Stato italiano non ha un’idea precisa di cosa è la sovranità di una comunità.

Le invarianti di cui lei parlava: in tutto il resto del mondo quando c’è una legge che dice: questo è patrimonio di tutti, quella legge si applica e chi non l’applica viene sanzionato, ma in nessun’altra parte del mondo le assicuro esiste una procedura per cui vigente una legge prima di approvare una legge di rango inferiore devo chiedere il permesso a chi ha esitato la legge di rango superiore, perché questa è la procedura che noi… se mi indica fuori dall’Italia un percorso di questo tipo io rimetto l’obiezione. Ma è un costume italico, è un costume tutto italico quello che lei mi rappresenta e nella fattispecie questa legislatura, circa a ciò che diceva il relatore circa l’iscrizione di sentimenti, di procedure democratiche in questa legge, non è che non si veda, onorevole Pirisi, si nota uno sforzo, non è che non si noti, però io non posso non dire che questa legislatura è stata una legislatura che ha trasformato l’istanza di partecipazione, che era quella di voler aumentare il numero di coloro che decidono, in un’istanza di consultazione, che è una cosa diversa. Io vorrei ricordare a questa Aula che cosa abbiamo fatto dei pareri della Conferenza degli enti locali in molte circostanze, non in questa.

Un’ultima precisazione sulle procedure che sottopongo all’attenzione dei colleghi, perché prima non ho fatto in tempo. Se l’Assessorato regionale dice: badate vi faccio una proposta di modifica, badate non ci sono limiti né univocità nel senso che può dirlo una volta, lo può dire due volte, lo può dire tre volte perché sulla proposta è disciplinata solo dall’articolo 8 senza limiti temporali. La univocità del comma 10 non obbliga ad acquisire tutte le integrazioni in un’unica soluzione e fa ripartire l’orologio ogni volta che si acquisisce un’integrazione; cioè il funzionario non è obbligato a chiedere tutto e in un’unica soluzione e quindi il funzionario si trova in questa situazione, di poter promuovere, di poter far proposte ad libitum comma 8. Può darsi che mi sbagli ma le proposte secondo me le può fare a più riprese e la legge non glielo impedisce, perché non è legato al periodo di sospensione, e nel comma 10 non è detto che debba acquisire tutta la documentazione in unica soluzione in maniera tale che funzioni l’orologio dei 90 giorni, che voi avete previsto. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere La Spisa per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LA SPISA (F.I.). Voto naturalmente a favore dell’emendamento soppressivo e aggiungo, in considerazione anche della replica fatta dall’Assessore, e anche dalle considerazioni fatte dal collega Pirisi, che non possono essere addotte come motivazioni precedenti posizioni assunte da rappresentanti di Giunte precedenti o di atti amministrativi, che possono essere eventualmente anche criticati anche da noi stessi. Il fatto che nel disegno di legge proposto dall’Assessore allora Biancareddu ci fosse una certa previsione normativa va anche contestualizzato. Il vero problema, onorevole Pirisi, è che noi ci troviamo oggi di fronte ad una legge che non può non essere letta e guardata da tutti noi considerando quel che in questi quattro anni è accaduto. In un sistema normale, una valutazione di coerenza fatta con ragionevolezza, con attenzione davvero a svolgere un semplice ruolo di verifica di una coerenza che è più vicina a quello che dice Uras, riguardo al controllo di legittimità, è molto meno vicina invece ad un controllo di merito, forse poteva essere anche guardata con minor sospetto da parte nostra, ma visto come voi avete usato lo strumento del piano paesaggistico regionale in assenza di questa legge e visto come tenete a mantenere questo sistema con questo inserimento che come tra l’altro ha affermato esplicitamente l’Assessore, porterà evidentemente a bloccare l’approvazione definitiva dei piani urbanistici qualora gli Uffici regionali individuino un contrasto con gli strumenti urbanistici superiori, in particolare nei confronti del piano paesaggistico regionale, questo porterà ad un blocco per una concezione di controllo esasperato, che voi avete fatto in questi anni. E noi non possiamo prescindere nel fare una legge non possiamo prescindere dall’esperienza di questi quattro anni, che spero nell’atteggiamento non sia uguale qualunque maggioranza dovesse esserci nella prossima legislatura, perché non mi interessa garantire che poi se ci fosse qualcun altro, magari vicino a noi, possa avere le mani libere per bloccare i comuni, se anche nella prossima legislatura dovesse esserci da questa parte che avesse lo stesso atteggiamento, credo che sarebbe anche in quella ipotesi dal criticare. Vogliamo cioè un sistema in cui si individuino responsabilità ben definiti e competenze specifiche o un sistema in cui la Regione pianifica, pianifica tutti i livelli entrando nel merito delle questioni. Credo che questo sia oggi sbagliato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Presidente, ovviamente per esprimere il voto favorevole e per esprimere alcune brevi considerazioni. La prima è che questo emendamento, che sembra un emendamento strumentale, perché soppressivo, è ampiamente giustificato dal fatto che sono stati presentati degli altri emendamenti che cercano di apportare delle correzioni all’articolo 11, soprattutto ai commi dal numero 8 al numero 13, in particolare l’emendamento numero 133 e numero 134. E rispondo all’onorevole Pirisi dicendo che assolutamente non c’è nessuna confusione in questi due emendamenti perché questi due emendamenti prevedono che la Regione possa intervenire nella verifica dell’approvazione del piano come possono intervenire tutti gli altri soggetti interessati, e quindi nella fase di pubblicazione del Piano e durante la fase delle osservazioni; altre regioni hanno adottato questo criterio, e quindi sono due emendamenti che sicuramente potrebbero portare a uno snellimento delle procedure, e l’intervento della Regione si inserirebbe in un momento forse più corretto, proprio nel principio di sussidiarietà. Come è stato in qualche modo bocciato anche l’emendamento numero 136, dove appunto si prevedeva la soppressione non dell’articolo ma di alcuni commi. Quindi, non ci resta che presentare un emendamento soppressivo, perché non c’è possibilità, onorevole Pirisi, di dialogo e di migliorare il testo legislativo. Quindi, l’emendamento rimane e lo votiamo favorevolmente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ladu per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LADU (Fortza Paris). Vorrei che fosse presente la Giunta… non so se dobbiamo chiedere la sospensione…

PRESIDENTE. Interrompiamo un attimo?

LADU (Fortza Paris). Non so, insomma, l’Assessore è sparito.

PRESIDENTE. No, non è sparito, evidentemente aveva necessità di assentarsi qualche minuto.

PIRISI (P.D.). Magari parla prima l’onorevole Mattana.

LADU (Fortza Paris). No, ci dev’esser l’Assessore, perché altrimenti significa che quello che stiamo dicendo…

PRESIDENTE. Ecco, è in aula l’Assessore. Prego onorevole Ladu.

LADU (Fortza Paris). Assessore, eravamo preoccupati per la sua assenza, vedo che, grazie a Dio, non ci sono problemi, possiamo continuare i lavori del Consiglio. Io e il mio Gruppo voteremo a favore dell’emendamento, perché dopo il dibattito che si è sviluppato anche in merito all’articolo 11, ma anche all’articolo 10 e ai precedenti, questo ci convince ancora di più che questa legge andava effettivamente riscritta, ed è difficile, anche con rattoppi vari e con emendamenti vari, riuscire a fare una legge che sia compatibile con le esigenze del popolo sardo. Riprendo alcune considerazioni che ha fatto l’Assessore, perché l’assessore Sanna è molto abile nel tentare di mescolare le carte, fa riferimenti ad alcune leggi cui fa uso abbondante durante la scrittura della legge, e, però, queste leggi vengono usate ad uso e consumo della maggioranza, non è che viene usata integralmente, interamente la legge, perché, come dicevo prima, per quanto riguarda il decreto Urbani voi avete preso alcune parti del decreto Urbani, altre le avete modificate, non vi siete posti il problema che bisognava osservare quanto contenuto e scritto nel Codice Urbani. Io, Assessore, devo anche dirle che, per quanto riguarda il riferimento che lei ha fatto all’accordo di programma, e quello relativo alla legge numero 267/2000, del testo unico della legge sugli enti locali, dove si dice che si possono approvare gli accordi di programma anche in variante ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, e questo è vero che lo contiene, però, Assessore, le posso dire che prima della sua Giunta, non ho mai visto un accordo di programma che sia stato fatto non rispettando le leggi vigenti in materia. Allora, voi avete fatto accordi di programma che sono andati oltre la normativa vigente, e l’ultimo esempio eclatante…

PRESIDENTE. Può recuperare i 30 secondi.

LADU (Fortza Paris). Ho finito, ho finito, siccome ho perso qualche secondo perché non era presente l’Assessore, chiedo di recuperarlo. Allora, l’esempio eclatante è l’autorizzazione che state dando al Comune di Tortolì per costruire 180.000 metri cubi, che sono un’altra città che stanno costruendo, pur non avendo approvato il PUC, pur non avendo nessun elemento normativo che possa giustificare questo tipo di intervento. Allora, questo è il tipo di utilizzo che voi fate di quella norma, che è un utilizzo sbagliato che noi non condividiamo, perché anche quando si fanno gli accordi di programma, può anche darsi che qualche volta si forzi la legge, ma voi lo state facendo in modo sistematico, perché dovete, in questo modo, fare le cose che interessano a voi e ai vostri amici, per poi, magari, penalizzare altri che non sono in linea con la vostra posizione politica. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Mattana per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MATTANA (P.D.). Grazie Presidente. Intervengo per dichiarare il mio voto contrario all’emendamento, e per dire che, invece, il testo dell’articolo proposto, ma anche quelli precedenti, segna un deciso passo in avanti sul riconoscimento del ruolo degli enti locali ed ai comuni. Intanto riconosce al comune il ruolo di pianificazione e la titolarità della pianificazione del territorio, mentre la Regione definisce solo le disposizioni generali, e questo l’abbiamo voluto ribadire anche con la precisazione nel testo del modo con cui si esercita la pianificazione comunale, dando attuazione al principio di sussidiarietà e indicando che il Piano urbanistico comunale ha una valenza strategica; è uno strumento configurativo, mentre i Piani attuativi sono conformativi, e da questo discende anche la distinzione importante tra la capacità a edificare, il diritto a edificare, che è un tema attuale. Ma siccome è stato richiamato più volte anche un articolo precedente, l’articolo 7 sugli accordi di programma, io penso che proprio l’articolo 7 sugli accordi di programma segni il superamento del ruolo della Regione come ente che sovraintendere all’attuazione e all’elaborazione degli accordi di programma, perché ricordo che l’articolo 28 della legge numero 45 recitava al 6 quater: “il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione”; quindi la Regione sovraintende e determina l’attuazione degli accordi di programma, e c’è da dire che non sarà un fatto casuale che solo un accordo di programma in virtù dell’articolo 28 sia stato attuato, e nessun accordo di programma in virtù dell’articolo 28 bis. Quindi credo che, contrariamente a quanto diceva l’onorevole Ladu, l’articolo 7 stabilisce pari ruolo tra regione ed enti locali, che possono anche tra di loro, senza la partecipazione della Regione, stipulare accordi di programma finalizzati a miglioramenti del loro territorio. Quindi, noi abbiamo migliorato il testo, l’abbiamo semplificato mantenendo anche il regolamento edilizio, così come proponeva l’intera Commissione, e prevedendo una procedura semplificata per le varianti al regolamento edilizio, per favorire le risposte rapide alle esigenze degli enti locali e dei cittadini. Io penso che siamo sulla strada giusta per applicare il principio di equiordinazione e per riconoscerlo degli enti locali, e credo che anche le norme successive dimostreranno che noi stiamo andando oltre quelli che potevano essere i limiti della discrezionalità, che una fase transitoria, come quella dell’intesa, si possono verificare. Vogliamo dare regole certe e chiare per gli enti locali e per i cittadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Caligaris per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CALIGARIS (Gruppo Misto). Sì, Presidente, anch’io voterò contro l’emendamento numero 85. Volevo però richiamare l’attenzione, in particolare del relatore, sul comma 1, laddove si parla di “procedimento di formazione del PUC” e di “atto proprio”. Secondo me, anziché parlare di “formazione”, forse sarebbe più opportuno parlare di stesura del PUC, e, anziché parlare di “atto proprio”, perché sembra un atto proprio del sindaco, parlare di apposito atto. Quindi è accolto. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Stiamo votando l’emendamento numero 85.

LADU (Fortza Paris). Chiedo il voto elettronico palese.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell’emendamento numero 85.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Prendo atto che il consigliere Murgioni ha votato a favore e che i consiglieri Corda e Manca hanno votato contro.

Rispondono sì i consiglieri: Capelli – Farigu – Ladu – Lai Renato – Lombardo – Maninchedda – Murgioni – Petrini – Pileri – Pisano – Sanna Matteo – Vargiu.

Rispondono no i consiglieri: Agus – Barracciu – Biancu – Bruno – Cachia – Caligaris – Calledda – Cerina – Cherchi Silvio – Cocco – Corda – Corrias – Cucca – Cuccu Giuseppe – Davoli – Espa – Fadda – Floris Vincenzo – Frau – Gessa – Ibba – Lai Silvio – Lanzi – Licheri – Manca – Masia – Mattana – Meloni – Orrù – Pacifico – Pinna – Pirisi – Pisu – Porcu – Salis – Sanna Alberto – Sanna Franco – Sanna Simonetta – Scarpa – Serra – Tocco – Uggias – Uras.

Si è astenuto il consigliere Giagu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti 56

votanti 55

astenuti 1

maggioranza 28

favorevoli 12

contrari 43

(Il Consiglio non approva).

L’emendamento numero 42 è stato ritirato.

Passiamo all’emendamento numero 136 con la modifica che ha indicato l’onorevole Pileri, non ricomprendente il comma 7.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Chiedo scusa, Presidente, mi ero prenotato precedentemente. Comunque, ne approfitto per dire che siccome sono state già… ha parlato l’onorevole Mattana e ha illustrato anche questioni che attengono ad alcune preoccupazioni che sono state rappresentate all’interno di quest’Aula, c’è un emendamento, appunto, di cui si è già parlato, però forse è opportuno che lo dica al momento in cui discuteremo dell’emendamento stesso. Però, volevo dire che siccome l’onorevole Maninchedda ha fatto riferimento, in maniera chiara e precisa, al fatto che potesse esserci una sorta di spezzatino della richiesta di integrazione documentale, l’ipotesi – però ne parleremo proprio quando arriveremo a questo punto – era che venga, se siamo d’accordo, che venga scritto: “al fine di acquisire in un’unica soluzione integrazione documentale”. Così, voglio dire, si fuga qualunque dubbio e si capisce che non c’è volontà di creare uno spezzatino nella richiesta di integrazione. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Signor Presidente, per ribadire che c’era un errore in questa proposta di emendamento, cioè non era prevista la previsione di cancellazione del comma 7, ma il comma 7 era l’ultimo comma che doveva far parte dell’articolo perché con la delibera di adozione definitiva… cioè con la verifica di coerenza si chiudeva il procedimento da parte della Regione per quanto riguardava l’approvazione del Piano urbanistico comunale. Credo che sia un emendamento pertinente perché, come ho detto prima, non si capisce perché dopo questa fase debba essere riaperto, da parte dei funzionari, un procedimento che possa portare un appesantimento dei tempi e dei termini. Anche perché è anche in contrasto con l’attività che la Giunta regionale sta portando avanti, anche se non ha portato dei frutti, cioè quella della copianificazione con i Comuni nella redazione dei Piani urbanistici comunali. Quindi, è ovvio che questo emendamento ha una finalità, quella di snellire il procedimento e di evitare interferenze su una procedura di approvazione di un Piano sottordinato che è di competenza esclusiva del Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull’emendamento numero 136, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Passiamo all’emendamento numero 137.

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Io intervengo, ovviamente, mi sono iscritto anche altre due volte ma non deve essere…

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma non è apparso!

URAS (R.C.). L’informatica e la telematica deve avere un pochino di influenza oggi!

PRESIDENTE. Avrà altre occasioni, onorevole Uras.

URAS (R.C.). No, no, me la prendo adesso. Perché qua si tratta del comma 8 dell’articolo 11 che recita così: “L’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio verifica la coerenza del Piano e propone, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC con il Piano paesaggistico regionale”. Ora, io immagino in questa costruzione che la verifica di coerenza del Piano sia limitata alla verifica di coerenza con il Piano paesaggistico regionale perché così non è scritto! Perché dice: “verifica la coerenza del Piano e propone, eventualmente, le modifiche necessarie ad assicurare la coerenza del PUC con il Piano paesaggistico regionale”. Basterebbe scrivere – e poi dico perché -: “verifica la coerenza del Piano al Piano paesaggistico ed eventualmente ne propone, ai fini della coerenza, le necessarie modifiche”. Cosa intendo per questo? Dall’esperienza che mi viene da tutte le circolari esplicative, dalle indicazioni che provengono dagli Assessorati e dagli uffici, da come poi si può motivare e articolare anche una parola, a che cosa si deve attenere la pianificazione urbanistica comunale? Lo dice e lo diranno poi anche successivamente altri articoli, a tre elementi di pianificazione regionale sovraordinata: il Documento di programmazione territoriale, il Piano paesaggistico regionale e gli atti di indirizzo e coordinamento. Questi, tutti e tre, ad ogni pianificazione regionale l’articolo 12, che poi segue, lo modificheremo, però aveva questo senso quando si tratta di varianti, alle leggi, a che cosa deve essere coerente un Piano urbanistico comunale? Ci sono troppi atti in campo, troppe disposizioni. Io voterò contro questo articolo che parla della soppressione, ma invito ad una stesura più precisa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. E’ per dire all’onorevole Uras, lui è attentissimo alle cose, che c’è un emendamento che accorpa i commi 6, 7, 8 e 9. C’è un emendamento, che è il “281”, che è un emendamento all’emendamento numero 133. L’onorevole Uras è sempre attentissimo, Presidente, stavolta era un po’ distratto. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull’emendamento numero 137, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.)Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Metto in votazione l’emendamento numero 135. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene.

(Non è approvato)

Metto in votazione l’emendamento numero 282, sostitutivo parziale “246”, della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto in votazione l’emendamento numero 246. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

L’emendamento numero 38 è ritirato.

L’emendamento numero 39 è ritirato, l’emendamento numero 41 è ritirato, l’emendamento numero 281 sostitutivo totale del numero 133 della Giunta.

Metto in votazione l’emendamento numero 281. Chi lo approva alzi la mano. E’ approvato.

No scusate, Pinna, Pirisi, Mattana …

Ha domandato di parlare il consigliere Maninchedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MANINCHEDDA (Gruppo Misto). Per dire che il numero 281 onestamente va riconosciuto anche in rispetto anche a ciò che c’è diceva l’onorevole Uras è fortemente migliorativo rispetto al dettato del testo esitato dalla Commissione, onestamente. Perché tutta la procedura di cui abbiamo discusso, per esempio la possibilità che la Giunta possa fare proposte e sia svincolata da un termine temporale, è stato superato da questa dizione, certo, sì rimangono 45 giorni certamente, ma prima era svincolato, è indubbiamente migliorativo dei due dei testi precedenti, in più con l’integrazione orale sull’acquisizione in un’unica soluzione dell’integrazione documentale, io mantengo perplessità di principio rispetto alle modalità del rapporto tra comuni e Regione. Però obiettivamente riconosco che si tratta di una dizione apprezzabile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Siccome siamo di fronte ad un emendamento all’emendamento che è stato recentemente presentato opportunamente dai colleghi della Commissione, io continuo perché qua il riferimento è alla pianificazione regionale, è alla pianificazione regionale, e io condivido questa formulazione perché ci illumina, ci illumina la strada, noi sapremo benissimo come discutere d’ora in avanti, grazie a questo emendamento, io sono ovviamente a favore.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 281.

Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Decadono l’emendamento numero 133 e il numero 9. Rimane il numero 190 a firma Uras, è ritirato il numero 190. Il numero 191 è ritirato onorevole Uras?

URAS (R.C.). Ritirato.

PRESIDENTE. L’emendamento numero 43 è ritirato. Emendamento numero 132 a firma Pileri e più, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione il testo dell’articolo adesso con delle modifiche.

Al comma 10 dopo “al fine di acquisire, quinta riga, in un’unica soluzione”.

Se l’Aula accetta, l’emendamento Pirisi che recita: “con provvedimento motivato dal responsabile del procedimento regionale il termine di cui al comma 7 può essere sospeso con una sola volta e per non più di 45 giorni in relazione alla complessità dell’istruttoria o al fine di acquisire in un’unica soluzione integrazioni documentali”. Al comma 4 poi, “chiunque può formulare entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di deposito invece che di pubblicazione, osservazioni al PUC adottato. Con queste modifiche nel comma 5 non si parla di 30 giorni ma di 45 giorni, se l’aula è d’accordo si approva il testo con queste modifiche.

Metto in votazione il testo. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

L’emendamento numero 37 è ritirato.

Emendamento numero 156 a firma La Spisa, Murgioni e più. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 157 a firma La Spisa, Murgioni e più. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 134 a firma Pileri, Amadu, Cherchi e più. Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento numero 40, ritirato. Emendamento numero 189, l’onorevole Pirisi aveva proposto…

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, avevo fatto la proposta che i 30 e i 60 fosse sostituito con 45 poi però…

PRESIDENTE. Sì, col comma 4.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Però era stato già… in questo senso qua. Dunque lo ritira l’emendamento onorevole Pirisi? No, onorevole Uras scusi…

PRESIDENTE. Ritirato.

URAS (R.C.). La proposta dell’onorevole Pirisi è già votata e accolta.

PRESIDENTE. L’emendamento numero 7 è ritirato, il numero 169… il numero 192 onorevole Uras?

URAS (R.C.). Ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 12. All’articolo 12 sono stati presentati gli emendamenti soppressivi totali numero 86, 193, i soppressivi parziali numero 247, 194, 248 e l’emendamento di sintesi numero 285 del 247 e 248.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 12 e dei relativi emendamenti:

Art. 12

Procedura di approvazione delle varianti

1. Le varianti al PUC sono approvate con la medesima procedura di cui all’articolo 11, comma 2 e successivi, salvo che si tratti dell’approvazione delle seguenti varianti specifiche:

a) adeguamenti dei piani alle disposizioni di legge statali e regionali aventi valenza territoriale;

b) recepimento delle previsioni contenute in atti di pianificazione di livello regionale;

c) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto;

d) adeguamenti ed aggiornamenti non sostanziali del RE, derivanti dall’approvazione di piani attuativi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la delibera di approvazione della variante da parte del consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità della variante introdotta alle tipologie di cui al comma 1.

Emendamento soppressivo totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 12

L’art. 12 è soppresso. (86)

Emendamento soppressivo totale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 12

L’articolo 12 è soppresso. (193)

Emendamento soppressivo parziale Giunta Regionale

Articolo 12

Al comma 1 le lettere a) e b) sono soppresse. (247)

Emendamento soppressivo parziale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 12

Nel comma 1, lettera d), eliminare “derivanti dall’approvazione di Piani attuativi”. (194)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale

Articolo 12

Il comma 1 lettera d) è così sostituito:

d) “adeguamenti ed aggiornamenti non sostanziali del RE, non incidenti sui parametri urbanistici”. (248)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta Regionale

Articolo 12

Gli emendamenti numero 247 e numero 248 sono seguiti dal seguente:

l’articolo 12 e così sostituito:

“Art. 12

1. Le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11, comma due successive.

2. Gli adeguamenti, chiaramente modifiche del regolamento edilizio non incidenti sui parametri urbanistici sono approvati con delibera del consiglio comunale.

3. L’atto consiliare è trasmesso, unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità, all’Assessorato regionale competente in materia di governo territorio.”.”. .)

PRESIDENTE. E’ aperta la discussione sull’articolo sugli emendamenti. Non ho nessun iscritto a parlare.

Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Emendamento numero 86 è negativo, un attimo solo Presidente…

PRESIDENTE. Emendamento numero 193…

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Emendamento numero 75…

PRESIDENTE. No, mi scusi onorevole Pirisi siamo all’articolo 12.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Scusi, Presidente.

PRESIDENTE. Allora, c’è l’emendamento numero 86, lei ha detto no.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. 86 no.

PRESIDENTE. Emendamento numero 193? E’ ritirato. Il numero 285 che è quello di sintesi fra il numero 247 e il 248.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. Sì, positivo.

PRESIDENTE. Emendamento numero 194?

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. L’emendamento numero 194 è ritirato, chiedevamo il ritiro anche su questo.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta è conforme. Metto in votazione l’emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova.) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Emendamento di sintesi numero 285.

Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi, relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore di maggioranza. E’ un emendamento della Giunta però io volevo chiedere se è possibile, così lo leggo anche: ” Le varianti al PUC sono approvate con la medesima procedura di cui all’articolo 11 comma 2 e successivi. Punto 2, gli aggiornamenti e modifiche del regolamento edilizio non incidenti sui parametri urbanistici sono approvati con delibera del Consiglio comunale e poi il punto 3, l’atto consiliare trasmesso unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità all’Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio”. Ora siccome il punto 1 e il punto 2 sono in qualche misura collegati, volevo chiedere se in fase di coordinamento potrebbe essere formulato in questo modo: “Le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11 comma 2 e successivi ad eccezione… si ma in sede coordinamento…. No, il punto 1), assieme al punto 2).

PRESIDENTE. Potrebbe ripetere per cortesia, per l’Aula.

PIRISI (P.D.), relatore. No, dicendo così, che: “…ad eccezione degli adeguamenti, aggiornamenti di modifica del Regolamento edilizio non incidenti sui parametri non approvati con delibera del consiglio comunale”. Cioè, e in sede di coordinamento… eh? Gianvalerio, stavi dicendo qualche cosa?

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Si può riformulare…

PIRISI (P.D.), relatore. Cioè, in questa maniera qua!

PRESIDENTE. E’ chiaro. Mettiamo in votazione…

Ha domandato di parlare il consigliere Uras per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). No, per dichiarare soltanto che io voterei a favore, se riuscissi a capire esattamente com’è la formulazione. Mi pare che il comma 1, che riguarda le varianti al PUC, al Piano, eccezion fatta per le varianti che riguardano il Regolamento edilizio, segue le procedure dell’articolo 11, invece tutte le altre procedure sono limitate alle varianti del Regolamento edilizio. Quindi, il punto 3), che è quello della comunicazione… Io ho già avuto modo di dire, nelle vie brevi, che le procedure dell’articolo 11 riguardano anche quelle di verifica, e invece la trasmissione pura e semplice, se è collegata a tutti e due gli elementi, cioè il primo comma e il secondo comma, pare solo obbligare, in caso di variante del Piano urbanistico, ad una comunicazione all’Assessorato; invece no, viene attivata proprio la procedura. Allora attacchiamo il comma 2 al comma 3, e facciamo un unico comma 2.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Uras.

Ha domandato di parlare il consigliere Pileri per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PILERI (F.I.). Sì, per esprimere il voto contrario a questo emendamento di sintesi. Il primo motivo è nel comma 1, dove appunto le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11, comma 2 e successivi, ovviamente si ripercorre la strada prevista dai commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, per i quali noi prima abbiamo chiesto la soppressione. E poi per la confusione nel comma 2, quando si dice “gli adeguamenti, aggiornamenti e modifiche del Regolamento edilizio non incidenti sui parametri urbanistici sono approvati con delibera del consiglio comunale”, bisognerebbe capire cosa significa “non incidenti sui parametri urbanistici”, questo non è chiaro per nulla.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPISSU

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masia per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MASIA (Gruppo Misto). Sì, Presidente, premesso che per gli articoli 10 e 11 abbiamo ritirato tutta una serie di emendamenti che tendevano a separare il Regolamento edilizio dal PUC, nel senso che ritenevamo che proprio per non dover avere lo stesso processo di approvazione quando si andava a fare delle varianti, la risposta è attraverso questo emendamento nell’articolo 12, che fa appunto sintesi. Io condivido molto la posizione espressa dall’onorevole Uras, quando evidenzia che le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11, comma 2 e successivi. Deve restare da solo, perché è chiaro e perché non ci dev’essere confusione. Stiamo parlando di varianti al PUC. Quando stiamo parlando di varianti al Regolamento edilizio, che non incidono – e io credo che si abbastanza chiaro – sui parametri urbanistici – i parametri urbanistici logicamente sono normati e si sa che cosa sono – allora è giusto che si faccia in modo, anche in fase di coordinamento, che il comma 2 e 3 di questo emendamento possano essere pure messi assieme, perché l’atto consiliare a cui fa riferimento è quello della variante al Regolamento edilizio, e quindi non ci dev’essere confusione. Il comma 2 e 3 vanno assieme, per me va bene, non ci sono problemi, e se così stanno le cose io credo che va bene, come credo che già dall’inizio, con il ritiro degli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, questa sia una conclusione logica e corretta.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Masia.

Ha domandato di parlare il consigliere Pinna per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PINNA (P.D.). Sì, semplicemente per confermare… prima di tutto per esprimere il parere positivo sull’emendamento numero 285, e per confermare quanto sosteneva l’onorevole Masia, e cioè: il primo punto riguarda semplicemente, siccome il titolo è “procedura di approvazione alle varianti”, l’unica proposta che faceva l’onorevole Pirisi era proprio questa che riprendeva il testo, cioè le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11, comma 2 e successivi, salvo che si tratti di adeguamenti, aggiornamenti, si potrebbe quindi integrare in questo modo…

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Non va bene! Sono due temi diversi. Lascialo così!

PINNA (P.D.). Potremmo… però noi nel 12 avevamo… ed è chiaro che il 3 è attaccato direttamente al 2, solamente quella fattispecie, questo è chiarissimo!

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Pirisi. Ne ha facoltà.

PIRISI (P.D.), relatore. Presidente, per confermare quello che è stato testé detto, prima dal collega Uras, poi adesso dal collega Masia, che le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all’articolo 11, comma due e successivi. Punto secondo: gli adeguamenti, aggiornamenti e modifiche al Regolamento edilizio… eccetera, diventa un punto unico questo, d’accordo? Quindi non c’è un punto 3), c’è un punto 1) e un punto 2), e quindi il punto 2) e 3) diventano un unico punto 2).

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pirisi.

Siamo in sede di votazione dell’emendamento numero 285, che si compone di due commi: il primo tal quale all’attuale; e il secondo che include anche il terzo comma. Va bene?

Metto ora in votazione l’emendamento numero 285. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Passiamo all’esame dell’articolo 13.

(Interruzione)

Colleghi, interrompiamo alle 20 e 30. Come no? Chi l’ha preso l’impegno? Dai, iniziamo l’articolo 13, vediamo un pochino come procedere colleghi, adesso, se facciamo veloci, è un articolo breve, con pochi emendamenti.

All’articolo 13 è stato presentato l’emendamento soppressivo totale numero 87, l’emendamento sostitutivo parziale numero 195, e gli emendamenti aggiuntivi numero 10 e 196.

(Si riporta di seguito il testo dell’articolo 13 e dei relativi emendamenti:

Art. 13

Piani attuativi

1. I Piani attuativi (PA) sono gli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica comunale, aventi valore conformativo della proprietà, finalizzati all’attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal PUC. Essi possono assumere il valore e gli effetti dei:

a) piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

b) piani per l’edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare);

c) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica);

d) piani di recupero, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale);

e) programmi integrati di intervento, di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica) e di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione dell’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179);

f) programmi di recupero urbano, di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);

g) programma integrato di intervento nei centri storici, di cui all’articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) e successive modifiche.

2. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PA può esserestipulata una apposita convenzione.

Emendamento soppressivo totale Pileri – Amadu – Cherchi Oscar – Contu – La Spisa – Licandro – Lombardo – Petrini – Pittalis – Rassu – Sanjust – Murgioni – Cappai

Articolo 13

L’art. 13 è soppresso. (87)

Emendamento sostitutivo totale Uras – Davoli – Pisu

Articolo 13

Nel comma 2 sostituire “dal PA può essere” con “dai PA di iniziativa privata deve essere”. (195)

Emendamento aggiuntivo Pisano – Cassano – Dedoni – Vargiu

Articolo 13

Dopo il comma 2 dell’articolo 13 è inserito il seguente comma:

2 bis) Le aree dei piani attuativi (PA) di cui al comma 1, la cui destinazione urbanistica sia quella pubblica, individuate a servizio delle aree residenziali del piano, la cui occupazione sia intervenuta in vigenza del piano, non sono restituibili e retrocedibili, e conservano la pubblica destinazione anche successivamente alla scadenza del piano che sono irreversibilmente acquisite al patrimonio pubblico; (10)

Emendamento Aggiuntivo Uras – Davoli – Pisu

Articolo 13

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) Gli interventi di nuova costruzione, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi di programma, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di apposita ricognizione di quelli vigenti, possono essere realizzati mediante Denuncia di inizio attività. (196).)

PRESIDENTE. E’ iscritto a parlare il consigliere Uras. Ne ha facoltà.

URAS (R.C.). Signor Presidente, sull’ordine dei lavori, non per annoiare nessuno…

PRESIDENTE. Onorevole Uras, procediamo un po’ sull’articolo 13…

URAS (R.C.). Chiedo soltanto scusa, siccome ci sono state interlocuzioni tra i gruppi, proprio per consentire, diciamo, approfondimenti di natura tecnica, e ci sono tempi contati, è chiaro ed evidente che se rimaniamo in Aula noi siamo disponibili, però poi gli approfondimenti li faremo in un altro momento, con quello che ne consegue.

PRESIDENTE. Non sia sempre minaccioso, onorevole Uras, ascolti onorevole Uras, possiamo… io le ho proposto, così non perdiamo tempo sull’ordine dei lavori, siccome l’articolo 13 è breve e non ci sono troppi problemi, non ho nessun iscritto a parlare, quindi chiedo il parere del Relatore sui quattro emendamenti che ci sono. Quindi, se abbiamo cinque minuti di pazienza, concludiamo nei tempi previsti, lasciando poi il tempo per gli approfondimenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Pirisi, relatore.

PIRISI (P.D.), relatore. Grazie Presidente. Contrario sull’emendamento numero 87, qua io chiedo che venga ritirato, poi avremo modo anche eventualmente di approfondire; mentre per quanto attiene l’emendamento numero 10, siccome è un emendamento aggiuntivo Presidente, chiederei che venga sospeso in modo che possiamo fare un ragionamento.

PRESIDENTE. E l’emendamento numero 196? E’ aggiuntivo anche questo.

PIRISI (P.D.), relatore. Anche per questo Presidente chiederei che venisse sospeso perché ha degli elementi di grande interesse, è molto molto interessante.

Sinceramente un approfondimento credo che sia urgente.

PRESIDENTE. Va bene. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SANNA GIAN VALERIO, Assessore tecnico degli enti locali, finanze ed urbanistica. Il parere della Giunta è conforme, aderiamo alla sospensione, vedo con molto meno interesse il numero 196 per le cose che dirò quando sarà il momento, però sospendiamo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull’emendamento numero 87, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Sull’emendamento numero 195 c’è stato un invito al ritiro, onorevole Uras?

URAS (R.C.). Era stato richiesto il ritiro?

PRESIDENTE. Sull’emendamento numero 195 c’è l’invito al ritiro, invece sull’emendamento 196…

URAS (R.C.). E’ una formulazione necessaria perché non è che “può essere”, “deve essere”.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, c’è il relatore che forse si è confuso.

PIRISI (P.D.), relatore. No, il parere è favorevole.

~URAS (R.C.). Allora, siccome è favorevole dichiaro anche il voto, così vi prendo i tre minuti, facciamo orario e così ci spostiamo domani mattina.

Semplicemente per precisare una cosa, che in ragione dell’interesse sul numero 196 che viene sospeso giustamente, quindi siamo sempre a ritirarlo successivamente valuteremo in ordine alla riflessione che ci verrà data.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull’emendamento numero 195, sul quale c’è il parere favorevole del relatore, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Gli emendamenti numero 10 e 196 vengono invece sospesi e qualcosa possiamo fare trattandosi di emendamenti aggiuntivi.

Sospendiamo qui il nostro lavoro senza aver appesantito né essere venuti meno agli impegni, il Consiglio è convocato per domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 09.

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