Cagliari, 27 aprile 2017
Le recenti riforme costituzionali, imposte dall’ Unione europea, a seguito della crisi finanziaria, come ad esempio la modifica dell’art.81 della Costituzione e l’introduzione del principio del pareggio di bilancio, hanno reso più difficile garantire per le regioni forme accentuate di autonomia finanziaria. Oltre alla diminuzione delle entrate nelle casse regionali, inducono a forme di raccordo, di limiti di spesa e conseguenti controlli che riducono gli spazi di autonomia finanziaria delle regioni.
Per quelle a Statuto speciale, nonostante la legge 42 del 2009 affidi a norme di attuazione la determinazione per il concorso delle regioni speciali nell’ambito del federalismo fiscale, la giurisprudenza costituzionale sembra assecondare l’applicazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, indirizzati alle regioni ordinarie, anche alle speciali, superando di fatto la “clausola di salvaguardia” pur contenuta nelle norme statali di carattere finanziario dopo il 2009.
Per evitare il ricorso alla complessa pratica delle norme di attuazione, si è ricorso a forme alternative di accordo prevalentemente costituite dell’adozione di una fonte atipica, ossia una legge ordinaria preceduta da accordo Stato/Regione.
Nel 2014 si è dato avvio ad accordi mirati a superare il contenzioso costituzionale promosso dalle Regioni speciali e Province autonome contro le leggi di stabilità con ridefinizione dei contributi posti a carico di ciascuna regione per far fronte ai vincoli di solidarietà in cambio della tutela delle competenze regionali in materia finanziaria e tributaria o all’assunzione di ulteriori competenze.
Tregua di breve durata a seguito dei ricorsi presentati dalle regioni a causa della arbitraria imposizione delle quote di compartecipazione al risanamento della finanza pubblica definite unilateralmente dal Governo.
Questa modalità di attuazione del federalismo fiscale ha creato un quadro non coerente con il governo della finanza delle Regioni speciali con ripercussione sul rapporto intercorrente tra trasferimento delle funzioni e quello delle risorse che non sempre risulta rispondente e ben definito.
Nel complesso la pluralità di fonti che compone il sistema di finanza delle Regioni speciali – compartecipazione ai tributi erariali, permanenza di trasferimenti statali e compartecipazione ai vincoli di solidarietà – non risulta ancora in grado di assicurare una “matura” autonomia finanziaria dalla quale possa conseguire un sistema di federalismo fiscale compiuto.
Ciò nonostante dal punto di vista delle Regioni speciali, il binomio autonomia finanziaria/federalismo fiscale risulta inscindibile.
L’autonomia finanziaria costituisce uno dei principali presupposti per lo sviluppo della democrazia e del pluralismo istituzionale, integrato nell’ambito di un unico ordinamento che richiede forme di solidarietà. E la specialità delle regioni, in questo senso, rappresenta una delle espressioni di tale pluralismo in quanto trova le ragioni nell’integrazione, in un ordinamento più vasto di comunità e territori, caratterizzati da aspetti sotto molteplici profili peculiari.
All’indomani del referendum del 4 dicembre 2016, permane l’impostazione della riforma costituzionale del 2001 definita come riforma in senso “federale” dell’ordinamento e risulta di piena attualità il tema dell’attuazione del federalismo fiscale già intrapresa dalla legge 42 del 2009.
Si tratta quindi di un tema di grande attualità che si inserisce all’interno della discussione in atto sulla persistenza delle ragioni della specialità e sulle nuove forme di regionalismo differenziato, tema del convegno di domani.
Per questo siamo qui a confrontarci con gli esperti in materia, in forma volutamente seminariale.