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Resoconto della seduta n. 313 del 25/07/2018

CCCXIII Seduta

Mercoledì 25 luglio 2018

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Presidente Gianfranco GANAU

La seduta è aperta alle ore 10 e 01.

FORMA DANIELA, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 luglio 2018 (309), che è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che i consiglieri regionali Mario Angelo Carta e Stefano Coinu hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana del 25 luglio 2018.

Poiché non vi sono opposizioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di proposte di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le proposte di legge numero 530, 531, 532, 533, 534.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

FORMA DANIELA, Segretaria. E' stata presentata la mozione numero 442.

Discussione e approvazione della proposta di legge Cocco Pietro - Zedda Alessandra - Busia - Cherchi - Ledda - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Truzzu - Dedoni: "Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione". (534/A)

PRESIDENTE. In accordo con la Conferenza dei Capigruppo è stata inserita la legge Cocco e più sugli incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, e poi procediamo con le norme in materia funebre cimiteriale, e chiudiamo con l'istituzione del reddito di libertà.

L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 534.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Sull'ordine dei lavori. Le immagini che ieri abbiamo potuto vedere, drammatiche e preoccupanti, che riguardano incendi che stanno distruggendo una parte della Grecia, ebbene, una parallela preoccupazione sorge anche ai Riformatori Sardi, e credo anche a parte dei colleghi, perché fino ad oggi non è stata ratificata la nomina del direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Allora, con apposita delibera, che è stata adottata nei giorni scorsi, come al solito non cliccabile da parte della Giunta regionale, si parla di una modifica della delibera numero 33/35 che è stata adottata dalla stessa Giunta regionale il 26.6, ovvero poco meno di un mese fa. La domanda è, Presidente: è pensabile che la Sardegna possa, nel periodo di massima allerta su un tema così delicato che è quello della prevenzione e del poter combattere organizzativamente e perfettamente il sistema degli incendi che purtroppo ogni anno colpiscono il nostro territorio regionale, è pensabile, dicevo, immaginare che un Corpo forestale di vigilanza ambientale così importante per la salvaguardia della vita umana, degli spazi e dei territori della nostra bellissima isola rimanga senza una dotazione così importante? Eppure, mi pare che nelle deliberazioni precedenti la figura, citiamo il dottor Casula, è stata ampiamente individuata per essere persona sicuramente capace di poter organizzare, gestire e confrontarsi non solo con il fuoco, con gli incendi e con tutto ciò che riguarda la prevenzione e la protezione ambientale, ma anche nell'organizzazione diretta complessa di un corpo che vanta ben 1300 uomini. Allora, Presidente, due sono le domande, e mi rivolgo anche all'assessore Arru se avrà la cortesia di ascoltarmi… per cortesia, collega Tocco, collega Tocco, mi rivolgo alla Giunta, e quindi chiedo scusa, avrei bisogno di essere seguito, vorrei che l'assessore Arru portasse questa informativa da parte del Gruppo dei Riformatori Sardi nella quale si domanda per quale motivo la delibera non è cliccabile, quali sono i motivi di ostativa rispetto alla ratifica della nomina del dirigente del Corpo regionale forestale e di vigilanza ambientale. Grazie.

PRESIDENTE. Sarà fatta una sollecitazione alla Giunta.

Discussione e approvazione della proposta di legge Cocco Pietro - Zedda Alessandra - Busia - Cherchi - Ledda - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Truzzu - Dedoni: "Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione". (534/A)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il consigliere Pietro Cocco, relatore.

COCCO PIETRO (PD), relatore. Grazie, Presidente. La proposta di delibera parla di incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius SpA in liquidazione. Così come è accaduto per altre società, delle quali IGEA si è occupato per dare soluzioni. Una piccola parentesi va espressa su IGEA; IGEA è una società che noi avevamo rilevato in condizioni veramente drammatiche, non si pagavano gli stipendi da molti mesi al personale dipendente, la missione per la quale IGEA era stata costituita non era stata seguita nei canoni previsti dalla normativa, per cui è una società che era in chiusura, destinata al fallimento, nata per fare le bonifiche delle aree minerarie dismesse di tutta la Sardegna, con numerosissimi siti si stava liquidando, chiudendo. In realtà è stata rimessa in piedi, IGEA funziona, la missione delle bonifiche è tutta in piedi, per cui noi possiamo procedere anche a fare operazioni come quelle della proposta di legge di oggi, che parla di incentivi all'esodo per società come quella della fluorite di Silius, società che ha sede a Silius, per quanto riguarda il sottosuolo e la miniera, e ha sede naturalmente nella sua struttura organizzativa ad Assemini per quanto riguarda la laveria che serviva per completare le sue procedure. In questo caso c'è un liquidatore di Silius, che si è occupato in questi anni di accompagnare l'azienda proprio alla chiusura, tenuto conto del fatto che non c'erano possibilità perché questa potesse andare avanti, per una serie di ragioni delle quali parlerò adesso. Per cui sono state messe in piedi incentivi all'esodo per i lavoratori, iniziati con delibere di Giunta regionale, con leggi di questo Consiglio regionale nel 2014, proseguite nel 2015-16-17 e anche del 2018. I lavoratori erano complessivamente 93 in tutto, sono diventati 63, per arrivare oggi, nella proposta della quale discutiamo, a 48 lavoratori complessivamente, per i quali prevediamo incentivi all'esodo, sulla falsariga di quello che abbiamo già scritto per altre aziende che abbiamo trasferito a IGEA, o almeno, i lavoratori li abbiamo fatti transitare verso IGEA. In questo caso non vengono messe risorse di bilancio, perché le risorse che vengono utilizzate sono quelle che sono frutto del risparmio della non operatività dell'Azienda di Silius, le cui attività sono prevalentemente in questa fase il sottosuolo, nel soprassuolo le attività sono praticamente chiuse, per cui coloro che servono per mantenere in efficienza le poche attività rimaste in piedi di quella miniera possono essere fatte con pochissime persone. Sono accadute delle cose per cui in questi anni i lavoratori hanno preso l'incentivo, anche in questo caso mettiamo risorse, quindi lo scopo della legge di oggi è quello di mettere ulteriori risorse a disposizione, frutto dei risparmi sempre della Silius in liquidazione, per incentivare i lavoratori a continuare ad andare via. In questa fase sono accadute anche delle cose, che ad esempio 12 lavoratori di Assemini, in questo caso, della laveria di Assemini, abbiano rifiutato il percorso di incentivi di accompagnamento all'esodo, ma vanno raccontate anche delle cose. Ad Assemini c'è la laveria, la laveria ovviamente esisteva da tantissimi anni in un'area industriale, è accaduto di recente che l'ex sindaco di Assemini abbia approvato un Piano urbanistico comunale adeguato al Piano paesaggistico regionale, in cui è stato scritto che quelle aree industriali diventassero delle aree verdi, diciamo così, un parco, è evidente che le attività industriali in quell'area, con una modifica sostanziale come quella accaduta nel Consiglio comunale di Assemini, non possano proseguire, per cui ogni tentativo anche di rimettere in piedi se vi fossero nuovi acquirenti dell'Azienda di Silius non possano procedere perché la laveria non avrebbe più la possibilità di esistere, perché il Piano urbanistico comunale di quella Città è stato modificato con una destinazione differente in quell'area rispetto alla zona industriale necessaria per accogliere un sito di quel tipo. Per cui noi mettiamo in legge la possibilità di prendere incentivi per i lavoratori che ancora rimangono in piedi, e ciononostante, nonostante per questi dodici lavoratori sia stato previsto il licenziamento collettivo, così come da procedura messa in piedi dal liquidatore, manteniamo in piedi inalterata la possibilità anche per quelli, ancora, nonostante nel 2017 abbiano rifiutato l'incentivo all'esodo e il liquidatore abbia preso atto del fatto che l'incentivo all'esodo non è stato raccolto da quei lavoratori, e quindi li abbia messi in una condizione di licenziamento collettivo, ancora manteniamo inalterata la possibilità per quelli di andare in pensione, o incentivati ad andare all'esodo, a dir la verità. Per cui credo che sia una proposta assolutamente importante, che fa giustizia per una serie di lavoratori che hanno lavorato per anni in un'Azienda che adesso non può continuare a procedere nella missione per cui era sorta, è tuttavia, visti i buoni risultati ottenuti con leggi analoghe per altre aziende, proponiamo in questo caso di mettere le risorse così come previste dalla norma finanziaria di 800 mila euro con oneri derivanti da risparmi previsti sempre all'interno della miniera di Silius.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli con votazione elettronica .

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Incentivi all'esodo del personale della Fluorite di Silius Spa in liquidazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa e dare seguito alla procedura liquidatoria della società Fluorite di Silius Spa in liquidazione, al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non si opponga al licenziamento e che risolva il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2018 è corrisposta un'indennità a titolo di incentivazione all'esodo. Il riconoscimento dell'indennità di cui al periodo precedente è subordinato alla condizione che il dipendente licenziato definisca conciliativamente, nelle sedi cosiddette protette, ogni rapporto e/o pretesa verso la società.

2. Sulla base di quanto previsto al comma 1, la società Fluorite di Silius Spa in liquidazione attiva le procedure necessarie al fine di predisporre un piano di esodi compatibile con le attività di custodia e messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, fino all'affidamento della concessione mineraria a un nuovo concessionario individuato dalla Regione. È fatto divieto alla società Fluorite di Silius Spa in liquidazione di attivare procedure di reclutamento di personale in sostituzione di quello esodato.

3. Per il calcolo dell'indennità di incentivazione all'esodo senza opposizione si applica la seguente formula:

Ies = ((RPr - Ikm - Apr - Rst - Icd) x 2)

dove:

Ies = Indennità di esodo

RPr = Retribuzione lorda imponibile IRPEF relative all'anno precedente rispetto a quello di cessazione dei rapporto di lavoro

IKm = Indennità chilometrica e rimborso trasferte

Apr = Arretrati di competenza di anni precedenti corrisposti nell'anno precedente a quello di cessazione del rapporto di lavoro

Rst = Recupero straordinari non goduti

Icd = INPS figurative a carico del dipendente

4. Ai dipendenti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non hanno maturato i requisiti alla pensione e che abbandonano la società senza opposizione, l'importo derivante dall'applicazione della formula è così incrementato:

a) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico è compreso tra 1 anno più un giorno e 3 anni l'importo è incrementato del 20 per cento;

b) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico è compreso tra 3 anni più un giorno e 6 anni l'importo è incrementato del 40 per cento;

c) se il tempo intercorrente tra la data in cui cessa il rapporto di lavoro e il raggiungimento del requisito pensionistico è superiore a 6 anni l'importo è incrementato del 50 per cento.

5. Al fine di garantire una parità di trattamento con i lavoratori precedentemente esodati, a seguito delle procedure di liquidazione dell'ex Ente minerario sardo (EMSA) e della Fluorite di Silius Spa in liquidazione, l'incentivo da corrispondere a ciascun dipendente non può essere superiore a euro 120.000.)

PRESIDENTE. Poiché non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 1.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 800.000 per l'anno 2018, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse disponibili per il medesimo anno, in conto competenza e cassa, nella missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0676 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.)

PRESIDENTE. Poiché non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 2.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)

PRESIDENTE. Poiché non ho iscritti a parlare, metto in votazione l'articolo 3.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Ha domandato di parlare il consigliere Roberto Desini. Ne ha facoltà.

DESINI ROBERTO (Partito dei Sardi). Intervengo per chiederle gentilmente se può invitare i colleghi del Consiglio e la Giunta… in quest'Aula spesso si vedono consiglieri e Assessori che mangiano noccioline e non è una cosa gradevole. Quindi la invito gentilmente a far sì che non si ripetano questi comportamenti.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 534.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del testo unificato: "Norme in materia funebre e cimiteriale". (223-466/A).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del Testo unificato numero 223-466.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Ringrazio il Presidente della Commissione sesta, il Vicepresidente, tutti i componenti che in questi mesi, in queste settimane hanno voluto contribuire a discutere, unificare e proporre questa legge all'Aula. Una legge sicuramente che va incontro a diverse esigenze che si sono avute in questi anni, in una materia sulla quale troppo spesso si possono fare delle illazioni, troppo spesso si può in qualche modo considerare di non occuparsene perché secondo alcuni non interessa, per alcuni è una legge che non è portatrice di interessi. Ed è così, non è una legge portatrice di un interesse, è una legge portatrice di diversi interessi, prima di tutto quello delle famiglie, tutte le famiglie che si trovano in qualche modo di fronte a un lutto, di fronte alla mancanza di un proprio caro. Quindi in Sardegna soprattutto l'assenza di una legge organica, qui voglio ricordare che ormai dopo la legge nazionale del regolamento di polizia mortuaria del 90, la Sardegna è la penultima Regione in Italia che ha legiferato in materia, tutte le altre Regioni hanno legiferato, la Sardegna non ha legiferato. Vi era un vuoto normativo che andava in qualche modo occupato, che andava regolamentato, che andava disciplinato, per cui ringrazio la Commissione, ringrazio anche il funzionario Noemi Atzei per la pazienza che ha dimostrato in queste settimane nel mettere insieme le varie esigenze, le varie difficoltà, in una legge complicata, difficile, in cui ci sono le esigenze delle famiglie, le esigenze delle imprese, vi è l'esigenza di definire quali sono i compiti della Regione, dei Comuni e del sistema sanitario. Però io sono convinto che col lavoro, anche con l'approvazione unanime da parte della Commissione, per cui ringrazio anche i colleghi della minoranza che hanno voluto contribuire in termini positivi, credo che il testo che oggi è in discussione di quest'Aula sia un testo completo, sia un testo perfettibile sicuramente, ma riguarda un testo completo che va incontro a queste esigenze, prima fra tutte quella di definire chi fa che cosa. Credo che da questo punto di vista nello stabilire con chiarezza quelli che sono i compiti della Regione, dei Comuni, del sistema sanitario mettendo in capo alla Regione per la prima volta una responsabilità di coordinamento e di programmazione, devo dire ringraziando l'Assessore anche per i suggerimenti che sono venuti dalla sua struttura, io credo che la Giunta (…) all'Assessorato in 180 giorni di definire quali sono i criteri fondamentali per le imprese, per i Comuni, credo che in questo caso la Regione si assume un compito importante, disciplinare la materia con una sua delibera entro 180 giorni, stabilendo quelli che sono i requisiti non solo per gli aspetti dei cimiteri, ma anche per l'aspetto di tutta l'attività funebre. In questi anni le imprese funebri hanno acquisito importanti competenze, importanti anche salti di qualità nell'attività di un mestiere che per molto tempo credevamo che il mestiere di impresario funebre fosse un mestiere di serie C, di serie Z, invece in questi anni abbiamo visto che anche per questo tipo di attività economica c'è stato un miglioramento di qualità dei servizi, un miglioramento anche nel voler in qualche modo affrontare l'innovazione di un mercato, di un mercato che, apro una piccola parentesi, in Italia è un mercato che vale 1,7 miliardi di euro, 6000 imprese e l'Italia è leader in tutto il segmento di questa attività, è leader relativamente anche (…) degli altri Paesi. In Sardegna, proprio per la mancanza di una legge, anche il sistema delle imprese si è trovato in grossa difficoltà, perché le stesse imprese funebri troppo spesso nei confronti dei Comuni avevano situazioni regolamentare diverse da Comune a Comune, per cui anche esse non hanno avuto possibilità di crescita, cosa che questa legge vuole dare, assicurare, quindi il consolidamento delle imprese sarde con una legge è chiara, col regolamento di polizia mortuaria che non sia la fotocopia l'uno degli altri senza considerare le diverse specificazioni di Comune e Comune. Quindi un consolidamento delle imprese, una possibilità che le imprese stesse possano associarsi, possano strutturarsi, per cui non come è stato detto da qualcuno che questa legge pone difficoltà alle piccole imprese nei Comuni, no, anzi, è il contrario. Noi diamo la possibilità alle imprese dei piccoli Comuni di poter continuare a svolgere la propria attività, di consorziarsi, di utilizzare i centri dei servizi che già esistono, però dando essi stessi, attraverso quella che sarà la delibera di Giunta, la possibilità di avere imprenditori professionalmente capaci. Una legge importante, che dà compiti, che dà in qualche modo le competenze alle varie imprese, che disciplina il settore con regole certe, valide e trasparenti, perché sappiamo qual era il malcostume di alcune imprese funebri, non di tutte, nella ricerca di quello che poteva essere il servizio in strutture in cui doveva essere rispettata la dignità del momento, invece andavano a proporre il proprio servizio. Regole certe, trasparenza, competenza, chi fa che cosa, laddove si può in qualche modo svolgere l'attività di impresa funebre. Quindi una legge che va a colmare questo vuoto normativo, che definisce con concretezza quali sono i compiti, che risponde anche a quello che vi era in Regione. Ricordo ai colleghi che attualmente l'attività è regolamentata da una delibera di Giunta del 2009, del 2009, dove nelle more del riordino dell'intera materia in qualche modo si davano pochi indirizzi. Quali sono le parti più qualificanti? Sono 54 articoli, non si spaventino i colleghi, molti articoli riportano e in qualche modo recepiscono quello che è il regolamento di polizia mortuaria. Abbiamo ritenuto importante anche recepire il regolamento di polizia mortuaria in quanto avere un contesto legislativo avrebbe favorito il lavoro soprattutto degli enti locali nel rilasciare le autorizzazioni per quanto riguarda l'apertura o anche lo svolgimento delle pratiche burocratiche, quindi abbiamo recepito in molte parti quello che era il regolamento di polizia mortuaria del 90, il 285, abbiamo disciplinato le due parti che sono le parti sicuramente più importanti anche nel cambiamento culturale di quello che è il momento e che vediamo e la possibilità oltre la tumulazione classica, quella che dal punto di vista della tumulazione attraverso la cremazione. Noi in Sardegna non abbiamo un regolamento per quanto riguarda la cremazione, spesso e volentieri le ceneri di un defunto non si sa che fine fanno, non si sa a chi vengono assegnate, noi abbiamo defunti che hanno scelto il rito della cremazione e per la mancanza di un regolamento, per la mancanza di un registro delle cremazioni, noi non sappiamo che fine hanno fatto quelle ceneri. Io credo che debba in qualche modo essere detto basta a questa cosa che sicuramente non è civile, non è degna di una Regione civile, e attraverso questa legge ogni Comune ha l'obbligo di dotarsi di un registro della cremazione, di sapere a chi queste ceneri vengono assegnate, in modo veramente che non si disperda nel vuoto quello che è il ricordo anche di un proprio caro. Quindi c'è tutta una parte che riguarda la cremazione in cui anche in Sardegna vorrei ricordare che negli ultimi cinque anni è aumentata del 41 per cento la pratica della cremazione, 41 per cento, in qualche modo viene disciplinata in maniera puntuale e precisa anche da un punto di vista di diritti. Noi nella legge abbiamo previsto che la consegna delle ceneri non venga data soltanto alla famiglia tradizionale, ma anche a coloro che decidono, al di là dell'appartenenza del proprio, la scelta di libertà sessuale, anche al convivente di un'unione civile. Questo ci sembra importante, ci son stati dei casi anche in regioni in cui le ceneri sono state assegnate attraverso un provvedimento del tribunale. Quindi abbiamo disciplinato, vogliamo disciplinare anche tutta la parte relativamente alla cremazione, attraverso il registro, attraverso quella che è in qualche modo una pratica sempre più usata per quanto riguarda le sepolture. Vi è una parte, e qui mi rivolgo soprattutto all'Assessore con cui ne ho parlato e ne abbiamo parlato diversi, che è la situazione delle camere mortuarie cui vivono gli ospedali. Io conosco la situazione delle camere mortuarie di Cagliari, non conosco la situazione delle camere mortuarie di altri ospedali, siamo di fronte a una situazione estremamente vergognosa, ci sono camere mortuarie, i colleghi di Cagliari dell'ospedale Marino, del Santissima Trinità che gridano vergogna in cui non è possibile che si vada in qualche modo a portare le condoglianze, il saluto ai propri cari in luoghi che non hanno nessun elemento di dignità. Noi abbiamo in qualche modo introdotto nella legge, come esiste in altre parti d'Italia, come esiste in tutta Europa, la possibilità della casa funeraria e della sala del commiato, di luoghi in cui si possono…

PRESIDENTE Prego, concluda l'intervento.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. …L'articolo 14, il rilascio dei cadaveri per scopo di studio, noi se vogliamo migliorare anche la qualità dei nostri ragazzi che in qualche modo vogliono svolgere l'attività di medico o di chirurgo, come esiste in altre parti d'Europa la possibilità di chi lo lascia scritto che il proprio corpo venga in qualche modo lasciato per scopi di studio nei confronti dell'università. Anche questo ci è sembrato come estensori della legge un compito importante che (…) in legge. Per cui, cari colleghi, io non voglio scomodare Ugo Foscolo quando nei Sepolcri diceva che il grado di civiltà di un popolo si vede anche da come pensiamo alle persone care che non ci sono più. Questa legge sicuramente non ha la presunzione di fare tantissimo, ma soprattutto recupera, colma un vuoto che in qualche modo…

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Edoardo Tocco. Ne ha facoltà.

TOCCO EDOARDO (FI). Giusto qualcosa perché ovviamente ne abbiamo già discusso in Commissione e quindi il più è stato detto. Semplicemente mi trova chiaramente d'accordo questo provvedimento anche perché lo stato confusionale legato a questa materia da tanti anni ha portato ad avere delle norme che sono state gestite molto spesso anche in maniera arbitraria da diversi Comuni, i Comuni che non avevano ovviamente nessuna normativa interna e quindi hanno gestito magari o hanno copiato, tra virgolette, le norme di un altro Comune. Lo dico questo perché ho avuto modo più volte di parlare anche con i servizi sociali del Comune di mia pertinenza, quindi parlo di Cagliari, e questo provvedimento nasce e viene fuori in un momento importantissimo anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca quando si parla soprattutto anche dell'aumento della volontà delle cremazioni. Il problema legato ai forni crematori soprattutto quelli che manifestano la volontà di essere cremati e che molto spesso, tra virgolette, le cui salme devono essere conservate per molto tempo nelle celle e qualche volta rimangono anche diverso tempo, come l'ultimo caso che è successo a Quartu dove la situazione è degenerata a causa appunto dei cosiddetti odori che sono fuoriusciti dalle sale e c'è stata una grande lamentela. Ecco, io credo che la normativa debba anche riguardare questo, non solo quello che ha elencato il collega Comandini, ma regolamentare appunto il lavoro delle agenzie, il lavoro degli imprenditori. Gli imprenditori hanno necessità di essere anche più tutelati, devono essere tutelati anche nel trasporto soprattutto delle salme, il problema è legato soprattutto al transito delle salme nelle ore notturne che è una cosa legata anche alla Polizia mortuaria. Il problema, come ha dettagliato Comandini, della stessa dispersione delle ceneri che molto spesso non si sa neanche da che parte vada, ecco mi sembra che questo non sia assolutamente dignitoso nei confronti di certe famiglie e di certe persone che in quel momento vedono solo tanta sofferenza e non vedono assolutamente nessun tipo di tutela nei loro confronti. Quindi una legge che in questo caso dà una rotta, dà una direttiva ben precisa e che credo questo Consiglio debba assolutamente valutare con attenzione. Mi auguro chiaramente che possa essere anche oggetto di un dibattito più ampio nel senso che ognuno di noi sicuramente avrà avuto la propria esperienza anche legata ovviamente al ruolo di amministratore, al ruolo politico che ha avuto nei propri territori, quindi io credo che ben venga e in questo momento io personalmente sono dell'avviso che non c'è niente di meglio che tutelare in questo momento tutto quello che è il comparto del funebre.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Augusto Cherchi. Ne ha facoltà.

CHERCHI AUGUSTO (Partito dei Sardi).Questa legge tende ad eliminare una lacuna che la Regione Sardegna per troppo tempo si è trascinata e che la riallinea con le altre regioni italiane in materia funebre e cimiteriale. E' una materia che assicura un diritto individuale e che per l'argomento trattato suscita sentimenti particolari, ma che comunque coinvolge aspetti di natura religiosa, civile, culturale, di salute pubblica e di pubblica sicurezza, oltre naturalmente ad aspetti commerciali, economici e professionali di notevole importanza e dove il rispetto delle regole e delle norme non deve essere trascurato, anzi va sottolineato e rafforzato con efficacia. Principio cardine di questa legge pertanto è la garanzia della dignità e del rispetto e delle convinzioni religiose e culturali coinvolte nell'evento funebre anche a garanzia, come ricordato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di situazioni che possono sfociare in oligopoli o monopoli e in gravi distorsioni di servizi e che quindi possono rappresentare pregiudizi economici per chi li subisce consentendo proprio di proporre un servizio che abbia pari dignità e qualità in qualsiasi punto della Sardegna. E' un disegno di legge che raccoglie diverse esigenze espresse facendole confluire in un contesto legislativo capace di fornire a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore un quadro di riferimento certo, largamente condiviso con le associazioni di categoria ed unico sull'intero territorio regionale nel rispetto delle norme comunitarie statali e regionali, dei regolamenti comunali e sanitari che lo disciplinano, con disposizioni che apparentemente accessorie risultano invero veicolo e garanzia di tutela della dignità delle persone e dei diritti dei cittadini.

Alcune parti forse non immediatamente complessive adeguano una norma modificata dal legislatore nazionale con provvedimenti che arrivano direttamente dal 1990, dal 2001, dal 2009, ma che fanno riferimento ad un regio decreto del 1934 e che comunque partono da un impianto consolidatosi negli ultimi anni dell'Ottocento. Si adegua quindi una norma e la rendono in linea con i tempi e con le condizioni socioeconomiche mutate rispetto a più di 80 anni fa, come ad esempio le norme da osservarsi in materia di cremazione, come ha ricordato l'onorevole Comandini, e di dispersione delle ceneri, pratica sempre più diffusa nel nostro territorio regionale rispetto al passato. E' comunque una legge di cui la Regione Sardegna aveva necessità e bisogno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Indubbiamente è una legge, quella funebre cimiteriale, che in una società moderna e in una società civile abbiamo l'obbligo di occuparcene di un tema così importante, è una legge che in qualche modo, questi 51 articoli, poi il contenuto della legge è racchiuso nell'articolo 5, l'articolo 5 è l'articolo che riguarda essenzialmente le attività funebri. Perché aldilà di quelle che sono le norme sanitarie, quelli che sono gli obblighi dei Comuni, quelle che sono quelle attività che diamo per scontato, l'articolo 5 invece interessa direttamente sia gli aventi titolo e soprattutto i portatori di interesse, riguarda soprattutto le imprese che si occupano di questo tema. Sull'articolo 5 avremo modo poi negli emendamenti di spiegare meglio quali sono i nostri dubbi e le nostre perplessità, come già abbiamo evidenziato anche in una chiacchierata con il relatore, siamo preoccupati per quelli che sono i centri di servizi, perché i centri di servizi non vorremmo che fosse uno strumento per fare speculazione. A noi interessa in questa legge tutelare le famiglie, tutelare le famiglie in un momento difficile, ma tutelare anche il lavoro, quindi tutelare le imprese che operano in un settore così particolare e così difficile. Perché se all'impresa chiediamo di dotarsi di un direttore tecnico, di dotarsi di una sede autonoma, di dotarsi di un locale per custodire le macchine ma anche per rendere igieniche le stesse, invece alle imprese di servizi può fare in modo cumulativo attività in tutta la Sardegna. Quindi vogliamo capire meglio, sicuramente quando entreremo nell'articolato avremo occasione per entrare nel dettaglio e capire quali sono esattamente questi vantaggi. Perché il centro di servizi viene visto come un vantaggio per le imprese private, un vantaggio per le famiglie, però potrebbe diventare anche uno strumento per fare speculazione, e qui permettetemi il confine è invisibile tra chi fornisce servizi e chi invece vuole speculare. Ma vista l'importanza del tema, vista l'importanza che ha per noi e per le nostre famiglie dove, ahimè, lo siamo stati e lo saremo tutti, toccati da questo gravissimo problema, cerchiamo di rendere più agevole e più snella questa procedura. Siamo fortemente interessati a parlare delle case funerarie, così è l'articolo 16, così come della sala del commiato, così come è altrettanto vero che la casa funeraria può e deve diventare anche privata, perché la casa funeraria non è detto che debba essere per forza all'interno di una struttura sanitaria. Quindi, anche qui, incentivare le strutture private per poter ospitare le famiglie dei defunti potrebbe essere un'occasione per migliorare la legge e per rendere anche quel servizio in più che potremmo dare alle famiglie.

Quindi il giudizio sulla legge lo daremo alla fine, dopo aver discusso tutti gli articoli, mi preme però evidenziare che è importante salvaguardare anche le imprese che già operano in Sardegna, che hanno più sedi sparse nel territorio, e che in tutte le sedi vanno a garantire la qualità del servizio. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, si sa che quando si assiste o si deve subire la morte di una persona cara tutto cambia, e quindi fondamentalmente credo che anche dover intervenire da un punto di vista normativo non è magari un argomento allegro, però certamente credo che vada fatto anche questo, e quindi soprattutto prestare l'attenzione ad una normativa che è carente da molti anni e che probabilmente non risolverà tutti i problemi, non accontenterà tutti, ma noi in questo modo stiamo guardando principalmente agli attori che operano quotidianamente, mi riferisco ovviamente alle aziende, agli enti locali, ma in particolare ovviamente anche ai cittadini che appunto subiscono i lutti. Pertanto noi crediamo che stabilire delle regole per l'attività di polizia mortuaria sia oggi doveroso, tra l'altro numerose Regioni in Italia l'hanno già fatto, quindi questa legge ha voluto guardare anche con attenzione a ciò che avviene nel resto del Paese, e bisogna garantire un trattamento adeguato, rispettoso, e noi crediamo anche uniforme in tutto il territorio nazionale.

Andiamo a vedere appunto le attività distinte che partono ovviamente dal momento della morte, al seppellimento e alle attività cimiteriali, quindi tutte le attività legate alla sepoltura, ma anche a quelle relative alla disciplina della cremazione e delle attività correlate, che si rifanno sostanzialmente a una legge del 2001. La regolazione puntuale del settore avviene ad opera del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, al quale l'omonimo Regolamento statale demanda soltanto la sua specificazione di criteri e condizioni già recate dalle previsioni statali. Le leggi regionali hanno individuato e individuano precisamente i contenuti più propri identificandoli appunto nella disciplina delle attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria, e in particolare nella determinazione delle condizioni e delle modalità di fornitura dei servizi. Oggi noi proviamo a colmare un vuoto normativo, regolamentando in materia coerente questa materia, con due finalità: la prima è quella di un servizio pubblico finalizzato alla salvaguardia della salute pubblica e la tutela dell'igiene, legate appunto all'evento morte; la seconda è quella della garanzia del rispetto di tutti i defunti, della loro volontà unitamente a quella delle persone care a loro legati. Un sistema normativo di questo tipo deve essere un punto di riferimento, una legge di civiltà per tutti i Comuni della nostra Regione, soprattutto quando appunto vanno poi ad applicare amministrativamente nel regolamento. E' un sistema normativo complesso e le fonti generali della disciplina dei servizi funerari vanno rinvenute da un lato nella Costituzione, quindi l'articolo 32, e dall'altro nel T.U., la 267 del 2000, che è proprio il testo unico in materia di enti locali. E' una disciplina con delle criticità, l'abbiamo detto, con dei profili interpretativi che in relazione alla qualificazione come servizi pubblici delle attività svolte dai Comuni, come quello del trasporto funebre e dei servizi cimiteriali, hanno richiesto ovviamente anche l'intervento interpretativo della dottrina e della giurisprudenza, oltre che ovviamente sovente viene chiamata l'autorità garante della concorrenza e del mercato. Speriamo che questa legge possa dare un contributo importante perché l'obiettivo è proprio la tutela dell'interesse degli utenti, attraverso anche una corretta informazione, mediante una gestione dei servizi che deve essere improntata a principi di efficienza ed efficacia. Avremmo potuto trattare più approfonditamente alcune disposizioni che coinvolgono gli enti locali e magari cercare di fare anche degli incontri maggiori anche con la popolazione, da questo punto di vista comunque questa legge cerca di tutelare l'interesse dell'utente e soprattutto quando parliamo di promozione e d'intesa con le associazioni rappresentative dei Comuni e di categoria, e anche dell'adozione di un codice deontologico delle ditte che svolgono l'attività funebre, con ovviamente il duplice aspetto di una spada di Damocle, quella della lesione della concorrenza, che subiamo oramai in tutti i settori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Ne ha facoltà.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Presidente, sarò molto sintetico, intanto per complimentarmi con l'Onorevole Comandini perché si è assunto l'onere di trattare un argomento non facile, però necessario per la nostra Regione, per dare armonia e integrazione tra i diversi territori, cercando di portare anche qualità e professionalità. Quindi un lavoro necessario e importante, c'è un impegno da parte dell'ATS nel garantire una serie di attività previste dagli articoli, e lo ringrazio anche per aver accettato intanto di recepire un'osservazione sull'uso di una sostanza, la formalina, che oramai era superata, ed è un'ulteriore garanzia per i lavoratori delle agenzie funebri; e lo ringrazio anche per l'attività che ha svolto nel mediare e nell'inserire all'articolo, che a mio parere è importante, per creare quelle che si chiamano cadaver lab in tutto il mondo occidentale, che permettono in caso di donazione di un cadavere la possibilità per le strutture universitarie di poter avere un cadavere a disposizione per svolgere attività chirurgica o anatomica, come veniva fatta nella tradizione dalla Facoltà di Medicina. Quindi una norma necessaria, dà la possibilità di fare anche un ragionamento, come ha sottolineato l'onorevole Comandini, sull'attuale stato negli ospedali delle camere mortuarie. Noi abbiamo degli ospedali che sono ormai obsoleti, mediamente quindi è necessario, con le azioni che abbiamo finanziato per la messa a norma, anche cogliere l'occasione con i soldi che arriveranno, ex articolo 20, di rimettere a posto le camere mortuarie per garantire la dignità in un momento di dolore per i familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Grazie signor Presidente, credo che qualche riflessione sia opportuno farla, anche se l'Aula non è particolarmente attenta, sicuramente questa proposta di legge era indispensabile, era indispensabile normare una materia se vogliamo anche ostica, una materia che comunque necessitava di una disciplina organica, occorreva e occorre ovviamente una disciplina tecnicamente inappuntabile perché gli interessi coinvolti da questa norma sono molto delicati, ci sono interessi sanitari, ci sono interessi relativi all'igiene pubblica, ma ci sono soprattutto sentimenti, ci sono sentimenti verso i nostri defunti, ci sono sentimenti verso coloro che in qualche modo rappresentano le nostre radici, sentimenti che devono essere trattati in modo appropriato, in modo adeguato. Ecco quindi la delicatezza della materia e questo avrebbe reso necessaria una attenzione differente verso l'elaborato che è stato prodotto dai firmatari del Testo Unificato, sono state rilevate, non possiamo non sottolinearlo, delle criticità importanti in questa proposta proprio dalla Prima Commissione la cui maggioranza non è sicuramente una maggioranza di centrodestra, è una maggioranza di centrosinistra che, molto correttamente, ha individuato degli aspetti dell'elaborato che non sono coerenti con le esigenze di questa materia, il primo aspetto di criticità è quello relativo al potere regolamentare che viene attribuito alla Giunta, mentre noi sappiamo che il nostro Statuto all'articolo 27 attribuisce al Consiglio regionale il potere regolamentare. Ancora, il coordinamento con la legge numero 9 del 2006 in tema di compiti e funzioni dei Comuni, ancora il coordinamento con la legge che ha istituito il suo (…) la legge numero 14, ancora il riparto di competenze Stato-Regioni in tema di tutela della salute, igiene e sanità Pubblica, pubblici servizi e lavori pubblici. Quindi la Commissione ha fatto un lavoro tecnico di ottima fattura, ha puntato il dito contro queste criticità, non so se gli emendamenti correggono queste criticità, ancora poi, debbo concludere, la prima Commissione punta il dito censorio contro il lavoro di riproduzione delle norme statali che creano confusione e suggerisce un lavoro più asciutto di riferimento a norme statali… il mio voto è di astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianni Lampis per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LAMPIS GIANNI (Fratelli d'Italia Sardegna). Grazie Presidente, sì anch'io preannuncio un voto di astensione, in parte per le motivazioni poc'anzi dette dalla collega, ma soprattutto sulla mancata capacità di coinvolgere, soprattutto quelle persone, quegli enti e quelle strutture che a questa legge dovranno eventualmente uniformarsi. Vengo da un'esperienza personale, il mio Comune per tre mesi ha dibattuto su un regolamento cimiteriale, evidentemente se questa legge dovesse essere approvata ci ritroveremo a discuterne per altri tre mesi, perché qui si tenta di uniformare un mondo che ad oggi è difficile uniformare, ci vuole tempo, e non è sicuramente il tempo che qui viene dato. Si fanno delle deroghe per i Comuni montani, ma mi chiedo quale sia la differenza tra un comune di pianura che abbia quel numero di abitanti e un Comune montano, qual è la differenza? Questo sì che va ad incidere sulle realtà imprenditoriali dei Paesi. Anche perché qualsiasi impresa, qualsiasi tipo di partita IVA che in un Paese è presente è un presidio sociale, noi oggi invece vogliamo creare dei problemi di vita a questi presidi sociali, ci possono essere Comuni di pianura con un'unica agenzia funebre che magari potrebbe essere anche l'unico soggetto interessato alla gestione del cimitero, noi oggi invece qui lo vietiamo, così come anche le considerazioni che la prima Commissione ha fatto non possono certamente passare sotto tono. Per questi motivi, con la certezza di poter intervenire poi sul singolo articolato, il mio voto e il voto del Gruppo di Fratelli d'Italia sarà un voto di astensione.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico del passaggio all'esame degli articoli.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

2. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Pare contrario.

PRESIDENTE. Per il esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo totale numero 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico dell'emendamento soppressivo parziale numero 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento soppressivo parziale numero 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio non approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 1.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Art. 2

Compiti della Regione

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, definisce:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori compresi i requisiti di cui all'articolo 34, comma 3;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le associazioni di categoria, le relative norme gestionali;

c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali, inclusi i percorsi formativi, per l'esercizio dell'attività funebre;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza sulle differenti forme di seppellimento o cremazione e relativi profili economici e sulle imprese funebri operanti nel proprio territorio.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Invito al ritiro per l'emendamento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; altrimenti parere contrario. E parere positivo sull'emendamento 316.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Sono ritirati gli emendamenti soppressivi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 2.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'emendamento numero 316.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 3:

Art. 3

Compiti dei comuni

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso d'indigenza del defunto o della famiglia ovvero in caso di disinteresse e il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria definisce:

a) l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) i turni di rotazione dei campi d'inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) la disciplina delle attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) le prescrizioni relative all'affidamento delle urne cinerarie;

f) le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico-sanitari si avvale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS):

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

b) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I comuni forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 2.

5. I comuni informano la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento o cremazione e relativi profili economici e riguardo alle imprese funebri operanti nel proprio territorio.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore di maggioranza.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Invito al ritiro dell'emendamento 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30; altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Li ritiro e ritiriamo anche tutti gli altri soppressivi.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 3.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4:

Art. 4

Compiti dell'ATS

1. L'ATS, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicura il servizio di medicina necroscopica;

b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 47 e 48;

c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 4.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). …il voto elettronico.

PRESIDENTE. Grazie, quindi passiamo al voto palese.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 5:

Art. 5

Attività funebre

1. Per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato degli aventi titolo, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, con l'incarico di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

b) vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali o società di persone o di capitali, previa presentazione di segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) competente per territorio, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi). La SCIA è corredata dalla documentazione e dalle autocertificazioni attestanti il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi minimi, e attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), che sono definiti dalla Giunta regionale, conformandosi alle seguenti disposizioni:

a) rispetto della normativa UNI EN 15017:2006, garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica;

b) disponibilità permanente e continua di mezzi, risorse e organizzazione adeguati quali:

1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e di autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani e altri articoli funebri e a ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si segnala di volere iniziare l'attività e regolarmente aperta al pubblico;

3) un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa; il direttore tecnico è dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;

4) un addetto, anch'esso abilitato, alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in possesso dei requisiti formativi, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA;

5) ulteriore personale stabilmente assunto, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA e in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte; il personale di cui ai punti 3 e 4 qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;

6) per l'apertura di altre sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre dispongono per ogni sede, che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale, di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro stipulato con il soggetto che presenta la SCIA, in possesso dei requisiti formativi, distinto dal personale già computato presso la sede principale;

c) i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 5) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità sia acquisita attraverso consorzi o contratti di agenzia, di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire, in via continuativa e funzionale, l'espletamento dell'attività funebre con un altro soggetto autorizzato all'attività funebre; tali contratti o adesioni ai consorzi, regolarmente registrati e depositati presso il comune ove si segnala di voler iniziare l'attività, esplicitano i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre; qualora i requisiti di cui alla lettera b), punti 1) e 5), siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne data evidenza in fase di presentazione della SCIA, allegando la documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;

d) i soggetti che con i contratti previsti alla lettera c) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altri esercenti, oltre alla regolare certificazione di qualità, devono avere:

1) fino a quindici contratti sottoscritti: un minimo di dieci addetti necrofori con regolare contratto di lavoro continuativo e tre auto funebri in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;

2) per ogni contratto sottoscritto successivo al quindicesimo: in aggiunta alla dotazione minima prevista al punto 1), almeno un addetto assunto con regolare contratto di lavoro continuativo e un'auto funebre ogni quattro;

e) non rientrano nel computo degli addetti necessari a soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), punti 3), 4) e 5), o alla lettera d), gli addetti assunti con contratto di lavoro intermittente; in ogni altro caso tutti i lavoratori sono computati come previsto dalla normativa statale vigente;

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse e articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge solo nella sede autorizzata o eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. È vietato svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socio assistenziali e residenziali e i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;

c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

5. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, di attività sanitarie e parasanitarie e cimiteri. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di servizio ambulanza o attività sociali o assistenziali ivi compreso il trasporto di malati o degenti, se non nel tramite di separazione societaria con proprietà diverse, da costituire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fatte salve le incompatibilità di cui al comma 5, le norme gestionali dei servizi mortuari, qualora esternalizzati, prevedono affidamenti a società o organizzazioni in grado di garantire l'espletamento dei servizi in affidamento e dunque dotate di adeguata disponibilità di personale, con consone garanzie fideiussorie e assoluta estraneità con i soggetti esercenti l'attività funebre e relativo personale. Nella gestione dei servizi mortuari, previa concertazione in sede regionale come previsto all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono garantite adeguate forme di controllo.

7. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e società che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

8. La Regione istituisce un elenco, consultabile con strumenti di ricerca telematici, delle imprese esercenti l'attività funebre e dei direttori tecnici addetti alla trattazione degli affari.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole per l'emendamento 320.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 6:

Art. 6

Deroghe per i comuni montani

1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime d'incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale.

2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e del relativo emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7:

Art. 7

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resto mortale o indecomposto: il cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno 10 anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero vent'anni di tumulazione stagna;

d) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza dell'evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

e) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per la tutela della salute in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Nei presidi ospedalieri la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

f) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e in generale, di trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;

g) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

h) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

i) feretro: il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione;

j) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

k) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione.

l) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione;

m) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite procedimento termico, in ceneri;

n) trasporto funebre: il trasferimento di una salma, cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione o verso l'estero, nel rispetto delle norme sul lavoro e sul mercato.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sugli emendamenti ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'emendamento numero 317, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 8:

Art. 8

Accertamento di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Nel caso in cui non si proceda all'espianto di organi, dopo la dichiarazione e l'avviso di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

3. L'accertamento di morte è effettuato non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, comunque, non oltre le 30 ore.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9:

Art. 9

Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante, o da chi lo sostituisce, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 10:

Art. 10

Periodo di osservazione

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma è mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale è assicurata adeguata sorveglianza.

2. Salve le eccezioni previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.

6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 11:

Art. 11

Trasferimento
durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, la salma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, può essere trasferita dal luogo del decesso al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso ai fini del completamento dell'osservazione.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'ATS la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.

3. Nel trasferimento previsto dal presente articolo, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 12:

Art. 12

Rinvenimento di cadavere, di resti mortali
e di ossa umane

l. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS.)

Poiché nessuno è iscritto a parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Con votazione elettronica.

PRESIDENTE. Allora, procediamo con votazione elettronica.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 13:

Art. 13

Tanatoprassi e tanatocosmesi

1. I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 13.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 14.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 14:

Art. 14

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i familiari o gli altri aventi titolo, ne danno comunicazione al comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 14.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 15:

Art. 15

Strutture obitoriali

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).

3. Il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o, previa apposita convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, presso ospedali o presso altri istituti.

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 15.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 16:

Art. 16

Casa funeraria

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione della salma;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti minimi strutturali, impiantistici e organizzativi delle case funerarie sono quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

3. Le case funerarie sono ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori e devono rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

a) locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:

1) accoglimento e osservazione della salma durante il periodo di osservazione;

2) esecuzione dei trattamenti consentiti;

3) preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa;

4) celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme;

5) celebrazione del commiato;

b) ulteriori locali richiesti:

1) servizi igienici per il personale;

2) spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto;

c) servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

d) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;

e) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

f) impianto di illuminazione di emergenza;

g) locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;

h) locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali.

4. Il locale destinato all'accoglimento e osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

5. La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti dall'articolo 17 per la sala del commiato.

6. L'apertura della casa funeraria con la presenza dei relativi operatori è garantita per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono essere collocate in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, e in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nei cimiteri.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 16.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 17.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 17:

Articolo 17
Sala del commiato

1. La sala del commiato è la sala destinata, a richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, ed esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. La sala del commiato, quando non è all'interno della struttura sanitaria o socio-assistenziale, è ubicata ad una distanza non inferiore a 50 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private.

3. La sala del commiato ha destinazione d'uso esclusivo e risponde ai seguenti requisiti:

a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;

b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;

c) altezza libera interna non inferiore a 3 metri fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;

d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;

f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.

4. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

5. La gestione della sala del commiato può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono all'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 17.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 18:

Articolo 18

Trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio-assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente dal personale incaricato dalla struttura, che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 18.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 19.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 19:

Articolo19
Caratteristiche delle casse

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 19.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 20.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 20:

Articolo20

Iniezioni conservative

1. Per il trasporto del cadavere da comune a comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro, con personale formato, previa frequenza di specifici corsi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d). In alternativa tale trattamento è eseguito da personale a ciò delegato dall'ATS.

4. Sono vietati i trattamenti conservativi a base di formaldeide.).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 20.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 21.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 21:

Articolo 21

Responsabilità del trasporto di cadavere
e di resti mortali

1. Il trasporto funebre è servizio d'interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio e all'atto della chiusura del feretro verifica l'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere; l'addetto al trasporto funebre dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 21.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 22.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22:

Articolo22

Trasporto di ossa e di ceneri

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 22.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 23.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 23:

Articolo23

Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune nel quale è avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto avvisa il comune di destinazione. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 23.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 24.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24:

Articolo24

Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 24.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 25.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25:

Articolo 25

Prodotti del concepimento

1. L'azienda sanitaria competente rilascia il nullaosta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere eseguito a cura dei familiari con mezzi propri. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 25.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 26.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26:

Articolo26

Trasporto funebre tra stati

1. I trasporti funebri da o per uno degli stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri sono accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere è estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione verso uno degli stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nullaosta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere é diretto.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 26.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 27.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 27:

Articolo 27

Costruzione dei cimiteri

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto n. 1265 del 1934, ogni comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri comuni, almeno un cimitero.

2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri sono disposte dal comune previo parere dell'ATS. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 27.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 28.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 28:

Articolo 28

Gestione dei cimiteri

1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri pubblici nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Salva la deroga prevista dall'articolo 6, la gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato e le relative variazioni. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 28.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 29.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 29:

Articolo 29

Area di rispetto

1. L'area di rispetto, definita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto;

d) il rispetto delle attività di culto. ).

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 29.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 30.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 30
Requisiti minimi

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo d'inumazione;

b) un campo d'inumazione speciale;

c) una camera mortuaria;

d) un ossario comune;

e) un cinerario comune.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 30.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 31.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 31

Diritto di sepoltura

1. Nei cimiteri pubblici sono ricevuti:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori dal comune;

d) i cadaveri, delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;

e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25;

f) le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 31.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 32.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 32

Identificazione della sepoltura

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 32.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 33.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 33

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 33.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 34.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 34
Tumulazione

1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

3. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Se la tumulazione è eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione è abbreviato a dieci anni.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 34.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 35.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 35
Sepoltura privata nel cimitero

1. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 35.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 36.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 36
Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofìsiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ATS, il comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.)

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, dell'articolo 36.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Passiamo all'esame dell'articolo 37.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 37

Estumulazione

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ATS.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gian Luigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Ritiriamo la richiesta di votazione nominale con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 37, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 38.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 38

Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), nel qual caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi o di altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)..)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Favorevole

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 38, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 318 con parere favorevole, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 39.

Passiamo all'esame dell'articolo 39. All'articolo è presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 39

Cappella privata fuori del cimitero

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri in conformità alla normativa vigente, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale 322, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 40.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 40

Tumulazione privilegiata in luoghi diversi

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 41.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 41

Cremazione

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 42.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 42

Crematori

1. I crematori pubblici sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Sardegna (ARPAS).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 43.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 43

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o in mancanza di questa, dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130 del 2001.

2. La manifestazione di volontà del defunto o dei suoi familiari avviene con le modalità previste dalla legge n. 130 del 2001.

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

4. I defunti portatori di pace maker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora fosse necessario rimuovere il pace maker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pace maker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'articolo 44.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 44
Registro per la cremazione

1. Presso ogni comune è istituito il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del Codice civile; a tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 45. All'articolo è presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 45

Consegna e destinazione finale delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.

2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.

3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.

4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È, inoltre, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.

5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 44 sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;

g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale 319, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 46. All'articolo è presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 46

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130 del 2001, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

2 La dispersione delle ceneri, che in ogni caso è eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:

a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;

b) in natura;

c) in aree private.

3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. Sono comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

7. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono novanta giorni dalla cremazione, senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Giampietro Comandini, relatore.

COMANDINI GIAMPIETRO (PD), relatore. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Parere conforme.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Presidente la ringrazio, allora chiedo ai colleghi la cortesia oltre alla modifica della distanza chilometrica per la dispersione delle ceneri, il collega Meloni mi faceva giustamente notare che sarebbe più corretto anche indicare un chilometro non dagli stabilimenti balneari ma dalla linea di costa di modo che anche c'è tutta la costa venga ricompresa in questa in questa modifica grazie.

PRESIDENTE. Quindi un emendamento orale che modifica dalla distanza dagli stabilimenti balneari si introduce dalla linea di costa, un chilometro dalla linea di costa, parere favorevole della Commissione, chiedo se ci sono osservazioni all'accoglimento dell'emendamento orale. Non ci sono osservazioni quindi accolto l'emendamento orale. Mettiamo in votazione il numero 322 così emendato con parere favorevole della Commissione e della Giunta.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento numero 322, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 46.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 47.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 47:

Art. 47

Trattamenti particolari

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ATS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ATS e al comune.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 48.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 48:

Art. 48

Restrizioni allo svolgimento
di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'ATS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 49.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 49:

Art. 49

Sanzioni

1. I comuni e l'ATS vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Fatta salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative come di seguito determinate.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 4 e 6 dell'articolo 5, degli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 5.000.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 45 e 46, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.

5. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, e fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli anche posizionandosi in aree cimiteriali e zone di rispetto o nelle strutture sanitarie o a distanza inferiore a 50 metri dalle medesime, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 9.000. In caso di recidiva è, inoltre, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 50.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 50:

Art. 50

Disciplina transitoria

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) delle disposizioni regionali di cui all'articolo 2, continuano a trovare applicazione le normative vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data.

3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

4. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 5 si adeguano ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 2 entro i termini stabiliti dalle stesse.

5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURAS della presente legge, i comuni istituiscono il registro di cui all'articolo 44, e adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, e successive modificazioni.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 51.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 51:

Art. 51

Abrogazioni

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è abrogato.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 52.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 52:

Art. 52

Clausola di invarianza finanziaria.

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 53.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 53:

Art. 53

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la legge.

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE (SDP). Per chiedere che possa venire aggiunta la firma mia e del mio Gruppo alla legge, rispetto alla quale daremo sicuramente un voto favorevole.

PRESIDENTE. È aggiunta la firma. Quindi, passiamo alla votazione finale della legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del testo unificato numero 223-466.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Sospendo la seduta per una Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 30, viene ripresa alle ore 12 e 45.)

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di procedere con l'esame dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno reca la proposta di legge numero 472.

Sull'ordine dei lavori

PERU ANTONELLO (FI). Grazie, Presidente, per avermi dato la parola per segnalare un fatto alquanto preoccupante. Un provvedimento che mi è pervenuto stamattina, un provvedimento che è una determinazione del servizio rapporti internazionali con l'Europa nazioni e regioni che fa capo alla Presidenza della Giunta, un provvedimento che determina l'estinzione, in base ai sensi del DPR 361/2000 dell'associazione regionale allevatori. Quindi l'ARAS con questo provvedimento è estinta, è estinta con la firma del direttore del servizio, l'Associazione allevatori ieri è stata ricevuta sia dall'Assessore degli affari generali sia dall'Ufficio di Presidenza della Giunta con assicurazioni, e invece con questo provvedimento l'Associazione è estinta. L'estinzione significa che perde quella che è la giuridicità, e con l'estinzione noi abbiamo una grande preoccupazione che possa essere in automatico sciolta anche la convenzione. A questo punto chiediamo innanzitutto se il Presidente della Giunta e l'Assessore siano a conoscenza di questo, questa segnalazione ha questo significato, capire esattamente se di questo provvedimento la Presidenza della Giunta è a conoscenza, e a questo punto capire esattamente, se ne è a conoscenza, come intende procedere. E noi allora a questo punto vorremmo che l'Assessore che oggi è presente in Consiglio ci possa dare chiarimenti in merito a questo provvedimento, che è veramente preoccupante per i 300 lavoratori e per quanto riguarda anche l'assistenza tecnica e le associazioni che operano per lo sviluppo della zootecnia unitamente con la Regione, con gli enti e con quant'altro, grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Lotto. Ne ha facoltà.

LOTTO LUIGI (PD). Sull'ordine dei lavori e sullo stesso argomento di cui parlava il collega. Risulta anche a me che ieri il Direttore generale della Presidenza ha ricevuto i lavoratori e che c'è una concordanza di vedute tra lo stesso Direttore generale, lo stesso Assessore, e anche noi concordiamo che da una parte la situazione di un'associazione messa in liquidazione, così come tutti noi sappiamo, ha creato più di un problema, e ne sta creando, anche nella semplice necessità da parte di LAORE di erogare i fondi che servono per pagare gli stipendi, ed è una difficoltà dovuta al fatto che più di un problema si sta riscontrando nell'operatività dei commissari che stanno gestendo questa partita. L'unica cosa di cui noi siamo però certi, l'Assessore, lo siamo noi, lo è la Presidenza della Giunta, è che da qui a quando verrà la risposta del Ministero per concludere il percorso iniziato nel 2009 con la legge che prevedeva l'integrazione in LAORE di queste figure professionali, noi fino ad allora abbiamo necessità e faremo di tutto e si farà di tutto perché la struttura attuale di ARAS vada avanti, se è necessario si metteranno in campo delle soluzioni che consentano che vada avanti, perché qualsiasi cambiamento rischia di andare contro la possibilità stessa di proseguire l'erogazione dei servizi. Si sta ragionando e lavorando affinché si vada verso una soluzione che consenta la gestione della situazione, non è possibile fare diversamente, e non è possibile continuare ad erogare i servizi se non facendo, per il tempo che serve, sopravvivere la situazione attuale di Aras, possibilmente con una gestione in capo a loro diversa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Presidente, ovviamente credo che il collega Peru si sia documentato e quindi abbia dato una notizia per noi gravissima, ma credo che qui sia stata lesa veramente sia l'attività, o comunque l'Organo Giunta, e ancora l'Organo Consiglio; se questo corrisponde al vero, le chiedo di chiedere urgentemente la presenza del Presidente Pigliaru in Aula, adesso ha il tempo di arrivare, facciamo la legge, ma questo è un argomento che va affrontato immediatamente, e così pure l'Assessore, perché non si può assolutamente assistere ad un'azione così, di cui non abbiamo nessuna notizia, nessuna spiegazione. Ripeto, la invito a voler chiamare urgentemente il Presidente Pigliaru nel caso questa fosse notizia fondata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Gianluigi Rubiu. Ne ha facoltà.

RUBIU GIANLUIGI (UDC Sardegna). Presidente, anch'io per manifestare la fortissima preoccupazione per la notizia che abbiamo appena appreso, qui sono in gioco 45 milioni di euro che spettano alle aziende agricole per il premio del benessere animale, ma sono in gioco tantissimi posti di lavoro dei dipendenti Aras. Un fatto di una gravità inaudita, noi ci siamo preoccupati ripetutamente su questo tema, abbiamo manifestato anche in Commissione tutte le nostre perplessità sulle scelte ma soprattutto sul pressappochismo che è stato utilizzato per cercare di trovare le soluzioni a questo problema, quindi chiediamo, mi associo anch'io alla richiesta della collega, che l'Assessore all'agricoltura e il Presidente Pigliaru ci rendano edotti di quelle che sono le loro informazioni, e che strada vogliamo intraprendere tutti insieme, perché questa informazione è di una gravità inaudita e andrebbe a toccare una categoria così importante come l'agricoltura e l'allevamento sardo,. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Michele Cossa. Ne ha facoltà.

COSSA MICHELE (Riformatori Sardi). Brevemente, perché non possiamo non associarci come Gruppo dei Riformatori alla preoccupazione espressa dai colleghi. Se il fatto che è stato riportato dall'onorevole Peru risponde a verità, e aspettiamo naturalmente di sapere dalla Giunta se è così o meno, ha una gravità intrinseca, ma soprattutto sono devastanti le conseguenze che un provvedimento di questo genere avrebbe rispetto a tutte le prospettive di lavoro di decine e decine di persone che si aspettavano dalla politica e dall'Amministrazione regionale risposte ben diverse. Quindi noi ci associamo alla richiesta della collega Zedda per avere la presenza del Presidente della Regione o dell'Assessore all'Agricoltura qui, per avere notizie certe e rassicurare, se c'è da rassicurare, o capire esattamente che cosa sta succedendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Francesco Sabatini. Ne ha facoltà.

SABATINI FRANCESCO (PD). Solo per dire, Presidente, che a noi non risulta nulla di tutto questo. C'è la nomina di un perito in quanto l'Associazione è stata messa in liquidazione dai soci, e il Tribunale ha nominato un perito per verificare qual è la situazione, non c'è nessuna estinzione di Aras, sono a conoscenza che proprio ieri pomeriggio si sono riuniti tutti i Direttori generali, l'Assessorato e gli stessi commissari, per trovare una soluzione definitiva in attesa che arrivi il nulla osta da parte del Ministero della funzione pubblica per il passaggio di tutto il personale da Aras a LAORE. Questo è il percorso, non c'è nessuna confusione, c'è un percorso preciso, delineato, su cui stiamo mettendo in atto tutte le azioni che sono necessarie per dare continuità agli allevatori, e continuità ai dipendenti per quanto riguarda la loro situazione lavorativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Luigi Crisponi. Ne ha facoltà.

CRISPONI LUIGI (Riformatori Sardi). Sì, sono informazioni Presidente queste che davvero vanno in contrasto con rassicurazioni di vario genere. Abbiamo convocato più volte nella stessa quinta Commissione attività produttive l'Assessore all'Agricoltura, e pur nelle difficoltà della problematica ci sono state delle rassicurazioni davanti alle quali ieri, di fronte al Direttore generale dell'agricoltura e alla Direttrice dell'Agenzia LAORE, l'Assessore a me personalmente ha dichiarato che avrebbe avuto, proprio a seguito di una convocazione, un incontro con i Commissari liquidatori di Aras. A questo punto, stante queste informazioni, stante la confusione, stante la necessaria chiarezza, io credo che sarebbe, se non già richiesto dai colleghi che mi hanno preceduto poc'anzi, indispensabile la presenza dell'Assessore Caria qui per fare delle dichiarazioni che diano contezza della situazione, per la sua evoluzione, e soprattutto sulle informazioni che si stanno inseguendo in queste ultime ore. A questo punto credo che sarebbe necessario anche magari la presenza del Presidente della Regione per dare delle informazioni attese non solo dai Consiglieri che si sono occupati ovviamente della questione, ma dei tanti lavoratori preoccupati, che in più di un'occasione hanno sollecitato il Consiglio proprio in questa direzione, ma anche che hanno ragionevolmente protestato sotto i portici del Consiglio regionale in attesa e in ansia per la loro sorte, per la sorte delle loro famiglie, e per quella necessaria, rigorosa e puntuale informativa che gli va loro assicurata, perché si sta parlando del pane quotidiano per costoro che lavorando, continuando a lavorare, hanno assicurato un servizio irrinunciabile nelle campagne del territorio regionale della Sardegna. Quindi, Presidente, la invito ancora una volta a farsi portavoce di questa istanza che proviene dai banchi consiliari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Antonio Solinas. Ne ha facoltà.

SOLINAS ANTONIO (PD). Mah, anch'io ero aggiornato a ieri sera con le notizie che ci ha poco fa comunicato il collega Sabatini, però devo dire che alla luce della documentazione di cui siamo venuti in possesso, io credo che non si possa far finta di niente. Allora, o la Giunta, gli Assessori presenti in Aula sono in condizioni di dare certezza e di comunicare all'Aula che cosa effettivamente è successo, oppure io le chiederei di sospendere l'Aula in attesa che l'Assessore all'agricoltura possa venire in aula urgentemente e riferire, perché se leggo la determina del Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale dove si dice: "di dichiarare estinta ai sensi del dell'articolo 6 del DPR 361 del 2000 L'Associazione Aras con sede in Cagliari, con contestuale iscrizione del presente provvedimento al numero 32 del registro regionale delle persone giuridiche"; vorrei capire di che cosa si tratta. Allora, siccome non stiamo parlando di cose semplici, per non parlare di altro, stiamo parlando di lavoratori che vivono sulla propria pelle mesi senza stipendio, stanno correndo il rischio di perdere il proprio lavoro, chiederei alla Giunta di riferire urgentemente in Aula, e a lei Presidente di sospendere la seduta sino a quando siamo in condizioni di garantire risposte certe. Chiedo se ci sono risposte da parte dei rappresentanti della Giunta qui in Consiglio…

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per la Giunta, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

PACI RAFFAELE, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Non ho notizie specifiche in merito, e ovviamente piena disponibilità a chiamare l'Assessore Caria compatibilmente con i suoi impegni istituzionali.

PRESIDENTE. Va bene, quindi possiamo procedere con l'ordine del giorno in attesa che arrivi l'Assessore Caria.

Discussione e approvazione della proposta di legge Zedda Alessandra - Pittalis - Rubiu - Dedoni - Carta - Orrù - Cocco Pietro - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Busia - Congiu - Cappellacci - Contu - Fasolino - Peru - Tedde - Tocco - Tunis - Sabatini - Forma - Pinna Rossella - Truzzu - Oppi - Cossa - Crisponi - Pinna Giuseppino - Satta - Gallus - Ledda - Dessí - Agus - Marras - Zedda Paolo Flavio - Usula - Anedda: "Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza". (472/A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 472.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la consigliera Alessandra Zedda, relatrice.

ZEDDA ALESSANDRA (FI), relatrice. Mah, credo che oggi si possa dare veramente una definizione di legge di civiltà. Non nascondo che è stato un percorso lungo, un percorso che ci ha portato ad un confronto sia a livello nazionale, ma anche con la normativa europea, che ci fa dire però che probabilmente saremo la prima Regione italiana, tra le prime in Europa, che sicuramente guarda al fenomeno del femminicidio, della violenza sulle donne, ma soprattutto alla tutela e alla parità di genere con una legge organica prima in assoluto. In questo senso devo dire che è una legge tra l'altro che ha visto veramente una collaborazione a più mani e in questo senso non a caso la presenza femminile in questo Consiglio credo che sia una testimonianza di come le donne sono andate a sostegno delle altre donne e in questo senso, lo diranno anche le colleghe, io mi sento anche se prima firmataria di dire che è una legge di tutto questo Consiglio, ma in particolare credo che con le colleghe abbiamo dato un contributo importante e abbiamo anche dimostrato che siamo andate oltre ogni schieramento partitico, come deve essere quando le leggi sono importanti, ma credo che siamo andate anche oltre ogni sensibilità che è proprio, lo diciamo spesso, tipica femminile, ma abbiamo lavorato con uno sguardo davvero al presente, purtroppo, ma soprattutto al futuro. È una legge che vuole inserirsi in un alveo scarno di normativa, ma soprattutto di azioni che devono andare ad incidere in un fenomeno che purtroppo per noi oggi è diventata piaga sociale, è diventata causa di morte rilevante, è diventata purtroppo un handicap della civiltà. Con l'occasione saluto anche la presenza della commissaria di parità e soprattutto la presenza della Commissione pari opportunità di questa Regione; anche a loro va un ringraziamento ma soprattutto ricordo quando abbiamo intitolato a Dina Dore la sala della Regione insieme a lei, presidente Ganau, e alle colleghe abbiamo promesso che avremmo dato in fretta una legge organica. Ringrazio i colleghi, in particolare della Commissione sesta, terza, ma soprattutto di tutto il Consiglio che oggi, insieme a noi, hanno voluto approvare questa norma che speriamo possa essere davvero uno strumento per mitigare e intervenire su questo fenomeno sociale.

Il femminicidio, tra l'altro, è una forma estrema di violenza di genere. Nel 2016 in Italia sono morte 120 donne ammazzate da un marito, un fidanzato o un convivente e negli ultimi cinque anni 774 casi di donne uccise, circa 150 all'anno. Più dell'82 per cento dei delitti commessi sono stati classificati come femminicidi, nella maggior parte dei casi l'età va dai trentuno ai quarant'anni, mentre le vittime sono più giovani, tra i 18 e i 30. Nella maggioranza dei casi la donna uccisa è italiana e solo il 22 per cento è straniera, ma sempre di morte si tratta. Gli assassini sono per il 74 per cento di nazionalità italiana, oltre cento donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quelli che sostengono di amarle, e sta diventando una vera e propria strage. Sono migliaia tra l'altro le donne aggredite, picchiate, perseguitate e sfregiate, quasi 7 milioni secondo i dati Istat quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso. Dall'inizio del 2018 ci sono state circa 61 vittime uccise da uomini violenti che pensano di possedere la donna come un oggetto e di potersene liberare quando diventa scomoda o inutile. Una vittima ogni tre giorni. La violenza economica è quella di cui si parla meno, ma ha una relazione molto forte con la possibilità delle donne, percepita e reale, di uscire da una relazione violenta. La maggior parte delle violenze avvengono in famiglia e sono perpetrate da un uomo da cui le vittime sono diventate economicamente dipendenti. Non avere risorse per mantenere se stesse e in molti casi anche i propri figli è uno dei fattori che ricacciano le donne sotto il dominio di un uomo violento. Da un punto di vista delle politiche intervenire con un sostegno economico per le vittime potrebbe avere degli effetti molto immediati e concreti nel garantire alle donne la possibilità di pensare e agire la propria fuoriuscita dalla violenza. Il reddito, quindi, come condizione di libertà dalla violenza, dai soprusi, dalla povertà, dal ricatto. Questa proposta di legge mira ad intervenire come ho appena detto in un alveo scarno di attenzione, ma soprattutto riteniamo di strumenti che seppure esistenti non sono messi in misura organica, anzi ci auguriamo che dalla nostra Regione si possa prendere esempio per arrivare presto - e io me lo auguro con i nostri parlamentari, sia uomini che donne - di poter avere presto in Italia una legge organica come questa. In Italia non esistono diritti lavorativi ed economici specifici per le donne vittime di violenza e ancora la prevenzione, quella che deve lavorare sul cambiamento culturale, che è necessario ma sappiamo bene che richiede del tempo. In questa legge abbiamo voluto inserire proprio tutti i progetti affinché si possa arrivare ad un percorso compiuto di prevenzione. Ancora, è importante non garantire solo azioni di emergenza, ma aiuti concreti sia per quanto riguarda la decisione di uscire dalla violenza e quindi la denuncia, sia nel prevenire azioni recidive, dando alle donne la possibilità di tornare a camminare a testa alta sulle proprie gambe. Quando le donne subiscono violenza è veramente un dramma nel dramma perché spesso e volentieri sono sole e oggi si rileva la difficoltà nella denuncia, ecco perché invece è importante dare tutti i sostegni sotto questo profilo, ed è per questo che in questa legge, oltre che a definire e a dare gambe a quel reddito di libertà che è già stata un'azione normativa di questo Consiglio in occasione della legge di stabilità, abbiamo voluto aggiungere le altre azioni che riteniamo essere importanti. Ecco perché andiamo ad intervenire proprio sulle azioni che noi riteniamo anche innovative. Devo riconoscere che la regione a livello europeo più avanti sotto il profilo dell'assistenza, dell'aiuto, della prevenzione è la Spagna da cui non nascondo aver preso gran parte delle informazioni, ma credo che molte azioni sono nate proprio dal lavoro che è stato fatto con l'aiuto e il confronto con i centri antiviolenza, le case di accoglienza, con la stessa Commissione pari opportunità e con la consigliera di parità Putzolu, anche tanto direttamente calato sulla nostra regione che ha un territorio come sappiamo tutti difficile per potersi spostare, per poter - concedetemi il termine - sparire dalla violenza subita. Dico infatti che oltre al reddito siamo volute intervenire in particolare tra intese e protocolli che devono coinvolgere prima di tutto la nostra Regione con i nostri enti locali, con i PLUS, con i centri antiviolenza, con le associazioni datoriali, con le case di accoglienza e con tutte le associazioni che si occupano di questo fenomeno così preoccupante e soprattutto incidente nelle cause di morte. Abbiamo voluto dare dei requisiti perché è ovvio che dobbiamo essere precisi e valutare i casi di volta in volta e in questo devo dire che il lavoro non è finito con la presentazione della legge, ma gli emendamenti che oggi…

PRESIDENTE. Onorevole Zedda, il tempo a sua disposizione è terminato.

È iscritto a parlare il consigliere Francesco Sabatini. Ne ha facoltà.

SABATINI FRANCESCO (PD). Presidente, avrei poche cose da aggiungere alle considerazioni fatte dalla collega Alessandra Zedda. La gravità del fenomeno è sotto gli occhi di tutti, non passa giorno in cui non leggiamo nei principali giornali, nei quotidiani, di notizie di donne vittime di violenza, di notizie di questa gravità che ci devono allarmare. Non bastano più perché in queste occasioni ognuno di noi esprime solidarietà, fa bei discorsi, esprime parole di conforto e di condanna, ma queste non bastano più e da qui è nata l'idea di predisporre un disegno di legge, perché servono norme che mettano in piedi iniziative che possano frenare questo gravissimo fenomeno. E io lo voglio ricordare, con la collega Zedda presentammo in sede di discussione della legge di stabilità in Commissione bilancio, un emendamento che poi è stato approvato ed è contenuto appunto nella legge di stabilità 2018, l'articolo 10 con cui si istituisce il reddito di libertà e si stanziarono allora 300 mila euro che poi sono fatti propri da questo provvedimento di legge. E' un primo segnale certamente insufficiente su cui dovremo reintervenire, ma intanto quell'articolo, l'articolo 10 oggi ci dà la possibilità di discutere questo provvedimento. E' un provvedimento, dicevo prima, necessario approvare questa legge, assolutamente necessario perché abbiamo bisogno di norme che intervengano nello specifico e la legge questo fa perché oltre a istituire il reddito di libertà, ad esempio all'articolo 5 prevede il raccordo con gli altri strumenti che sono strumenti che sono in essere e che sono stati approvati da questo Consiglio regionale, dal Parlamento italiano e dall'Unione europea. Tutti i provvedimenti vanno messi a sistema e questo è un concetto fondamentale e importante. All'articolo 10 si prevedono progetti di istruzione e di educazione affettiva perché dalla prevenzione bisogna partire, come all'articolo 11 si prevede una norma sull'affido familiare e all'articolo 12 si prevede addirittura l'esenzione dal pagamento delle imposte, quindi interventi specifici che mirano a prevenire e ad intervenire quando questi fenomeni purtroppo si manifestano. Ora io faccio un appello all'Assessore perché questa legge, perché di questo poi dobbiamo discutere, non diventi una legge morta che si mette in un cassetto e di cui ci dimentichiamo.

Quella piccola risorsa va spesa, la legge va attuata, vanno applicati tutti gli interventi specifici che sono previsti e credo anche che sia importante sottolineare il fatto che tutti i provvedimenti che già sono in essere vanno messi a sistema, vanno coordinati e quindi va rafforzata sicuramente anche la struttura amministrativa che dovrà seguire i provvedimenti che oggi andiamo ad approvare. Ultima nota che vorrei segnalare, centri antiviolenza, io la pregherei Assessore di accelerare le procedure amministrative che prevedono lo stanziamento, noi oltre ai 300 milioni per l'istituzione del reddito di libertà, la finanziaria ha previsto un milione per i centri antiviolenza.

In Sardegna esistono cinque centri antiviolenza e tre case rifugio che attualmente sono riconosciute, ma ne esistono altri che sono operanti nei territori e che non hanno mai usufruito degli stanziamenti. Ci fu nel 2017 l'approvazione di una delibera di Giunta che raccoglieva anche le segnalazioni di questo Consiglio che prevedeva appunto l'apertura di un bando, di una possibile manifestazione di interesse da parte di questi soggetti che oggi sono impediti ad utilizzare, ad accedere alle risorse stanziate. Io credo che non ci si possa nel 2018 fermare a stanziare i cinque già riconosciuti insieme alle tre case rifugio, ma vanno riconsiderati tutti i centri antiviolenza che operano nei territori e il milione vada loro distribuito ed eventualmente valutiamo se quella risorsa non vada incrementata per soddisfare le esigenze di tutti perché va riconosciuto il ruolo fondamentale che i centri antiviolenza svolgono nel territorio e credo che la legge che oggi approviamo sia strettamente collegata al buon funzionamento e al sostegno che la Regione deve dare ai centri antiviolenza.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Anna Maria Busia. Ne ha facoltà.

BUSIA ANNA MARIA (Gruppo Misto). Grazie alla collega Alessandra Zedda per aver avuto l'intuizione di fare questa proposta, proporla a noi consigliere che abbiamo condiviso da subito il lavoro e abbiamo accettato, accolto con grande entusiasmo questa ulteriore iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna.

Ringrazio l'onorevole Sabatini, il presidente Sabatini per le cose che ha detto nel corso del suo intervento ma devo confessare una cosa e lo voglio fare in questa sede tenendo a mente una data, quella del 2007, cioè la legge istitutiva che organizzava il sistema dei centri antiviolenza in Sardegna. La confessione riguarda un sentimento che io provo dinanzi a questi temi e cioè un sentimento di profonda stanchezza. Io sono stanca di parlare di queste cose, sono stanca di parlare di violenza contro le donne, sono stanca di sentire questi numeri che riproponiamo ogni volta che dobbiamo parlare di queste cose. Sono stanca di elencare le ragioni per le quali dobbiamo prendere provvedimenti di questo tipo. Sono stanca di sentire storie personali di violenza subita, perpetrata, di isolamento. Sono stanca di vivere queste cose come una contrapposizione tra me e le mie colleghe, noi donne e voi uomini che sembra però continuiate a non prendere coscienza se non perché venite coinvolti personalmente da questioni di questo tipo. Sono stanca di ripetermi sulle cose. Sono stanca di spiegare alle mie figlie quello che accade in questo Paese. Sono stanca di spiegarlo alle giovani donne, di spiegare quello, come devono difendersi. Sono stanca di questa riproposizione continua di un fenomeno che se avvenisse al contrario farebbe accapponare la pelle, porterebbe questo Paese, lo ha detto Dacia Maraini in un articolo scritto per il Corriere della Sera, se quel numero fosse invertito e cioè se ogni anno 120 uomini venissero uccisi da donne, compagne, fidanzate, mogli, in quanto uomini questo Paese verrebbe rivoltato come un calzino e invece ancora siamo qui a ripetere queste considerazioni. Ecco perché io esprimo questa stanchezza. Sono stanca anche, colleghi, della vostra indifferenza, del modo liquidatorio con cui si tratta questa faccenda, con cui accogliete: "Ma sì procediamo alla legge sulle donne!" Non è una legge sulle donne, è una legge innanzitutto sugli uomini, è una legge che dovrebbe servire a chiedervi perché dobbiamo stanziare dei denari perché voi picchiate le vostre compagne. A questo deve servire questa legge, stiamo mettendo da parte dei denari perché voi non fate un esame di coscienza! Ora io spero di essere smentita, l'ha già fatto Franco Sabatini che questa cosa la sta seguendo da diverso tempo, utilizzo un termine, siamo stati piuttosto pedanti in Commissione bilancio, in più occasioni anche quando ne facevo parte per trattare l'argomento e lo abbiamo, come si dice in sardo, strattallato a sufficienza. Non possiamo farlo con tutti, però è evidente che è necessario, che è necessario che si faccia, che ci sia veramente una riflessione che sia completa. Anche perché se i numeri dal 2007, faccio riferimento alla nostra legge, non sono cambiati, anzi sono aumentati, aumentano le denunce, aumentano le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza aumentano, o comunque compaiono all'orizzonte finalmente gli uomini che si rivolgono ai centri che si occupano di maltrattamenti, degli uomini maltrattanti, altro finanziamento che abbiamo previsto in Sardegna, antesignani anche da questo punto di vista. Se aumenta la necessità di occuparsi dei figli di queste donne che gli uomini picchiano vuol dire che culturalmente non si è fatto niente, ed è su questo che bisogna intervenire, la legge e lo strumento legislativo serve, è fondamentale, la tutela ci deve essere, gli strumenti devono essere approntati e devono essere coordinati con il sistema sanitario, con il sistema di assistenza territoriale. Però il resto va fatto dal punto di vista culturale. Dovete fare voi un lavoro per superare, perché io voglio vedere la fine di questa storia, lo desidero, lo voglio per i miei figli e per i miei nipoti. Voglio che un giorno gli stanziamenti diminuiscano, perché la necessità è diminuita. E allora smentitemi, colleghi, mostrate indignazione, la stessa che mostrate per tutte le altre categorie che sono in questa situazione, in questa nostra società di grande disuguaglianza, di grande disequità, mostrate la stessa indignazione e iniziate a farci sentire meno sole, e a portare avanti questa idea, che non è soltanto un'idea di aiuto, ma che deve essere un'idea di cambiamento vero. Quando questo accadrà potremo dire che la nostra è una società che ha superato un grandissimo problema. Grazie.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la consigliera Daniela Forma. Ne ha facoltà.

FORMA DANIELA (PD). Presidente, io penso che sia sotto gli occhi di tutti che questa legislatura si è connotata in maniera molto positiva per interventi legislativi di civiltà che vanno appunto nella direzione delle politiche di genere, interventi che abbiamo fatto, come ricordava il presidente Sabatini, principalmente in sede di Finanziaria, dove abbiamo più volte incrementato gli stanziamenti per i centri antiviolenza e anche la loro diffusione capillare sul territorio regionale. Il più importante di tutti, io lo voglio ricordare, è la modifica che abbiamo fatto alla legge statutaria elettorale con l'introduzione della doppia preferenza di genere, uno strumento positivo che certamente contribuirà a far crescere la presenza e il numero delle donne in quest'Aula. E perché in questa sede, in cui in questo momento parliamo di violenza di genere, io voglio ricordare questo importante provvedimento? Perché nel consentire alle donne piena cittadinanza nella massima istituzione regionale noi stiamo andando, anche con quell'intervento, soprattutto con quell'intervento, a contribuire a rimuovere tutti quegli ostacoli, in tutti gli ambiti della società in cui la piena cittadinanza delle donne non viene riconosciuta. E questa è la precondizione per poter prevenire la violenza contro le donne, in un momento storico-sociale dove comunque stiamo facendo un percorso, stiamo abbandonando una cultura che prevedeva ruoli di genere distinti, immutabili, stereotipi e pregiudizi che dobbiamo ancora superare. Noi in questa fase storica stiamo mettendo in discussione i nostri antichi modelli di riferimento sul ruolo della donna, nella famiglia e nella società, e questo lungo, troppo lungo, periodo di transizione sta lasciando sul campo troppe vittime, troppe donne che sono vittime di violenza, fino anche alla morte infatti. E i dati che ci dà l'Organizzazione mondiale della sanità parlano e ci dicono che nel mondo le donne in età fertile, in età riproduttiva muoiono principalmente di violenza di genere. La violenza di genere sembra mietere lo stesso numero di vittime del cancro, le donne in età in età fertile. E allora spetta a noi, è un nostro dovere continuare a offrire alle donne strumenti per fuoriuscire per tempo da situazioni di pericolo, e questo provvedimento va in questa direzione. Noi andiamo a garantire alle donne un sostegno economico che le libera dalla sudditanza economica che le lega al proprio compagno, al proprio marito violento e carnefice, ed è questo un principio che comunque noi troviamo già enunciato, già enucleato nella legge regionale 8 del 2007, quella che ha ricordato anche la collega Busia, la legge che istituisce i centri antiviolenza e le case di accoglienza, dove al comma 2 dell'articolo 1 si dice proprio che alle vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire di ripristinare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Ora, questo principio, che era già stato enucleato nella legge regionale numero 8 del 2007 prende finalmente corpo, proprio con la messa a disposizione di risorse, perché questo sostegno venga effettivamente garantito, e perché alle donne che sono vittime di violenze, e che sono anche prive di una minima indipendenza economica, venga data la possibilità di affrancarsi dal proprio carnefice. Quindi io penso che stiamo mettendo in campo uno strumento importante, ma la sfida principale è, come ricordavano anche i colleghi che mi hanno preceduto, una sfida culturale, però questa sfida deve vedere non le donne, ma gli uomini in prima fila. Ed è questo l'auspicio che condivido e che lascio a al termine di intervento. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Rossella Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA ROSSELLA (PD). Presidente, parliamo di violenza di genere e non è l'8 marzo, parliamo di violenza di genere e non ricorre nessuna data che "ci impone" di parlare di violenza di genere, questo è un po' il senso della nostra sensibilità, una sensibilità che probabilmente non è mai abbastanza. Ho voluto condividere da subito la proposta della collega Alessandra Zedda, perché su temi come questi non c'è colore politico, c'è invece la necessità di fare fronte comune contro una piaga sociale che miete così tante vittime. Si dice, e non è una cosa che mi piace purtroppo, non mi piace il termine, che la violenza verso le donne, i maltrattamenti, gli abusi siano un delitto democratico, che non conosce distinzioni né di reddito, né di cultura, ma accade meno spesso che le donne affermate professionalmente siano meno vittime delle donne che non hanno un reddito e non sono autonome. Potrebbe anche esserci una doppia lettura, potrebbe significare o che si sganciano in fretta da un contesto violento, perché possono permettersi la libertà, oppure l'opposto, forse perché si vergognano di più ad ammettere di subire violenza tra le mura domestiche, e questo potrebbe anche indurle al silenzio.

Una battaglia si può vincere solo con un cambio culturale, l'abbiamo detto, l'hanno detto i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto, che però purtroppo non ha tempi brevi. Abbiamo detto, l'abbiamo visto nei dati, nei numeri, il numero dei femminicidi è spaventoso, un caso su due è commesso dal marito o dal compagno. Il 21 per cento delle donne italiane, oltre 4 milioni e mezzo, ha dichiarato di aver subito qualche tipo di violenza nel corso della propria vita, o fisica o psicologica, ma i dati lo sappiamo non tengono conto del sommerso, la maggior parte delle vittime ha paura soprattutto di denunciare il partner, quindi la realtà è assai peggiore, il percorso di denuncia è faticoso, lungo, costoso, irto di ostacoli e perciò va aiutato adeguatamente. La rete per essere efficace non può essere e non deve essere solo tra soggetti istituzionali, ogni cittadino, uomo o donna che sia, è chiamato a fare la propria parte, nell'essere antenna di ciò che accade, talvolta anche nell'appartamento accanto, qui non vale "ciascuno si faccia i fatti propri", non vale la riservatezza e la privacy, non dobbiamo far finta di nulla, ma essere parte attiva per aiutare le vittime e magari salvare una vita. Spesso questa legge ha proprio questo obiettivo, c'è anche una dipendenza economica dal partner e ciò complica ulteriormente le cose. Come Partito Democratico in diverse regioni abbiamo presentato una proposta di legge per l'istituzione di un fondo per il reddito di libertà, e per questo dicevo io ho sposato immediatamente la proposta della collega Zedda, crediamo sia importante per garantire alle donne vittime di violenza domestica, un sostegno economico come condizione necessaria, condizione di partenza per allontanarsi dai loro compagni dall'orco che tiene anche i cordoni della borsa, per riconquistare la propria dignità e inviolabilità. Non avere risorse per mantenere se stesse e in molti casi anche i propri figli è uno dei fattori che incatenano le donne al dominio di un uomo violento, quello che accade infatti è che gli uomini violenti, privino le donne dell'indipendenza economica, un modo per tenerle ancora più stretti a sé, ecco perché garantire alle donne le risorse per uscire dalla violenza è fondamentale. Oltre a quelle che non hanno un'occupazione abbastanza spesso le donne vittime di maltrattamenti in ambito familiare sono anche donne che lavorano ma che non possono essere libere di gestire le proprie entrate economiche, i soldi che guadagnano, gestione che spesso spetta invece totalmente all'uomo, qualche volta anche disoccupato. Quelle con capacità economiche limitate hanno ancora più difficoltà ad uscire dalla condizione di violenza e a cominciare un cammino di autonomia, ed è a loro che ci rivolgiamo con questa legge. La mancanza di lavoro è un problema per molte donne che subiscono violenza, la percentuale delle donne che subiscono violenza non occupate è oltre il 50 per cento, e a queste si aggiunge anche un ulteriore percentuale dell'oltre il 20 per cento di donne con un'occupazione precaria e sembra, sembra perché chiaramente sono dati che vanno presi con beneficio d'inventario che solo il 26 per cento abbia un'occupazione. Quando un uomo violento tiene anche i cordoni della borsa è difficile staccarsene, si ha paura di rimanere senza risorse, per sé o per i figli, senza casa, si è vittime ancora di più di un ricatto economico ed è il motivo per cui tante donne subiscono maltrattamenti continui in silenzio. Da donna sono sempre stata convinta, e questa è una cosa che ho detto sempre anche alle mie alunne, convinta che l'indipendenza economica delle donne, anche quando la coppia è felice e lui può permettersi di mantenere entrambi sia un dovere verso se stesse e verso i figli, non mi stancherò però di ripetere che questo processo di emancipazione e di vera libertà è possibile a condizione, solo a condizione, che le politiche di welfare siano rafforzate verso la famiglia, con servizi capaci di permettere alle donne di conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. Ad ogni modo, come ricorda Amnesty International, se è vero che l'indipendenza economica non protegge le donne dalla violenza, è altrettanto vero che una donna dipendente economicamente non vedrà per sé e i figli altre strade che rimanere col partner, poter garantire a queste donne un sostegno economico può essere fondamentale per liberarsi appunto dei partner violenti. Significa una possibilità reale di uscire da una relazione violenta, da un punto di vista delle politiche intervenire, come stiamo facendo, con un sostegno economico, ma non solo un sostegno economico, ma anche con le politiche attive del lavoro, ma anche con una formazione finalizzata con il completamento degli studi, potrebbe avere effetti immediati nel garantire alle donne la possibilità di pensare, di agire e di essere liberi, ed è questo ciò che vogliamo per le donne che vivono in Sardegna. Due parole, ne approfitto in questa fase di discussione generale, per dire che ancora questa legge si inserisce nel solco tracciato dalla legge numero 8 del 2007, l'hanno detto i colleghi prima di me, voglio aggiungere che a distanza di 11 anni però noi andiamo a colmare un vuoto che consente di rendere le misure che sono già previste all'interno di quella legge e di rendere le misure ancora più capaci di supportare le donne vittime di violenza. Credo che vada sottolineato come sia significativo il richiamo in questa legge ai progetti in tutte le scuole di ogni ordine e grado per l'educazione, la parità di genere e all'affettività, un elemento cardine per quel cambiamento culturale necessario per debellare questi orribili reati. Riferendomi ancora all'intervento della collega Busia che è stata molto brava nel provocare anche la componente maschile di questo di questo Consiglio, io mi sento di affermare invece che la mia non è stanchezza nel parlare di questi temi, è amarezza, sicuramente sì, è amarezza anche perché è vero che gli uomini devono fare molto, ma è anche vero che la responsabilità…

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Raimondo Cacciotto. Ne ha facoltà.

CACCIOTTO RAIMONDO (PD). Grazie Presidente prendo la parola per contribuire anche io al dibattito su questo tema, molti sono anche i dibattiti, le tavole rotonde, promossi sul tema della violenza di genere e diversi anche gli interventi istituzionali che vorrebbero contrastare un fenomeno che al di là delle intenzioni però non sembra destinato a diminuire. Interventi istituzionali che sono tuttavia indispensabili e necessari perché rappresentano concretamente un'opportunità per offrire alle donne più fiducia e rispetto in ogni ambito e con ogni linguaggio, parlo proprio di linguaggio perché dovremmo essere capaci in ogni contesto di utilizzare toni e modi più rispettosi e capaci di valorizzare le differenze, le capacità e le sensibilità di ciascuno, toni e modi che mettano in primo piano la centralità di ogni essere umano. Oggi più che mai credo ci sia bisogno di una cultura del rispetto, una cultura del riconoscimento reciproco, una cultura nella quale ciascuno impari a mettersi in una prospettiva di autentico e profondo ascolto di se stessi dell'altro e dei suoi bisogni, senza cercare di diminuirlo per affermare in modo prevaricante se stessi, non basta lo sdegno e la solidarietà, è opportuno convogliare più energie per affermare i valori della vita e della dignità, convogliare più energia e sulla capacità di denuncia e prossimità alle persone più fragili, prevenire i femminicidi è anche questo, in aggiunta ai meccanismi di tutela e di assistenza delle vittime di violenza, nell'ottica della prevenzione occorre fuggire il pericolo delle generalizzazioni degli stereotipi e lavorare piuttosto per educare le generazioni di uomini del nostro tempo a ripensare il modo di esprimere la propria sensibilità e affidabilità. Mariti, compagni e uomini capaci di sostenere e incoraggiare la libertà delle donne, capaci anche di chiedere aiutano nel momento del bisogno. Questa legge nel parlare di violenza sulle donne parla anche degli uomini, come veniva anticipato e detto anche in alcuni degli interventi di chi mi ha preceduto, perché se le donne purtroppo diventano vittime di uomini violenti e altrettanto vero che questi uomini sono vittime di se stessi, uomini erosi nell'intimo incapaci di donarsi e di accogliere con rispetto e fiducia l'esistenza di un'altra persona. Un uomo che non è capace di relazionarsi con la propria compagnia, moglie e madre sorella se non con la violenza è prima di tutto vittima di se stesso, del proprio ego, di una visione limitata, vittima della propria immagine, di una cultura che afferma che non c'è meglio della propria forza per affermare ed esistere. Ecco credo che l'umanità e il rispetto reciproco, la capacità di accogliere e di amare non abbiano genere, sono patrimonio comune di tutte le persone di buonsenso, e bene fa la proposta di legge, e chi l'ha proposta, a definire progetti di istruzione e di educazione affettiva che sono imprescindibili per affrontare egregiamente questo tema. Chiedo di apporre, in conclusione, anche la mia firma sulla proposta e anticipo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Luca Pizzuto. Ne ha facoltà.

PIZZUTO LUCA (SDP). Grazie Presidente. Oggi è un giorno bello e importante per la Sardegna perché facciamo fare un passo avanti, di non poco conto, al sistema sociale della nostra Isola e di tutela verso le donne che subiscono violenza, io accetto la provocazione delle colleghe dicendo anche che però che ci sono anche uomini che si battono sul tema, tant'è che una proposta similare a questa è contenuta in una proposta di legge che noi abbiamo depositato a inizio legislatura, che è la legge sulla cultura della non violenza che spero sarà portata in Aula e approvata nella parte diciamo che riguarda la cultura della non violenza di cui dirò dopo. Dicevo, un passo avanti non di poco conto, un atto non scontato considerato che ad oggi siamo in Italia più di 44 donne uccise, mediamente da mariti e conoscenti italiani, e parliamo di un qualcosa, che va oltre l'attuale sistema che noi abbiamo potenziato in questi anni del sistema di intervento dei centri antiviolenza, e inserisce un elemento di libertà che è veramente straordinariamente avanzato e che è presente anche in poche nazioni europee. Diceva la collega Zedda in Spagna, ma io aggiungo l'Inghilterra, che è stato il primo Paese attraverso il suo ministro laburista la Ministro Scotland, che ha creato un metodo che ha in pochi anni azzerato il sistema della violenza di genere, perché offrire un'alternativa concreta alle donne vittime di violenza è il passo decisivo per far sì che si possa prevenire la violenza mettendo realmente nelle condizioni la donna di andare via e costruirsi una vita alternativa. Quindi, questa è secondo me uno dei provvedimenti di riforma più importanti che noi andiamo ad approvare, ne abbiamo fatto diversi e ci siamo messi all'avanguardia in diversi settori in questa legislatura, oggi aggiungiamo anche questo pezzo che è assolutamente innovativo e fondamentale. Aggiungo, però, che è necessario costruire una legge in quest'Aula che metta mano alla cultura di massa che noi stiamo vivendo, perché ogni azione che noi facciamo per rimediare al danno è un'azione importante e fondamentale ma c'è una cultura che produce questa violenza e che produce queste azioni, o noi abbiamo la capacità di seminare un modo diverso di stare in relazione con gli altri esseri umani, o noi saremo comunque sconfitti dalla storia. Oggi è inaudito, uno studio fatto recentemente da un'università americana afferma che entro il decimo anno di età i bambini vedono qualcosa come 100.000 atti di violenza in televisione, non c'è poi da stupirsi che bullismo, violenza di genere, e quant'altro siano problemi sociali così importanti, perché c'è un unico modello culturale che noi vediamo che è un modello violento basti pensare anche a programmi come "Uomini e donne", "Amici" eccetera che fingono di promuovere temi di un certo tipo, ma in realtà sono basati sull'aggressività e la violenza fra le parti, in qualche maniera, che ci sono nello spettacolo. Quindi, è necessario, se noi vogliamo veramente chiudere la filiera, diciamo così, e completare il processo, metterci anche all'avanguardia da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista sociale. Aggiungiamo le firme come Gruppo a questa legge di cui siamo veramente molto orgogliosi e contenti, sapendo che questo è un lascito alle future generazioni, che potranno vedere che qualcuno ha pensato di costruire sistemi alternativi di non poco conto. L'invito è, prima della fine della legislatura, completare questo aspetto, avendo il coraggio di creare una legge che possa mettere le condizioni di un nuovo movimento, di un nuovo pensiero culturale non violento nella nostra isola, perché se non saremo all'avanguardia su questo alla fine noi saremo sconfitti, grazie a chi ha lavorato a questa legge e un complimento a tutti noi che la stiamo andando ad approvare.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Pizzuto. Poiché nessun altro è iscritto a parlare, per la Giunta, facoltà di parlare l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Intanto inizio con un plauso all'onorevole Zedda, all'onorevole Busia, all'onorevole Forma e all'onorevole Pinna. Certo oggi non è l'8 marzo, è proprio questo il fatto che non sia un fatto eccezionale, celebrativo ma che richieda come diceva lei onorevole Busia un impegno prima di tutto personale, si usava il vecchio termine esame di coscienza della propria quotidianità, per capire il proprio agire quotidiano e soprattutto perché penso che inizi della vita quotidiana delle piccole azioni un'azione di miglioramento, di riflessione per rinunciare alla qualsiasi forma di violenza come strumento per la gestione di un conflitto. Quindi, va veramente un plauso per questa legge e penso che inserisco uno strumento ulteriore alle opportunità offerte ai centri di accoglienza, ai centri… chiedo scusa Presidente però… Penso che rappresenti un ulteriore strumento, perché i centri antiviolenza, le case di accoglienza rappresentano una situazione di emergenza per dare ospitalità a chi è stata vittima di violenza o di soprusi. Qui, invece, mettiamo in essere un percorso di inclusione sociale attiva, di libertà e di recupero dell'autonomia per la donna e per la famiglia, un nucleo familiare. Quindi, appoggiamo totalmente con particolare decisione questa legge, io penso anzi che forse bisognerebbe fare anche una riflessione per quanto riguarda, per esempio, è una riflessione che faccio adesso veramente estemporanea pensando al reddito di inclusione sociale, inserendo anche tra le possibilità, vedendo la casistica anche a livello nazionale, molto spesso sono vittime non solo a coloro che hanno un'occupazione ma sono vittime che maggiormente dipendenti da situazioni patologiche, patologiche di violenza, quelle donne che sono disoccupate, inoccupate. Per cui ci vorrebbe un'idea, una riflessione per provare ad allargare l'indicazione anche per il reddito di inclusione, perché anche in quel caso parliamo del reddito di base o di inclusione sociale attiva, stiamo dando uno strumento di libertà contro la povertà estrema. In questo caso alla povertà estrema si associa alla violenza all'interno del nucleo familiare o all'interno di una relazione di coppia. Per cui sostengo e recepisco le osservazioni che ha fatto l'onorevole Sabattini, per cercare di ridurre al massimo la burocrazia, cercare di accelerare e ridurre tutti i passaggi burocratici con, io dico, anche con l'imminente linee guida per la ridefinizione delle attività dei centro antiviolenza delle case di accoglienza.

PRESIDENTE. Grazie Assessore. Metto in votazione il passaggio agli articoli.

Ha domandato di parlare il consigliere Giuseppe Fasolino. Ne ha facoltà.

FASOLINO GIUSEPPE (FI). Purtroppo non sono riuscito a iscrivermi prima e quindi volevo dire qualcosa. Sicuramente, come già accennato da chi mi ha preceduto, è una giornata veramente importante per la Sardegna, è una giornata che mi riempie anche d'orgoglio perché quando approviamo leggi di questo spessore, veramente, ti senti orgoglioso di appartenere a questa Assemblea. E sentivo le parole della collega che mi ha preceduto, in particolare della collega Busia, quando la collega diceva le difficoltà di spiegare a una figlia quando devi commentare, oppure quando si sente un avvenimento drammatico come quello di un femminicidio. E le dico collega si immagini la difficoltà di spiegarlo a una figlia da padre, cioè spiegare a una figlia, da uomo, quando avviene un femminicidio, è ancora molto più difficile, molto più complicato, e dico un'altra cosa, è altrettanto complicato spiegarlo a un figlio maschio che cosa sta avvenendo. Allora l'intervento che dobbiamo fare penso che sia, come diceva lei, un intervento proprio culturale; noi dobbiamo cercare di far diventare questa legge non una legge per le donne ma una legge per una civiltà migliore per i nostri figli, a prescindere, quindi noi dobbiamo cercare di far capire culturalmente alle nuove generazioni l'importanza del rispetto dell'essere umano, sia esso uomo sia esso donna, dove non ci deve essere neanche più la differenza di pensare che devo rispettarla perché è una donna, no, devo rispettarla in quanto essere umano. Quindi dobbiamo davvero fare un'azione culturale importante, e per questo dico che dobbiamo lavorare molto sulle scuole, e le dico una cosa, lei ha fatto prima una provocazione importante sollecitando noi uomini, io le dico che molto spesso quando sento in televisione una notizia di femminicidio io mi vergogno di essere uomo. E questo penso che basti per farle capire come si sente un uomo che ha voglia di aiutare e di dare un contributo per una cosa di una gravità come quella che stiamo vivendo in questo periodo nella nostra società. E un'altra cosa non dobbiamo fare, perché, siccome sta accadendo troppo spesso ….

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Fasolino, il tempo a sua disposizione è terminato.

Ha domandato di parlare il consigliere Marco Tedde per dichiarazione di voto. ne ha facoltà.

TEDDE MARCO (FI). Noi siamo ovviamente indignati, ma non a parole, siamo indignati nei fatti, e coi fatti vogliono dimostrare che siamo indignati, tant'è vero che siamo qui in quest'Aula per condividere, non soltanto per votare, per condividere questa proposta di legge di straordinaria importanza che vede come prima firmataria la nostra Capogruppo.

La famiglia è la prima cellula, prevista anche in Costituzione, ma è la prima cellula sociale nella quale si consumano conflitti traumatici, conflitti sempre forieri di conseguenze negative per tutto il nucleo familiare, e anche ovviamente violenze; siamo qui per questo, per discutere di questo. I numeri sono terrificanti, non necessitano di commenti, noi possiamo dire senza tema di smentite che questa legge è una legge di grande, grandissima civiltà, di civiltà giuridica innanzitutto e sociale in secondo luogo; con questa legge noi vogliamo stare al fianco delle donne, vogliamo stare al fianco del genere umano, perché come diceva correttamente il collega Fasolino, non è un problema di genere, è un problema di esseri umani che vengono in qualche modo individuati come oggetto e non come soggetto. Gli esseri umani sono soggetti, non sono oggetti, e quindi va bene questa legge che va nella direzione di creare le condizioni perché questa problematica diventi un tema culturale più che sociale. Bisogna stare innanzitutto economicamente al fianco delle donne che sono oggetto di queste violenze, perché la libertà economica consenta a queste donne di muoversi liberamente anche nelle denunce di questi fatti delittuosi, perché di fatti delittuosi si tratta, quindi il sostegno economico, poi sostegno psicologico, e nel sostegno psicologico bisogna sostenere gli enti locali che debbono mettere in campo questo tipo di sostegno psicologico. E poi io credo che da parte dello Stato ci debba essere una presenza diversa e più incisiva per tutelare le donne oggetto di violenza, e probabilmente lo Stato non è così presente come dovrebbe esserlo, tant'è che purtroppo accade molto spesso che donne che hanno denunciato fatti di violenza vengano poi perseguitate ulteriormente dal soggetto violento, e lo Stato non ha la forza di intervenire o la voglia di intervenire.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, del passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge numero 472.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta do la parola all'assessore Paci per chiarimenti in merito alla determina che è stata proposta in Aula.

Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

PACI RAFFAELE, Assessore tecnico della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Ho sentito l'Assessore Caria che è a Roma per impegni istituzionali e ovviamente ribadisce la sua disponibilità a venire a chiarire nei dettagli la vicenda, ho anche parlato con il direttore generale della Presidenza, il dottor Alessandro De Martini, il cui Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea ha firmato la determina alla quale si faceva riferimento, e riassumo in breve. Primo, è un atto assolutamente dovuto a norma di Codice civile, ed è stato fatto all'ultimo giorno utile prima della obbligatoria scadenza, è una presa d'atto, perché questa è una associazione che, dal loro punto di vista legittimamente, i soci hanno deciso di sciogliere, nel senso che è del tutto fuori dal possibile intervento della Regione, e la Regione non può che prendere atto - ripeto, sulla base del Codice civile - della scelta di questa associazione.

Detto questo, è evidente che l'associazione non è che sia morta oggi, l'associazione è in liquidazione, controllata dal Tribunale, e quindi ci sono tutte le condizioni per portare avanti la convenzione che ha sino al 2020 con la Regione, anzi a questo punto ci sarà un controllo diretto da parte del Tribunale. Per ogni altro dettaglio ovviamente è opportuno parlarne con i due Assessori che stanno seguendo assiduamente la questione, l'Assessore all'agricoltura e l'Assessore al personale, quindi io sto riferendo e rispondendo nella questione circoscritta di questa determinazione.

PRESIDENTE. Grazie, la seduta è tolta…

Ha domandato di parlare il consigliere Daniele Secondo Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO DANIELE SECONDO (SDP). Forse ho capito male io ma prima in Conferenza dei Capigruppo avevamo deciso di andare ad oltranza ad approvare la legge, ed eravamo tutti d'accordo su questa posizione, tra l'altro è una legge che è stata concordata, siamo tutti d'accordo, gli emendamenti sono concordati, è una legge che verrà probabilmente approvata all'unanimità, io credo che siamo in condizioni di approvarla subito.

PRESIDENTE. Io non ho nessun problema a proseguire la seduta, tenendo presente che ci sono ventisette emendamenti presentati.

COCCO DANIELE SECONDO (SDP). Sì, ma sono concordati, quindi se siamo d'accordo si vota per alzata di mano, andiamo avanti e in quindici minuti finiamo.

Non c'è nessun problema a chiudere la legge, allora procediamo con la discussione degli articoli.

Discussione e approvazione della proposta di legge Zedda Alessandra - Pittalis - Rubiu - Dedoni - Carta - Orrù - Cocco Pietro - Cocco Daniele Secondo - Zanchetta - Busia - Congiu - Cappellacci - Contu - Fasolino - Peru - Tedde - Tocco - Tunis - Sabatini - Forma - Pinna Rossella - Truzzu - Oppi - Cossa - Crisponi - Pinna Giuseppino - Satta - Gallus - Ledda - Dessí - Agus - Marras - Zedda Paolo Flavio - Usula - Anedda: "Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza". (472/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1. All'articolo 1 è stato presentato l'emendamento sostitutivo totale numero 1.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1:

Articolo 1

Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà, superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto, povertà, e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita. ).

Per esprimere il parere sull'emendamento, ha facoltà di parlare la consigliera Alessandra Zedda, relatrice.

ZEDDA ALESSANDRA (FI), relatrice. Presidente, esprimo il parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore della sanità e assistenza sociale.

ARRU LUIGI, Assessore tecnico della sanità e assistenza sociale. La Giunta si rimette al parere della relatrice.

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo totale numero 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento sostitutivo parziale numero 19, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2:

Articolo 2

Reddito di libertà

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è istituito il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà.

2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, mediante il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla Regione, si impegna a partecipare a un percorso finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica.

3. Il RDL è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi. ).

Poiché nessuno è iscritto a parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20 aggiuntivo.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 3. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 3

Intese e protocolli tra Regione e imprese

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le imprese per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.

2. La Regione inoltre, può, prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza..)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 3.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 3.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 4. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 4

Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alla misura previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, così come definita nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), ossia atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Ai fini della presente legge la condizione di vittima di violenza deve essere certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di accoglienza.

3. Per accedere al reddito di libertà è inoltre necessario possedere i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel territorio della Regione;

b) essere prive di reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella deliberazione di cui all'articolo 14;

c) non aver rifiutato, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali o da imprese aderenti ai protocolli con la Regione e i ministeri..)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 4.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 27.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5 sostitutivo parziale.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 21.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 4.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 5. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 5

Raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali ed europee e con gli enti attuatori

1. Le misure disciplinate dalla presente legge sono coordinate con gli altri interventi, previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la violenza di genere e l'esclusione sociale.

2. La Regione sovrintende al coordinamento delle misure previste dalla presente legge con analoghi interventi realizzati nel territorio e riferibili agli enti locali, all'ATS, alle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e a ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge..)

È stato presentato un soppressivo totale. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 6. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 6

Procedimento

1. La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

2. Il comune tramite il servizio sociale in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative della presente legge ai sensi dell'articolo 14.

3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere, singolarmente o congiuntamente, i seguenti interventi:

a) l'erogazione di un sussidio economico;

b) il miglioramento dell'occupabilità, la promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e comunque di un'occupazione utile;

c) il riconoscimento di priorità per l'assegnazione di alloggi popolari, da attivare, anche con urgenza;

d) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;

e) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;

f) l'attivazione del servizio di assistenza legale;

g) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica originata da violenza e pericolo;

h) il sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;

i) la facilitazione per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola - università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e dei soggetti sociali e solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005.)

PRESIDENTE. È stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 7.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 8.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Emendamento sostitutivo parziale numero 9.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Emendamento sostituivo parziale numero 23.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 6.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 10.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 22.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 7.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 7

Decadenza dal RDL

1. Il sussidio economico non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che affianchi la donna nel percorso.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 8. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 8

Risorse

1. La Regione stanzia ogni anno con la legge di bilancio le risorse destinate alle finalità di cui alla presente legge, tenendo conto del fabbisogno che emerge dalle denunce effettuate, dalle sentenze dei tribunali competenti e dal fenomeno valutato nel contesto sociale della Sardegna; lo stanziamento è comunque parametrato alle risorse disponibili.

2. Altre risorse nazionali ed europee concorrono all'attivazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 11.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 9. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 9

Fondo regionale per il reddito di libertà
e misure collegate

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di libertà" nel quale confluiscono le risorse previste dall'articolo 8, le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.)

PRESIDENTE. All'articolo 9 sono stati presentati un sostitutivo parziale il numero 12 che metto in votazione, prego? È ritirato il sostitutivo parziale numero 12. C'è un soppressivo parziale il numero 25 che metto in votazione.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Emendamento soppressivo parziale numero 24. Ritirato.

Metto in votazione l'articolo 9.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 10. All'articolo sono stati presentati degli emendamenti.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art 10

Progetti di istruzione e educazione affettiva

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità tra i sessi, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità personale.

2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e dagli enti locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per materia.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, adotta i provvedimenti attuativi della presente legge stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 13.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 14.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 10.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Emendamento aggiuntivo numero 15.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 11

Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie per il tramite degli enti locali, dei centri antiviolenza, delle case protette e favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.

2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalità, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido familiare.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 12. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 12

Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese, le cui titolari sono donne vittime di violenza, possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.)

PRESIDENTE. È stato presentato l'emendamento sostitutivo parziale numero 16.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 12.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 13. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 13

Azioni di tutela e difesa
delle donne vittime di violenza

1. La Regione, mediante gli enti locali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza e protette, garantisce appositi servizi sociali di supporto per far fronte alle necessità immediate delle donne vittime e dei loro figli minori.

2. Il servizio sociale di supporto, che può prevedere diverse tipologie di interventi in funzione della concreta situazione, fornisce sostegno psicologico e pedagogico alla donna e ai figli e, nei casi in cui la custodia dei minori sia condivisa, garantisce l'intermediazione di figure professionali, e/o associazioni competenti per materia, che impediscano che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli.

3. La Regione, in accordo con enti locali, centri antiviolenza e associazioni no profit promuove il servizio sociale di cui al comma 1.)

PRESIDENTE. È stato presentato l'emendamento soppressivo totale numero 17.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 14. All'articolo è stato presentato un emendamento.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 14

Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:

a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2;

b) le soglie per accedere al RDL e le modalità specifiche di calcolo del reddito, determinato secondo il metodo dell'ISEE, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili;

c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno;

d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;

e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza;

f) le concrete modalità di attuazione dell'articolo 10, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;

g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo affido previsto dall'articolo 11 e dell'esenzione di cui all'articolo 12;

h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza;

i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 26.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione l'articolo 14.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

2. Sono aggiunti anche altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria europea e a destinazione vincolata.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 15 bis.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 15 bis
Abrogazioni

1. L'articolo 10 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) è abrogato.)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

(Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(È approvato)

Metto in votazione la proposta di legge.

Ha domandato di parlare la consigliera Alessandra Zedda per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ZEDDA ALESSANDRA (FI). Grazie Presidente, una breve dichiarazione di voto perché credo che oggi quest'Aula si sia arricchita, ma soprattutto per ringraziare da prima le colleghe, ovviamente, che con me hanno presentato questa legge, ma poi tutti i colleghi di quest'Aula, speriamo che da domani possano anche loro lavorare diversamente su queste tematiche. Ma voglio dire ancora che questa legge è stata realizzata grazie anche al contributo che è provenuto dalle associazioni esterne, vorrei citare tra tutte "Divieto di femminicidio" che mi ha consentito di arrivare nelle altre regioni e poter apprendere ed essere soprattutto informata sulle tematiche, le situazioni regionali.

Voglio sottolineare una cosa importante, Assessore, noi lavoreremo, e mi riferisco alle colleghe di quest'Aula, ma soprattutto anche alle associazioni, alla Commissione pari opportunità, alla consigliera di parità perché questa legge venga conosciuta ma soprattutto noi vorremmo e ringraziamo la sua struttura per il contributo, quindi anche la dottoressa Atzei in particolare di questo Consiglio, perché questa legge possa essere applicata e possa seguire quel percorso annunciato sia dall'onorevole Sabattini, che ringraziamo perché è stato veramente al nostro fianco dall'inizio, e da quello che ha detto anche l'onorevole Pizzuto. Dico che è una legge che guarda alla prevenzione perché c'è una rivoluzione culturale, pensiamo che rimane come centro la casa, il focolare dal quale si deve scappare, quale rivoluzione più di questa? Non solo questa legge sarà anche azioni che non possono prescindere da una rete sempre più stretta tra la famiglia, le nostre istituzioni locali e soprattutto le associazioni, ma soprattutto un grande legame, appunto, con i centri antiviolenza e le case di accoglienza e, Assessore, i centri antiviolenza, quello che ha detto l'onorevole Sabattini è ancora più aggravato, stanno ancora aspettando le risorse per poter operare, ogni anno è un disastro. Quindi veramente io spero che oggi veramente io sono contenta di questa legge anche, ripeto, sono orgogliosa di quest'Aula, ma credo che tutti noi saremo più orgogliosi quando questa legge potrà davvero salvare una persona in più.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Augusto Cherchi per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CHERCHI AUGUSTO (Partito dei Sardi). Grazie Presidente, solo per esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito dei Sardi e per chiederle di apporre la firma di tutto il Gruppo alla legge, grazie.

PRESIDENTE. Acquisita la firma; non ho altri iscritti per dichiarazione di voto, metto in votazione per la votazione finale la proposta di legge.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico, della proposta di legge numero 472.

(Segue la votazione)

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

(Il Consiglio approva).

La seduta è tolta.

Il Consiglio è convocato mercoledì prossimo alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 14 e 07.