Capo VIII
DELLE SEDUTE E DELLA POLIZIA DEL CONSIGLIO
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Art. 54
Convocazione dell'Assemblea
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno dopo aver sentito la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ai sensi del comma 4 dell'articolo 22. L'ordine del giorno è pubblicato e comunicato ad ogni Consigliere di regola almeno cinque giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei componenti.
3. Quando la convocazione è richiesta dal Presidente della Giunta regionale o da un quarto dei componenti, il Presidente del Consiglio provvede immediatamente alla convocazione. La riunione deve essere tenuta entro dieci giorni dalla richiesta.
4. ABROGATO¹
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1 Comma abrogato il 22 luglio 2013.
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Art. 55
Ordine del giorno delle sedute
1. L'ordine del giorno della seduta è affisso all'Albo. Il Consiglio non può né discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno.
2. Per discutere e deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio a maggioranza di quattro quinti dei votanti; sull'argomento può parlare, per non più di cinque minuti, un oratore per ogni Gruppo consiliare. Tale deliberazione non può essere adottata nelle sessioni straordinarie che si tengono su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei Consiglieri.
3. L'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno viene decisa con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Art. 56
Apertura e chiusura della seduta e processo verbale
1. Il Presidente apre e chiude la seduta e annuncia l'ora e il giorno della seduta seguente.
2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazioni. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o precisare il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
Art. 57
Comunicazioni del Presidente
1. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale:
a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute e informa delle risposte scritte della Giunta regionale alle interrogazioni dei Consiglieri, nonché delle interrogazioni e interpellanze svolte in Commissione; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;
b) comunica l’invio dei progetti di legge alle Commissioni permanenti, le impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi, i regolamenti e i provvedimenti dello Stato, quelle del Governo avverso le leggi del Consiglio e gli atti della Giunta, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;¹
c) comunica le domande di congedo;
d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.
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1 Lettera modificata il 22 settembre 2005.
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Art. 58
Numero legale
1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Sardegna, se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti-votanti.
2. La Presidenza non è tenuta a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da cinque consiglieri o da un Presidente di Gruppo e il Consiglio stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.¹
3. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né prima di votazioni che si devono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.
4. Per accertare se il Consiglio è in numero legale il Presidente ordina la verifica mediante procedimento elettronico.
4 bis. I richiedenti che non partecipano alla verifica sono comunque considerati presenti agli effetti del numero legale.²
5. I Consiglieri che sono in congedo, entro il limite massimo di un quinto dei componenti del Consiglio, ovvero sono assenti per incarico avuto dal Consiglio, non vengono computati per fissare il numero legale.
6. Se il Consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta di trenta minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il successivo giorno feriale all'ora medesima della convocazione del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente.
7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva, o dopo la ripresa della seduta nei termini di cui al comma 6.
8. Nelle votazioni per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, i Consiglieri presenti i quali prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. Nelle votazioni per alzata di mano, agli effetti del computo del numero legale, i Consiglieri presenti nell'Aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati astenuti.
9. Nelle votazioni con procedimento elettronico, agli effetti del computo delle presenze, vengono considerati assenti i Consiglieri che, pur presenti in Aula, non abbiano partecipato alla votazione. La partecipazione alla votazione di un numero di Consiglieri inferiore alla metà più uno dei componenti l'Assemblea equivale alla mancanza del numero legale.
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1 Comma modificato il 22 settembre 2005 e successivamente il 22 luglio 2013.
2 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 59
Congedi ed assenze dei Consiglieri
1. Nessun Consigliere può astenersi dall'intervenire alle sedute se non abbia ottenuto il congedo.
2. Nell'Aula è affisso l'elenco dei Consiglieri in congedo.
2 bis. Le richieste di congedo devono pervenire alla Presidenza del Consiglio prima dell'inizio della seduta cui si riferiscono.¹
3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio che il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.²
3 bis. Qualora il Consigliere in congedo rientri in Aula è tenuto ad informare il Presidente che ne dà comunicazione all'Assemblea facendo venir meno il congedo.³
3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio che di giorno in giorno il Presidente dà al Consiglio all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera, per alzata di mano, senza discussione.
4. I nomi dei Consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate di sedute consecutive alle sedute del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunziati dal Presidente del Consiglio in Assemblea.
5. Il Presidente, nei casi più gravi, può proporre all'Assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale.
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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
3 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 60
Assessori tecnici
1. I membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.
Art. 61
Posti riservati
1. Nell'Aula vi sono posti riservati al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali.
Art. 62
Richiesta di parlare
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Art. 63
Turbative e disordini
1. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.
2. Ciascun Consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta se un Consigliere ingiuria uno o più colleghi o i componenti la Giunta regionale.
4. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
5. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può irrogare la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un Consigliere fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o componente la Giunta o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni. Le decisioni adottate sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il Consigliere tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.
6. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può, altresì, irrogare le sanzioni previste nel comma 5.
Art. 64
Tumulto
1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione e le tribune riservate agli estranei vengono immediatamente sgombrate. Se il tumulto continua il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato, senz'altro, per il successivo giorno non festivo, alla medesima ora di convocazione della seduta interrotta, salvo diversa disposizione del Presidente.
Art. 65
Oltraggio
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio od ai suoi componenti, il Presidente sospende immediatamente la seduta e può disporre l'intervento della forza pubblica.
Art. 66
Poteri di polizia
1. I poteri di polizia interna del Consiglio spettano allo stesso Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente assistito dai Questori, che impartiscono gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.
3. Il Presidente assume le iniziative necessarie per garantire in qualsiasi circostanza l'esercizio dell'intangibile diritto di riunione del Consiglio.
Art. 67
Divieto di accesso all'Aula
1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai Servizi relativi può introdursi nei settori dell'Aula ove siedono i Consiglieri.
Art. 68
Accesso del pubblico
1. Il pubblico è ammesso in apposite tribune, secondo norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori. Una sezione speciale è riservata al Rappresentante del Governo, ai Parlamentari, agli ex Consiglieri e agli ex Assessori regionali.
2. Durante le sedute le persone ammesse alle tribune devono essere munite di un'apposita autorizzazione di entrata ed essere correttamente vestite, stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.
4. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, fanno uscire immediatamente dall'Aula chiunque abbia turbato l'ordine.
5. Qualora non si conosca chi abbia causato il disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata tutta la sezione nella quale è avvenuto.
6. Nella sezione o nelle sezioni fatte sgomberare sono ammessi soltanto coloro che si presentino muniti di una nuova autorizzazione di entrata.
Art. 69
Abbigliamento dei Consiglieri
1. L'abbigliamento dei Consiglieri in Aula è disciplinato dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 70
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è sempre consentita, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. Lo stesso Presidente può, altresì, disporre che la stampa ed il pubblico possano seguire lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in separati locali attraverso impianti audiovisivi.
2. Su richiesta motivata della Giunta regionale o di un Presidente di Gruppo o di dodici Consiglieri, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La seduta è sempre pubblica in caso di elezioni.
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