Capo VII

Capo VII

DELLE COMMISSIONI SPECIALI

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Art. 53
Durata, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.

2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.

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