Capo XXII
DEI PROCESSI VERBALI
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Art. 129
Redazione e pubblicazione
1. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per la discussione l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.
2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei presenti che non si stenda processo verbale di una seduta segreta.
3. Quando il Consiglio si raduna in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che il Consiglio non determini altrimenti.
4. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle sedute segrete, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.
5. Dei processi verbali vengono redatte contemporaneamente due copie autentiche dattiloscritte che verranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli uffici e dei Consiglieri.
6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato, inoltre, un resoconto sommario ed il resoconto stenografico.
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