Capo XVIII

Capo XVIII

DELLE INCHIESTE CONSILIARI

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Art. 124
Finalità e procedure

1. Le proposte di inchiesta consiliare, presentate da un numero di Consiglieri inferiore a quello previsto dall'articolo 125, seguono la procedura prevista per i progetti di legge.

Art. 125
Commissione d'inchiesta

1. Quando il Consiglio delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi consiliari. Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

2. Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente del Consiglio.

3. Il Consiglio può disporre inchieste in materia di competenza della Regione.

4. Il Consiglio istituisce, in ogni caso, nel proprio ambito, una Commissione d'inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri assegnati alla Regione ne presenti richiesta motivata al Presidente del Consiglio.

5. La richiesta si intende motivata quando riguarda atti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione per la nomina o l'eventuale delega al Presidente del Consiglio.

6. E' fatto obbligo a tutti gli uffici della Regione, nonché agli enti, agli istituti e aziende dipendenti di fornire alla Commissione d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti senza vincolo di segreto d'ufficio.

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