Capo XII
DELLE PROCEDURE D'URGENZA
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Art. 100
Inserimento nella programmazione bimestrale
1. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di legge, di un atto di programmazione o di altri documenti sui quali sia stato richiesto il parere delle Commissioni, la Giunta regionale, un Presidente di Gruppo, cinque Consiglieri o il proponente, possono chiedere che l'argomento venga inserito nella programmazione bimestrale dei lavori. Sulla proposta possono intervenire la Giunta regionale e un Consigliere per Gruppo per non più di cinque minuti.
2. L'Assemblea decide con votazione per alzata di mano.
2 bis. I progetti di legge attuativi di norme costituzionali, statutarie e di grandi riforme dello Stato, sono inseriti nella programmazione bimestrale dei lavori trascorsi sessanta giorni dalla loro presentazione. I predetti termini sono prorogati di ulteriori sessanta giorni su richiesta della Giunta regionale, o dei Presidenti di Gruppo rappresentanti almeno un terzo dei Consiglieri, o della competente Commissione consiliare, o del proponente.¹
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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 101
Procedura abbreviata
1. Il Presidente della Giunta o il Consigliere proponente possono sempre chiedere al Consiglio che sia adottata una procedura abbreviata per l'esame dei progetti di legge e di altri provvedimenti.
2. Il Consiglio decide con votazione per alzata di mano e, in caso di approvazione, i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 100 e dal comma 4 dell'articolo 48, sono ridotti alla metà.
Art. 102
Iscrizione immediata all'ordine del giorno
1. Vengono iscritti all'ordine del giorno e discussi sul testo del proponente i progetti di legge e gli altri atti sottoposti all'esame del Consiglio, non ancora esitati dalle Commissioni, qualora la Conferenza dei Presidenti di Gruppo accolga all'unanimità la richiesta presentata in tal senso da un suo componente o dal rappresentante della Giunta.
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