Capo XI

Capo XI

DELLE MODALITA' DELLA VOTAZIONE

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Art. 91
Tipi di votazione

1. Le votazioni in Assemblea hanno luogo per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto.

2. In tutti i tipi di votazione i voti possono essere espressi mediante procedimento elettronico.

3. Non si può procedere ad alcuna votazione se non siano trascorsi almeno dieci minuti dall'inizio di ciascuna seduta.

Art. 92
Votazione per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. Il Presidente ed i Segretari verificano i risultati della prova e della controprova che, se necessario, possono ripetersi.

2. La controprova può essere effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

3. Al fine di agevolare il computo dei voti in Assemblea, il Presidente può disporre che una votazione, la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano, sia effettuata, invece, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova di cui al comma 2 è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tale ipotesi il Presidente indica da quale parte devono mettersi i Consiglieri favorevoli e da quale parte quelli contrari.

Art. 93
Votazione nominale

1. La votazione nominale ha luogo di norma mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi ovvero mediante appello nei casi previsti dal comma 8 dell’articolo 96.¹

2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No". L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome del Consigliere estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'ordine alfabetico e riprende poi con la prima lettera del medesimo fino al nome del Consigliere estratto a sorte. Esaurito il primo appello si procede a quello degli assenti.

3. I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

4. In caso di difetto dei dispositivi elettronici, la votazione ha luogo per appello nominale.

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1 Comma modificato il 22 luglio 2013.
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Art. 94
Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo normalmente mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa approntare due urne ed ordina l'appello. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca ed una nera, da deporre nelle urne.

3. Nei casi riguardanti persone il Presidente, oltre all'ordinaria designazione tramite schede, ha facoltà di adottare la votazione mediante procedimento elettronico o mediante scheda affermativa o negativa. In ogni caso di votazione per schede, a scrutinio definito, le stesse devono essere immediatamente distrutte, eccetto il caso di contestazioni sull'esito.

Art. 95
Astensioni e dichiarazioni di voto

1. I Consiglieri, prima di ogni votazione, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore a tre minuti e comunque entro i termini previsti dal comma 6 dell'articolo 23 bis.¹

2. ABROGATO²

3. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

4 bis. I Consiglieri che abbiano dichiarato il proprio voto sono considerati votanti, purché presenti in Aula.³

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
3 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 96
Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.¹

2. Il voto sul passaggio agli articoli ed il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e sui disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale.²

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all'articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l'Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla votazione nominale tramite sistema elettronico o tramite appello quando lo richiedano cinque Consiglieri o un Presidente di Gruppo.³

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

8. La votazione sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, sulle mozioni o gli ordini del giorno di censura politica, di cui all’articolo 118, e sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione ha luogo con votazione per appello nominale.4

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei Consiglieri è quello richiesto, invita i Consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.

11 bis. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto solo le votazioni riguardanti persone.5

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
3 Comma modificato il 22 settembre 2005 e il 22 luglio 2013.
4 Comma modificato il 22 luglio 2013.
5 Comma aggiunto il 22 luglio 2013.
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Art. 97
Divieto di intervento

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 98
Annullamento delle votazioni

1. In ogni caso di irregolarità della votazione, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 99
Proclamazione dei risultati

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

2. Il Presidente, nelle votazioni per appello nominale, è tenuto a comunicare il risultato della votazione dando conto dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché degli astenuti. Nell'ipotesi di votazione a scrutinio segreto il Presidente deve comunicare, oltre ai dati suindicati, anche il numero delle eventuali schede bianche e di quelle nulle.

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