CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA
ORDINE DEL GIORNO n. 85
approvato il 30 marzo 2022
COCCO – SOLINAS Alessandro – LAI – MULA – MAIELI – MURA – GANAU – LI GIOI – AGUS – SECHI – SAIU – TUNIS – CADDEO – CANU – CAREDDA – CIUSA – COMANDINI – CORRIAS – CUCCU – DERIU – ENNAS – GALLUS – LOI – MANCA Desiré Alma – MANCA Ignazio – MELE – MELONI – MORICONI – MORO – MUNDULA – ORRÙ – PERU – PINNA – PIGA – PIRAS – PISCEDDA – SATTA Gian Franco – SATTA Giovanni Antonio – SCHIRRU – STARA – USAI – ZEDDA Massimo sulla necessità di chiarire urgentemente le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della canapa in Sardegna, come previsto dalla legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione sul testo unificato n. 226-228/A recante “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale”,
PREMESSO che:
– negli ultimi anni si è sviluppato un forte interesse verso la coltivazione della “canapa industriale”, in relazione soprattutto ai diversi utilizzi a cui la pianta si presta quali quelli legati all’industria alimentare, tessile, cosmetico, della bioedilizia e bioenergia;
– il quadro normativo italiano, purtroppo composito e apparentemente contraddittorio, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, genera dubbi interpretativi e difficoltà attuative da parte degli operatori di tutta la filiera agroindustriale della canapa che, in alcuni casi, hanno visto il sequestro preventivo delle coltivazioni o dei prodotti senza entrare in merito ai valori di THC consentito e determinando, pertanto, un rilevante freno alle attività imprenditoriali dell’intera filiera della canapa;
– i maggiori dubbi interpretativi, riguardano la cessione o vendita di prodotti contenenti “foglie, infiorescenze, olio e resine” che risulterebbe comunque un’attività illecita (a prescindere dal valore di THC della cannabis e quindi dal suo effetto stupefacente), in quanto con la revisione del sistema tabellare in materia di sostanze stupefacenti (attuata con il decreto legge n. 36 del 2014 e convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014) è stato inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti il termine generico “cannabis e i suoi derivati” senza distinguere la fondamentale differenza tra cannabis “indica” e “sativa”;
– diversi imprenditori sardi hanno creduto nella diversificazione delle colture approntando coltivazioni di canapa industriale, per il mercato domestico e per quello internazionale, favoriti sia dal clima favorevole della regione e sia dalle sempre maggiori azioni commerciali tese a favorire la coltivazione della canapa per i diversi usi;
CONSIDERATO che:
– la legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) consente all’agricoltore la coltivazione delle diverse varietà di cannabis ”sativa”, purché incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate dall’articolo 3;
– la legge inoltre promuove la coltivazione di cannabis sativa e della filiera agroindustriale della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, e come coltura da impiegare in qualità di sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
EVIDENZIATO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, nel maggio 2018, una circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis sativa, in cui si ribadisce che la coltivazione è consentita, precisando che l’utilizzo delle sue infiorescenze, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché il contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa, e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti;
RITENUTO che:
– sia necessario tutelare un settore produttivo in cui molti imprenditori, spesso giovani, hanno investito e che può portare lavoro e benessere;
– sia necessario incentivare l’intera filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa in Sardegna promuovendo il ruolo strategico delle coltivazioni e dei suoi derivati specialmente in un’ottica di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico dei territori quali la bonifica dei terreni e dei siti inquinati, la bioedilizia e la bioenergia,
chiede
la convocazione urgente della V Commissione “Attività produttive”, alla presenza dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale e dei parlamentari sardi, al fine di chiarire quali azioni legislative immediate sia necessario intraprendere in maniera condivisa così da generare un quanto più possibile chiaro ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016.
Cagliari, 30 marzo 2022
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 30 marzo 2022.