ORDINE DEL GIORNO N. 70/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO n. 70

approvato il 24 febbraio 2022

MULA sulla necessità di una corretta applicazione della legge regionale n. 17 del 2021, recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge n. 21 del 2021.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 301/A (Legge di stabilità regionale del 2022),

PREMESSO si sono verificate e continuano a verificarsi molteplici difficoltà e criticità connesse all’applicazione della legge regionale n. 17 del 2021 recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge regionale n. 21 del 2021;

PRECISATO che:
– numerosi enti e/o associazioni, beneficiari di contributi, hanno a disposizione tempi ristretti per la rendicontazione delle proprie spese. Inoltre, in assenza di criteri chiari per la stipula delle convenzioni, i medesimi beneficiari non hanno nemmeno potuto conoscere anticipatamente le spese realmente rendicontabili e rimborsabili; per tale motivo associazioni e/o enti hanno incontrato enormi difficoltà che hanno cagionato un’errata rendicontazione;
– nelle spese rendicontabili, così come fissate dalle convenzioni elaborate dagli assessorati, sono state ingiustificatamente tenute fuori quelle per beni strumentali indispensabili al funzionamento delle associazioni e/o degli enti nell’esercizio delle proprie attività e dunque nella realizzazione dei propri obiettivi;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 21 del 2021 ha previsto, all’articolo 1, che il termine per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2021 fosse prorogato al 31 dicembre 2022; ciò, nel pieno rispetto della ratio legislativa e dell’intendimento del legislatore, per cui le associazioni e/o gli enti potessero realizzare i propri interventi, nonché rendicontare le proprie spese, per tutto l’anno 2022;

RITENUTO che:
– la ratio della legge regionale n. 17 del 2021 sia sufficientemente chiara, soprattutto alla luce delle successive modifiche intercorse con la successiva legge regionale n. 21 del 2021;
– le rigidità burocratiche insorte nell’applicazione della legge rischiano di metterne in discussione finalità, applicabilità ed efficacia,

impegna gli Assessori regionali nelle materie di propria competenza

affinché intervengano presso gli uffici responsabili per chiedere la corretta applicazione della legge regionale n. 17 del 2021 recante disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale, successivamente modificata con la legge regionale n. 21 del 2021, in particolare per:
1) la sostituzione, modifica o integrazione, delle convenzioni da stipulare o già stipulate, con criteri che garantiscano, così come previsto dalle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 21 del 2021, la proroga della realizzazione degli interventi, nonché della loro rendicontazione, per i beneficiari dei contributi, al 31 dicembre 2022;
2) l’inserimento nelle convenzioni tra le spese rendicontabili dalle associazioni e/o degli enti, anche quelle inerenti i beni strumentali e durevoli indispensabili per l’esercizio delle relative attività e del perseguimento dei propri obiettivi.

Cagliari, 24 febbraio 2022


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 febbraio 2022.

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