ORDINE DEL GIORNO VOTO N. 62/XVI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA

ORDINE DEL GIORNO VOTO n. 62

approvato il 13 luglio 2021

SCHIRRU – PIRAS – GANAU – SECHI – MANCA Desiré Alma – CERA – MURA – CANU – DEL GIORGI al Parlamento per l’introduzione di modalità di adeguato contenimento su tutto il territorio nazionale della fauna selvatica nociva, con specifico riferimenti alla specie cinghiale (Sus scrofa) e alle altre specie opportuniste, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto speciale per la Sardegna.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

nell’ambito della discussione della proposta di legge n. 98 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)”.

PREMESSO che:
– emerge con forza la problematica concernente l’esigenza di dotarsi di strumenti legislativi efficaci per fare fronte all’emergenza causata dalla proliferazione del cinghiale (Sus scrofa) su tutto il territorio regionale;
– il problema ha rilevanza nazionale in quanto in Italia, negli ultimi decenni, il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio areale dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie e creando una serie di gravi conseguenze sul piano ecologico, gestionale e sociale;
– tra gli ungulati il cinghiale rappresenta la specie che desta maggiori preoccupazioni per l’impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche, tra cui, in particolare, l’agricoltura;
– questa specie è caratterizzata da una elevata adattabilità e prolificità e che tali caratteristiche hanno determinato un incremento demografico impressionante, tanto da portare l’attuale consistenza della popolazione nazionale a circa due milioni di esemplari;

CONSIDERATO che:
– l’incontrollato aumento quantitativo e distributivo della specie in parola ha aggravato in maniera esponenziale i danni all’agricoltura e i pericoli per le persone, determinando anche un consistente aumento degli incidenti stradali;
– il problema dei danni alle coltivazioni e, in generale, all’attività agricola arrecati dai cinghiali sta assumendo una rilevanza sempre maggiore su tutto il territorio nazionale per l’impatto economico estremamente negativo che ne deriva a carico delle imprese operanti nel settore;
– l’eccessiva presenza del cinghiale incide negativamente sugli ecosistemi locali e sulla biodiversità, in quanto tende a soverchiare le altre specie, causandone la progressiva sparizione;

PRESO ATTO che:
– i danni provocati dal cinghiale in agricoltura hanno raggiunto livelli non più sostenibili:
– la sopravvivenza stessa di un numero molto consistente di imprese agricole, soprattutto se ubicate nelle aree marginali, rischia di essere definitivamente compromessa;
– l’incontrollata diffusione di tale specie potrebbe trasformarsi in un pericolo anche di tipo sanitario, agevolando la trasmissione della peste suina di cui il cinghiale è vettore;

CONSIDERATO che:
– gli strumenti posti a disposizione dall’attuale quadro normativo nazionale risultano inadeguati a fare fronte a quella che ha ormai assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza;
– in particolare, le procedure previste dall’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in materia di piani di abbattimento appaiono insufficienti a porre rimedio celermente e in modo efficace a una situazione ormai fuori controllo;

DATO ATTO che, di conseguenza, appare indispensabile introdurre nell’ordinamento giuridico vigente una serie articolata di misure maggiormente efficaci in materia di interventi per il contenimento e il prelievo della specie cinghiale;

CONSIDERATO che tale intervento deve essere necessariamente effettuato dal legislatore nazionale in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina dei piani di abbattimento è da considerarsi afferente alla materia “ambiente”, rientrante nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale;

RILEVATO che, in particolare, appare necessario introdurre all’interno della legge n. 157 del 1992 le seguenti modifiche:
– modificare l’articolo 18 della legge n. 157 del 1992 prevedendo che, con specifico riferimento alla specie “Cinghiale (Sus scrofa)”, il periodo di caccia possa essere liberamente fissato dalle Regioni nell’ambito dell’arco temporale 1° settembre – 31 gennaio, anche in deroga al limite temporale massimo trimestrale di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo;
– prevedere una parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 19 in materia di piani di abbattimento con specifico riferimento alla specie “cinghiale” introducendo la possibilità per le regioni di autorizzare direttamente, se necessario, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni, o i loro delegati, a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale, con il controllo degli organi di Polizia locale e dei Carabinieri territorialmente competenti,

chiede al Parlamento

in considerazione della gravissima emergenza costituita dal proliferare incontrollato dei cinghiali su tutto il territorio nazionale, di voler apportare alla legge n. 157 del 1992 le modificazioni di seguito esplicitate:
1) al comma 2 dell’articolo 18, dopo il periodo “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”, è aggiunto il seguente: “fatta salva la possibilità di derogare in aumento all’arco temporale massimo del comma 1 con riferimento alle specie cacciabili di cui alla lettera d) del medesimo comma”;
2) dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“Art. 19 bis (Controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) e delle altre specie opportuniste)
1. In deroga alla disciplina di cui all’articolo 19 in materia di controllo della fauna selvatica e con riferimento alla specie “Cinghiale (Sus scrofa)” e alle altre specie opportuniste, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni causati dai cinghiali a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiali.
2. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l’esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l’ISPRA.
3. Gli organi di Polizia locale e i Carabinieri territorialmente competenti vigliano sul corretto svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con l’ausilio delle guardie venatorie volontarie.
4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono esercizio venatorio.
5. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l’obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.
6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l’imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del comma 1.
7. Il Ministro della transizione ecologica e, per quanto di competenza, il Presidente della Regione, su motivata richiesta del Prefetto, che ha sede nel capoluogo della Regione, per fronteggiare situazioni di emergenza provvedono alla nomina di un commissario ad acta per realizzare interventi di contenimento delle specie di cui al comma 1, al fine di tutelare la biodiversità e gli ecosistemi rispettivamente nelle aree protette nazionali e regionali.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al comma 1 ed i requisiti richiesti ai medesimi.
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede annualmente mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.”.

Cagliari, 13 luglio 2021


Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 2021

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