CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVI LEGISLATURA
ORDINE DEL GIORNO n. 48
approvato il 30 novembre 2020
ORDINE DEL GIORNO SOLINAS Alessandro – CIUSA – MANCA Desiré Alma – LI GIOI sul personale precario dei consorzi di bonifica.
***************
IL CONSIGLIO REGIONALE
a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 224/A sull’attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio,
PREMESSO che:
– l’organizzazione dei servizi dei consorzi di bonifica risulta regolata da norme di legge, di statuto e dal CCNL vigente per i dipendenti dei consorzi di bonifica (ma è presente in forma analoga anche nel CCNL dei dirigenti consortili);
– nello specifico, la legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) come modificata dalla legge regionale n. 48 del 2018 e dalla legge regionale n. 7 del 2019, all’articolo 3 (Personale e uffici dei consorzi) prevede:
“11 bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l’ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale”;
– la norma continua enunciando che per far fronte ai maggiori oneri determina dall’applicazione della stessa, si incrementa di euro 1.000.000 per il 2020 e euro 2.000.000 per gli anni 2021 e 2022 (missione 16 – programma 01 – titolo 1 – capitolo SC04.0201);
– l’articolo 11 bis precisa infine che il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile;
EVIDENZIATO che:
– con la deliberazione n. 5/22 del 29 gennaio 2019 la Giunta regionale ha disposto che i consorzi di bonifica per poter dare corso all’applicazione dell’articolo 34, comma 11 bis, della legge regionale n. 6 del 2008, debbano considerare:
1) le cessazioni, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale operaio intervenute a far data dell’entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2008;
2) i posti disponibili risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV);
– secondo la deliberazione della Giunta regionale il POV deve essere aggiornato indicando i posti vacanti con le relative categorie o in alternativa, annualmente verrebbe approvato un atto allegato al POV nel quale siano computati ed esplicitati i posti disponibili e le relative categorie ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, comma 11 bis, della legge regionale n. 6 del 2008 con inserito dall’articolo 10, comma 8, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;
RITENUTO che:
– gli intenti della norma citata in premessa si pongano in ottica del superamento del precariato del personale avventizio, assunto annualmente dai consorzi di bonifica per lo svolgimento della stagione irrigua, precedentemente all’entrata in vigore della legge regionale n. 6 del 2008, e in coerenza con l’obiettivo intrapreso dalla Regione del generale superamento del precariato;
– nonostante questo e nonostante la norma demandi alla Giunta regionale l’adozione dei criteri necessari per stabilire l’ordine di priorità tra i lavoratori aventi diritto alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, il personale precario afferente al Consorzio di bonifica dell’Oristanese non può attualmente considerarsi vicino a vedere la trasformazione dei contratti di lavoro da precari a tempo indeterminato a causa dell’insufficiente fabbisogno di personale presentato nel POV se raffrontato con l’ingente numero di avventizi in esso impiegati;
– secondo quanto disposto dall’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2008 la Regione debba esercitare un’attività di vigilanza e controllo anche sul corretto utilizzo delle ingenti somme trasferite ai consorzi sia per il funzionamento degli stessi in termini di attività che di gestione del personale;
– il carattere vincolante che riveste l’approvazione del POV da parte dei consorzi di bonifica deve essere rivisto proprio in ottica di superamento del precariato “storico” dei consorzi;
– l’attuale assestamento di bilancio consentirà di trasferire ulteriori ingenti risorse ai consorzi di bonifica,
impegna il Presidente della Regione
a sanare definitivamente la situazione di grave precariato interna ai consorzi di bonifica e porre in essere tutte le azioni necessarie affinché si proceda a voler scindere l’approvazione del POV da parte dei consorzi di bonifica dalla procedura di trasformazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per tutto il personale che ha maturato i requisiti secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 6 del 2008, e successive modifiche, o quantomeno a voler considerare i posti occupati dai lavoratori ex articolo 34, comma 11, in virtù del fatto che il lavoro che svolgono non ha più carattere stagionale e del fatto che sono in forza ai consorzi solo per un periodo di otto mesi come stabilito dalla legge regionale n. 6 del 2008, come posti vacanti a tutti gli effetti.
Cagliari, 30 novembre 2020
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 novembre 2020.