Lo Statuto


 

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è statuto-1024x575.jpgLo Statuto è la Carta fondamentale della Sardegna. Sin dal 1948, l´articolo 116 della Costituzione ha previsto speciali condizioni di autonomia per la nostra isola e per altre quattro regioni.

Lo Statuto speciale, approvato con la Legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre materie (come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.

La Riforma del Titolo V
Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e formazione professionale). Accanto alla possibilità di approvare leggi proprie, “specialità” significa esercitare funzioni amministrative dimensionate rispetto al territorio.

Cosa disciplina lo Statuto
Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione:

Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione. Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31 gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico regionale. Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Regione.

Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per la sua revisione e la sua attuazione.

In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e, eventualmente, di un referendum approvativo.


RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 3


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