CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Interrogazione n. 976/A

MORICONI – COZZOLINO – DERIU – FORMA – MELONI – PISCEDDA – SOLINAS Antonio, con richiesta di risposta scritta, sull’efficacia dell’azione politica, tecnica e amministrativa relativamente all’avvio del processo di riforma del sistema sanitario regionale in attuazione delle leggi regionali 17 novembre 2014, n. 23 e 27 luglio 2016, n. 17.

Data: 11/04/2017 ore 11:00

I sottoscritti,


premesso che:
– con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 è stato avviato il processo di riforma del sistema sanitario regionale con l’obiettivo di garantire il miglioramento della qualità e dell’adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio, attraverso l’adeguamento del suo assetto istituzionale e organizzativo e la riduzione del disavanzo della spesa sanitaria;
– per la realizzazione dei processi di riforma di cui sopra, la stessa legge regionale, al comma 9, ha previsto il commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie;
– la Giunta regionale, in attuazione della legge regionale n. 23 del 2014, con deliberazione n. 5/12 del 20 dicembre 2014 ha proceduto alle nomine dei commissari straordinari;
– con deliberazione n. 1/14 del 13 gennaio 2015, la Giunta regionale ha definito gli obiettivi di mandato degli stessi commissari sui quali, tra l’altro, ha ritenuto necessario applicare le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17 luglio 2014, concernente “indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle aziende sanitarie e ospedaliere, in materia di personale e acquisti di beni e servizi”, in cui si è provveduto a sospendere l’efficacia degli atti aziendali di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere adottati in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43/12 del 31 ottobre 2012 e mantenere la verifica preventiva a opera dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale sugli atti di istituzione e/o soppressione di qualsiasi struttura o servizio;
– con tale deliberazione n. 1/14, al fine di evitare il consolidamento dei costi irreversibili nel breve-medio periodo, la Giunta regionale ha ritenuto necessario disporre il blocco del turnover del personale amministrativo, professionale e tecnico (esclusi gli operatori socio-sanitari) rispetto al quale, anche in questo caso, ogni deroga sarebbe dovuta essere preventivamente autorizzata dallo stesso assessorato; in modo analogo, nelle more dell’adozione dei nuovi atti aziendali, è stato disposto che le eventuali nuove nomine, ancorché i rinnovi contrattuali dei direttori di strutture semplici e complesse già esistenti, avrebbero dovuto avere preventiva autorizzazione dal competente assessorato al fine di valutare la coerenza con gli standard approvati nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato ex articolo 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del Patto per la salute 2010-2012;
– con deliberazione n. 43/9 del 1° settembre 2015, la Giunta regionale, al fine del contenimento della spesa per il personale in servizio presso le aziende del sistema sanitario regionale, nelle more del processo di riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale, ha disposto il blocco parziale del turnover del personale delle discipline mediche, il blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico, il divieto di acquisizione di personale tramite qualsiasi forma di mobilità a esclusione di quella pre-concorsuale, ancorché con la possibilità di straordinarie deroghe concedibili a opera dell’assessorato competente a favore delle singole aziende in caso di inderogabili esigenze documentate;

considerato che:
– la legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha approvato le nuove disposizioni per l’adeguamento istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale;
– a decorrere dal 1 gennaio 2017 è stata istituita l’Azienda per la salute;
– con deliberazione n. 51/2 del 23 settembre 2016, è stato nominato il direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari il quale, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 17 del 2016, dal 1° gennaio 2017 ha assunto le funzioni di direttore generale dell’ATS;
– è compito della Regione supportare il complesso processo di adeguamento e organizzativo del sistema sanitario avviato con l’istituzione dell’Azienda della salute, al fine di garantire il miglioramento della qualità e dell’adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio;
– è responsabilità del Consiglio regionale verificare l’efficacia della propria azione legislativa e concorrere con la Giunta regionale, nel rispetto dei ruoli, al superamento degli ostacoli ulteriormente intervenuti;
– è buona norma analizzare l’operato delle diverse responsabilità, siano esse politiche, tecniche piuttosto che amministrative, assolto nell’esercizio delle differenti funzioni a ciascuno attribuite, per comprenderne le eventuali ragioni di criticità, o di forza, manifestate durante la lunga transizione commissariale;
– a ogni commissario sono stati affidati gli obiettivi di cui alla deliberazione n. 1/14 del 13 gennaio 2015, già citata in premessa, e che il livello di soddisfazione raggiunto attiene certamente anche alle condizioni di adeguatezza in cui, ciascuno, si è ritrovato a operare;

valutato che gli eventuali punti di criticità, nel caso in cui fossero rilevati, dovranno essere rimossi al fine di favorire, per l’intero ambito di competenze dell’ATS, a partire proprio da ciascuna delle ASSL, il raggiungimento dei migliori standard di qualità e di adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari, così come dell’efficientamento delle strutture organizzative in ogni territorio, principio su cui si fonda l’azione legislativa e del governo regionale;

rilevato che:
– uno dei punti di criticità, in ragione degli obblighi del contenimento della spesa sanitaria contenuti nelle deliberazioni n. 1/14 del 13 gennaio 2015 e n. 43/9 del 1° settembre 2015, di cui in premessa, riguarda la gestione del personale;
– al fine di comprendere i termini di adeguatezza dell’azione svolta dalle differenti responsabilità, ciascuna chiamata a operare nell’esercizio delle proprie distinte funzioni, con lo stesso unico scopo del raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle leggi regionali di riforma n. 23 del 17 novembre 2014 e n. 17 del 27 luglio 2016, e attivare tutte le iniziative utili e necessarie per il superamento delle eventuali criticità che dovessero essere rilevate,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere, per ciascuna delle ex ASL:
1) quali fossero le dotazioni organiche per profilo e disciplina/qualifica al 1° gennaio e al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 (posti coperti a tempo indeterminato, posti vacanti , totale posti e posti coperti a tempo determinato);
2) quali siano state le richieste di autorizzazione ad assumere presentate dalle ex aziende sanitarie e ospedaliere nel corso degli anni 2015 e 2016;
3) quante assunzioni a tempo determinato e indeterminato per ciascun profilo, disciplina/qualifica siano state autorizzate dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per ciascuna azienda a seguito dell’introduzione del blocco del turn over;
4) quante assunzioni delle tipologie di cui al punto 3 siano state disposte autonomamente dalle 11 ex aziende (distintamente nel periodo precedente e in quello successivo al blocco del turnover) e quante cessazioni per ciascun profilo e disciplina/qualifica siano state rilevate in detti periodi in ciascuna azienda;
5) quali nuove procedure concorsuali sono state avviate nel corso degli anni 2015 e 2016 nelle singole aziende, quali siano giunte a conclusione e quali siano ancora in atto e per quali motivi;
6) quanti e quali incarichi dirigenziali dette aziende siano state autorizzate a conferire e secondo quali criteri e per quali motivazioni detti incarichi siano stati autorizzati;
7) quante unità di personale amministrativo, tecnico e professionale sono state assunte in ciascuna azienda, per mobilità regionale o da altra regione, per concorso;
8) quali criteri abbia seguito l’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale nel concedere le autorizzazioni alle singole aziende e come abbia eventualmente provveduto a riequilibrare la disponibilità di personale tra le diverse aree e aziende della Regione anche alla luce del disegno di riforma del SSR a cui ha fatto seguito l’approvazione della legge regionale n. 17 del 2016;
9) quali siano stati i provvedimenti e le azioni adottati per consentire alle singole aziende di rafforzare le aree di maggiore criticità e quali richieste non sono siano state accolte e per quali motivi;
10) quali siano le designazioni di componenti di commissioni di concorso di competenza dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale effettuate e quali siano le richieste che non sono state accolte e per quali motivi.


Cagliari, 26 gennaio 2017

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