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Il Presidente Comandini precisa  “Il divieto resta: i  dipendenti dei gruppi consiliari non possono essere coniugi o conviventi more uxorio dei consiglieri regionali né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado”  

 

 Il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini precisa che nella Legge approvata dal Consiglio regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e modifiche alla legge regionale n. 20 del 2023 in materia di cessazione anticipata del personale dei gruppi consiliari”,  non è stata eliminata la previsione per cui il personale che opera presso i gruppi consiliari, sia nelle forme del comando che con contratto a tempo determinato, non possa essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado. Il divieto resta. La soppressione, prevista dalla lettera b del comma 7 dell’articolo 2 della legge appena approvata dall’Assemblea, è scaturita da un’esigenza di maggiore chiarezza normativa.  La disposizione soppressa  era, infatti, prevista in due commi diversi dello stesso articolo. Il divieto è ora contenuto unicamente  nel comma 7 quinquies  dell’articolo 9 della Legge regionale  n. 2 del 2014,  così come modificata dall’articolo 2, comma 8  della nuova legge,  per cui sia i dipendenti in comando che quelli assunti a tempo determinato non possono essere coniugi o conviventi more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado.

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