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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 17

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 17

presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO – ORRÙ – CARTA – GALLUS – LEDDA – SATTA – SOLINAS Christian – DEDONI – CRISPONI – COSSA – CAPPELLACCI – CONTU – FASOLINO – PERU – PITTALIS – TEDDE – TOCCO – ZEDDA Alessandra – MARRAS – OPPI – PINNA Giuseppino – RUBIU – TRUZZU

il 13 settembre 2017

Modifica del titolo III, articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Considerato che la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) prevede all’articolo14, comma 1, che: “La Regione, nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo”.

Valutato che, l’esclusione del demanio marittimo dai beni in dotazione comporta una notevole limitazione per la Regione, che si vede privata di un bene identitario fondamentale per il perseguimento delle politiche di sviluppo del lavoro e del progresso economico e sociale.

Considerato che il demanio marittimo potrebbe costituire un’importante fonte di introiti finanziari per la Regione ed è, inoltre, centrale nelle politiche di promozione e sviluppo delle risorse turistiche ed ambientali costituendo un elemento patrimoniale di interesse primario non prescindibile.

Valutato, inoltre, che gli oneri di gestione, controllo, efficienza e tutela del territorio sono posti a carico della Regione e degli enti locali senza che a ciò corrisponda il beneficio finanziario ed economico collegato alla proprietà.

Rilevato, altresì, che le importantissime risorse rinvenibili dalla gestione del suddetto bene pubblico sono attualmente inadeguate, sia in relazione alla determinazione delle tariffe spesso risibili, sia in relazione alle somme effettivamente riscosse.

Valutato, altresì, che la Regione Sicilia ha visto riconosciuta la piena titolarità e proprietà dei beni del demanio marittimo fin dall’approvazione dello Statuto speciale all’articolo 32 dello stesso.

Ritenuto che la Regione, in quanto autonoma, non possa rinunciare alla proprietà del bene più rilevante per il suo territorio ai fini delle dinamiche di adeguamento alle sfide legate alla globalizzazione.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifica dell’articolo 14 comma 1 dello Statuto speciale per la Sardegna

1. All’articolo 14, comma 1, della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), la parola “escluso” è sostituita dalla parola “compreso”.

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