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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 16

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 16

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA – DEDONI – CRISPONI

il 7 dicembre 2016

Modifica dell’articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Lo Statuto sardo prevede una potestà legislativa primaria della Regione, in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 3, comma 1, lettera b)). In particolare, l’articolo 43 dispone:
“1. Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l’attuale struttura di enti territoriali.
2. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.”.

Tre province, in sostanza, sono indicate direttamente ed espressamente dalla norma statutaria, Questo significa che tali enti vanno considerati alla stregua di figure di rilevanza costituzionale, essendo lo Statuto della Sardegna, in quanto regione speciale, adottato con legge costituzionale. Alle tre province a pieno titolo storiche si è poi aggiunta la Provincia di Oristano (istituita con legge 16 luglio 1974, n. 306).

Poiché sono esplicitamente richiamate dallo Statuto, le prime province hanno un rango direttamente costituzionale, e l’unica possibilità che ha nei loro riguardi il legislatore regionale è quella di modificarne le circoscrizioni.

In tal senso, è stata approvata la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, che ha istituito l’Area metropolitana di Cagliari e ridefinito le circoscrizioni delle attuali quattro province: Sud Sardegna, Oristano, Nuoro e Sassari.

Una scelta legislativa di abrogazione totale della presenza delle province nel tessuto autonomistico regionale non è possibile. Solo il legislatore costituzionale può disattivare l’articolo 43 dello Statuto, consentendo alla legislazione regionale di perseguire l’opzione dell’eliminazione di ogni ente provinciale dall’ordinamento regionale degli enti locali. Una norma statutaria speciale, che è norma costituzionale, incontrerebbe il solo limite dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale ed è difficile sostenere che l’esistenza delle province appartenga a questo nucleo duro e immodificabile dell’assetto costituzionale.

La presente proposta di legge nazionale contiene un unico articolo, che prevede che l’ordinamento degli enti locali sia articolato esclusivamente sui comuni anche in forma associata in unioni di comuni, come previsto dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Soppressione delle province

1. L’articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Sardegna) è sostituito dal seguente:
“Art. 43
Nella Regione l’ordinamento degli enti locali è articolato esclusivamente sui comuni, i quali, secondo le modalità disciplinate con legge regionale, possono associarsi per svolgere, attraverso l’esercizio congiunto delle funzioni e secondo principi di adeguatezza ed efficacia, compiti di area vasta e per partecipare alla programmazione regionale.
La legge regionale, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente Statuto disciplina il riordino dell’ordinamento degli enti locali della Sardegna.”.

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