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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 14

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 14

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU – ORRÙ – TUNIS – LOCCI – CARTA Giancarlo

il 4 ottobre 2016

Modifica del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 (Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255, e convertito in legge con l’articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1995, n. 563


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 (Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255, e convertito in legge con l’articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1995, n. 563, oggetto della presente proposta di modifica, è richiamato dalla vigente normativa in materia di accoglienza dei migranti, come risulta dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE), per disciplinare il sistema e le misure straordinarie di accoglienza dei migranti.

Tale decreto, richiamato anche nelle convenzioni messe in atto dalle prefetture con i soggetti privati per dare attuazione agli interventi di accoglienza, e, in particolare, l’articolo 2 rinvia per la regolamentazione dei criteri e delle modalità di utilizzo e di erogazione dei fondi per l’attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 del decreto legge n. 451 del 1995, al decreto del Ministero dell’interno 2 gennaio 1996, n. 233.

Il quadro normativo regola, dunque, gli interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo e igienico-sanitario, per i gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità specificando, all’articolo 3, che:
– “la gestione dei centri di accoglienza siano gestite dalle prefetture interessate e realizzate dagli enti locali, appositamente identificati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale e determina che siano compresi tra le spese per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 233 del 1996; spese per l’allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonché oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitari e funerarie;
– dispone aperture di credito di risorse pubbliche a favore dei prefetti delle province interessate e autorizza le Prefetture anche rimborsi diretti a favore dei soggetti pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione degli interventi di accoglienza degli stranieri”.

In particolare, l’articolo 4, comma 3, intitolato “Procedure finanziarie e contabili”, precisa, avuto riguardo alla rendicontazione degli enti locali, che: “ai fini della rendicontazione delle somme liquidate gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o del completamento dell’intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute”.

Senonché, lo stesso decreto tace riguardo alle convenzioni stipulate con i soggetti privati, per i quali non è previsto nessun tipo di rendicontazione puntuale e dettagliata della spesa effettivamente sostenuta: anzi, nelle intese stipulate tra tali soggetti e le prefetture, il rimborso delle spettanze, viene subordinato unicamente alla presentazione di un documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo di fatturazione.

Già di per sé, il differente regime previsto, più favorevole per i concessionari privati appare del tutto atipico, oltre che contrastante con i più elementari canoni di ragionevolezza e di uguaglianza: infatti, il privato che agisce in sostituzione della pubblica amministrazione in regime di convenzione deve necessariamente sottostare alle medesime regole previste per il perseguimento di quello specifico interesse pubblico.

Peraltro, la mancata previsione di un preciso onere di dettagliata rendicontazione in capo al concessionario, tenuto anche conto del fatto che i fondi utilizzati per i programmi in questione sono integrati da cospicui contributi europei, si pone in aperto contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento imposti anche dalla Costituzione all’azione della pubblica amministrazione, nonché con gli ulteriori principi, anche di derivazione comunitaria, di efficienza, efficacia ed economicità: non appare superfluo sottolineare che, il soggetto concessionario, nell’esercizio di pubblici poteri, deve attenersi al rispetto degli obblighi imposti all’azione della pubblica amministrazione. Sul punto appare evidente l’illegittimità della previsione di un regime di favore per il soggetto privato, a maggior ragione laddove si tratti della gestione di risorse economiche pubbliche.

Pertanto, anche al fine di razionalizzare l’utilizzo dei fondi nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità, appare necessario adeguare la posizione del privato concessionario a quella degli enti locali, rafforzando il quadro normativo di riferimento con l’introduzione a carico di tali soggetti dell’onere di rendicontazione puntuale e dettagliata delle spese effettuate: il rimborso delle medesime spese dovrà, quindi, essere limitato a quelle effettivamente documentate e sostenute e non più forfettario pro capite e pro die, commisurato alla sola presenza dei migranti nelle strutture allestite per l’accoglienza.

Ciò anche perché il sistema di accoglienza in Italia ospita, secondo i dati aggiornati al 29 febbraio 2016 dal Ministero dell’interno, 107.387 migranti e se consideriamo che nel 2013 i migranti erano 22.118, l’escalation di arrivi è stata esorbitante: 66.066 nel 2014, 66.206 nel 2015 e solo nel 2016 siamo passati da 104.750 di gennaio a 107.387 di febbraio.

Contestualmente i costi pubblici per gli interventi di accoglienza ai migranti solo nel 2014 sono stati pari a 628 milioni di euro e nel 2015, pari a 800 milioni, mentre la rete di accoglienza, dati aggiornati al 2015, in Italia ammonterebbe a:
– 14 centri di accoglienza (CPsa, Cda, Cara);
– 5 centri di identificazione ed espulsione (Cie);
– 1.861 strutture temporanee;
– 430 progetti del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar).


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all’articolo 2 del decreto legge n. 451 del 1995

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451 (Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forza armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia), convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo le parole “entrata in vigore del presente decreto”, è inserito il seguente testo: “sono determinati i criteri e le modalità di utilizzo, erogazione e rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, dietro presentazione di fatture quietanzate comprovanti l’effettivo acquisto dei beni o servizi oggetto dei fondi pubblici messi a disposizione per l’attuazione degli interventi straordinari aggiudicati da soggetti pubblici o privati”.

Art. 2
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato.

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