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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 10

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU – LAMPIS

il 19 novembre 2015

Modifiche all’articolo 52 del Codice penale


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con l’accentuarsi della crisi economica e il progressivo taglio di risorse al comparto della sicurezza, con la chiusura di avamposti della legalità quali prefetture, tribunali e caserme, che tristemente avviene in Sardegna tanto da non fare quasi più notizia, si corre il rischio di registrare l’aumento drammatico di rapine, furti e violenze ai danni di onesti cittadini.

Non cambia se, nel proprio esercizio commerciale o nella propria abitazione, questi eventi malavitosi si manifestano accompagnati da episodi di violenza, in alcuni casi di una drammatica e vergognosa gratuità, come testimoniano anche le cronache nazionali negli ultimi tempi. Considerato sacro il diritto alla vita, non si intende liberalizzare l’uso delle armi ma, con la presente proposta di legge, si intende modificare il vigente testo dell’articolo 52 del Codice penale in materia di legittima difesa, migliorandolo con una maggiore demarcazione degli ambiti, permettendo in questo modo una più omogenea e uniforme applicazione della norma.

La proposta di legge, se approvata, permetterebbe di superare le annose problematiche sorte in ambito di discrezionalità che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo margine di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario.
Nella lettera a) dell’articolo 1 si ritiene che ai luoghi indicati nell’articolo 52 del Codice penale, abitazioni, negozi, studi, uffici, si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi, sempreché offesa ingiusta risulti in atto. A titolo esemplificativo si fa riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d’aggressione, ovvero a un tentativo di proseguire nell’offesa all’incolumità o ai beni specificati nel comma secondo, pur uscendo dai luoghi sopraindicati.

Con la lettera b) dell’articolo 2 si intende meglio circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta già stabilita dal legislatore nel 2006 per i casi indicati dei commi secondo e terzo del vigente articolo 52 del Codice penale. Al riguardo si stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in ore notturne in una abitazione o negli altri luoghi previsti dalla legge, sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l’offesa di cui al primo comma.

Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga fuori dalle ore notturne, se le modalità del suddetto pericolo di aggressione siano tali da provocare uno stato di particolare paura e agitazione alla persona offesa.

A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a fattispecie in cui l’intrusione illegittima avvenga, a qualunque ora, sorprendendo nel sonno la persona offesa ovvero se l’offensore incuta serio timore mediante minacce, ovvero mediante esibizioni di armi proprie o improprie o, ancora, travisamenti o altri accorgimenti idonei a determinare uno stato di paura.

In sostanza, con la presente modifica dell’articolo 52 del Codice penale si vuole rafforzare la tutela delle persone oneste, altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione da loro certamente non auspicato e di fronte al quale sono costrette dalle circostanze a reagire legittimamente.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all’articolo 52 del Codice penale

1. All’articolo 52 del Codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del terzo comma, dopo la parola “imprenditoriale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nell’ambito del presente articolo, se risulta chiara e in atto l’intenzione di introdursi violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall’offesa”;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il pericolo di aggressione e l’assenza di desistenza di cui al secondo comma sono presunti quando l’offesa ingiusta avviene, all’interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di paura e agitazione nella persona offesa.”.

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