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PROPOSTA DI LEGGE N. 6/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 6/STAT

presentata dal Consigliere regionale
DERIU

il 7 aprile 2016

Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge statutaria disciplina l’elezione contestuale e diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Prevede l’elezione dei consiglieri su base circoscrizionale. Ai gruppi collegati al presidente eletto è assicurato un premio di maggioranza in modo da garantire stabilità all’azione di governo della Regione. Inoltre è garantita l’elezione dei primi dieci consiglieri che a livello regionale hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. È previsto anche un eventuale secondo turno elettorale al fine di garantire il principio di rappresentanza e di uguaglianza del voto.


TESTO DEL PROPONENTE

Capo I
Sistema elettorale regionale

Art. 1
Elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, a un candidato alla carica di Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell’intera Regione il maggior numero di voti validi.

5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.

6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall’articolo 10.

7. Sono esclusi dall’attribuzione dei seggi:
a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale e che ottengono meno del 3 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d’ora in avanti “circoscrizione”, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell’elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
c) gruppo di liste, l’insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d’ora in avanti “coalizione”, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito nelle quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle quattro circoscrizioni territoriali delle province della Regione come definite dall’articolo 25 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna). Ai soli fini della presente legge il territorio della Città metropolitana di Cagliari è incluso nella provincia del sud Sardegna.

2. Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell’attribuzione e del riparto di una parte dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

3. La parte dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali, per trenta e assegnando a ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Art. 4
Liste circoscrizionali

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione e dal nome e cognome del candidato presidente cui è collegata.

3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, sono presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione, ciascuno dei due generi non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati; si arrotonda all’unità superiore se dal calcolo dei due terzi consegue un numero decimale.

5. Ciascun candidato presidente deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 7
Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale. Ciascun candidato può tuttavia ricevere preferenze anche nelle circoscrizioni nelle cui liste non è compreso, purché la preferenza sia espressa nel rettangolo che ricomprende il medesimo contrassegno della lista circoscrizionale alla quale esso appartiene.

Art. 8
Elezioni primarie

1. Con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione, denominate “elezioni primarie”, al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica.

Art. 9
Espressione del voto

1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale deve contenere, lungo la circonferenza, il nome e cognome del candidato presidente a essa collegato.

2. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione i singoli rettangoli, contenenti ciascuno il contrassegno di una lista, sono contenuti in un più ampio rettangolo. La collocazione progressiva è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, ciascuna deve riguardare, rispettivamente, un candidato di genere maschile e un candidato di genere femminile compresi nella stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Con l’espressione del voto alla lista circoscrizionale l’elettore esprime il suo voto per il candidato alla Presidenza della Regione indicato nel contrassegno della lista medesima.

Capo II
Attribuzione dei seggi

Art. 10
Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:
a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere, comprendendo i voti di preferenza ottenuti nella circoscrizione da candidati appartenenti alle liste del medesimo gruppo, presentate in altre circoscrizioni. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista circoscrizionale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica all’Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).
Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

2. L’Ufficio centrale regionale ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
a) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
b) determina il totale dei voti validi conseguiti nella Regione sommando le cifre elettorali regionali di cui alla lettera a);
c) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella Regione;
d) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite; a parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano di età;
e) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Regione;
f) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall’Ufficio, è proclamato eletto Consigliere regionale;
g) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
h) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
i) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella Regione, di cui alla lettera b);
j) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi di liste e i gruppi di liste che non hanno superato le soglie di cui all’articolo 1, comma 7;
k) somma alle cifre individuali di ciascun candidato appartenente a una lista ammessa alla ripartizione dei seggi, determinate ai sensi del comma 1, lettera c), le eventuali ulteriori preferenze che i candidati hanno ricevuto nelle circoscrizioni diverse da quella di appartenenza;
l) in base alle somme di cui alla lettera k), determina le graduatorie regionali dei candidati consiglieri di ciascuna lista circoscrizionale, a seconda delle rispettive cifre individuali complessivamente ottenute a livello regionale; a parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
m) proclama eletti i primi 10 candidati alla carica di consigliere regionale che hanno ottenuto il maggior numero di voti a livello regionale secondo l’ordine delle graduatorie formulate ai sensi della lettera l) e assegna i relativi 10 seggi ai gruppi di liste ai quali ciascuno dei proclamati eletti appartiene.

3. Compiute tali operazioni, l’Ufficio centrale regionale procede al riparto di 30 seggi tra le liste circoscrizionali, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione. A tal fine effettua, per ciascuna delle quattro circoscrizioni, le seguenti operazioni:
a) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste circoscrizionali ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un’unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti ai sensi delle lettere del presente comma;
b) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi che non si è potuto attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati è fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione siano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
c) determina il totale dei seggi residui non attribuiti in ciascuna circoscrizione della regione;
d) determina il totale dei voti residuati di ciascuna lista circoscrizionale;
e) predispone la graduatoria circoscrizionale decrescente dei voti residuati di ciascuna lista circoscrizionale espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a). Quindi ripartisce i seggi tra le liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio ripercorrendo la medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che a livello regionale ha la percentuale dei voti residuati immediatamente inferiore.

4. L’Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 19 seggi. A tal fine:
a) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
b) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 51 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 36 consiglieri, comprendendo il presidente eletto, su 60 assegnati;
c) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 51 per cento ma non anche al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 33 consiglieri su 60 assegnati;
d) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

5. Sono ammessi al secondo turno di cui alla lettera d) del comma 4 i due candidati alla carica di Presidente della Regione che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa ad esso il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi di liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori coalizioni o gruppi di liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

7. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che al primo turno ha ottenuto il più alto numero di voti validi. A parità di voti conseguiti al primo turno, è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato più anziano d’età. Dopo il secondo turno è, inoltre, proclamato eletto alla carica di consigliere regionale anche l’altro candidato Presidente della Regione ammesso al ballottaggio.

9. L’Ufficio centrale regionale, successivamente all’esito del ballottaggio, procede al riparto degli ulteriori 19 seggi. A tal fine:
a) assegna al gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto in seguito al ballottaggio, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 36 consiglieri, comprendendo il presidente eletto, su 60 assegnati;
b) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui alle lettere b) e c) o di cui alla lettera a) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
1) i seggi attribuiti al gruppo di liste collegato al presidente proclamato eletto, non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni ripercorrendo la medesima graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale di cui al comma 3. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l’Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;
2) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi di liste collegata al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
1.1) l’Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente;
1.2) divide, poi, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui al numero 1).

10. Seguendo le medesime modalità di assegnazione e ripartizione di cui al comma 9, lettera b), numeri 1) e 2), l’Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

11. Da ultimo l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione del seggio al candidato presidente che ha ottenuto al primo turno o al ballottaggio un numero di voti immediatamente inferiore a quelli attribuiti al presidente proclamato eletto, detraendolo dall’ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, tale operazione non risultasse possibile, detrae l’ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.
Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l’Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:
a) il candidato presidente secondo classificato;
b) in ragione dei seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali, i candidati di ciascuna lista circoscrizionale, proseguendo secondo l’ordine delle graduatorie formulate ai sensi del comma 2, lettera l), che seguono i candidati già proclamati ai sensi del comma 2, lettera m).

12. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale sono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenenti gli atti di cui al comma 3. L’altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 11
Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l’ultimo eletto, nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall’articolo 10, comma 3, lettera e).

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell’articolo 10, o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale a esso appartenente e al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui all’articolo 10.

Art. 12
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono essere sottoscritte:
a) da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione per le circoscrizioni oltre i 500.000 abitanti.

2. La firma del sottoscrittore è autenticata.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell’indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali; nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati è sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandato autenticato dal notaio.

Capo III
Norme transitorie

Art. 13
Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità

1. Qualora debbano svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente legge, per l’organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 26 luglio 2013 n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale) e successive modifiche e integrazioni.

2. In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all’approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.

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