CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 15/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU – LAMPIS – ORRÙ – RUBIU
il 16 ottobre 2018
Modifica alla legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale
per la Sardegna)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge, ha l’obiettivo di includere i due Comuni di Seui e Genoni nella circoscrizione elettorale di Cagliari contribuendo in tal modo a creare omogeneità geografica ed elettorale.
Con la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la Regione ha dettato disposizioni riguardo al sistema elettorale regionale prevedendo all’articolo 3, comma 1, la ripartizione del territorio nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia – Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia- Tempio, Oristano e Sassari.
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), articolo 3, lettera b) attribuisce alla Regione ampia autonomia nel processo di ordinamento degli enti locali e in particolare, sotto il profilo della perimetrazione territoriale.
In applicazione di tali principi, la Regione ha provveduto all’approvazione della legge 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” che si colloca in linea con la legge nazionale 7 aprile 2014, n. 56 riguardante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni” modificando, pertanto, l’assetto territoriale regionale frammentandolo e individuando alcune specifiche figure istituzionali quali la città metropolitana di Cagliari, la rete urbana, la città media, la rete metropolitana, l’ambito territoriale ottimale, le zone omogenee e le unioni di comuni.
La legge n. 2 del 2016, all’articolo 25, comma 1, ribadisce che “le circoscrizioni territoriali delle province della Regione corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia-Tempio)” e, al comma 1, lettera a) che “la circoscrizione territoriale della Provincia del Sud Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi i comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari”, elencando alcuni comuni aggregati alla Provincia del Sud Sardegna tra i quali risultano quelli di Seui e Genoni.
Poiché alla legge regionale statutaria n. 1 del 2013, non sono state tuttavia apportate le modifiche per adeguarla alla nuova configurazione degli enti territoriali della regione come sopra specificato, i due Comuni di Seui e Genoni si trovano nella particolarità del tutto eccezionale di risultare inseriti nell’ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna, ma di insistere nelle circoscrizioni elettorali rispettivamente dell’Ogliastra e di Oristano.
Si viene così a creare un vulnus nella capacità di rappresentazione degli interessi delle due comunità che con questo intervento normativo verrebbe definitivamente sanato.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica all’articolo 3, comma 1 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013
(Circoscrizioni elettorali)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3
della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria
elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è
aggiunto il seguente:
“1 bis. I Comuni di Seui e Genoni sono compresi nella circoscrizione elettorale
di Cagliari.”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).