CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 14/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
DERIU – OPPI – SOLINAS – MORICONI – COZZOLINO – RUBIU – ZANCHETTA – CARTA – TOCCO – PISCEDDA – SECHI – CONTU – TUNIS – PERU – MANCA – DESSÍ – TEDDE
il 3 agosto 2018
Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di modifica alla
legge statutaria si propone i seguenti obiettivi:
– renderla coerente con i principi fissati dalla Corte costituzionale con le
sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 in ordine alla ragionevolezza della soglia
minima da superare per poter accedere ad un premio di maggioranza, fissando
detta soglia in un terzo dei voti;
– superare le contrastanti interpretazioni giurisprudenziali relative
all’attribuzione di seggi con i resti, prevedendo uno sbarramento dell’1,5 per
cento per le liste appartenenti a coalizioni che abbiano superato il 10 per
cento dei voti validi ed attribuendo i seggi solamente ai gruppi di liste che
abbiano ottenuto almeno un quoziente pieno;
– prevedere la presentazione di liste regionali collegate al candidato
presidente.
Si ritiene che la lista regionale collegata al candidato presidente possa essere lo strumento idoneo a portare in consiglio regionale personalità di alto livello politico, culturale e professionale rappresentative dell’intera regione, dovendo raccogliere preferenze in tutta l’isola, il cui contributo è oltremodo necessario per la coalizione o lista vincente che ha l’onere di governare.
Serve inoltre a mitigare nella maggioranza di governo le spinte localistiche di cui inevitabilmente gli eletti nelle circoscrizioni sono portatori, occorre ricordarsi che ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto speciale per la Sardegna “I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione”.
Si prevede che i candidati nelle liste regionali possono presentarsi come candidati anche nelle liste circoscrizionali, dando precedenza alla proclamazione dell’elezione nella lista regionale.
Per il premio di maggioranza, intorno ai 20 seggi, si propone la suddivisione a metà fra la lista regionale e quelle circoscrizionali, altrimenti la lista regionale finirebbe per essere una lista bloccata, con tutti o quasi tutti eletti.
Anche nella lista regionale la proclamazione degli eletti avviene seguendo l’ordine decrescente del numero di voti di preferenza conseguiti dai candidati.
Alla reintroduzione dell’incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore regionale si affianca l’istituto della sospensione e della sostituzione temporanea con il candidato della stessa lista circoscrizionale o regionale che, dopo gli eletti segue nella graduatoria dei candidati redatta sulla base dei voti di preferenza conseguiti.
Ribadito che lo svolgimento dell’incarico di assessore mal si concilia con il contemporaneo svolgimento del ruolo di consigliere, si ritiene che l’introduzione dell’istituto della sospensione sia utile per l’innalzamento del livello e dell’autorevolezza politica della Giunta regionale, che, è bene non dimenticarlo mai, nel nostro ordinamento è un organo politico.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all’articolo 1
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 1 della legge
statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi
dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “ciascuna collegata” sono sostituite dalle seguenti “e a
liste regionali collegate”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. L’assegnazione di 40 seggi, dei 60 che compongono il Consiglio
regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle
circoscrizioni elettorali. L’assegnazione di 19 seggi è utilizzata
prioritariamente per consentire il raggiungimento del numero di seggi
conseguente all’attribuzione del premio spettante alla coalizione collegata al
presidente eletto.”;
c) al comma 6 le parole “ciascuna collegata” sono sostituite dalla seguente
“previsti”.
d) al comma 7, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene almeno
il 10 per cento del totale dei voti validi, ottenuti da tutti i gruppi di liste
a livello regionale, che ottengono meno dell’1,5 per cento del totale dei voti
ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita le seguente:
“a bis) circoscrizione elettorale regionale l’intero territorio regionale,”;
c) dopo la lettera c) è inserita le seguente:
“c bis) lista regionale, la lista di candidati collegata al candidato alla
carica di Presidente della Regione da utilizzare esclusivamente per
l’assegnazione dei seggi spettanti in virtù del premio di maggioranza;”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 3
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge statutaria n. 1 del 2013 le parole “il numero dei seggi del Consiglio meno uno” sono sostituite dalla parola “40.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 4
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 4 della legge
statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole “La dichiarazione di presentazione” sono inserite
le seguenti ulteriori parole “delle liste regionali e”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Ciascuna lista regionale deve comprendere, all’atto della presentazione,
un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 20 e a pena di
esclusione ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale.”;
c) al comma 5 le parole “il collegamento con uno o più gruppi di liste” sono
sostituite dalle seguenti: “il collegamento con una lista regionale e con uno o
più gruppi di liste circoscrizionali”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “nelle liste circoscrizionali” sono aggiunte le seguenti: “ed in quelle regionali. I candidati nelle liste regionali possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 9
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 9 della legge
statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “dai contrassegni delle liste
collegate,” sono aggiunte le seguenti: “affiancate, al centro, da due righe
riservate all’eventuale indicazione di preferenza a candidati nella lista
regionale collegata.”;
b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’elettore può
esprimere il suo voto soltanto per un candidato alla Presidenza. Ciascun
elettore può, inoltre, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due
voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei
candidati compresi nella lista regionale collegata al candidato presidente
prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati
di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda
preferenza.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 13
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 13 della legge
statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), le parole “una percentuale di voti compresa tra il 25
ed il 40 per cento” sono sostituite dalle parole “un numero di voti compreso fra
un terzo dei voti, con arrotondamento all’unità superiore, ed il numero
corrispondente al 40 per cento dei voti.”;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4 le parole “3 sono compresi i due attribuiti” sono sostituite dalle
parole: “2 é compreso quello attribuito”;
d) al comma 5 la frase “nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia
inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra
tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo
16” è sostituita dalla seguente: “nel caso in cui il numero di voti ottenuti dal
presidente proclamato eletto sia inferiore ad un terzo dei voti, con
arrotondamento all’unità superiore, tutti i seggi sono ripartiti
proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità
di cui all’articolo 16 sostituendo il numero 40 con il numero 59.”.
Art. 8
Soppressione dell’articolo 14
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. L’articolo 14 della legge statutaria n. 1 del 2013 è soppresso.
Art. 9
Soppressione dell’articolo 15
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. L’articolo 15 della legge statutaria n. 1 del 2013 è soppresso.
Art. 10
Modifiche all’articolo 16
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 16 della legge
statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del’articolo 16 è sostituita dalla seguente: “Ripartizione dei 40
seggi”;
b) al comma 1 il primo periodo “Nei casi previsti dall’articolo 13, comma 5,
detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi” è
sostituito dalle seguenti parole: “I seggi”;
c) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si calcola il
quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi
di liste circoscrizionali ammessi all’assegnazione dei seggi per 40;”;
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole “ciascun gruppo di liste” è inserita
la parola “circoscrizionali”;
e) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono assegnati ai gruppi”, sono
inserite le seguenti: “, eccettuati quelli che non hanno conseguito alcun seggio
ai sensi della lettera b)”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 17
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Nel comma 7 dell’articolo 17 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “al minore resto”, è aggiunta la seguente “circoscrizionale”.
Art. 12
Integrazioni all’articolo 17
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Dopo l’articolo 17 della legge
statutaria n. 1 del 2013 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis (Attribuzione dei 19 seggi)
1. Alle liste circoscrizionali ed alla lista regionale collegata al Presidente
eletto è attribuito il numero di seggi, entro il limite massimo di 19 seggi,
necessario per l’utilizzo del premio di maggioranza previsto dall’articolo 13.
2. La metà del numero di seggi del premio di maggioranza, con arrotondamento
all’unità superiore, è ripartito fra le liste circoscrizionali seguendo la
procedura prevista dall’articolo 16 e 17, tenendo conto solamente delle cifre
regionali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali ammessi all’assegnazione
dei seggi per 40 collegati al candidato eletto presidente.
3. Il restante numero di seggi del premio di maggioranza è assegnato alla lista
regionale collegata al presidente eletto.
4. Qualora successivamente all’attribuzione del premio di maggioranza restino
parte dei 19 seggi non utilizzati, sono ripartiti fra le liste non collegate al
Presidente eletto seguendo la procedura prevista dall’articolo 16 e 17, tenendo
conto solamente delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste
circoscrizionali ammessi all’assegnazione dei seggi per 40 non collegati al
candidato eletto Presidente.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 19
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della
legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a) e b) sono così sostituite:
“a) si determina la graduatoria dei candidati della lista regionale collegata al
Presidente eletto a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di
cifre individuati, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti spettanti alla lista regionale e
seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto
le cifre individuali più elevate;
c) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale
cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a
parità di cifre individuati, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
d) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e
seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto
le cifre individuali più elevate che non siano già stati proclamati eletti ai
sensi del lettera b).”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 20
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. All’articolo 20 della legge
statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine, il numero 15 è soppresso.
Art. 15
Modifiche all’articolo 21
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Nel comma 1 dell’articolo 21 della
legge statutaria n. 1 del 2013 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
“b bis) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste
regionali.”.
Art. 16
Modifiche all’articolo 21
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Dopo l’articolo 21 della legge
statutaria n. 1 del 2013 è aggiunto il seguente:
“Art. 21 bis (Incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere)
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con la carica di consigliere
regionale. All’accettazione della carica di assessore consegue l’immediata
sospensione dalla carica di consigliere. Il Consiglio regionale, nella prima
adunanza successiva alla sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista circoscrizionale o regionale che ha riportato, dopo
gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione.”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 22
della legge statutaria n. 1 del 2013
1. Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna,” sono inserite le seguenti: “oltre quanto previsto dall’articolo 21 bis e”.