CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE N. 13/STAT
presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO – ORRÙ- TRUZZU
il 4 aprile 2018
Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale
per la Sardegna)
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Considerato che con la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), la Regione ha dettato disposizioni riguardo al sistema elettorale regionale prevedendo all’articolo 1, comma 7, che sono esclusi dall’attribuzione dei seggi sia i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale, sia i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale, mentre non è prevista alcuna percentuale di voti per il riparto dei seggi per quanto attiene alle liste in coalizione consentendo una troppo elevata frammentazione del quadro politico.
Visto, inoltre, che la legge suddetta prevede all’articolo 13, comma 5, in riferimento alla ripartizione dei seggi, che qualora la percentuale di voti di cui al comma 1 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto, abbiano anch’essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all’attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo 16.
Che all’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria, si pone il problema della corretta attuazione del principio della democrazia rappresentativa, in riferimento al premio di maggioranza, in quanto come stabilito dalla legge viene attribuito alla coalizione vincente “il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti tra il 25 e il 40 per cento”, trasformando, pertanto, un consenso elettorale limitato in una maggioranza politica governante il Consiglio regionale divenendo, tale organo istituzionale, l’espressione di un ridotto corpo elettorale pari al 25 per cento dei voti validi che potrebbe rappresentare addirittura poco più del 15 per cento del corpo elettorale.
Ritenuto poi che occorre assicurare un’adeguata rappresentanza democratica in seno al Consiglio regionale ma, nel contempo, si presenta la necessità di evitare un’eccessiva frammentazione con particolare riferimento ai gruppi che non raggiungono un significativo numero di voti.
Valutato anche che la Corte costituzionale con la sentenza n. 35/2017 si è pronunciata in materia elettorale con particolare riguardo al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica sancendone la parziale illegittimità e salvando alcuni aspetti, tra i quali il premio di maggioranza attribuito alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti, ritenendo che tale soglia “non è irragionevole”, ma “promuove” il premio che punta a “bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività”.
Considerato che l’obiettivo primario della legge elettorale è quello di consentire la formazione di maggioranze che assicurino l’effettiva rappresentatività, requisito indefettibile di costituzionalità anche alla luce dei principi dettati dalla Carta costituzionale che all’articolo 1, comma 2, sancisce: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, in base al principio su cui si basa il governo democratico.
Considerato, inoltre, che gli elettori devono vedere tradotte le loro “legittime aspettative” e, conseguentemente, il principio di rappresentatività, che si concretizza in un premio da conferire con modalità “ragionevoli” e “proporzionate”.
Ritenuto che, alla luce di quanto dichiarato dalla Consulta riguardo alla legge nazionale, la percentuale di voti compresa fra il 25 e il 40 per cento, che attribuisce al presidente proclamato eletto il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge statutaria regionale n. 1 del 2013, leda il principio di rappresentatività non garantendo l’equilibrio tra governabilità e rappresentanza.
Visto, infine, che tali considerazioni devono tenere conto anche della progressiva disaffezione alla partecipazione al voto del corpo elettorale che registra punte sempre più elevate di astensionismo.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell’articolo 1, comma 7 della legge statutaria regionale n. 1 del 2013
1. Dopo la lettera b) del comma 7
dell’articolo 1 della legge statutaria regionale 12 novembre 2013, n. 1 (Legge
statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la
Sardegna) è aggiunta la seguente:
“b bis) ” i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottengono meno
del 2 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a
livello regionale.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 13 della legge statutaria regionale n. 1 del 2013
1. Nell’articolo 13 della legge
statutaria regionale n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella lettera b) del comma 2 le parole “al 25 per cento” sono sostituite
dalle parole “al 35 per cento”;
b) nel comma 5 le parole “al 25 per cento” sono sostituite dalle parole “al 35
per cento”.