CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 3 (ex 4/XIV)
presentata dal comitato promotore Identità e futuro
il 22 dicembre 2011
Legge regionale per la conservazione e valorizzazione dei prodotti sardi e dei derivati dalla lavorazione di semole e sfarinati di grano duro
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna è ricca di tradizioni e peculiarità agroalimentari uniche al mondo; molte di queste sono tipiche e identitarie. Ogni regione storica presenta i suoi prodotti, diversi tra loro e unici nel loro genere. Questa biodiversità costituisce per la nostra Regione un valore culturale, identitario, economico, sociale e occupazionale irrinunciabile, che ogni sardo deve sentirsi in dovere di valorizzare e conservare strenuamente nel tempo.
Attualmente le nostre produzioni di eccellenza si confondono con la massa di prodotto che gli operatori del mercato importano da altre nazioni, spesso e volentieri extraeuropee, dove la legislazione sanitaria è meno garantista della nostra rispetto ai canoni di salubrità e qualità del prodotto.
Questa pratica, oltre ad essere palesemente ingiusta, è fortemente lesiva nei confronti degli interessi strategici ed economici della Sardegna.
La presente proposta di legge introduce regole certe alla filiera, dal produttore della materia prima al consumatore finale, e crea le basi per un percorso di valorizzazione dei prodotti sardi. Introduce un marchio ombrello che favorisce la rintracciabilità, il miglioramento della qualità e certifica il prodotto e la sua origine.
Fa in modo che “Compra sardo, dai forza alla Sardegna” diventi una vera e propria filosofia di vita su base regionale, capace di generare certezze sul versante della produzione e del consumo.
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Tutela delle produzioni locali
1. Tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione o utilizzo di semole e sfarinati, che si definiscono “prodotti tipici e/o identitari della Sardegna”, devono essere prodotti esclusivamente con semole e sfarinati ottenuti dalla lavorazione di grano duro coltivato in Sardegna.
2. Solamente in annate eccezionali, a seguito di calamità naturali, decretate dalla Regione, il termine “esclusivamente” di cui al comma 1 può essere sostituito dal termine “prevalentemente”, in misura non inferiore alla percentuale all’uopo stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 2
Istituzione di un marchio identitario di qualità con indicazione di origine ad
uso pubblico
1. La Regione si dota di un marchio identitario come certificazione di origine, denominato “Compra sardo” il quale, messo a disposizione degli imprenditori che aderiscono alla filiera e tramite appositi disciplinari e registri correlati, basati sull’adesione volontaria, certifica che semole e sfarinati utilizzati per la produzione di pane, pasta, dolci, biscotti e altri prodotti ottenuti con l’uso di derivati dalla lavorazione del grano duro provengono esclusivamente da grano coltivato in Sardegna. Si demandano le specifiche agli appositi disciplinari di produzione e contratti di filiera.
2. Il marchio denominato “Compra sardo”, come da logo allegato e registrato, può essere utilizzato anche per altre produzioni locali diverse da quelle indicate al comma 1, qualora sia garantita e certificata la provenienza delle produzioni e della materia prima utilizzata.
3. Il marchio è apposto sui prodotti che rispondono a criteri qualitativi determinati con riferimento ai metodi di produzione, alle loro caratteristiche, alla loro origine e all’origine delle materie prime utilizzate.
4. Il marchio trasmette un messaggio principale di qualità e tracciabilità del prodotto e della materia prima utilizzata. Un messaggio di marketing commerciale con invito responsabile alla scelta, per favorire la vendita di tali prodotti e un messaggio secondario di indicazione di origine del medesimo.
5. La Regione si riserva la possibilità di modificare il marchio, qualora lo ritenga necessario al fine di migliorarne l’efficacia, purché siano mantenuti integri i principi ispiratori.
Art. 3
Disciplinari e contratti di filiera
1. I disciplinari e/o contratti di filiera assicurano la partecipazione responsabile di tutti gli attori della filiera del processo produttivo, dalla coltivazione della materia prima alla vendita del prodotto finito, garantendo pertanto la certificazione di prodotto e la certificazione di origine.
2. Tutti i livelli della filiera garantiscono la rintracciabilità e la certificazione di prodotto e di origine e si assumono le responsabilità derivanti dall’utilizzo del marchio “Compra sardo” di cui alla presente legge.
Art. 4
Istituzione dell’Organismo di controllo e vigilanza
1. È istituito, presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, l’Organismo regionale incaricato della promozione, verifica, controllo, vigilanza e attuazione della presente legge. Esso tiene l’elenco dei prodotti tipici e identitari, avendo cura di aggiornarlo a seguito di richiesta al medesimo organismo e autorizza, previa sottoscrizione di apposito contratto, l’uso del marchio.
2. L’organismo è composto al massimo da sette componenti, di cui almeno cinque espressione delle associazioni che aderiscono e fanno parte integrante della filiera (agricoltori, artigiani, commercianti, consumatori) e due dipendenti pubblici provenienti dagli enti o agenzie regionali specifiche. I membri e le cariche dell’organismo di controllo sono rinnovati ogni tre anni.
3. L’organismo di controllo e vigilanza, su incarico della Giunta regionale, nomina le commissioni tecniche per ciascun prodotto o categoria di prodotti, per i quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio ” Compra sardo”.
4. Ogni commissione opera su specifiche tecniche individuate in funzione del prodotto o categoria di prodotti per i quali è chiesto l’utilizzo del marchio e nel rispetto dei disciplinari, dei contratti di filiera e della presente legge.
Art. 5
Misure di sostegno
1. Per l’attuazione delle finalità di
cui alla presente legge possono essere promosse le seguenti iniziative,
conformemente al diritto comunitario:
a) azioni pubblicitarie del marchio;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) campagne informative consumo;
d) misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità.
2. Le azioni pubblicitarie del marchio, pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici, possono fare riferimento all’origine geografica del prodotto, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.
3. Le attività di cui al presente articolo sono attuate direttamente dalla Regione o, su incarico della stessa, da istituti, enti, o associazioni attivi nei rispettivi settori.
Art. 6
Contributi
1. Per le iniziative di cui all’articolo 5, la Regione può anche concedere contributi alle imprese singole o associate, ai consorzi o filiere della categoria e dei prodotti e alle associazioni e organizzazioni di categoria loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza.
2. Le disposizioni relative alle risorse annue messe a disposizione, alle percentuali di contribuzione e alle modalità di concessione sono rimandate ad apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti.
Art. 7
Disciplina e sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto dei disposti di cui all’articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. In caso di reiterazione, la sanzione può estendersi sino a euro 20.000.
2. L’uso improprio o non autorizzato del marchio “Compra sardo” è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. Se l’infrazione è reiterata la sanzione può estendersi sino a euro 25.000.
3. Se l’infrazione è reiterata oltre la seconda volta, si perde automaticamente il diritto all’uso del marchio di cui alla presente legge per un periodo di dodici mesi.
4. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, provvede all’accertamento delle violazioni amministrative accertate e alla irrogazione delle relative sanzioni.
5. L’autorità competente per la gestione del contenzioso è individuata in Argea Sardegna.
6. I controlli di legge sono eseguiti dalle istituzioni competenti per le violazioni accertate.
7. L’Amministrazione regionale destina gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione sono valutati in complessivi euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2011.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).