Data: 28/05/2014 ore 12:00
PROPOSTA DI LEGGE N. 1/STAT/A (ARBAU e più) Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)
Cagliari, 28 Maggio 2014 – La seduta si è aperta sotto la presidenza del presidente Gianfranco Ganau. Al primo punto all’ordine del giorno la proposta di legge N. 1/STAT/A (ARBAU e più) “Ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere regionale: interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)”.
Il presidente ha dato la parola al relatore del testo, indicato dalla Commissione Autonomia, Roberto Deriu (Pd). Il consigliere ha sottolineato l’importanza della legge che chiarisce l’articolo dello Statuto che stabilisce le ineleggibilità e incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e di sindaco. Una legge particolarmente importante, ha detto Deriu, perché si basa sull’autonomia costituzionale della Sardegna all’interno della Repubblica.
«La Prima Commissione consiliare permanente ha approvato, nella seduta del 20 maggio 2014, la proposta di legge n. 1/STAT, a maggioranza; i consiglieri dei gruppi di opposizione si sono astenuti. La Commissione – ha affermato Deriu – aveva già in una precedente seduta discusso del percorso più idoneo per evitare incertezze in sede di interpretazione, che ai più appaiono non particolarmente motivate. Ugualmente si è inteso procedere all'interpretazione autentica di norme che rivestono un rilievo decisivo nell'ordinamento in relazione ai rapporti tra legislazione regionale e statale.
Con la proposta presentata da consiglieri di gruppi dei diversi schieramenti, si è individuata la legge rinforzata ex articolo 15 dello statuto (cosiddetta legge statutaria), per assicurare alla norma ermeneutica lo stesso rango formale riservato dal legislatore regionale alle disposizioni interpretate, il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1». Il relatore ha poi proseguito: «È espressa e netta la volontà di rendere esplicita e chiara la disciplina iscritta nel testo della legge elettorale statutaria regionale del 2013 mediante la sua interpretazione autentica.
Il punto di principio che merita di essere sottolineato, in via preliminare e principale, è il seguente: la materia della incompatibilità e segnatamente quella dei sindaci di cui si discute, è espressamente, direttamente e compiutamente disciplinata dallo statuto speciale che delinea e circoscrive con puntualità alcuni casi di incompatibilità (articolo 17).
Non si può discutere la natura prevalente di tale disposizione sulla legislazione ordinaria poiché il carattere rigido della fonte costituzionale ha un valore che va al di là della singola disposizione ed attiene al fondamento della specialità, ai suoi contenuti, ed al riconoscimento di peculiarità che permeano l'intero ordinamento. Abbiamo dunque –ha ribadito con decisione Deriu – una norma di rango costituzionale che trae la propria origine dalla specifica autonomia regionale; tale natura mai è stata messa in discussione dal legislatore regionale, né può esserlo da quello statale.
In proposito è limpida la Suprema Corte di cassazione: "La preclusione dell'applicazione, nel territorio della Regione Sardegna, della predetta normativa statale [sulle incompatibilità] deriva dal rapporto tra lo Statuto regionale sardo e la citata legislazione statale, che si configura, nella parte che qui interessa, non soltanto in termini di sovraordinazione della norma costituzionale (tale essendo il rango formale degli Statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata) rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto tra legge speciale e legge generale, giacché la disciplina della incompatibilità alla carica di consigliere regionale trova la sua speciale regolamentazione nello Statuto speciale, con la conseguenza che la disciplina della medesima, dettata in via generale con [la] legge e il decreto legislativo statali, non può configurarsi come automaticamente integrativa di quella speciale" (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12806 del 10 luglio 2004).
Nessun dubbio pertanto sulla intangibilità, da parte di pure sopravvenute disposizioni di rango statale, dell'intera materia delle incompatibilità previste per le categorie di cui all'articolo 17 dello statuto speciale.
La operatività di norme statali sopravvenute, come quelle citate dal comma 2 dell'articolo 22 in discorso, sarebbe pertanto consentita nell'ordinamento sardo esclusivamente se accolte nello stesso ordinamento dal legislatore regionale, ma limitatamente alle materie rispetto alle quali lo statuto speciale non abbia previsto, ed unicamente in attuazione del dettato dell'articolo 15 dello statuto speciale; in questo modo la materia risulta già compiutamente disciplinata, sino al momento nel quale il legislatore regionale non dia attuazione all'articolo 15.
Lo statuto rimette infatti al legislatore regionale (mediante la legge rinforzata cosiddetta statutaria) la disciplina dei casi di incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri regionali, riconoscendo così che tale aspetto va collegato alle peculiarità della Regione ed alla forma di governo che essa deve darsi: ciò richiede una normativa organica e puntuale. Il difetto sta dunque semmai nel mancato esercizio di questa potestà che qualifica l'autonomia regionale.
Il quadro è chiaro: il legislatore statale non può legittimamente introdurre deroghe o modificazioni, integrazioni, limitazioni od estensioni alle norme previste dallo statuto, che costituiscono un limite invalicabile ai provvedimenti legislativi prodotti dai procedimenti ordinari del Parlamento; interventi del legislatore regionale sono invece consentiti, ma in sede di applicazione dell'articolo 15 dello statuto.
Resta allora da definire l'ambito di applicazione delle norme richiamate dal testo oggetto di interpretazione autentica; ambito che senza dubbio – ha detto in conclusione del suo intervento l’esponente del Pd – risulta coincidere con la materia estranea alle disposizioni dettate dall'articolo 17 dello statuto, perciò escludendo senza incertezze ogni riferimento alle categorie che sono fatte oggetto di espressa menzione, come statuito dalla citata sentenza della Suprema Corte.
La dottrina giuridica ci consegna una riflessione culturale vasta e forse non dominabile appieno in relazione all'interpretazione del diritto».
Il presidente del Consiglio regionale ha dato, poi, la parola al presidente della Commissione Autonomia, Francesco Agus (Sel): «Ringrazio l’onorevole Deriu per la sua chiarezza nello spiegare le motivazioni alla base di questo testo condiviso in Commissione». Agus ha spiegato che si è voluta chiarire definitivamente una norma che avrebbe potuto esporre i sindaci a ricorsi, gli stessi primi cittadini «che sono e sono stati il terminale della crisi in cui versa la nostra regione, che hanno subito manovre statali sempre verso un’unica direzione e che hanno dovuto aumentare le tasse e ridurre i servizi comunali». Era doveroso, secondo il consigliere di Sel, non esporli a ulteriori problemi per il rischio di una errata interpretazione.
Agus ha sottolineato che il lavoro svolto in Commissione è stato unitario, intenso e ricco di contenuti. L’esponente della maggioranza ha, però, evidenziato che ci sono ancora molti temi su cui bisogna riflettere e con urgenza: dalla Statutaria alla modifica della legge elettorale. «E’ sotto gli occhi di tutti – ha affermato – che la legge elettorale contenga dei pregiudizi: territoriale, di genere e politico. Territoriale perché non è stata garantita la rappresentatività di tutti i territori, di genere perché non possiamo avere soltanto quattro donne elette in Consiglio regionale, e politico perché non possono essere escluse dal parlamento regionale forze politiche che hanno preso il 10 o il 4 per cento». (E.L.N.)
Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, non avendo altri iscritti a intervenire nella discussione generale ha dunque concesso la parola per il parere della Giunta. L’assessore delle Riforme, Gianmario Demuro, ha dichiarato di rimettersi alla volontà del Consiglio e ricordato la recente approvazione della legge statutaria elettorale. «La Giunta – ha proseguito l’assessore – si riserva di presentare una proposta di legge statutaria con un catalogo delle incompatibilità e ineleggibilità».
Il presidente del Consiglio ha dichiarato quindi conclusa la discussione generale e posto in votazione il passaggio agli articoli che l’assemblea ha approvato per alzata di mano.
Il presidente ha poi annunciato la presentazione dell’emendamento n. 1, sostitutivo all’articolo 1 della proposta di legge in discussione e ha aperto la discussione sull’emendamento, dopo la lettura del testo: «nell’articolo 22 comma 2 della legge statutaria elettorale regionale, la dizione “oltre quanto disposto dallo Statuto” si interpreta nel senso che per le categorie previste dall’articolo 17 dello Statuto è escluso ogni riferimento alla legislazione statale e i casi di incompatibilità sono quelli previsti dal medesimo articolo 17».
Il consigliere del Pd, Roberto Deriu, ha ricordato la natura “meramente interpretativa” del provvedimento all’esame dell’Aula e ha sottolineato come la questione di maggiore rilievo è rappresentata dall’autonomia costituzionale della Sardegna all’interno della Repubblica italiana. «E’ in gioco il ruolo dello Statuto sardo», ha proseguito il consigliere Deriu, dichiarandosi d’accordo nella volontà mostrata dal presidente della commissione Autonomia, nel rivedere alcuni punti della legge elettorale vigente. Roberto Deriu ha dunque raccomandato l’approvazione dell’emendamento sostitutivo totale in discussione.
Il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha chiesto la parola sull’ordine dei lavori e chiesto al presidente del Consiglio una breve sospensione dei lavori per approfondimenti sul testo dell’emendamento presentato in Aula. Il presidente Ganau ha concesso una breve sospensione. (A.M.)
Alla ripresa dei lavori, il consigliere Roberto Deriu (Pd), riferendosi al contenuto della breve sospensione, ha chiesto chiarimenti sull’orientamento dei gruppi. Il capogruppo di FI Pietro Pittalis ha affermato che il confronto fra i gruppi è stato utile e, di conseguenza, l’Aula può riprendere la discussione.
Il consigliere Michele Cossa (Riformatori sardi), intervenendo per dichiarazione di voto, ha ricordato le perplessità del suo gruppo, che non ravvisa «l’urgenza di intervenire sulla legge elettorale a pezzetti; alcune criticità sono già emerse, altre se ne sono aggiunte subito dopo il voto». Il problema, a suo giudizio, «rimane aperto sia per la preferenza di genere che per la mancata rappresentanza di importanti territori dell’isola, perciò intervenire su una parte della legge elettorale come se prevalesse l’interesse di alcuni consiglieri a conservare il loro status ci sembra sbagliato: ci siamo astenuti in commissione e ci asterremo anche in Aula».
Il consigliere Efisio Arbau, capogruppo di Sardegna Vera, ha annunciato il voto favorevole, sostenendo fra l’altro che «la legge elettorale non va certamente bene, sia per irragionevoli soglie di sbarramento che per il mancato rispetto della parità di genere, ma qui stiamo solo precisando che le norme del nostro Statuto possono essere modificate solo con legge costituzionale; andava precisato, in particolare, l’art. 22 della legge statutaria». Concludendo, Arbau ha osservato sul piano politico che «il contributo dei sindaci consiglieri regionali è determinante».
Il consigliere Roberto Desini (Misto) ha dichiarato che la legge in esame si limita a rivedere solo art. 22 della legge statutaria. «I consiglieri regionali che sono anche sindaci pro tempore – ha aggiunto – non vogliono salvaguardare il loro scranno ma mettere solo ordine e chiarezza nella normativa vigente». Quanto all’intervento complessivo sulla legge elettorale, Desini ha ricordato che sulla materia «la maggioranza ma credo l’intero Consiglio hanno manifestato l’impegno di rivederla a 360 gradi e tale impegno sarà mantenuto».
Il consigliere Marco Tunis (FI) ha sottolineato che «al di là delle parole gentili, l’articolo in questione è stato approvato e imposto dalla maggioranza, mentre l’opposizione aveva chiesto che l’intervento sulla legge elettorale fosse esteso alle tante criticità più volte richiamate». Sul merito, ha precisato, «non possiamo essere contrari, ma auspichiamo una riforma complessiva, come avrebbe dovuto fare anche la Giunta».
Il consigliere Francesco Agus (Sel) ha annunciato il voto favorevole al provvedimento, aggiungendo che «non si tratta di un intervento per parti sulla legge elettorale che peraltro Sel ha considerato sbagliata fin dalla precedente legislatura, ma solo di difendere il rango costituzionale dello Statuto sardo; siamo disponibili a una revisione complessiva e partecipata della legge elettorale, possibilmente nella prima parte di questa legislatura».
Il consigliere Mario Floris (Misto) ha detto di non aver sentito il parere della Giunta.
Il presidente ha chiarito che l’esecutivo intende rimettersi alla volontà dell’Aula.
Non essendoci altri iscritti a parlare il presidente ha messo in votazione la legge, che l’Aula ha approvato con 50 voti favorevoli e 5 astensioni. Subito dopo, il presidente Ganau ha tolto la seduta. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle 16 con la discussione della mozione 22 che vede come primo firmatario il consigliere Mario Floris, sulla riforma del Titolo V° della Costituzione. (Af)