Data: 11/12/2018
Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge n.563\A “Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale”. L’articolo 1 ribadisce che ogni elettore può esprimere due preferenze, l’articolo 2 introduce invece i correttivi nel caso di errore materiale. La legge mira ad evitare interpretazioni errate e risolvere i casi più controversi limitando, allo stesso tempo, l’azione discrezionale dei presidenti di seggio. L’articolo 3 stabilisce il numero massimo dei candidati in ciascuna circoscrizione. L’articolo 4 garantisce il rispetto delle quote di genere nelle liste e del numero massimo e minimo dei candidati.L’articolo 5 contiene la descrizione analitica della scheda elettorale. L’articolo 6, infine, stabilisce i tempi dell’entrata in vigore.