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Disposizioni inerenti le spese elettorali

Data: 05/03/2009

Disposizioni inerenti la pubblicità e il controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle elezioni regionali del 15 e 16 febbraio 2009


 


 


I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione per il Consiglio regionale del 15 e 16 febbraio 2009 devono presentare al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (articolo 3. legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1, che richiama l’articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).


I limiti delle spese elettorali sono disciplinati dall’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1, che dispone che “le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di lire 200 (euro 0,10) per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente.”.


La tipologia delle spese elettorali è disciplinata dall’articolo 3 della legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1, che richiama l’articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

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