CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVILegislatura
Interrogazione n. 682/A
AGUS – CADDEO – LOI – ORRÙ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA – ZEDDA Massimo, con richiesta di risposta scritta, sulla gara d’appalto indetta il 24 luglio 2020 per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
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I sottoscritti,
premesso che:
– con la determinazione n. 5914 del 24 luglio 2020 del Servizio spesa sanitaria della direzione generale della Centrale regionale di committenza è stata indetta una procedura di gara aperta in urgenza per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle aziende del servizio sanitario della Regione nell’ambito dell’emergenza Covid-19;
– la procedura scaturisce dall’esigenza manifestata dalle aziende sanitarie, per il tramite della direzione generale della sanità, di acquisire urgentemente il fabbisogno di dispositivi sanitari necessario per la salvaguardia dell’incolumità degli operatori sanitari impegnati nelle attività connesse con l’emergenza epidemiologica in atto;
– con la gara d’appalto, suddivisa in 16 lotti, si intende pertanto acquisire oltre 36 milioni di pezzi di dispositivi tra cui guanti, camici, calzari, cuffie, tute e occhiali di protezione, per un valore complessivo presunto di 36.182.519 euro;
– il 27 agosto 2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
rilevato che:
– con la determinazione n. 5778 del 20 luglio 2020 della Centrale regionale di committenza (di seguito CRC) è stato nominato il responsabile del procedimento e l’ufficio di supporto per l’espletamento delle procedura di appalto fino all’aggiudicazione definitiva, nonché individuati gli adempimenti e le percentuali di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) per ciascuna delle unità di personale componenti dell’ufficio;
– nel quadro economico della procedura di gara, riportato nella stessa determinazione, tra le varie voci è stato anche individuato l’importo del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche, valutato pari a euro 545.237,79;
posto che:
– secondo i documenti allegati alla procedura di gara l’ATS coordinerà l’emissione delle richieste di consegna ai fornitori da parte delle singole aziende sanitarie;
– inoltre è previsto che a ciascuna Azienda sanitaria richiedente e destinataria dei beni oggetto della fornitura è assegnato il compito della verifica di conformità ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali;
– l’articolo 6 del capitolato tecnico specifica che “L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti delle singole aziende sanitarie richiedenti; la firma all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto; la quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall’Azienda sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore”;
considerato che:
– il Codice degli appalti all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento calcolato sull’importo della fornitura posta a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dell’esecuzione, verifica di conformità, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
– con la deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 la Giunta regionale ha approvato la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti nel Codice degli appalti” da applicare a tutte le amministrazioni del Sistema regione secondo le previsioni della legge regionale n. 8 del 2018 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
– la disciplina regionale così approvata stabilisce che:
– nel fondo per le funzioni tecniche confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività previste dall’articolo 113 del Codice degli appalti;
– la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della procedura di affidamento: per quanto riguarda le forniture superiori a 500.000 euro si prevede l’applicazione del 2 per cento per la parte fino a 500.000 euro e l’1,5 per cento per la parte oltre 500.000 euro;
– la ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni stabilisce una quota specifica per ciascuna delle fasi dell’appalto (5 per cento per la fase di programmazione, 25 per cento per la Fase di affidamento, 70 per cento per la fase di esecuzione) e la quota massima assegnabile a ciascun soggetto individuato per svolgere nelle varie fasi specifiche funzioni (responsabile programmazione, RUP, direttore dell’esecuzione del contratto, collaboratori, ecc);
– negli appalti relativi a forniture il fondo è costituito solo nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto;
– quando la Stazione appaltante si avvale delle attività di una Centrale di committenza per l’acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura comprese le gare in aggregazione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 113, comma 5, del Codice degli appalti destina una quota parte, non superiore ad un quarto, nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza della Centrale di committenza;
– nel caso in cui la convenzione che regola i rapporti tra Stazione appaltante e Centrale di committenza preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla Centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all’articolo 113 del Codice; la Centrale di committenza, con determinazione del direttore generale, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività, sentiti i rispettivi dirigenti;
– l’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2018 stabilisce che la deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabiliti i criteri per il riparto degli incentivi per tutto il sistema Regione “assume valore di criterio guida” anche per le aziende sanitarie della Sardegna;
considerato inoltre che:
– con la determinazione n. 4624 del 9 giugno 2020 la direzione generale della Centrale regionale di committenza ha approvato i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche destinati al personale della stessa direzione generale, ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del regolamento approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019;
– l’allegata tabella di ripartizione della quota di competenza della CRC per le gare condotte in qualità di soggetto aggregatore stabilisce che la sola fase di affidamento può dare diritto agli incentivi per il proprio personale impiegato in procedure di gara e che le percentuali spettanti al RUP e al restante personale di supporto sono stabilite, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento;
osservato che:
– la parte illustrativa della determinazione n.5778 del 20 luglio 2020 indica l’importo complessivo del fondo ai sensi dell’articolo 113 del Codice degli appalti (pari a euro 545.237,79) ma non evidenzia se solo una quota parte dello stesso sia destinata agli incentivi per le sole funzioni tecniche svolte dal personale della Centrale regionale di committenza nell’ambito della procedura di gara indetta il 24 luglio;
– infatti, in carenza di elementi specifici di competenza della CRC non evidenziati nello stesso provvedimento né in altri pubblicati nella pagina web della procedura di gara, la suddetta determinazione, oltre a designare il RUP e l’ufficio di supporto, potrebbe interpretarsi come disposizione per la ripartizione dell’intero fondo ai sensi dell’articolo 113 del Codice degli appalti in favore della CRC applicando le percentuali individuate per ciascuna figura tecnica della Centrale di committenza sull’intero importo del fondo;
– tuttavia, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, la Centrale regionale di committenza sembrerebbe svolgere solo le funzioni previste per la Fase di affidamento della fornitura e non anche quelle relative alla Fase di esecuzione: pertanto, secondo le previsioni sia normative che regolamentari approvate dalla Giunta regionale e dalla stessa direzione generale della Centrale regionale di committenza, la quota del fondo incentivi destinata al personale della CRC dovrebbe essere ricondotta al 25 per cento dell’intero fondo ai sensi dell’articolo 113 del Codice degli appalti,
chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) quali siano le aziende del servizio sanitario della Regione che hanno richiesto la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti, oggetto della procedura di gara d’appalto in urgenza indetta dalla Centrale regionale di committenza il 24 luglio 2020;
2) se nel fabbisogno previsto nella programmazione dell’appalto è stata tenuta in debito conto la possibilità di una seconda ondata della pandemia da Covid-19 nel territorio regionale e della conseguente esigenza di garantire nel più breve tempo possibile la disponibilità immediata di tutti i dispositivi di protezione necessari per la sicurezza del personale sanitario impiegato nelle strutture pubbliche;
3) se le aziende sanitarie abbiano completato le procedure di nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità prevista dal Codice degli appalti per l’accertamento della corrispondenza tra i dispositivi forniti dagli appaltatori e le previsioni del capitolato tecnico;
4) se l’eventuale mancata nomina del direttore dell’esecuzione del contratto d’appalto rappresenta un elemento di illegittimità rispetto alle previsioni dell’articolo 9, comma 7, della disciplina in materia di incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 approvata il 22 febbraio 2019 dalla Giunta regionale;
5) quale sia la quota del fondo per gli incentivi, di importo complessivo pari a euro 545.237,79, destinato all’erogazione degli incentivi connessi con l’espletamento delle funzioni tecniche della “fase di esecuzione” del contratto e quali importi risultano di competenza di ciascuna delle aziende sanitarie coinvolte nell’appalto di cui trattasi;
6) se le aziende sanitarie regionali abbiano approvato i rispettivi regolamenti per gli incentivi per le funzioni tecniche, se questi risultino conformi alla disciplina regionale in materia approvata nel febbraio 2019 dalla Giunta regionale per tutto il Sistema regione e quali siano le percentuali di ripartizione del fondo incentivi previste per ognuna delle figure coinvolte nelle varie fasi degli appalti pubblici che vedono direttamente interessate le aziende sanitarie;
7) quale sia la quota del fondo ai sensi dell’articolo 113 del Codice degli appalti destinato al personale della Centrale regionale di committenza e quali siano nello specifico gli importi previsti per ciascuna delle figure tecniche coinvolte nella gara d’appalto.
Cagliari, 6 ottobre 2020