Mozione n. 326

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 326

CIUSA – MANCA Desirè Alma – LI GIOI – SOLINAS Alessandro in merito al ripristino della figura del medico scolastico.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) individua in capo al datore di lavoro una serie di obblighi, tra i quali la “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28”, il Documento di valutazione dei rischi (DVR) e, qualora i lavoratori risultino esposti a rischio, la nomina del medico competente;
– l’emergenza epidemiologica da Covid-19 rappresenta un nuovo rischio che si aggiunge a quelli comunemente rilevati negli ambienti di lavoro e impone al datore di lavoro un aggiornamento del DVR con le procedure e le modalità necessarie a prevenire il rischio di contagio e a gestirlo e rende improcrastinabile la nomina del medico competente in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
– l’importanza delle succitate prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche e integrazioni, in considerazione della pandemia ancora in atto è stata sottolineata dal Ministero della salute nella nota 29 aprile 2020, prot. n. 14915 (Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività), in cui si precisa che il medico competente in quanto “consulente globale del datore di lavoro”, è chiamato ad una “collaborazione attiva ed integrata” per l’organizzazione degli spazi, la formazione e l’informazione, l’igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori “fragili”;
– la circolare interministeriale 4 settembre 2020, n. 13 ha apportato aggiornamenti e chiarimenti alla predetta circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”;
– il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 recante le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” ribadisce l’importanza della nomina del medico competente per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola e il fatto che, per i cosiddetti “lavoratori fragili”, il datore di lavoro debba assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale:
a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro;

PREMESSO, inoltre, che:
– il sistema italiano ha conosciuto, in passato, la figura del medico scolastico, istituito e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica) in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e della sanità pubblica);
– sulla base del sistema delineato dai decreti in questione, i comuni erano tenuti ad approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
– nell’ambito del territorio comunale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole dipendeva dall’ufficiale sanitario, che ne promuoveva e coordinava l’organizzazione e il funzionamento previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici;
– il servizio di medicina scolastica comprendeva la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni studente;
– il medico scolastico, nel quadro dei compiti di educazione sanitaria, d’intesa con il direttore della scuola o il capo dell’istituto, aveva anche il compito di aggiornare il personale sui caratteri e sui sintomi principali delle più comuni malattie infettive e diffusive, di denunciare i casi di malattia infettiva che si verificavano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmettere all’ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che poteva raccogliere nell’ambito di essa intorno alla persona colpita e alle persone che potevano costituire un mezzo di diffusione della malattia;
– l’insegnante che rilevasse negli alunni segni sospetti di malattia infettiva doveva avvertire immediatamente il medico scolastico, che disponeva, quindi, l’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione al direttore della scuola per la sua pronta esecuzione e all’ufficiale sanitario;
– il direttore della scuola o il capo dell’istituto curava anche di comunicare al medico scolastico o all’ufficiale sanitario i casi, di cui fosse venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che convivessero o che fossero stati in contatto con persone affette da malattie infettive;
– nell’evenienza di malattie infettive e diffusive l’ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, disponeva se, e con quali sistemi, si dovesse procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola;
– grazie al sistema della medicina scolastica, tra il 1950 e il 1970 i comuni contribuirono allo sviluppo nelle scuole dell’educazione alla salute e agli stili di vita salutari e alla sorveglianza e prevenzione epidemiologica;
– i succitati decreti sono tuttora vigenti e la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) all’articolo 14 prevede che sia l’Unità sanitaria locale, nell’ambito delle proprie competenze, a dover provvedere all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
– ciononostante, a seguito del nuovo riparto di competenze in materia di salute fra Stato e regioni, il modello di servizio di medicina scolastica così come inteso negli anni ’60 e ’70 è stato progressivamente dismesso dalle regioni;
– attualmente le visite mediche e gli screening, prima effettuati dal medico scolastico, sono affidati al pediatra di libera scelta, sicché l’ambito delle attività della medicina scolastica svolte dalle Aziende sanitarie locali variano a seconda dei regolamenti regionali e degli accordi con i pediatri stessi;

VISTI:
– l’articolo 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19), che, in vista del riavvio delle attività didattiche in presenza, dispone che le attività dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado vengano svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020;
– il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’articolo 231-bis, che detta le misure per la ripresa in sicurezza dell’attività didattica in presenza per l’anno scolastico 2020/2021;
– il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” approvato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 e aggiornato successivamente nella seduta n. 90 del 22 giugno 2020, che raccomanda una serie di adempimenti, misure e regole volte alla prevenzione e al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riconducibili sostanzialmente al distanziamento sociale, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all’igiene personale e alla pulizia e sanificazione dei locali scolastici e arredi ivi contenuti, ma, pur vietando l’ingresso a studenti e personale che presentino sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, stabilisce che all’entrata della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura;
– il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 (Piano Scuola 2020-2021)” adottato con decreto del Ministero dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, che, nel dettare le linee guida per il ritorno a scuola, evidenzia l’importanza, tra le azioni e gli strumenti necessari per la ripartenza, dei “Raccordi tra gli Istituti scolastici e i Dipartimenti di Prevenzione delle aziende sanitarie locali anche tramite la previsione di uno specifico referente medico per le attività scolastiche”;
– il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020, con il quale lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020;
– il decreto ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020, che ha adottato il “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, nel quale “per garantire la ripresa e lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, ciascuno dei sottoscrittori del documento si impegna a verificare la possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili” e si sottolinea la necessità di “garantire e di rafforzare il collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento con la creazione di una rete di referenti Covid-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi di Istituti nella gestione dei casi sospetti all’interno delle scuole” e di prevedere l’individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 nonché la “sorveglianza sanitaria eccezionale” di cui all’articolo 83 del decreto legge n. 34 del 2020 e sua legge di conversione n. 77 del 2020 per i “lavoratori fragili” che ne fanno richiesta;
– l’ordinanza ministeriale n. 83 del 5 agosto 2020, concernente le misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza nell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– il decreto ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020, contenente il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19);
– il succitato Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, che raccomanda di identificare dei referenti scolastici per Covid-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire che svolgano un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione, nonché dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e studenti (pediatri di libera scelta e medici di medicina generale), supportino la scuola e i medici curanti per le attività di questo protocollo e che facciano da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico o un suo incaricato;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19), che ha prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e le disposizioni di cui alle Ordinanze del Ministro della salute 12 e 16 agosto 2020 sino al prossimo 7 ottobre e ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera r), primo periodo, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 come segue: “r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità[..] “;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 40/3 del 4 agosto 2020, che ha indicato come data di inizio delle lezioni il prossimo 22 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto previsto e raccomandato negli atti e documenti sopra richiamati, nel nuovo anno scolastico le autonomie scolastiche devono essere messe in condizioni di poter fare affidamento, oltre che sulla figura professionale del medico competente, eventualmente incaricato ad hoc per l’aggiornamento del DVR e la realizzazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in rapporto all’emergenza epidemiologica in atto, anche su specifiche figure professionali di raccordo tra gli Istituti scolastici e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, vale a dire referenti scolastici per il Covid-19 adeguatamente formati sulle procedure da seguire che svolgano un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e referenti per l’ambito scolastico identificati all’interno del Dipartimento di Prevenzione stesso che operino in collegamento funzionale con i medici curanti degli studenti;

RITENUTO che:
– la pandemia da Covid-19 imponga alle regioni una riconsiderazione delle positive esperienze maturate, anche nella gestione delle malattie infettive, con il servizio di medicina scolastica in sede offerto dai Comuni fino all’istituzione del Servizio sanitario nazionale;
– il ripristino della figura del medico scolastico possa risultare di particolare utilità, sia per la possibilità di garantire un intervento immediato nell’individuazione di casi sospetti, sia alla luce del fatto che la presenza di un caso confermato impone, come prescritto dal CTS (verbale n. 82 del 22 giugno 2020), l’attivazione, da parte della scuola, di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico;
– la stessa legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale all’articolo 14 ha individuato nell’Unità sanitaria locale il soggetto competente a provvedere all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

CONSIDERATO che:
– con l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 31 agosto 2020, n. Z00057, a seguito dell’approvazione, il 30 giugno 2020, di apposito ordine del giorno presentato dai Consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, è stata disposta, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’attivazione immediata, da parte delle ASL, delle procedure per la ricerca di professionalità sanitarie (medici, infermieri, assistenti sanitari) da dedicare alle attività di prevenzione e controllo dell’infezione di virus SARS-CoV-2 nelle scuole e servizi educativi della Regione, in linea con le indicazioni del Ministero della salute e dell’ISS;
– la succitata ordinanza prevede che tali professionalità possano essere acquisite anche attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e il previo utilizzo delle graduatorie delle procedure concorsuali già in corso e che, in caso di nuove procedure, le stesse debbano essere aperte anche a laureati in Medicina e chirurgia iscritti all’Ordine non in possesso della specializzazione secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente;
– con l’analoga ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 81 del 26 agosto 2020 è stata disposta l’attivazione, da parte delle aziende USL della Regione, delle procedure per la ricerca di professionalità mediche da dedicare alle attività sanitarie previste dai protocolli del Ministero della Salute per l’avvio delle attività scolastiche in tempo di Covid, da acquisire attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali, con la precisazione che le procedure sopra indicate debbano essere aperte anche a laureati iscritti all’ordine non in possesso della specializzazione e a medici in quiescenza secondo quanto autorizzato dalla normativa nazionale attualmente vigente;
– a siffatti “medici scolastici 2.0” vengono riconosciuti, dalle predette ordinanze, compiti di coordinamento e di rete, di supervisione delle misure di prevenzione e di valutazione dell’adesione ai comportamenti organizzativi, ma anche compiti di valutazione epidemiologica, oltre che di possibili interventi anche di tipo diagnostico sui vari scenari;

CONSIDERATO, inoltre, che:
– posta la facoltà, nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, di procedere alla misurazione della temperatura degli studenti e degli operatori all’entrata delle scuole, non vi è dubbio che la rilevazione della temperatura offra maggiori garanzie di controllo e contenimento della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico;
– a tal fine, lo strumento del termoscanner consentirebbe di accelerare i tempi di misurazione senza creare assembramenti all’entrata dell’edificio scolastico,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad adottare gli atti e le misure di competenza necessarie al fine di:
a) ripristinare, analogamente a quanto già previsto nelle Regioni Toscana e Lazio, la figura del medico scolastico che garantisca un efficace raccordo tra gli Istituti scolastici e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie locali competenti per territorio;
b) promuovere e sostenere la scelta delle autonomie scolastiche di dotarsi di termoscanner per la rilevazione della temperatura di studenti e operatori all’entrata degli istituti scolastici.

Cagliari, 8 settembre 2020

Condividi: